Art. 8.
Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 si provvede con i fondi indicati nell'articolo 1.
I relativi ordini di accreditamento possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore.
Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 si provvede con i fondi indicati nell'articolo 1.
I relativi ordini di accreditamento possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore.