Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00847/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2021, proposto da
Comune di Panettieri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Conforti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, viale Europa;
nei confronti
Comune di Roghudi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura del 18 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, impegno somme, approvazione della graduatoria definitiva finale» , nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali;
e per il riconoscimento del punteggio richiesto con l’istanza di riesame e le integrazioni e modificazioni conseguenti, e dunque del diritto ad ottenere la concessione del contributo riconosciuto nell’elenco degli aventi diritto nella misura specificata nell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. ES RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
TO e RI
1. – Avendo partecipato alla procedura avviata con l’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, indetta dall’amministrazione regionale, il Comune di Panettieie ne contesta i risultati, all’uopo impugnando la graduatoria definitiva, nella quale è risultata al posto n. 99 della graduatoria, con punti 37,20, cosicché il suo progetto, Panettieri: Borgo del Pane, del Brigante e del Presepe , non è finanziabile per mancanza di fondi.
1.1. – Rivolgendosi, dunque, a questo Tribunale Amministrativo Regionale, il comune istante ha articolato i seguenti motivi di censura, chiedendo l’annullamento del decreto nella parte di interesse:
a) la violazione dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, perché l’amministrazione regionale avrebbe omesso di notificare il preavviso di rigetto e avrebbe rifiutato un confronto con l’amministrazione comunale richiedente, nonostante quest’ultima avesse avanzato istanza di riesame della graduatoria provvisoria in precedenza pubblicata evidenziando numerose violazioni della lex specialis ;
b) carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto erroneamente la commissione valutatrice ha ritenuto che il punteggio di cui al subcriterio A3 fosse attribuibile solo in presenza di riconoscimenti nazionali o internazionali, mentre tale punteggio era dovuto anche ai progetti finalizzati a conseguire tali riconoscimenti, qual era quello della cui valutazione si controverte;
c) il difetto di motivazione, giacché la fase istruttoria sarebbe stata caratterizzata da una enorme confusione e da una straordinaria superficialità, con gravi omissioni ed evidenti disattenzioni ed errori, sfociati in valutazioni ed analisi estremamente superficiali della commissione di valutazione in ordine al possesso del citato requisito di cui al subcriterio A3;
d) il difetto di istruttoria e di motivazione, perché la commissione valutatrice avrebbe dovuto attribuire 4 punti sia per il subcriterio D2 (Comune rientrante nelle aree di attrazione naturale e culturale di rilevanza strategica), sia per il subcriterio D3 (Comune con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco nazionale o regionale) e sarebbe bastato che l’amministrazione regionale attivasse il soccorso istruttorio per rimediare all’errore.
2. – La Regione Calabria, costituitasi, ha resistito al ricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità dello stesso per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati, posto che il Comune di Roghudi, cui l’atto è stato notificato, non sarebbe pregiudicato dall’accoglimento del ricorso.
Ha contrastato nel merito le censure mosse dalla parte ricorrente.
3. – Rigettata, con ordinanza dell’11 giugno 2021, n. 352, l’istanza di tutela cautelare presentata dal Comune di Panettieri, il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, senza che le parti abbiano svolto ulteriori difese.
4. – La palese infondatezza del ricorso consente di non soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione regionale, così come consente anche di astenersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.
5. – Invero, sul piano procedimentale deve ribadirsi il costante insegnamento della giurisprudenza, per cui, nei procedimenti di concessione di finanziamenti pubblici, non vige l'obbligo del preavviso di rigetto, in virtù della necessità di speditezza ed economicità di questo tipo di procedure. A tal fine, si considera 'procedura concorsuale' quella in cui vi sia la partecipazione di una pluralità di soggetti (da ultimo, TAR Campania – Napoli, Sez. III, 16 giugno 2025, n. 4530).
6. – Sul piano del merito si osserva che il subcriterio A3 prevedeva l’attribuzione di 4 punti alle «proposte presentate da Comuni che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale (…) , nonché di disposizioni di tutela culturale e/o paesaggistica, che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici-culturali-paesaggistici» .
La lettera della legge esclude che il punteggio possa essere attribuito ai progetti semplicemente volti a favorire l’attribuzione di un riconoscimento di qualità o di un marchio.
D’altra parte, tale intento viene piuttosto valorizzato dal subcriterio A1, in cui si attribuisce un punteggio fino a 5 punti per i progetti capaci di «favorire l’ottenimento di riconoscimenti istituzionali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale (…) che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici-culturali-paesaggistici» .
7. – Quanto al criterio D2, non risulta che il Comune di Panettieri rientri nelle aree di attrazione naturale e culturale di rilevanza strategica di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 20 giugno 2017, n. 273.
8. – Quanto, infine, al criterio D3, è lo steso Comune ricorrente a ricordare che il Comune di Panettieri rientra «nel potenziale perimetro di sviluppo del Parco nazionale della Sila».
Dunque, il suo territorio non fa parte di un parco nazionale o regionale.
9. – Il ricorso è respinto.
10. – La natura pubblica delle parti in lite e la mancanza di attività difensiva dopo la decisione sull’istanza cautelare giustificano l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente
ES RO, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ES RO | OL NT |
IL SEGRETARIO