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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima sezione civile
N. R. G. 317/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera d i
Consiglio nelle persone de lle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 317 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione il 18 marzo 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) alla via G. Pascoli n.
4 - C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliata in Casandrino (NA) alla via Andrea della
Rossa n.16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 9 E
, nato a [...] il [...], residente in [...] CP_1
alla via G. Pascoli n.4, C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliato in Frattamaggiore (NA) al Vico III Corso Durante n.7 presso lo studio dell'Avv. Francesco Damiano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati all'accordo raggiunto e depositato in data 11 Marzo 2025 , così come integrato con nota del 17/3/2025, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/1/2023, , premettendo di Parte_1
essere sposata dal 27/7/2019 con e che dalla loro unione è CP_1
nato (nato il [...]), per le ragioni indicate nell'atto Persona_1
introduttivo, ha chiesto:
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con riserva di chiedere l'addebito al marito,
- l'affido in via esclusiva del figlio fino al compimento dei sei Per_1
anni di età del piccolo e dopo l'affido condiviso con domicilio prevalente presso la madre, stabilirsi il regime di visita come in ricorso;
- assegnare la casa familiare alla ricorrente che l'abiterà insieme al figlio;
- porre a carico del un contributo di € 400,00 per la CP_1
pagi na 2 di 9 locazione della casa coniugale ed € 400,00 in favore del figlio da versare entro il cinque di ogni mese, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie, con rinuncia della ricorrente al mantenimento in suo favore.
Il resistente si è costituito chiedendo: CP_1
- pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente,
- disporre l'affido del figlio minore al padre stabilendo le modalità di visite madre/figlio, in subordine disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione alternata e paritetica ed in via gradata l'affido condiviso con collocazione presso la ricorrente con il diritto di visita del padre;
- il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente;
- il contributo, a suo carico, per il mantenimento del figlio da determinarsi secondo le ipotesi di affido del minore.
Le parti comparivano in data 8/5/2023 innanzi al Presidente delegato il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava e con ordinanza dell'11/5/2023 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti , coì disponendo:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
3) assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in AR (NA) alla via G. Pascoli n. 4, con tutti i mobili che la arredano, affinché continui ad abitarla con il figlio;
4) regolamenta il diritto di visita padre/figlio alle condizioni di cui in parte motiva;
pagi na 3 di 9 5) obbliga a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'assegno pari ad euro 350,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive etc.).
La Presidente delegata designava quale GI se stessa e fissava per il prosieguo del giudizio l'udienza a trattazione scritta con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 28/9/2023.
Con provvedimento reso nell'ambito del sub procedimento cautelare n.317-1/2023, la Giudice rigettava il ricorso ex art. 709 c.p.c., promosso dal resistente, in mancanza di fatti sopravvenuti idonei a giustificare una modifica dei provvedimenti assunti e con ordinanza del
4/11/2023, preso atto del procedimento penale a carico della , Pt_1
documentato in atti, investiva i servizi sociali territorialmente competenti per l'attività di sostegno e monitoraggio del nucleo nell'interesse del minore per la durata di otto mesi, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, stante l'inammissibilità, disposta la prosecuzione del monitoraggio ad opera dei servizi sociali già incaricati, all'udienza dell'8/7/2024 le parti presenti personalmente dinanzi alla Giudice delegata e al P.M. dr.ssa
Annamaria Lucchetta, dichiaravano l'attenuarsi delle ragioni di astio in pagi na 4 di 9 seguito al percorso di mediazione in corso presso il Polo delle Famiglie di AR, di talché il P.M. chiedeva la prosecuzione del monitoraggio della coppia, sollecitando le parti al raggiungimento di un raccordo in ordine all'aspetto economico.
A seguito della costituzione del nuovo difensore per parte ricorrente, i difensori con note congiunte dell'11/3/2025 depositavano l'accordo alle condizioni sottoscritte dalle parti e con istanza integrativa del
17/3/2025 chiedevano la correzione relativa alle modalità di pernottamento del figlio minore con il padre.
La relatrice, preso atto dell'accordo, con provvedimento del 20/3/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui all'accordo depositato in data 11/3/2025 con la modifica di cui all'istanza congiunta di rettifica del 17/3/2025, che seguito si trascrivono:
A) sullo status: pronuncia di separazione con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nel relativo Registro degli Atti di matrimonio del competente Comune;
B) relativamente all'affido e alla collocazione del minore : il minore di anni 5 è affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di pagi na 5 di 9 ordinaria amministrazione in capo a ciascun genitore;
il minore resta collocato in via prevalente presso la madre;
C) relativamente alla contribuzione al mantenimento : il sig. CP_1
è obbligato a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00 mensili con decorrenza dal 01 marzo 2025; detta somma sarà rivalutata annualmente agli indici istat;
l'A.U.U. sarà usufruito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
le spese straordinarie, come da protocollo dell'intestato Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50%;
D) relativamente al diritto di visita : il padre potrà tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore
17,30 alle ore 20,30 con prelievo ed accompagnamento da e presso la madre;
nei week end, alternativamente, il sabato o la domenica, dalle ore 11,00 alle ore 20,30; il pernotto sarà introdotto gradualmente in base ai desiderata del bimbo e, pertanto, dalle ore 16,30 del sabato alle ore 20,30 della domenica;
festività natalizie alternate;
24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 01 gennaio, 26 dicembre e 6 gennaio;
festività pasquali alternate tra Pasqua e Pasquetta;
ponti e festività alternate
(Carnevale, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 1 novembre, 08 dicembre); per le vacanze estive, per l'anno 2025 sette giorni anche non consecutivi dalle ore 10,00 alle ore 20,00; dal 2026 sette giorni consecutivi;
dal 2027, anche quindici giorni non consecutivi;
E) ponti e festività: il minore trascorrerà con il padre la festa del papà, compatibilmente alla frequenza scolastica;
il minore trascorrerà alternativamente, tra il padre e la madre, di anno in anno il compleanno e l'onomastico; il padre potrà sempre avere contatti telefonici pagi na 6 di 9 giornalieri con il figlio
F) sui procedimenti pendenti tra le parti : al fine di superare ogni conflittualità, le parti si impegnano, reciprocamente, a rimettere, se rimettibili, le rispettive querele sporte, a non costituirsi parte civile nei rispettivi procedimenti e, per l'effetto, a ritenere definitivamente superati i contrasti che avevano originato il contenzioso civile e penale tra loro pendente “anche per le vacanze estive a partire dall'anno 2026
e 2027 è previsto anche il pernottamento del bambino con il padre (nei sette giorni consecutivi dal 2026 e nei quindici giorni non consecutivi dal 2027)”.
Si ritiene di poter recepire i suindicati accordi nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Ciò posto, il Collegio, alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei
Servizi Sociali che da ultimo hanno evidenziato una difficoltà comunicativa dei coniugi in occasione del penultimo incontro, ammonisce la coppia genitoriale a : prodigarsi per il rispetto di tutte le statuizioni accessorie, sia di tipo economico che afferenti al minore;
astenersi dal coinvolgere il minore in conflitti afferenti alla ex coppia e mostrarsi coesi con il figlio;
comunicare in maniera estemporanea, mediante telefono o messaggistica istantanea, con l'uso di un linguaggio congruo e civile, tutte le informazioni afferenti alle esigenze de l minore, di tipo scolastico, ludico, sanitario, di crescita.
Si investono, al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito e di pagi na 7 di 9 verificare lo stato di benessere del minore, i Servizi Sociali territorialmente competenti per un monitoraggio di un anno, con specifico onere di organizzare, a cadenza bimestrale, un incontro con il nucleo onde verificare la situazione familiare e segnalare eventuali disfunzioni al Tribunale per i Minorenni per le valutazioni di competenza, verificare il rispetto delle prescrizioni e stimolare le parti alla prosecuzione dei percorsi di rafforzamento di entrambi i genitori.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 CP_1
Caserta il 9/8/1989 alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) impartisce alle parti le prescrizioni di cui in parte motiva;
c) investe, ex art. 337 ter c.c., i servizi sociali territorialmente competenti ( AR e ) affinché svolgano, per la durata di CP_2
un anno, attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse del minore
, e, nel caso in cui registrino situazioni pregiudizievoli, Persona_2
anche dovute al mancato avvio dei percorsi indicati in parte motiva ovvero al mancato rispetto delle prescrizioni impartite, per il minore ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la il Tribunale per i Minorenni di Napoli per quanto di competenza;
pagi na 8 di 9 d) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (Atto n.
68, parte II, Serie A, Ufficio 1 Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2019) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa le spese.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di AR e CP_2
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 7/5/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 9 di 9