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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2422/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazzale Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11945/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 02/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 112100056486 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante impugna la sentenza in epigrafe che aveva accolto in parte il ricorso contro accertamento
TARI.
La sentenza era di accoglimento parziale del ricorso. In particolare risultava accolta riguardava la rideterminazione della dimensione di immobile da sottoporre a tassazione.
L'appellante chiede l'accoglimento totale dell'originario ricorso con riguardo anche agli aspetti riguardanti la mancata motivazione dell'avviso e la mancata fruizione del servizi i costi fissi e quelli variabili della tariffa applicata. Infatti, nell'immobile non viene esercitata alcuna attività le utenze sono disabilitate ed è quindi impossibile che si producano rifiuti
Il Comune regolarmente notificato si è costituito con memoria depositata oltre il termine la parte chiede di dichiarare la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di appello ossia la scarsa motivazione dell'originario provvedimento di avviso, come correttamente affermato in primo grado, l'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari alla comprensione del dovuto e delle ragioni sottese da cui l'appellante poteva trarre tutti gli elementi necessari a comprendere le ragioni della richiesta tributaria, la modalità di calcolo della stessa e il periodo per il quale era dovuta la pretesa.. Non si rinviene in tale avviso il defetto motivazionale eccepito dall'appellante e l'eccezione deve quindi essere rigettata.
Quanto all'eccezione concernente la mancata fruizione del servizio di raccolta rifiuti la giurisprudenza assolutamente consolidata non consente di fare riferimento all'effettiva fruizione del servizio da parte del contribuente, ma al fatto che il servizio sia istituito e regolarmente svolto. Nel caso di specie il contribuente eccepisce che l'immobile era vuoto, ma nulla prova circa l'assenza di servizio raccolta nella zona.
Occorre ricordare che la stessa legge istitutiva del tributo (L.167/2013) pur connettendo la tariffa ai costi del servizio stesso collega l'imposizione al possesso dell'immobile e non al suo concreto utilizzo.
Correttamente, quindi, la sentenza di primo grado ha respinto questa eccezione e sul punto la stessa è del tutto condivisibile.
Né, per altro, il contribuente riesce a provare l'inadeguatezza del servizio che, come è noto, può essere causa di riduzione del tributo se confermata dall'autorità sanitaria.
Considerato la tardiva costituzione del Comune si ritiene necessario compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2422/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazzale Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11945/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 02/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 112100056486 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante impugna la sentenza in epigrafe che aveva accolto in parte il ricorso contro accertamento
TARI.
La sentenza era di accoglimento parziale del ricorso. In particolare risultava accolta riguardava la rideterminazione della dimensione di immobile da sottoporre a tassazione.
L'appellante chiede l'accoglimento totale dell'originario ricorso con riguardo anche agli aspetti riguardanti la mancata motivazione dell'avviso e la mancata fruizione del servizi i costi fissi e quelli variabili della tariffa applicata. Infatti, nell'immobile non viene esercitata alcuna attività le utenze sono disabilitate ed è quindi impossibile che si producano rifiuti
Il Comune regolarmente notificato si è costituito con memoria depositata oltre il termine la parte chiede di dichiarare la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di appello ossia la scarsa motivazione dell'originario provvedimento di avviso, come correttamente affermato in primo grado, l'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari alla comprensione del dovuto e delle ragioni sottese da cui l'appellante poteva trarre tutti gli elementi necessari a comprendere le ragioni della richiesta tributaria, la modalità di calcolo della stessa e il periodo per il quale era dovuta la pretesa.. Non si rinviene in tale avviso il defetto motivazionale eccepito dall'appellante e l'eccezione deve quindi essere rigettata.
Quanto all'eccezione concernente la mancata fruizione del servizio di raccolta rifiuti la giurisprudenza assolutamente consolidata non consente di fare riferimento all'effettiva fruizione del servizio da parte del contribuente, ma al fatto che il servizio sia istituito e regolarmente svolto. Nel caso di specie il contribuente eccepisce che l'immobile era vuoto, ma nulla prova circa l'assenza di servizio raccolta nella zona.
Occorre ricordare che la stessa legge istitutiva del tributo (L.167/2013) pur connettendo la tariffa ai costi del servizio stesso collega l'imposizione al possesso dell'immobile e non al suo concreto utilizzo.
Correttamente, quindi, la sentenza di primo grado ha respinto questa eccezione e sul punto la stessa è del tutto condivisibile.
Né, per altro, il contribuente riesce a provare l'inadeguatezza del servizio che, come è noto, può essere causa di riduzione del tributo se confermata dall'autorità sanitaria.
Considerato la tardiva costituzione del Comune si ritiene necessario compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.