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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2925/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
FILIPPINI STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4991/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011301902-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4991/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento n.TK7011301902/2024, notificato dalla Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate in data 03.12.2024, nonché di ogni atto ad esso prodromico, preordinato e comunque presupposto, con il quale è stata accertato un presunto maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato nel relativo modello (dichiarazione redditi relativa all'anno imposta 2018) e ciò in virtù di una asserita erronea deduzione dei componenti negativi del reddito, ivi applicati dal contribuente, il tutto per un ammontare complessivo, con sanzioni, interessi e spese di notifica, pari ad €.33.598,87, chiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per erronea valutazione, quantificazione e riduzione degli importi dei vari componenti negativi di reddito deducibili. Ai fini della costatazione dell'illegittimità dell'avviso di accertamento odiernamente impugnato e conseguentemente, della fondatezza della domanda del ricorrente, è opportuno, ricostruire sia
“l'antefatto” che ha preceduto la notifica del ridetto atto impositivo sia la posizione reddituale del Sig. Nominativo_1, in uno alle risultanze probatorie/documentali, sussistenti a sostegno della domanda per cui si controverte. In data 19 luglio 2024, il Sig. Nominativo_1 riceveva lo “schema d'atto”, nTK7T210000496/2024 - ex art.
6-bis, comma 3, del D.lgs. n.212/2000, al fine di rendere alcuni chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale, per l'anno d'imposta 2018, con contestuale invito a comparire per il giorno 06/08/2024; in data 01/08/2024, il contribuente riscontrava il suindicato invito, tramite email inoltrata al Dott. Nominativo_2 – quale funzionario referente della A.E. – chiedendo, un rinvio al 16/09/2024 al fine di poter reperire la documentazione necessaria richiesta;
in data 01/08/2024, l'Ufficio rispondeva confermando l'appuntamento per la data del 16/09/2024; in data 16/09/2024, l'odierno ricorrente, aderendo al suddetto invito, produceva - giusto relativo verbale di consegna (prot. n.0203164) - osservazioni e documentazione varia a sostegno della legittimità e correttezza della propria posizione fiscale/tributaria, siccome dichiarata nell'anno d'imposta oggetto di accertamento;
in data 02/10/2024, l'Ufficio richiedeva – tramite email – un'integrazione documentale e la ricostruzione del
“quadro RG”; in data 30/10/2024, il ricorrente formula proposta di adesione al concordato preventivo biennale, ditalchè, successivamente, risultava sul proprio “cassetto fiscale” risultava l'importo da versare in sanatoria;
in data 05/11/2024, il contribuente provvedeva ad inviare - tramite apposita email la documentazione integrativa richiesta dall'A.E.; in data 03 dicembre 2024, l'ente impositore resistente, notificava al Sig. Nominativo_1 l'avviso di accertamento odiernamente impugnato, ritenendo che dal controllo della documentazione offerta in comunicazione e delle relative deduzioni difensive, sarebbe emerso un presunto
“scostamento” fra quanto dichiarato e quanto riscontrato, con riferimento ai “costi” inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018. Il Ricorrente evidenzia di svolgere l'attività di “Promotore finanziario abilitato all'offerta fuori-sede”, codice ATECO 661921. Contesta la carenza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto ha compiutamente ed esaustivamente provveduto a documentare ritualmente la piena e perfetta inerenza e congruità dei costi dedotti, tramite la produzione - in relazione ad ogni singola “voce” di spesa presa in esame – o del relativo scontrino/ricevuta fiscale o della relativa fattura o del relativo tracciamento e censimento emergente dall'estratto di conto-corrente bancario delle carte di credito (id est, Banca 3 e “Banca_1”) con le quali sono stati effettuati i vari pagamenti in questione. Eccepisce inoltre la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per adesione al concordato preventivo biennale ex d.
l. n°113/2024.
La Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Evidenzia che l'impresa individuale Nominativo_1 , esercente l'attività di consulenza finanziaria abilitata all'offerta fuori sede fu inserita, per l'anno di imposta 2018 in un'attività di indagine finalizzata ad individuare differenze tra i dati dichiarati dai contribuenti nel Quadro RG del modello Unico presentato e quelli ricostruiti con gli applicativi in uso all'Amministrazione Finanziaria (Spesometro). Nel caso di specie, al termine dell'istruttoria, essendo risultato uno scostamento rilevante, l'Ufficio notificava al contribuente lo schema d'atto n. TK7T21000496/2024, con il quale veniva invitato a presentarsi presso gli Uffici Finanziari al fine di avviare un contraddittorio. Il Sig. Nominativo_1 il 16 settembre forniva: copia di fatture e ricevute dei costi, estratti conto Banca_1 anno 2018; elenco fornitori non presenti a Spesometro e n. 2 contratti di locazione finanziaria. Esaminata la documentazione prodotta, l'Ufficio riteneva che < scheda riepilogativa presentata dal contribuente con la dicitura 'fornitori non presenti su spesometro' sono state inserite delle spese non inerenti all'attività professionale o non sufficientemente documentate>> (p. 3 dell'avviso di accertamento) e che <
'documento no IVA come da schede' sono state inserite delle spese non inerenti all'attività professionale o non sufficientemente documentate riepilogate nel prospetto seguente>> (p. 4 dell'avviso di accertamento).
Per le voci ivi riportate, l'Ufficio, quindi, riteneva non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 109 DPR 917/86, come da avviso di accertamento allegato. Deduce che gli elementi offerti dal contribuente a seguito della notifica dello schema d'atto (n. TK7T21000496/2024), non sono risultati rilevanti ai fini dell'onere della prova posto a suo carico ai sensi dell'art. 109 DPR 917/86. Ed invero, ai fini della deducibilità, emergeva che nella scheda riepilogativa presentata dal contribuente con la dicitura 'fornitori non presenti su spesometro' venivano inserite delle spese non inerenti all'attività professionale o non sufficientemente documentate e nella scheda riepilogativa presentata dal contribuente con la dicitura 'documenti no IVA come da schede' sono state inserite delle spese non inerenti all'attività professionale o non sufficientemente documentate, in quanto non solo per la maggior parte di esse manca la ricevuta/fattura, ma anche perché mancherebbe l'inerenza con l'attività svolta (es. 'Attività 1 per € 44,00 oppure Attività 2 per € 1.735,07, oppure Attività
3 € 450,00) – come da avviso di accertamento allegato. Evidenzia ancora che risulta la totale assenza di alcune fatture/ricevute, per cui contrariamente a quanto asserito non tutte le voci di spesa sono state documentate, con la conseguente piena legittimità dell'operato dell'Ufficio. Quanto all'asserita illegittimità dell'atto impugnato per adesione del contribuente al concordato biennale ex D.L. 113/2024 se ne ravvisa la totale infondatezza, alla luce dell'art. 2 quater del D.L 113/2024 che al comma 9 prevede che “il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6 bis della L
27/07/2000 n. 212, ovvero atti di recupero di crediti inesistenti”. Per cui l'art. 2 quater D.L. 112/2024 anche se stabilisce che i soggetti ISA aderenti, entro il 31/10/2024, al concordato preventivo biennale possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi di imposta 2018-2022, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma con delle limitazioni. Prima di tutto l'istituto in esame non offre una 'copertura totale' avendo ad oggetto solo le imposte sui redditi e le relative addizionali, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive. Ciò significa che non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA. Inoltre come sottolineato al comma 9 dell'art. 2 quater del DL 113/2024 il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento è successivo alla notifica di processi verbale di constatazione o di schemi di atto, come nel caso di specie dato che lo schema d'atto fu notificato in data 19/07/2024.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sono infondati ed il ricorso va respinto.
Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il consolidato principio che la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova (Cass. sez.5,
25/02/2010, n. 4554, Cass., sez. 5, 27/03/2013, n. 7701; Cass., sez. 5, 8/10/2014, n.21184; Cass., sez.5,
13/12/2018, n. 32280; Cass., sez. 5,21/11/2019, n. 30366; Cass., sez. 5, 2/02/2021, n. 2224).
E' peraltro possibile che il contribuente sia in grado di assolvere l'onere dimostrativo di che trattasi mediante la produzione di fatture, ma per contro è altrettanto possibile che l'Amministrazione possa fornire prova dell'inattendibilità delle stesse anche mediante deduzioni logiche.
Pertanto il giudice tributario ha l'obbligo di prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio fornito dalle parti al fine di verificare l'esistenza o meno di operazioni fatturate e dedotte (Cass., sez. 5,
16/04/2008, n. 9958; Cass., sez. 5, 19/10/2007, n.21953);
Nel caso di specie il ricorrente pur volendo affermare la deducibilità dei costi, non ha fornito la prova, ai fini della deducibilità, dell'inerenza dei costi menzionati, ossia della loro compatibilità, in coerenza e correlazione all'attività imprenditoriale svolta;
manca agli atti una documentazione adeguata degli stessi che possa replicare alle puntuali argomentazioni sviluppate nelle controdeduzioni svolte dall'Agenzia delle entrate.
Altro principio basilare è poi che il costo non sia solo correttamente inserito nella contabilità ma che sia fondato (su) o accompagnato da una idonea documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi oltre che l'importo la ragione dello stesso (Cass. civ. Sez. V, 24.3.2006 n. 6650) consentendosi in tal modo all'Ufficio di procedere alla quantificazione oggettiva dei componenti di reddito in base ai criteri di "certezza e determinabilità delle relative spese".
Si osserva infine che la produzione degli estratti di conto-corrente bancario delle carte di credito (Banca
3 e “Banca_1”), può essere valutata per verificare se i pagamenti sono stati eseguiti, ma certamente non per determinare l'inerenza delle spese all'attività imprenditoria svolta.
Anche l'eccezione relativa alla illegittimità dell'atto impugnato per adesione del contribuente al concordato biennale ex D.L. 113/2024, va rigettata.
L'art. 2 quater del D.L 113/2024, al comma 9 prevede che “il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6 bis della L 27/07/2000 n. 212, overo atti di recupero di crediti inesistenti”. Per cui l'art. 2 quater D.L. 112/2024 anche se stabilisce che i soggetti ISA aderenti, entro il 31/10/2024, al concordato preventivo biennale possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi di imposta 2018-2022, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma con delle limitazioni, in quanto non offre una 'copertura totale' avendo ad oggetto solo le imposte sui redditi e le relative addizionali, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive. Ne deriva che non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA. Inoltre come specificato al comma 9 dell'art. 2 quater del DL 113/2024 il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento è successivo alla notifica di processi verbale di constatazione o di schemi di atto, come nel caso di specie dato che lo schema d'atto fu notificato in data
19/07/2024.
Per quanto esposto la Corte rigetta il ricorso.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate induce alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
FILIPPINI STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4991/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011301902-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4991/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento n.TK7011301902/2024, notificato dalla Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate in data 03.12.2024, nonché di ogni atto ad esso prodromico, preordinato e comunque presupposto, con il quale è stata accertato un presunto maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato nel relativo modello (dichiarazione redditi relativa all'anno imposta 2018) e ciò in virtù di una asserita erronea deduzione dei componenti negativi del reddito, ivi applicati dal contribuente, il tutto per un ammontare complessivo, con sanzioni, interessi e spese di notifica, pari ad €.33.598,87, chiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per erronea valutazione, quantificazione e riduzione degli importi dei vari componenti negativi di reddito deducibili. Ai fini della costatazione dell'illegittimità dell'avviso di accertamento odiernamente impugnato e conseguentemente, della fondatezza della domanda del ricorrente, è opportuno, ricostruire sia
“l'antefatto” che ha preceduto la notifica del ridetto atto impositivo sia la posizione reddituale del Sig. Nominativo_1, in uno alle risultanze probatorie/documentali, sussistenti a sostegno della domanda per cui si controverte. In data 19 luglio 2024, il Sig. Nominativo_1 riceveva lo “schema d'atto”, nTK7T210000496/2024 - ex art.
6-bis, comma 3, del D.lgs. n.212/2000, al fine di rendere alcuni chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale, per l'anno d'imposta 2018, con contestuale invito a comparire per il giorno 06/08/2024; in data 01/08/2024, il contribuente riscontrava il suindicato invito, tramite email inoltrata al Dott. Nominativo_2 – quale funzionario referente della A.E. – chiedendo, un rinvio al 16/09/2024 al fine di poter reperire la documentazione necessaria richiesta;
in data 01/08/2024, l'Ufficio rispondeva confermando l'appuntamento per la data del 16/09/2024; in data 16/09/2024, l'odierno ricorrente, aderendo al suddetto invito, produceva - giusto relativo verbale di consegna (prot. n.0203164) - osservazioni e documentazione varia a sostegno della legittimità e correttezza della propria posizione fiscale/tributaria, siccome dichiarata nell'anno d'imposta oggetto di accertamento;
in data 02/10/2024, l'Ufficio richiedeva – tramite email – un'integrazione documentale e la ricostruzione del
“quadro RG”; in data 30/10/2024, il ricorrente formula proposta di adesione al concordato preventivo biennale, ditalchè, successivamente, risultava sul proprio “cassetto fiscale” risultava l'importo da versare in sanatoria;
in data 05/11/2024, il contribuente provvedeva ad inviare - tramite apposita email la documentazione integrativa richiesta dall'A.E.; in data 03 dicembre 2024, l'ente impositore resistente, notificava al Sig. Nominativo_1 l'avviso di accertamento odiernamente impugnato, ritenendo che dal controllo della documentazione offerta in comunicazione e delle relative deduzioni difensive, sarebbe emerso un presunto
“scostamento” fra quanto dichiarato e quanto riscontrato, con riferimento ai “costi” inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018. Il Ricorrente evidenzia di svolgere l'attività di “Promotore finanziario abilitato all'offerta fuori-sede”, codice ATECO 661921. Contesta la carenza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto ha compiutamente ed esaustivamente provveduto a documentare ritualmente la piena e perfetta inerenza e congruità dei costi dedotti, tramite la produzione - in relazione ad ogni singola “voce” di spesa presa in esame – o del relativo scontrino/ricevuta fiscale o della relativa fattura o del relativo tracciamento e censimento emergente dall'estratto di conto-corrente bancario delle carte di credito (id est, Banca 3 e “Banca_1”) con le quali sono stati effettuati i vari pagamenti in questione. Eccepisce inoltre la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per adesione al concordato preventivo biennale ex d.
l. n°113/2024.
La Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Evidenzia che l'impresa individuale Nominativo_1 , esercente l'attività di consulenza finanziaria abilitata all'offerta fuori sede fu inserita, per l'anno di imposta 2018 in un'attività di indagine finalizzata ad individuare differenze tra i dati dichiarati dai contribuenti nel Quadro RG del modello Unico presentato e quelli ricostruiti con gli applicativi in uso all'Amministrazione Finanziaria (Spesometro). Nel caso di specie, al termine dell'istruttoria, essendo risultato uno scostamento rilevante, l'Ufficio notificava al contribuente lo schema d'atto n. TK7T21000496/2024, con il quale veniva invitato a presentarsi presso gli Uffici Finanziari al fine di avviare un contraddittorio. Il Sig. Nominativo_1 il 16 settembre forniva: copia di fatture e ricevute dei costi, estratti conto Banca_1 anno 2018; elenco fornitori non presenti a Spesometro e n. 2 contratti di locazione finanziaria. Esaminata la documentazione prodotta, l'Ufficio riteneva che < scheda riepilogativa presentata dal contribuente con la dicitura 'fornitori non presenti su spesometro' sono state inserite delle spese non inerenti all'attività professionale o non sufficientemente documentate>> (p. 3 dell'avviso di accertamento) e che <
'documento no IVA come da schede' sono state inserite delle spese non inerenti all'attività professionale o non sufficientemente documentate riepilogate nel prospetto seguente>> (p. 4 dell'avviso di accertamento).
Per le voci ivi riportate, l'Ufficio, quindi, riteneva non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 109 DPR 917/86, come da avviso di accertamento allegato. Deduce che gli elementi offerti dal contribuente a seguito della notifica dello schema d'atto (n. TK7T21000496/2024), non sono risultati rilevanti ai fini dell'onere della prova posto a suo carico ai sensi dell'art. 109 DPR 917/86. Ed invero, ai fini della deducibilità, emergeva che nella scheda riepilogativa presentata dal contribuente con la dicitura 'fornitori non presenti su spesometro' venivano inserite delle spese non inerenti all'attività professionale o non sufficientemente documentate e nella scheda riepilogativa presentata dal contribuente con la dicitura 'documenti no IVA come da schede' sono state inserite delle spese non inerenti all'attività professionale o non sufficientemente documentate, in quanto non solo per la maggior parte di esse manca la ricevuta/fattura, ma anche perché mancherebbe l'inerenza con l'attività svolta (es. 'Attività 1 per € 44,00 oppure Attività 2 per € 1.735,07, oppure Attività
3 € 450,00) – come da avviso di accertamento allegato. Evidenzia ancora che risulta la totale assenza di alcune fatture/ricevute, per cui contrariamente a quanto asserito non tutte le voci di spesa sono state documentate, con la conseguente piena legittimità dell'operato dell'Ufficio. Quanto all'asserita illegittimità dell'atto impugnato per adesione del contribuente al concordato biennale ex D.L. 113/2024 se ne ravvisa la totale infondatezza, alla luce dell'art. 2 quater del D.L 113/2024 che al comma 9 prevede che “il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6 bis della L
27/07/2000 n. 212, ovvero atti di recupero di crediti inesistenti”. Per cui l'art. 2 quater D.L. 112/2024 anche se stabilisce che i soggetti ISA aderenti, entro il 31/10/2024, al concordato preventivo biennale possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi di imposta 2018-2022, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma con delle limitazioni. Prima di tutto l'istituto in esame non offre una 'copertura totale' avendo ad oggetto solo le imposte sui redditi e le relative addizionali, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive. Ciò significa che non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA. Inoltre come sottolineato al comma 9 dell'art. 2 quater del DL 113/2024 il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento è successivo alla notifica di processi verbale di constatazione o di schemi di atto, come nel caso di specie dato che lo schema d'atto fu notificato in data 19/07/2024.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sono infondati ed il ricorso va respinto.
Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il consolidato principio che la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova (Cass. sez.5,
25/02/2010, n. 4554, Cass., sez. 5, 27/03/2013, n. 7701; Cass., sez. 5, 8/10/2014, n.21184; Cass., sez.5,
13/12/2018, n. 32280; Cass., sez. 5,21/11/2019, n. 30366; Cass., sez. 5, 2/02/2021, n. 2224).
E' peraltro possibile che il contribuente sia in grado di assolvere l'onere dimostrativo di che trattasi mediante la produzione di fatture, ma per contro è altrettanto possibile che l'Amministrazione possa fornire prova dell'inattendibilità delle stesse anche mediante deduzioni logiche.
Pertanto il giudice tributario ha l'obbligo di prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio fornito dalle parti al fine di verificare l'esistenza o meno di operazioni fatturate e dedotte (Cass., sez. 5,
16/04/2008, n. 9958; Cass., sez. 5, 19/10/2007, n.21953);
Nel caso di specie il ricorrente pur volendo affermare la deducibilità dei costi, non ha fornito la prova, ai fini della deducibilità, dell'inerenza dei costi menzionati, ossia della loro compatibilità, in coerenza e correlazione all'attività imprenditoriale svolta;
manca agli atti una documentazione adeguata degli stessi che possa replicare alle puntuali argomentazioni sviluppate nelle controdeduzioni svolte dall'Agenzia delle entrate.
Altro principio basilare è poi che il costo non sia solo correttamente inserito nella contabilità ma che sia fondato (su) o accompagnato da una idonea documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi oltre che l'importo la ragione dello stesso (Cass. civ. Sez. V, 24.3.2006 n. 6650) consentendosi in tal modo all'Ufficio di procedere alla quantificazione oggettiva dei componenti di reddito in base ai criteri di "certezza e determinabilità delle relative spese".
Si osserva infine che la produzione degli estratti di conto-corrente bancario delle carte di credito (Banca
3 e “Banca_1”), può essere valutata per verificare se i pagamenti sono stati eseguiti, ma certamente non per determinare l'inerenza delle spese all'attività imprenditoria svolta.
Anche l'eccezione relativa alla illegittimità dell'atto impugnato per adesione del contribuente al concordato biennale ex D.L. 113/2024, va rigettata.
L'art. 2 quater del D.L 113/2024, al comma 9 prevede che “il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6 bis della L 27/07/2000 n. 212, overo atti di recupero di crediti inesistenti”. Per cui l'art. 2 quater D.L. 112/2024 anche se stabilisce che i soggetti ISA aderenti, entro il 31/10/2024, al concordato preventivo biennale possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi di imposta 2018-2022, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma con delle limitazioni, in quanto non offre una 'copertura totale' avendo ad oggetto solo le imposte sui redditi e le relative addizionali, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive. Ne deriva che non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA. Inoltre come specificato al comma 9 dell'art. 2 quater del DL 113/2024 il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento è successivo alla notifica di processi verbale di constatazione o di schemi di atto, come nel caso di specie dato che lo schema d'atto fu notificato in data
19/07/2024.
Per quanto esposto la Corte rigetta il ricorso.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate induce alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.