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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8796/2020 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8796 del Ruolo Generale dell'anno 2020 introdotto da
C.F. , in proprio e anche quale genitore dei Parte_1 C.F._1 minori , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_1
, con l'Avv. SIMONETTI GUIDO
[...] Controparte_2 Parte_1
ATTORI
Contro
C.F. , contumace Controparte_3 C.F._2
C.F. , con gli Avv.ti MARCO RODOLFI e ABRAM Controparte_4 P.IVA_1
RALLO
CONVENUTI
con l'intervento di
C.F. , solo in qualità di genitore Controparte_3 C.F._2 rappresentante i figli minori e , e Persona_4 Persona_5 questi ultimi, rappresentati dalla curatrice speciale avv. MARIA MARGHERITA
SALZER, con l'Avv. VIANELLO MICHELA
Conclusioni delle parti attrici: “NEL MERITO: accertata e dichiarata incidenter tantum la colpa di CP_5 nella causazione dell'incidente de quo, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificabili o denominabili, da loro rispettivamente subiti a causa della morte del loro congiunto danni tutti da liquidarsi, anche con Persona_6 ricorso al criterio equitativo, nella misura di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi moratori di legge ex art.
1219, n. 1, c.c. ed ex art. 1284, 1° e 4° comma, c.c. dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Spese e compensi professionali, anche relativi al procedimento di negoziazione assistita
(fase introduttiva), integralmente rifusi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni delle parti intervenute:
“A) NEL MERITO:
a) accertata e dichiarata incidenter tantum la responsabilità di nella CP_5 causazione del sinistro del 15.06.19 in cui perse la vita Persona_6 condannarsi in persona del legale rappresentate pro tempore a risarcire Controparte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificabili o denominabili, subiti da e a causa della morte della loro congiunta Persona_4 Persona_5
danni tutti da liquidarsi, anche con ricorso al criterio equitativo, Persona_6 nella misura che risulterà di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi moratori di legge ex art. 1219, n. 1, c.c. dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
b) in ogni caso spese, compensi professionali, anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva) ed accessori di legge integralmente rifusi.
B) IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Si insiste per l'ammissione delle prove per testi sui capitoli n. 1, 8 e 9 indicate nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., capitoli non ammessi con l'ordinanza 25.03.22;
Pag. 2 di 28 b) ci si oppone all'ammissione della prove orali nonché alle CTU richieste dalla convenuta perché irrilevanti e meramente esplorative, in particolare quella medica non essendo stato svolto alcun accertamento in seguito al decesso di , Per_6
avvenuto per “arresto cardiocircolatorio in seguito ad incidente stradale di dinamica maggiore”. Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova avversario, si chiede di essere abilitati a prova contraria”.
Conclusioni della parte convenuta Controparte_4
“1) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: dato atto che ha trasmesso ante CP_4 causam la somma di € 80.000,00 a e quella di € 15.000,00 a Persona_7 Per_6
nonché inviato offerta di € 5.000,00 a ciascuno agli odierni attori
[...] CP_2
e , respingere ogni ulteriore avversa pretesa, poiché infondata
[...] CP_1 sia in fatto che in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori e dalla terza intervenuta, dare atto comunque che ha trasmesso ante causam la somma di € 80.000,00 a CP_4
e quella di € 15.000,00 a nonché inviato offerta di € Persona_7 Persona_6
5.000,00 a ciascuno agli odierni attori e , determinando Controparte_2 CP_1 secondo giustizia l'importo del risarcimento dei danni non patrimoniali vantati dagli istanti e dalla terza intervenuta quale genitore legale rappresentante dei minori
e diminuito comunque del concorso di colpa addebitabile ad Per_4 Persona_5
ex art. 1227 c.c.; Persona_6
3) IN VIA ISTRUTTORIA si chiede:
l'ammissione di prova per interrogatorio formale della signora e della signora CP_3
e per testimoni sul seguente capitolo di prova: 1) “Vero che al momento Persona_6 del sinistro verificatosi in data 15.06.2019 la minore si trovava trasportata Per_6 sul mezzo VW Touran targato DJ557AW, sprovvista delle cinture di sicurezza?”.
Testimoni: , e presso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 la Polizia Locale di Venezia, Via Tagliamento 30/A Mestre-Venezia; , via Testimone_4
Pag. 3 di 28 Taglio Destro n. 26, e gli altri testimoni indicati anche dagli attori ( Tes_5 [...]
, , e;
Tes_6 Testimone_7 Tes_8 Testimone_9
2) acquisire tutta la documentazione del fascicolo del procedimento penale n. 555/2019
RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
3) disporsi CTU cinematica e CTU medico-legale, sulla documentazione clinica relativa ad diretta a valutare la compatibilità delle lesioni da questa Per_6 riportate nel sinistro di causa con l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza e con la dinamica dell'incidente verificatosi in data 15.06.2019.
4) IN OGNI CASO: con il favore delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione di data 19.11.2020, regolarmente notificato, Persona_7
(residente in Moldavia), in proprio (quale madre della deceduta e in Persona_6 qualità di legale rappresentante dei figli minori , e Persona_1 Persona_2 [...]
(fratelli della vittima, residenti in [...] Persona_6
(nonna materna della deceduta, residente in Martellago), (nonna materna CP_1 della vittima, residente in Moldavia) e (nonno paterno della deceduta, Controparte_2 residente in Moldavia), agivano in giudizio nei confronti di e Controparte_3 CP_4 per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte di
[...] Persona_6
In particolare, gli attori, nelle loro rispettive qualità soggettive, esponevano che
[...]
nata il [...], era deceduta in Venezia-Tessera il 15.6.2019 a causa delle Per_6 lesioni riportate in un sinistro stradale verificatosi in pari data;
che la vittima si trovava, come trasportata, nell'autoveicolo Touran, condotto dal padre di CP_5 proprietà di (seconda moglie del e assicurato Controparte_3 Per_6 Controparte_4 che, in località Tessera, il conducente aveva sbandato a sinistra con invasione dell'opposta carreggiata, collidendo violentemente con l'autobus di linea di proprietà di che, a causa del sinistro, erano deceduti e il CP_6 Persona_6 conducente. Inoltre, le parti esponevano che la vittima era sorella RM di Per_1
(nato il [...]), mentre era sorella unilaterale di (nato il
[...] Persona_2
Pag. 4 di 28 2.4.2015) e (nata il [...]); che si era trasferita Persona_3 Persona_6 in Italia dalla Moldavia nel 2018, raggiungendo il padre, già residente a , presso Tes_5
l'abitazione in cui egli abitava con la nuova moglie;
che la madre era Persona_8 rimasta in Moldavia, ma stava pianificando di svolgere attività lavorativa in Italia e, per tal motivo, si era recata a Verona, fra l'aprile e il maggio 2019, incontrando la figlia in numerose giornate. Quanto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti Per_6 dall'incidente stradale, le parti esponevano che la morte improvvisa di
[...]
per l'età e per le tragiche modalità, aveva generato in capo alla madre, ai Persona_6 fratelli e ai nonni dolore e disperazione;
che la vittima scambiava con le parti attrici, quasi quotidianamente, videochiamate e telefonate;
che i fratelli, profondamente turbati, avevano pianto continuamente nel periodo successivo all'evento letale;
che, dunque, la prematura scomparsa di aveva cagionato, in capo agli attori, un Persona_6 danno non patrimoniale, consistente nella grave sofferenza e nel turbamento non transeunte nonché nell'alterazione del complesso delle relazioni parentali dedotte in giudizio;
che, inoltre, avevano sostenuto degli esborsi economici, quale conseguenza del decesso di Persona_6
Ciò premesso, gli attori citavano in giudizio e Controparte_4 Controparte_3 proponendo la seguente domanda giudiziale: “accertata e dichiarata incidenter tantum la colpa di nella causazione dell'incidente de quo, condannarsi i CP_5 convenuti in solido al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificabili o denominabili, da loro rispettivamente subiti
a causa della morte del loro congiunto, danni tutti da liquidarsi, anche con ricorso al criterio equitativo, nella misura che risulterà di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi moratori di legge ex art. 1219, n. 1, c.c. dal giorno del sinistro al saldo effettivo. Spese e compensi professionali, anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva), integralmente rifusi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione del 16.2.2021, interveniva nel giudizio , Controparte_3 seconda moglie di nella sola qualità di genitore dei figli minori CP_5 Per_6
Pag. 5 di 28 (nato il [...]) e (4.7.2012), rispettivamente fratello e Per_5 Persona_4 sorella unilaterali consanguinei della deceduta L'interveniente Persona_6 aderiva alla ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori nell'atto di citazione, esponendo che dal giugno 2018, si era trasferita presso l'abitazione Persona_6 in cui il padre viveva con lei e i figli minori e;
che la morte della Per_5 Per_4 sorella unilaterale aveva cagionato grave sofferenza, disperazione e un turbamento non transeunte della vita dei fratelli, i quali, essendo trasportati nell'autovettura, avevano visto morire la sorella e con la quale condividevano la quotidianità e le esperienze scolastiche;
che, pertanto, i fratelli e avevano subito un pregiudizio Per_4 Per_5 sia non patrimoniale, sottoforma di danno morale soggettivo e dinamico – relazionale, sia patrimoniale. Inoltre, non contestava la responsabilità del conducente CP_5 nella causazione del sinistro mortale e affermava la mancanza di conflitto di interessi, in quanto non aveva interesse a un esito del giudizio in contrasto con l'interesse dei minori rappresentati.
Ciò premesso, in qualità di legale rappresentante dei figli minori, e Persona_5
, formulava la seguente domanda: “a) accertata e dichiarata incidenter Persona_4 tantum la responsabilità di nella causazione del sinistro del 15.06.19 in CP_5 cui perse la vita condannarsi in persona del legale Persona_6 Controparte_4 rappresentate pro tempore a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificabili o denominabili, subiti da e a Persona_4 Persona_5 causa della morte della loro congiunta danni tutti da liquidarsi, Persona_6 anche con ricorso al criterio equitativo, nella misura che risulterà di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi moratori di legge ex art. 1219, n. 1, c.c. dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
b) in ogni caso spese, compensi professionali, anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva) ed accessori di legge integralmente rifusi”.
Con comparsa di costituzione si costitutiva in giudizio la quale non Controparte_4 contestava la dinamica del sinistro allegata dalle controparti e deduceva il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. di per mancato uso delle cinture di Persona_6 sicurezza, prescritto dall'art. 172 D.lgs. 285/1992, in quanto la vittima era stata
Pag. 6 di 28 rinvenuta rivolta verso la strada, con il busto fuori dal finestrino dell'autoveicolo.
Contestava l'an e il quantum delle pretese risarcitorie e indicava in 7.209.000,00 euro il massimale assicurativo. Ciò premesso, la convenuta formulava tali conclusioni: “in via principale nel merito: dato atto che ha trasmesso ante causam la somma CP_4 di € 80.000,00 a e quella di € 15.000,00 a nonché Persona_7 Persona_6 inviato offerta di € 5.000,00 a ciascuno agli odierni attori e Controparte_2 [...]
, respingere ogni ulteriore avversa pretesa, poiché infondata sia in fatto che in CP_1 diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori, dare atto comunque che ha trasmesso ante causam la somma di € 80.000,00 a CP_4
e quella di € 15.000,00 a nonché inviato offerta di € Persona_7 Persona_6
5.000,00 a ciascuno agli odierni attori e , determinando Controparte_2 CP_1 secondo giustizia l'importo del risarcimento dei danni non patrimoniali vantati dagli istanti, diminuito comunque del concorso di colpa addebitabile ad Persona_6 ex art. 1227 c.c.; 3) in ogni caso: con il favore delle spese di giudizio”.
Il giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e sollecitata la regolarizzazione della costituzione di e mediante Persona_5 Persona_4 nomina di curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., con ordinanza del 25.3.2022 ammetteva la prova testimoniale e con successiva ordinanza del 26.10.2023 disponeva
C.T.U. ai sensi dell'art. 14 L. 218/1995. Espletata l'istruttoria, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, con decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
I) Sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.
In materia di responsabilità aquiliana per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli, anche agli stessi trasportati a qualunque titolo (Cass., n. 11720/2014), l'art. 2054 c.c., al comma 1, prevede una responsabilità soggettiva aggravata e presunta in capo al conducente, il quale è ritenuto responsabile salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre, l'art. 2054 c.c., al comma 3, prevede la responsabilità solidale del proprietario dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, salvo che
Pag. 7 di 28 egli non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Inoltre, in presenza di un sinistro stradale, il danneggiato ha anche azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione ai sensi del D.lgs. 209/2005, in forza del rapporto assicurativo relativo al rischio di responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la tutela assicurativa.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio è pacifico e non contestato dalle parti processuali che il 15.6.2019 si verificava il grave sinistro stradale a causa del quale decedevano il conducente, e la figlia minore in CP_5 Persona_6 particolare, l'autovettura condotta da – con a bordo, fra gli altri, CP_5 [...]
e – percorreva la strada statale 14 Per_6 Persona_5 Persona_4
“Triestina” e, in località Tessera, invadeva l'opposto senso di marcia, con conseguente forte urto frontale laterale sinistro con l'autobus extraurbano M.A.N. che causava il decesso di la quale occupava il posto posteriore sinistro Persona_6 dell'autoveicolo.
Pertanto, è accertata, in via incidentale, la responsabilità esclusiva, non oggetto di contestazione nel presente giudizio, del conducente ai sensi dell'art. CP_5
2051, comma 1, c.c. e, conseguentemente, sussiste la responsabilità, non oggetto di contestazione, in capo alla proprietaria dell'autoveicolo ai sensi Controparte_3 dell'art. 2054, comma 3, c.c., nei cui confronti è stata proposta l'azione risarcitoria da parte degli attori. Inoltre, in virtù dell'azione diretta prevista dal D.lgs. 209/2005, gli attori e gli intervenuti hanno proposto domanda nei confronti della società assicurativa,
la quale risponde nei limiti del massimale indicato in polizza Controparte_4
(7.209.000,00 euro).
II) Sul contributo causale colposo di nella produzione Persona_6 dell'evento lesivo.
La compagnia assicurativa convenuta eccepisce il concorso colposo della vittima deceduta, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento danno.
Pag. 8 di 28 La giurisprudenza, anche di legittimità, ha statuito in più occasioni (Cass., n.
34625/2023, n. 4208/2017 e n. 9349/2017) che il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, patito iure proprio dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto a causa di una condotta illecita altrui, va ridotto in misura corrispondente alla quota di danno ascrivibile, sul piano della causalità materiale, alla condotta colposa della vittima: in particolare, la “colpa” è il criterio di selezione della concausa umana rilevante nel ridurre il risarcimento e va intesa non quale contegno soggettivo del danneggiato, ma come oggettiva difformità fra la condotta tenuta dal danneggiato e le regole di azione prescritte da norme positive o dettate dalla comune esperienza, con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c. anche qualora il danneggiato sia persona incapace (Cass., S.U., n. 351/1964 nonché Cass., n.
2483/2018).
Il fondamento della descritta riduzione del risarcimento del danno – qualora ad agire in giudizio siano terzi soggetti, danneggiati iure proprio, diversi quindi dal danneggiato primario – è individuato, da una parte della giurisprudenza, direttamente nell'art. 1227
c.c. (applicabile in virtù del richiamo dell'art. 2056 c.c. anche rispetto all'illecito aquiliano), il che comporta una “riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, principio che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, allorquando il danneggiato abbia contribuito con la propria condotta al verificarsi del pregiudizio” (Cass., n. 2704/2005). Altra parte della giurisprudenza, valorizzando la circostanza che in tali casi si è in presenza non di un danno riflesso, bensì di un illecito plurioffensivo (lesivo di differenti situazioni giuridiche in capo a differenti soggetti), non individua nell'art. 1227 c.c. il fondamento della riduzione proporzionale del risarcimento: invero, il congiunto della vittima, che agisce iure proprio per il risarcimento del danno, non può essere equiparato al danneggiato primario che ha concorso a cagionare, sul piano della causalità materiale, il danno con il proprio contegno colposo, visto che la condotta colposa è della vittima primaria attinta dall'illecito e non del congiunto danneggiato. Dunque, la riduzione del
Pag. 9 di 28 risarcimento avviene in virtù del “principio di causalità, di cui l'art. 1227 c.c. rappresenta il corollario, in base al quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa” (Cass., n. 4208/2017). In ogni caso, rispetto a entrambe le impostazioni ermeneutiche, consegue il medesimo effetto giuridico della decurtazione proporzionale del risarcimento, qualora sul piano della causalità materiale venga accertato un contributo eziologico, oggettivamente colposo, della vittima dell'illecito.
Definito il fondamento normativo della riduzione del risarcimento invocato dai danneggiati diversi dalla vittima primaria, giova altresì precisare che, nel caso di specie, non trova applicazione il diritto moldavo, quantunque alcuni attori siano di nazionalità moldava e siano residenti in [...] Persona_1 Persona_2
, e , in quanto la recente giurisprudenza Persona_3 Persona_6 Controparte_2 ha stabilito che il criterio di collegamento del luogo in cui si verifica il danno è “da intendersi riferito al luogo in cui si è determinato l'evento lesivo, in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo, anche diverso, in cui si siano manifestate, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della predetta disposizione unionale la distinzione tra “danno evento” e
“danno conseguenza”, frutto di una elaborazione concettuale interna all'ordinamento italiano” (Cass., n. 34017/2024). Pertanto, nel caso di specie trova applicazione il diritto italiano, in quanto ciò che rileva, al fine di stabilire la legge applicabile, è il luogo in cui si è verificato il danno evento nella sua dimensione naturalistica, ossia il sinistro stradale e il conseguente decesso di che sono avvenuti in territorio Persona_6 italiano.
Ciò premesso, nel caso oggetto del presente giudizio risulta provato che Persona_6
al momento dell'impatto fra l'autovettura e l'autobus di linea, non utilizzava la
[...] cintura di sicurezza. In particolare, tale circostanza emerge, innanzitutto, dalla posizione della vittima, che veniva rinvenuta con la parte superiore del corpo al di fuori del finestrino posteriore sinistro: posizione risultante dalle fotografie in atti e altresì
Pag. 10 di 28 confermata, all'udienza 8.6.2022, dal testimone agente della Polizia Testimone_2
Locale di Venezia intervenuto in occasione del sinistro. Inoltre, la testimone Tes_4
(verbale d'udienza dell'11.10.2022), seduta sul sedile posteriore al momento del
[...] sinistro (dunque a fianco della vittima), ha chiaramente affermato che “ al Per_6 momento di sinistro non aveva in uso la cintura di sicurezza”.
Inoltre, si può affermare che il corretto uso del dispositivo di sicurezza, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe consentito di scongiurare la morte della vittima. Invero, la deceduta occupava il sedile posteriore sinistro e rispetto a tale porzione dell'autovettura, benché l'auto sia gravemente danneggiata, non risulta compromessa la seduta posteriore sinistra, a cui la vittima avrebbe ben potuto essere assicurata, qualora avesse utilizzato le cinture di sicurezza: in effetti, il montante della portiera, in corrispondenza della ruota posteriore e del relativo schienale, è nel complesso integro e, quindi, il sedile non è stato schiacciato dalla collisione. Per tal motivo, non è circostanza rilevante che il padre, seduto sul medesimo lato sinistro, sia deceduto a seguito dell'impatto pur indossando la cintura di sicurezza, in quanto egli occupava, in quanto conducente, la posizione anteriore la quale è stata totalmente attinta e distrutta a causa del violento impatto con l'autobus di linea, a differenza della porzione di veicolo corrispondente al sedile posteriore sinistro.
Da ultimo, non è accoglibile la tesi sostenuta dagli attori, per la quale, in sintesi, il conducente sarebbe doppiamente responsabile, sia per aver cagionato il CP_5 sinistro, sia per aver omesso di far indossare la cintura alla figlia minorenne, con la conseguenza che agli odierni attori dovrebbe essere riconosciuto il risarcimento integrale, con esclusione della proporzionale riduzione del danno, a causa della condotta del e stante la pacifica assenza di responsabilità in capo alla figlia minore, non Per_6 imputabile. Invero, giova evidenziare che la proporzionale riduzione del risarcimento del danno in virtù del concorso colposo della vittima implica un accertamento che si colloca, come già illustrato, sul piano della causalità materiale e, dunque, la valutazione del contributo del danneggiato primario ha carattere obiettivo e prescinde dalla rimproverabilità sul piano soggettivo e dalla imputabilità. Di conseguenza, tale valutazione – di carattere puramente ed esclusivamente oggettivo del contegno del
Pag. 11 di 28 danneggiato incapace – comporta l'assorbimento, rispetto al piano della causalità materiale qui rilevante, “della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo e materiale”; in effetti, l'accertamento del contributo “colposo” della vittima prescinde dall'imputabilità soggettiva “tanto che si deve a tal fine valutare la condotta della vittima incapace sul piano "astratto e oggettivo", come se si trattasse di un soggetto capace, con la conseguenza che non ha rilievo l'eventuale condotta dei soggetti che avevano l'obbligo di vigilanza su di lui” (Cass., n. 3557/2020).
Pertanto, in ragione di quanto descritto, sussiste il contributo causale colposo di
[...]
dovuto al mancato uso della cintura di sicurezza posteriore sinistra. Per_6
L'efficienza causale della concausa umana colposa nella produzione dell'evento lesivo può essere stimata, in termini percentuali, nella misura del 40%, considerata la prevalenza del contributo causale fornito dalla condotta negligente del conducente (il quale ha invaso l'opposta careggiata collidendo con l'autobus) nella produzione dell'evento lesivo.
III) Sulla liquidazione del danno.
III.1) La lesione del rapporto parentale;
i danni conseguenza morale e dinamico – relazionale.
In merito al danno evento da perdita del rapporto parentale, per quanto attiene alla prova del danno conseguenza non patrimoniale subìto a causa della perdita del congiunto, va osservato che essa può desumersi anche per presunzioni per il venir meno del rapporto di parentela, senza che assuma di per sé rilievo la circostanza della non convivenza o della distanza;
tale presunzione comporta in capo al danneggiante “l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
Pag. 12 di 28 (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass., n. 5769/2024).
Quanto alla quantificazione, la giurisprudenza ha in più occasioni stabilito che, nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale – nelle sua duplice componente della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico- relazionale derivante dalla morte del congiunto –, il giudice, nell'impiegare lo strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio (Cass., n. 761/2025). La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata, quindi, procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza (con rigida applicazione dei criteri tabellari “a punti variabili”), ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata quella dei congiunti, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale (Cass., n. 6981/2025). In particolare, il criterio di liquidazione tabellare da utilizzare è rappresentato dalle c.d. tabelle di Milano, vigenti al tempo della pronuncia giurisdizionale (Cass., n.
25485/2016), le quali, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, hanno assunto una valenza di carattere nazionale ed esprimono un “valore equo, e cioè quello in grado in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (Cass., n.
12408/2011).
Pertanto, alla luce dei principi compendiati, tenendo conto dei criteri tabellari di liquidazione del Tribunale di Milano, delle circostanze del caso concreto e che la vittima, al tempo del sinistro (15.6.2019), aveva 12 anni:
Pag. 13 di 28 - a (nata il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_7 valori attuali l'importo di 280.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 195.551,59 euro ad un massimo di 391.103,18 euro).
Tale importo è stabilito tenendo conto che ella, al tempo del sinistro, aveva 30 anni, che era la madre di anche se non convivente con lei all'epoca del Persona_6 sinistro, e la stessa ha altri tre figli , e ) sopravvissuti al sinistro. È Per_1 Per_2 Per_3 emerso in sede di prova testimoniale che, fino al trasferimento in Italia nel 2018
(dunque per oltre 11 anni), la vittima ha convissuto con la madre (nonché con i fratelli e con i nonni materni). Inoltre, la testimone (verbale di udienza del Testimone_10
27.4.2023) ha riferito di essere a conoscenza, anche tramite le foto inviatele, che nel soggiorno in Italia nel maggio 2019, ha incontrato la figlia. La Persona_7 testimone ha altresì confermato (in base a quanto riferitole da le Persona_7 regolari videochiamate fra la madre, i fratelli , Persona_6 Persona_1
, e coi nonni, tutti residenti in [...] Per_3 de relato actoris, può ritenersi accertata in quanto la giurisprudenza, rispetto alle vicende di carattere familiare che si traducono in contegni intimi e riservati (non suscettibili di percezione diretta da parte di soggetti terzi rispetto al nucleo), ha affermato che la prova può essere fornita anche tramite la testimonianza indiretta (Cass.,
n. 6697/2009). Inoltre, le videochiamate sono altresì confermate da una lettura d'insieme del materiale probatorio, essendo emerso che, tra , e Persona_5 Per_4
sono intercorse delle videochiamate e, dunque, che queste ultime sono state Per_6 un metodo di comunicazione utilizzato dalla vittima per intrattenere i rapporti con i vari rami della famiglia, dislocati in diversi Paesi. Invece, non risulta provato l'allegato progetto familiare e lavorativo diretto a ricostituire la convivenza in Italia, considerato che (verbale udienza 27.4.2023), sul capitolo di prova n. 11 (relativo al Testimone_10 soggiorno in Italia di ospite presso la fra aprile e maggio 2019 Persona_7 Tes_10 per migliorare l'italiano e per trovare lavoro come collaboratrice domestica), ha risposto
“non è vero, in quanto è stata mia ospite solo per dieci giorni”: la locuzione “non è vero” unitamente alla specificazione del periodo di ospitalità presso la casa della differente rispetto a quello allegato dall'attrice, non consentono di ritenere Tes_10
Pag. 14 di 28 provata l'ipotizzato progetto di ricostituzione della convivenza in Italia, ben potendo il periodo trascorso in Italia, nella primavera del 2019, essere motivato dalle più disparate motivazioni (fra cui l'incontrare la figlia); in considerazione di quanto esposto può attribuirsi alla relazione affettiva un valore di 20;
- a (nato il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_1 valori attuali l'importo complessivo di 80.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro a un massimo di 169.830,60 euro).
Tale importo è stabilito tenendo conto che egli era fratello germano di Persona_6
anche se non con lei convivente, e, al tempo del sinistro, aveva 8 anni, per cui
[...] aveva trascorso un periodo limitato della propria vita con la sorella;
inoltre, egli ha due sorelle unilaterali e nonché i due fratelli unilaterali e . Per_3 Per_4 Per_2 Per_5
In particolare, dall'istruttoria è emerso che effettuava delle Persona_6 videochiamate con i fratelli e e, inoltre, la testimone Persona_1 Per_2 Tes_10 ha riferito che, dopo il sinistro, nelle videochiamate effettuate con
[...] Per_7
, i figli e hanno pianto a causa della perdita della sorella
[...] Persona_1 Per_2 per il lutto;
in considerazione di quanto esposto può attribuirsi alla relazione affettiva un valore di 15;
- a (nato il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_2 valori attuali l'importo complessivo di 40.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro a un massimo di 169.830,60 euro).
Tale importo è stabilito tenendo conto che egli era fratello unilaterale di Persona_6
anche se non con lei convivente, e, al tempo del sinistro, aveva 4 anni, per cui
[...] aveva trascorso un periodo limitato della propria vita con la sorella;
inoltre, egli ha la sorella RM , la sorella unilaterale nonché i due fratelli unilaterali Per_3 Per_4
e ; può attribuirsi un valore di 15 alla qualità e intensità della relazione Per_5 Per_1 affettiva, valendo le medesime considerazioni indicate per;
Persona_1
- a (nato il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_5 valori attuali l'importo complessivo di 80.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro ad un massimo di 169.830,60 euro).
Pag. 15 di 28 Tale importo risulta congruo tenendo conto che egli era fratello unilaterale di
[...]
con lei convivente, e, al tempo del sinistro, aveva 5 anni, per cui aveva Per_6 trascorso un periodo limitato della propria vita con la sorella;
inoltre, egli ha la sorella RM e il fratello unilaterale . In particolare, (verbale di Per_4 Per_1 Persona_9 udienza dell'8.6.2022), prozia della deceduta, ha riferito che, per conoscenza diretta, ha visto prima del suo trasferimento in Italia nel 2018, trascorrere Persona_6 alcune vacanze in Italia con il padre e i fratelli e CP_5 Persona_5
; e, viceversa, questi ultimi sono andati in Moldavia per le vacanze a trovare Per_4
Inoltre, la testimone ha riferito che dal suo Per_6 Persona_6 trasferimento in Italia nel 2018, ha convissuto con il padre e i fratelli e Persona_5
e, inoltre, li ha visti giocare e svolgere i compiti scolastici assieme;
ha altresì Per_4 affermato di aver visto e notato, dopo la morte di che Persona_6 Per_5
e “non volevano tanto parlare, erano un po' chiusi, diciamo”,
[...] Per_4 notando quindi un cambiamento rispetto al passato. Tali circostanze sono state altresì riferite da (verbale di udienza dell'8.6.2022), amica e vicina di casa a Persona_10
di la quale ha riferito che di aver conosciuto Tes_5 Persona_6 Persona_6 fin dalle prime vacanze trascorse in Italia (all'incirca dal 2015/2016) e che
[...] quest'ultima le ha raccontato che i fratelli e “la chiamavano e Persona_5 Per_4 che avevano un buon rapporto”. Inoltre, ha riferito che, nelle occasioni in cui si è recata in casa di ha visto quest'ultima giocare coi fratellini. In Persona_6 considerazione di quanto esposto può attribuirsi alla relazione affettiva un valore di 15.
Inoltre, dopo il sinistro, nel mese di agosto 2019, ha veduto che Persona_10 Per_5
e “si chiudevano, nel senso erano un po' più chiusi in se stessi, non
[...] Per_4 riuscivano a comunicare un po' più con tutti”. I compendiati elementi, unitamente alla circostanza che (assieme alla sorella ), in quanto trasportato Persona_5 Per_4 nel veicolo, ha assistito al decesso della sorella, giustificano tale liquidazione del danno non patrimoniale;
- a (nata il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_4 valori attuali l'importo complessivo di 80.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro ad un massimo di 169.830,60 euro).
Pag. 16 di 28 Tale importo è stabilito tenendo conto che era sorella unilaterale di Persona_6 anche se non con lei convivente, e, al tempo del sinistro, aveva 6 anni, per cui aveva trascorso un periodo limitato della propria vita con la sorella;
egli ha il fratello germano e il fratello unilaterale e attribuendo un valore di 15 alla qualità e Per_5 Per_1 intensità della relazione affettiva alla luce di quanto indicato con riferimento al fratello
, considerato che dall'istruttoria sono emerse le medesime circostanze;
Per_5
- a (nata il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in CP_1 valori attuali l'importo complessivo di 30.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro a un massimo di 169.830,60 euro).
Tale importo è stabilito tenendo conto che ella, al tempo del sinistro, aveva 46 anni, che era nonna materna di e non era convivente con la nipote (ma vi Persona_6 aveva convissuto fino al 2018), e che sono sopravvissuti al sinistro i 3 nipoti , Per_1
e . In particolare, l'importo liquidato risulta congruo in quanto può Per_2 Per_3 ritenersi sussistente e risarcibile il solo danno conseguenza morale soggettivo. Invero, pur essendo emersa l'esistenza di un legame parentale sostanziale, alla luce dell'istruttoria svolta non risulta fornita la prova in ordine ai concreti pregiudizi nella vita quotidiana e di relazione che i nonni avrebbero patito, con conseguente non risarcibilità del danno, nella sua componente dinamico – relazionale. Invero, benché vi sia stata la convivenza ante 2018 e risultino provate le videochiamate fra Persona_6
e il ramo familiare residente in Moldavia, non vi sono apprezzabili elementi
[...] idonei a provare e descrivere la concreta lesione del rapporto nonni – nipote, né sono stati dedotti ulteriori capitoli di prova testimoniale per dimostrare delle circostanze in tal senso rilevanti. In considerazione di quanto esposto può attribuirsi alla relazione affettiva un valore di 10. La mancata prova dei pregiudizi attinenti alla dimensione dinamico – relazione e la risarcibilità del solo danno morale soggettivo, rende congrua la quantificazione del risarcimento in prossimità del minimo;
- a (nato il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Controparte_2 valori attuali l'importo complessivo di 30.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro a un massimo di 169.830,60 euro).
Pag. 17 di 28 Tale importo è stabilito tenendo conto che egli, al tempo del sinistro, aveva 52 anni, che era nonno materno di che non era convivente con la nipote (ma vi Persona_6 aveva convissuto fino al 2018), che sono sopravvissuti altri 3 nipoti, , e Per_1 Per_2
, e attribuendo un valore di 10 alla qualità e intensità della relazione affettiva, Per_3 alla luce di quanto indicato con riferimento alla nonna materna valendo CP_1 anche per le medesime motivazioni. Controparte_2
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento formulata a nome di
[...]
(nata il [...]), tenuto conto del fatto che, all'epoca della morte della Per_3 sorella, aveva solo due anni e quindi non aveva piena consapevolezza del rapporto affettivo con quest'ultima, appena iniziato, anche considerato che, dal 2018 (cioè, dal primo anno di vita di ), si era trasferita in Italia. Invero, va Per_3 Persona_6 evidenziato che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subìto dal minore infante (o in tenera età), né con riferimento alla componente “soggettiva” del danno morale (in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale e ipotetico), né con riferimento alla componente
“oggettiva” del danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare leso avrebbe consentito: quest'ultimo pregiudizio assume rilevanza solo per il congiunto che del rapporto familiare sia parte sostanziale (e non semplicemente sul piano formale), ossia nel senso di poter concretamente conseguire dal rapporto l'affetto, la solidarietà, la comunanza tipiche dei rapporti parentali, il che presuppone una “certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le “utilità” che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (Cass., n. 12987/2022).
Non può essere neppure accolta la domanda risarcitoria formulata dalla nonna paterna in quanto, benché astrattamente esista il rapporto parentale con la Persona_6 deceduta, non risulta sussistente la prova, attinente all'an della responsabilità risarcitoria, di una apprezzabile relazione sostanziale con la nipote, poi pregiudicata dal sinistro in esame. Invero, a differenza dei nonni materni – rispetto ai quali sono emersi degli elementi che consentono di ritenere sussiste, al di là del dato formale del grado di parentela, un concreto e sostanziale legame con la nipote, con conseguente liquidazione
Pag. 18 di 28 del danno nella sua componente morale per le ragioni in precedenza illustrate – relativamente alla nonna materna non sono emersi elementi per poter affermare la presenza di un'apprezzabile e concreta relazione parentale (al di là del dato di parentela meramente formale), né sono stati dedotti ulteriori capitoli di prova testimoniale per dimostrare delle circostanze in tal senso rilevanti.
III.2) Il danno patrimoniale.
Le parti attrici e le parti intervenute richiedono il risarcimento delle spese sostenute per il viaggio in Italia dopo il verificarsi dell'evento mortale, per la traduzione degli atti, per l'attività legale stragiudiziale (sia in sede civile che in sede penale) nonché per la negoziazione assistita infruttuosamente svolta.
Giova ricordare che il risarcimento del danno aquiliano è regolato, in virtù del richiamato operato dell'art. 2056 c.c., dall'art. 1223 c.c. che stabilisce, come chiarito dalla giurisprudenza, il principio di regolarità causale come criterio di selezione, sul piano della causalità giuridica, dei pregiudizi risarcibili: in forza di tale criterio, sono rilevanti tutte le conseguenze, anche indirette e mediate, che secondo l'id quod plerumque accidit si pongano in una correlazione normale e regolare rispetto all'evento dannoso, con esclusione di quei pregiudizi di carattere atipico e anormale (in tal senso,
Cass., n. 31546/2018). Con specifico riguardo alle spese relative all'attività di assistenza stragiudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che esse assumono “natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie” (Cass., n. 24481/2020).
Inoltre, è stato precisato che il loro risarcimento è subordinato alla prova che questa attività stragiudiziale abbia avuto, in concreto, una utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida (Cass., n. 9548/2017), con una valutazione prognostica effettuata ex ante (Cass., n. 6422/2017), specificando altresì che la risarcibilità di queste spese “non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia
Pag. 19 di 28 fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass., n. 14444/2021). Al medesimo regime sono riconducibili le spese legali sostenute per la negoziazione assistita, che si collocano nella fase precontenziosa.
Nel caso di specie, considerati i principi giurisprudenziali compendiati e la documentazione allegata, può essere risarcito il danno patrimoniale nei termini in seguito indicati. In particolare:
- chiede il ristoro delle spese di biglietto aereo (pari a 387,40 Persona_7 euro), aeroportuali (pari a 74,12 euro), di alloggio (pari a 210,00 euro) e ferroviarie (pari a 138,75 euro) sostenute per recarsi in Italia, assieme al nuovo compagno e al cognato, poco dopo il decesso della figlia, nonché il ristoro degli esborsi sostenuti pari a 570,96 euro per l'attività svolta dall'ing. CP_7 nell'ambito del procedimento penale, pari a 9.896,82 euro per l'attività svolta dallo in sede di trattativa stragiudiziale, pari a 4.166,45 Controparte_8 euro per l'attività svolta dallo Studio legale Simonetti in sede di indagini preliminari, nonché pari a complessivi 644,09 euro per l'attività di traduzione degli atti e di assistenza ai colloqui.
In considerazione di quanto premesso, possono essere riconosciute le spese (per cui è stata dimessa in atti la relativa prova documentale), per l'acquisto del biglietto aereo, aeroportuali, di alloggio e ferroviarie, avvenute in data successiva e prossima all'evento mortale, limitatamente alla sola posizione della madre con esclusione Persona_7 di quelle relative ai compagni di viaggio (il nuovo compagno e il cognato), non essendo queste ultime conseguenza normale e regolare dell'evento dannoso subìto. Pertanto, le spese risarcibili sono quantificabili nella misura di 1/3 dell'ammontare totale, pari a
270,09 euro (complessivi 810,27 euro, derivanti dalla sommatoria di 387,40 euro, 74,12 euro, 210,00 euro, 138,75 euro), in valori attuali, assumendo una data mediana fra i vari
Pag. 20 di 28 esborsi, 318,98 euro. Inoltre, possono essere riconosciute le spese, sempre in quanto documentate, sostenute per l'attività di traduzione degli atti e di assistenza ai colloqui
(pari a 500,00 euro e 144,09 euro, in valori attuali, rispettivamente, 591,50 euro e
169,31 euro), in quanto in rapporto di regolarità causale rispetto all'evento dannoso patito dall'attrice di nazionalità moldava. Sono altresì risarcibili le spese (di cui vi è già stato il relativo esborso) per l'attività svolta dallo in sede di Controparte_8 trattativa stragiudiziale, che vengono riconosciute limitatamente alla somma di 8.994,01 euro, in valori attuali 10.666,90 euro (in luogo di quella richiesta pari a 9.896,82 euro, in virtù dell'applicazione dello scaglione 260.001/520.000 euro – valore medio che comporta un compenso di 6.164,00 euro, in luogo di quello indicato dagli attori pari a
6.956,00 euro), in quanto si tratta di spese sostenute per l'espletamento di attività che, secondo una valutazione ex ante, appariva idonea a favorire una composizione stragiudiziale della vertenza.
Non possono, invece, essere risarcite le spese sostenute in sede penale (per le attività svolte dall'ing. e dallo Studio legale Simonetti in sede di indagini preliminari), CP_7 in quanto, alla luce dei principi in precedenza compendiati, non sono prodromiche e funzionali a evitare, secondo una valutazione ex ante, l'instaurazione del presente giudizio civile;
- , , Persona_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_6
e chiedono il ristoro, pro quota, delle
[...] CP_1 Controparte_2 spese di assistenza legale per la procedura di negoziazione assistita, infruttuosamente attivata, pari a 1.072,45 euro.
In considerazione dei principi sopra esposti, sono risarcibili le spese, benché non ancora sostenute, relative alla procedura di negoziazione assistita, infruttuosamente attivata, pari a complessivi 766,03 euro (153,21 euro per ciascun attore), in quanto si tratta di poste passive relative all'espletamento di attività che, anche in questo caso, secondo una valutazione ex ante, appariva idonea a favorire una composizione stragiudiziale della vertenza. Tuttavia, considerata, la reiezione della domanda formulata da Per_6
Pag. 21 di 28 e da per le ragioni in seguito esposte, non può essere risarcita la Per_3 Persona_6 quota di danno a esse relativa pari a 153,21 euro ciascuna;
- e chiedono il ristoro dei costi, benché non Persona_5 Persona_4 ancora sostenuti, pari a 6.360,37 euro (3.180,18 euro ciascuno), per l'attività svolta dall'avv. Vianello, in favore dei minori, in sede di trattativa stragiudiziale e delle spese di assistenza legale per la procedura di negoziazione assistita, infruttuosamente attivata, pari a 1.072,45 euro (536,22 euro ciascuno); essi possono essere riconosciute sulla base di quanto già esposto.
Per quanto attiene alla posizione di – che chiede il ristoro degli esborsi Persona_6 sostenuti pari a 1.952,00 euro per assistenza legale e pari a 837,41 euro per l'attività di patrocinio svolta in sede di indagini preliminari, nonché della quota parte delle spese di assistenza legale per la procedura di negoziazione assistita –, la domanda di risarcimento dal danno patrimoniale non può essere accolta in quanto, come in precedenza illustrato, benché astrattamente esista il rapporto parentale con la deceduta, non risulta in concreto provata un'apprezzabile e sostanziale relazione parentale (al di là del dato di parentela meramente formale), il che comporta il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata prova del danno evento.
Per quanto attiene alla posizione di – che chiede il ristoro della quota Persona_3 parte delle spese di assistenza legale per la procedura di negoziazione assistita –, la domanda di risarcimento dal danno patrimoniale non può essere accolta per le medesime motivazioni.
III.3) Sulla liquidazione complessiva del danno subìto. Rivalutazione e interessi compensativi.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve essere liquidata, considerata la decurtazione in ragione del concorso della condotta colposa della vittima pari al 40%, a:
- a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva in Persona_7 valori attuali pari a 80.339,94 euro (291.899,90 euro – 40% e sottratto l'acconto, di 80.000,00 euro versato il 10.6.2020, pari a 94.800,00 in valori attuali);
Pag. 22 di 28 - , che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, Persona_1 la somma complessiva in valori attuali pari a 48.091,93 euro (80.153,21 euro –
40%);
- , che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, Persona_2 la somma complessiva in valori attuali pari a 24.091,93 euro (40.153,21 euro –
40%);
- , che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, Persona_5 la somma complessiva in valori attuali pari a 50.229,84 euro (83.716,40 euro –
40%);
- che non ha incassato acconti a titolo di risarcimento del Persona_4 danno, la somma complessiva in valori attuali pari a 50.229,84 euro (83.716,40 euro – 40%);
- , che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 la somma complessiva in valori attuali pari a 18.091,93 euro (30.153,21 euro –
40%);
- che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2 la somma complessiva in valori attuali pari a 18.091,93 euro (30.153,21 euro –
40%).
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del decesso alla data della decisione (25.7.2025), questo Tribunale ritiene di uniformarsi al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili (Cass., n. 1712/1995), nell'escludere il cumulo tra rivalutazione e interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata. Stante
l'indubbia e insormontabile difficoltà pratica nel calcolare i c.d. interessi (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai “singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente”, si ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle citate Sezioni Unite, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, previa
Pag. 23 di 28 devalutazione all'epoca dell'operazione. Inoltre, in presenza, come nel caso di specie, di acconti corrisposti prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, “tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito
e, infine, calcolando, gli interessi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”
(Cass., n. 6347/2014).
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto alle parti vittoriose, sono corrisposti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta (tenuto conto per Per_7
dell'acconto ricevuto), devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in
[...] anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo. La misura del tasso di interesse è quella legale, considerato che le parti attrici hanno avanzato la domanda di corresponsione degli interessi nella misura, più elevata, di cui all'art. 1284 c.c. solo in sede di precisazione delle conclusioni, dunque con una domanda inammissibile in quanto tardiva.
IV) Sulle spese di lite.
Nel presente giudizio gli attori hanno proposto le domande di risarcimento del danno nei confronti di e di (contumace, ma soggetta Controparte_4 Controparte_3 comunque al principio della soccombenza, Cass., n. 7292/2018); mentre gli intervenuti hanno proposto la domanda nei confronti della sola compagnia assicurativa.
Rispetto alla posizione degli attori , , Persona_7 Persona_1 Persona_2
e entrambi i convenuti sono risultati soccombenti CP_1 Controparte_2 all'esito del giudizio e, pertanto, le spese di lite vanno poste a carico, in solido ex art. 97
c.p.c., a e a le spese vengono liquidate, nei limiti del Controparte_3 Controparte_4
Pag. 24 di 28 decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, comma 2, D.M. n. 147/2022, per la presenza di una pluralità di parti nella misura del 5%, trattandosi di posizioni processuali del tutto assimilabili e sovrapponibili, nonché l'aumento, pari al 5%, ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 147/2022, per la presenza dei collegamenti ipertestuali negli atti difensivi. Sono riconosciute altresì le spese documentate, pari a 547,58 euro nonché le spese non documentate, relative allo specifico procedimento, indicate nella nota depositata ed escluse le voci non riconoscibili (ad esempio, fotocopie, stampe, atti in pct), pari a 400,00 euro. Le spese di lite di parte attrice sono distratte in favore dell'avv. Guido Simonetti che si è dichiarato antistatario.
Rispetto alla posizione degli intervenuti e , entrambi Persona_5 Persona_4 vittoriosi, le spese di lite vanno poste a carico di esse vengono liquidate, Controparte_4 nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, comma 2, D.M. n. 147/2022, per la presenza di una pluralità di parti, nella misura del 5% trattandosi di posizioni difensive del tutto assimilabili e sovrapponibili, nonché l'aumento, pari al 5%, ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 147/2022, per la presenza dei collegamenti ipertestuali negli atti processuali. Sono riconosciute altresì le spese documentate, pari a 518,00 euro nonché le spese non documentate, relative allo specifico procedimento, indicate nella nota depositata ed escluse le voci non riconoscibili (ad esempio, fotocopie, stampe, atti in pct), pari a 100,00 euro.
Le spese riguardanti il procedimento di volontaria giurisdizione attivato per la nomina del curatore speciale dei minori e ex art. 78 c.p.c. Persona_5 Persona_4 vanno poste a carico della convenuta soccombente considerato che esse Controparte_4 trovano causa nell'insorgere della presente vertenza e della necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria: esse sono liquidate in base allo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”, valori minimi, considerata la concreta difficoltà tecnico – giuridica di tale procedimento e l'attività processuale svolta. Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4 comma 2 DM n. 147/2022, per la presenza di una pluralità di parti, nella misura del 5% trattandosi di posizioni processuali del tutto assimilabili e sovrapponibili;
sono altresì riconosciute le spese documentate pari a 27,00
Pag. 25 di 28 euro, nonché le spese non documentate, relative allo specifico procedimento, indicate nella nota depositata ed escluse le voci non riconoscibili (ad esempio, fotocopie, atti in pct), pari a 30,00 euro.
Per quanto attiene alle attrici e , entrambe sono risultate Persona_6 Persona_3 soccombenti all'esito del giudizio e, pertanto, le spese di lite vanno poste a loro carico in solido. Tali spese vengono liquidate in favore di (non di Controparte_4 CP_3
in quanto contumace), secondo lo scaglione “indeterminabile – complessità
[...] media”, nei valori medi, nella misura proporzionale di 2/7, considerato che il rapporto processuale concretamente incardinato ha coinvolto la convenuta con Controparte_4 sette parte attrici (con posizioni sostanzialmente equivalenti), di cui due soccombenti: pertanto, considerata l'attività processuale essenzialmente omogenea svolta dalla società assicurativa nei confronti di tutti gli attori, le spese di lite vanno poste a carico delle due attrici soccombenti secondo il criterio proporzionale indicato.
Le spese della C.T.U., già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti e di con obbligo di rifondere quanto eventualmente Controparte_4 Controparte_3 già anticipato dalle parti vittoriose. Le spese di stenotipia per la verbalizzazione, già versate da sono poste definitivamente a suo carico. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori, condanna in solido e a versare a: Controparte_4 Controparte_3
la somma capitale complessiva di 80.339,94 euro;
Persona_7
la somma capitale complessiva di 48.091,93 euro;
Persona_1
la somma capitale complessiva di 24.091,93 euro;
Persona_2
la somma capitale complessiva di 18.091,93 euro;
CP_1
la somma capitale complessiva di 18.091,93 euro;
Controparte_2
Pag. 26 di 28 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo e, previa devalutazione dell'importo (tenuto conto per dell'acconto ricevuto) Persona_7 all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata;
- in parziale accoglimento della domanda proposta dagli intervenuti, condanna a versare a: Controparte_4
la somma capitale complessiva di 50.229,84 euro;
Persona_5
la somma capitale complessiva di 50.229,84 euro;
Persona_4
oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo e, previa devalutazione dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata;
- rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Persona_3 Persona_6
Controparte_4
- condanna in solido e a rifondere agli attori Controparte_4 Controparte_3
( , , e Persona_7 Persona_1 Persona_2 CP_1 CP_2
le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
15.513,30 euro (14.103,00 euro + 5% + 5%) per compensi, oltre 547,58 euro per spese documentate, 400,00 euro per spese non documentate, spese generali,
CPA, IVA, con distrazione in favore dell'avv. Guido Simonetti che si è dichiarato antistatario;
- condanna a rifondere agli intervenuti ( e Controparte_4 Persona_5 [...]
) le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi Per_4
15.513,30 euro (14.103,00 euro + 5% + 5%) per compensi, oltre 518,00 euro per spese documentate, 100,00 euro per spese non documentate, spese generali,
CPA, IVA;
- condanna a rifondere agli intervenuti ( e Controparte_4 Persona_5 [...]
) le spese relative al procedimento di volontaria giurisdizione di Per_4 nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., che liquida in complessivi
Pag. 27 di 28 1.226,40 euro (1.168,00 euro + 5%) per compensi, oltre 27,00 euro per spese documentate, 30,00 euro per spese non documentate, spese generali, CPA, IVA;
- condanna in solido e a rifondere a Persona_6 Persona_3 Controparte_4 le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi 3.102,86 euro
(2/7 di 10.860,00 euro) per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, e Controparte_4 Controparte_3 le spese della C.T.U., con condanna a rimborsare agli attori vittoriosi quanto da loro anticipato a tale titolo;
- pone definitivamente a carico di le spese di stenotipia per la Controparte_4 verbalizzazione.
Venezia, 25 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Lisa Micochero
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Roberto Favaro Morosini
Pag. 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8796/2020 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8796 del Ruolo Generale dell'anno 2020 introdotto da
C.F. , in proprio e anche quale genitore dei Parte_1 C.F._1 minori , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_1
, con l'Avv. SIMONETTI GUIDO
[...] Controparte_2 Parte_1
ATTORI
Contro
C.F. , contumace Controparte_3 C.F._2
C.F. , con gli Avv.ti MARCO RODOLFI e ABRAM Controparte_4 P.IVA_1
RALLO
CONVENUTI
con l'intervento di
C.F. , solo in qualità di genitore Controparte_3 C.F._2 rappresentante i figli minori e , e Persona_4 Persona_5 questi ultimi, rappresentati dalla curatrice speciale avv. MARIA MARGHERITA
SALZER, con l'Avv. VIANELLO MICHELA
Conclusioni delle parti attrici: “NEL MERITO: accertata e dichiarata incidenter tantum la colpa di CP_5 nella causazione dell'incidente de quo, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificabili o denominabili, da loro rispettivamente subiti a causa della morte del loro congiunto danni tutti da liquidarsi, anche con Persona_6 ricorso al criterio equitativo, nella misura di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi moratori di legge ex art.
1219, n. 1, c.c. ed ex art. 1284, 1° e 4° comma, c.c. dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Spese e compensi professionali, anche relativi al procedimento di negoziazione assistita
(fase introduttiva), integralmente rifusi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni delle parti intervenute:
“A) NEL MERITO:
a) accertata e dichiarata incidenter tantum la responsabilità di nella CP_5 causazione del sinistro del 15.06.19 in cui perse la vita Persona_6 condannarsi in persona del legale rappresentate pro tempore a risarcire Controparte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificabili o denominabili, subiti da e a causa della morte della loro congiunta Persona_4 Persona_5
danni tutti da liquidarsi, anche con ricorso al criterio equitativo, Persona_6 nella misura che risulterà di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi moratori di legge ex art. 1219, n. 1, c.c. dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
b) in ogni caso spese, compensi professionali, anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva) ed accessori di legge integralmente rifusi.
B) IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Si insiste per l'ammissione delle prove per testi sui capitoli n. 1, 8 e 9 indicate nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., capitoli non ammessi con l'ordinanza 25.03.22;
Pag. 2 di 28 b) ci si oppone all'ammissione della prove orali nonché alle CTU richieste dalla convenuta perché irrilevanti e meramente esplorative, in particolare quella medica non essendo stato svolto alcun accertamento in seguito al decesso di , Per_6
avvenuto per “arresto cardiocircolatorio in seguito ad incidente stradale di dinamica maggiore”. Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova avversario, si chiede di essere abilitati a prova contraria”.
Conclusioni della parte convenuta Controparte_4
“1) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: dato atto che ha trasmesso ante CP_4 causam la somma di € 80.000,00 a e quella di € 15.000,00 a Persona_7 Per_6
nonché inviato offerta di € 5.000,00 a ciascuno agli odierni attori
[...] CP_2
e , respingere ogni ulteriore avversa pretesa, poiché infondata
[...] CP_1 sia in fatto che in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori e dalla terza intervenuta, dare atto comunque che ha trasmesso ante causam la somma di € 80.000,00 a CP_4
e quella di € 15.000,00 a nonché inviato offerta di € Persona_7 Persona_6
5.000,00 a ciascuno agli odierni attori e , determinando Controparte_2 CP_1 secondo giustizia l'importo del risarcimento dei danni non patrimoniali vantati dagli istanti e dalla terza intervenuta quale genitore legale rappresentante dei minori
e diminuito comunque del concorso di colpa addebitabile ad Per_4 Persona_5
ex art. 1227 c.c.; Persona_6
3) IN VIA ISTRUTTORIA si chiede:
l'ammissione di prova per interrogatorio formale della signora e della signora CP_3
e per testimoni sul seguente capitolo di prova: 1) “Vero che al momento Persona_6 del sinistro verificatosi in data 15.06.2019 la minore si trovava trasportata Per_6 sul mezzo VW Touran targato DJ557AW, sprovvista delle cinture di sicurezza?”.
Testimoni: , e presso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 la Polizia Locale di Venezia, Via Tagliamento 30/A Mestre-Venezia; , via Testimone_4
Pag. 3 di 28 Taglio Destro n. 26, e gli altri testimoni indicati anche dagli attori ( Tes_5 [...]
, , e;
Tes_6 Testimone_7 Tes_8 Testimone_9
2) acquisire tutta la documentazione del fascicolo del procedimento penale n. 555/2019
RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
3) disporsi CTU cinematica e CTU medico-legale, sulla documentazione clinica relativa ad diretta a valutare la compatibilità delle lesioni da questa Per_6 riportate nel sinistro di causa con l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza e con la dinamica dell'incidente verificatosi in data 15.06.2019.
4) IN OGNI CASO: con il favore delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione di data 19.11.2020, regolarmente notificato, Persona_7
(residente in Moldavia), in proprio (quale madre della deceduta e in Persona_6 qualità di legale rappresentante dei figli minori , e Persona_1 Persona_2 [...]
(fratelli della vittima, residenti in [...] Persona_6
(nonna materna della deceduta, residente in Martellago), (nonna materna CP_1 della vittima, residente in Moldavia) e (nonno paterno della deceduta, Controparte_2 residente in Moldavia), agivano in giudizio nei confronti di e Controparte_3 CP_4 per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte di
[...] Persona_6
In particolare, gli attori, nelle loro rispettive qualità soggettive, esponevano che
[...]
nata il [...], era deceduta in Venezia-Tessera il 15.6.2019 a causa delle Per_6 lesioni riportate in un sinistro stradale verificatosi in pari data;
che la vittima si trovava, come trasportata, nell'autoveicolo Touran, condotto dal padre di CP_5 proprietà di (seconda moglie del e assicurato Controparte_3 Per_6 Controparte_4 che, in località Tessera, il conducente aveva sbandato a sinistra con invasione dell'opposta carreggiata, collidendo violentemente con l'autobus di linea di proprietà di che, a causa del sinistro, erano deceduti e il CP_6 Persona_6 conducente. Inoltre, le parti esponevano che la vittima era sorella RM di Per_1
(nato il [...]), mentre era sorella unilaterale di (nato il
[...] Persona_2
Pag. 4 di 28 2.4.2015) e (nata il [...]); che si era trasferita Persona_3 Persona_6 in Italia dalla Moldavia nel 2018, raggiungendo il padre, già residente a , presso Tes_5
l'abitazione in cui egli abitava con la nuova moglie;
che la madre era Persona_8 rimasta in Moldavia, ma stava pianificando di svolgere attività lavorativa in Italia e, per tal motivo, si era recata a Verona, fra l'aprile e il maggio 2019, incontrando la figlia in numerose giornate. Quanto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti Per_6 dall'incidente stradale, le parti esponevano che la morte improvvisa di
[...]
per l'età e per le tragiche modalità, aveva generato in capo alla madre, ai Persona_6 fratelli e ai nonni dolore e disperazione;
che la vittima scambiava con le parti attrici, quasi quotidianamente, videochiamate e telefonate;
che i fratelli, profondamente turbati, avevano pianto continuamente nel periodo successivo all'evento letale;
che, dunque, la prematura scomparsa di aveva cagionato, in capo agli attori, un Persona_6 danno non patrimoniale, consistente nella grave sofferenza e nel turbamento non transeunte nonché nell'alterazione del complesso delle relazioni parentali dedotte in giudizio;
che, inoltre, avevano sostenuto degli esborsi economici, quale conseguenza del decesso di Persona_6
Ciò premesso, gli attori citavano in giudizio e Controparte_4 Controparte_3 proponendo la seguente domanda giudiziale: “accertata e dichiarata incidenter tantum la colpa di nella causazione dell'incidente de quo, condannarsi i CP_5 convenuti in solido al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificabili o denominabili, da loro rispettivamente subiti
a causa della morte del loro congiunto, danni tutti da liquidarsi, anche con ricorso al criterio equitativo, nella misura che risulterà di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi moratori di legge ex art. 1219, n. 1, c.c. dal giorno del sinistro al saldo effettivo. Spese e compensi professionali, anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva), integralmente rifusi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione del 16.2.2021, interveniva nel giudizio , Controparte_3 seconda moglie di nella sola qualità di genitore dei figli minori CP_5 Per_6
Pag. 5 di 28 (nato il [...]) e (4.7.2012), rispettivamente fratello e Per_5 Persona_4 sorella unilaterali consanguinei della deceduta L'interveniente Persona_6 aderiva alla ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori nell'atto di citazione, esponendo che dal giugno 2018, si era trasferita presso l'abitazione Persona_6 in cui il padre viveva con lei e i figli minori e;
che la morte della Per_5 Per_4 sorella unilaterale aveva cagionato grave sofferenza, disperazione e un turbamento non transeunte della vita dei fratelli, i quali, essendo trasportati nell'autovettura, avevano visto morire la sorella e con la quale condividevano la quotidianità e le esperienze scolastiche;
che, pertanto, i fratelli e avevano subito un pregiudizio Per_4 Per_5 sia non patrimoniale, sottoforma di danno morale soggettivo e dinamico – relazionale, sia patrimoniale. Inoltre, non contestava la responsabilità del conducente CP_5 nella causazione del sinistro mortale e affermava la mancanza di conflitto di interessi, in quanto non aveva interesse a un esito del giudizio in contrasto con l'interesse dei minori rappresentati.
Ciò premesso, in qualità di legale rappresentante dei figli minori, e Persona_5
, formulava la seguente domanda: “a) accertata e dichiarata incidenter Persona_4 tantum la responsabilità di nella causazione del sinistro del 15.06.19 in CP_5 cui perse la vita condannarsi in persona del legale Persona_6 Controparte_4 rappresentate pro tempore a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificabili o denominabili, subiti da e a Persona_4 Persona_5 causa della morte della loro congiunta danni tutti da liquidarsi, Persona_6 anche con ricorso al criterio equitativo, nella misura che risulterà di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi moratori di legge ex art. 1219, n. 1, c.c. dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
b) in ogni caso spese, compensi professionali, anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva) ed accessori di legge integralmente rifusi”.
Con comparsa di costituzione si costitutiva in giudizio la quale non Controparte_4 contestava la dinamica del sinistro allegata dalle controparti e deduceva il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. di per mancato uso delle cinture di Persona_6 sicurezza, prescritto dall'art. 172 D.lgs. 285/1992, in quanto la vittima era stata
Pag. 6 di 28 rinvenuta rivolta verso la strada, con il busto fuori dal finestrino dell'autoveicolo.
Contestava l'an e il quantum delle pretese risarcitorie e indicava in 7.209.000,00 euro il massimale assicurativo. Ciò premesso, la convenuta formulava tali conclusioni: “in via principale nel merito: dato atto che ha trasmesso ante causam la somma CP_4 di € 80.000,00 a e quella di € 15.000,00 a nonché Persona_7 Persona_6 inviato offerta di € 5.000,00 a ciascuno agli odierni attori e Controparte_2 [...]
, respingere ogni ulteriore avversa pretesa, poiché infondata sia in fatto che in CP_1 diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori, dare atto comunque che ha trasmesso ante causam la somma di € 80.000,00 a CP_4
e quella di € 15.000,00 a nonché inviato offerta di € Persona_7 Persona_6
5.000,00 a ciascuno agli odierni attori e , determinando Controparte_2 CP_1 secondo giustizia l'importo del risarcimento dei danni non patrimoniali vantati dagli istanti, diminuito comunque del concorso di colpa addebitabile ad Persona_6 ex art. 1227 c.c.; 3) in ogni caso: con il favore delle spese di giudizio”.
Il giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e sollecitata la regolarizzazione della costituzione di e mediante Persona_5 Persona_4 nomina di curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., con ordinanza del 25.3.2022 ammetteva la prova testimoniale e con successiva ordinanza del 26.10.2023 disponeva
C.T.U. ai sensi dell'art. 14 L. 218/1995. Espletata l'istruttoria, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, con decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
I) Sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.
In materia di responsabilità aquiliana per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli, anche agli stessi trasportati a qualunque titolo (Cass., n. 11720/2014), l'art. 2054 c.c., al comma 1, prevede una responsabilità soggettiva aggravata e presunta in capo al conducente, il quale è ritenuto responsabile salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre, l'art. 2054 c.c., al comma 3, prevede la responsabilità solidale del proprietario dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, salvo che
Pag. 7 di 28 egli non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Inoltre, in presenza di un sinistro stradale, il danneggiato ha anche azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione ai sensi del D.lgs. 209/2005, in forza del rapporto assicurativo relativo al rischio di responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la tutela assicurativa.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio è pacifico e non contestato dalle parti processuali che il 15.6.2019 si verificava il grave sinistro stradale a causa del quale decedevano il conducente, e la figlia minore in CP_5 Persona_6 particolare, l'autovettura condotta da – con a bordo, fra gli altri, CP_5 [...]
e – percorreva la strada statale 14 Per_6 Persona_5 Persona_4
“Triestina” e, in località Tessera, invadeva l'opposto senso di marcia, con conseguente forte urto frontale laterale sinistro con l'autobus extraurbano M.A.N. che causava il decesso di la quale occupava il posto posteriore sinistro Persona_6 dell'autoveicolo.
Pertanto, è accertata, in via incidentale, la responsabilità esclusiva, non oggetto di contestazione nel presente giudizio, del conducente ai sensi dell'art. CP_5
2051, comma 1, c.c. e, conseguentemente, sussiste la responsabilità, non oggetto di contestazione, in capo alla proprietaria dell'autoveicolo ai sensi Controparte_3 dell'art. 2054, comma 3, c.c., nei cui confronti è stata proposta l'azione risarcitoria da parte degli attori. Inoltre, in virtù dell'azione diretta prevista dal D.lgs. 209/2005, gli attori e gli intervenuti hanno proposto domanda nei confronti della società assicurativa,
la quale risponde nei limiti del massimale indicato in polizza Controparte_4
(7.209.000,00 euro).
II) Sul contributo causale colposo di nella produzione Persona_6 dell'evento lesivo.
La compagnia assicurativa convenuta eccepisce il concorso colposo della vittima deceduta, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento danno.
Pag. 8 di 28 La giurisprudenza, anche di legittimità, ha statuito in più occasioni (Cass., n.
34625/2023, n. 4208/2017 e n. 9349/2017) che il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, patito iure proprio dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto a causa di una condotta illecita altrui, va ridotto in misura corrispondente alla quota di danno ascrivibile, sul piano della causalità materiale, alla condotta colposa della vittima: in particolare, la “colpa” è il criterio di selezione della concausa umana rilevante nel ridurre il risarcimento e va intesa non quale contegno soggettivo del danneggiato, ma come oggettiva difformità fra la condotta tenuta dal danneggiato e le regole di azione prescritte da norme positive o dettate dalla comune esperienza, con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c. anche qualora il danneggiato sia persona incapace (Cass., S.U., n. 351/1964 nonché Cass., n.
2483/2018).
Il fondamento della descritta riduzione del risarcimento del danno – qualora ad agire in giudizio siano terzi soggetti, danneggiati iure proprio, diversi quindi dal danneggiato primario – è individuato, da una parte della giurisprudenza, direttamente nell'art. 1227
c.c. (applicabile in virtù del richiamo dell'art. 2056 c.c. anche rispetto all'illecito aquiliano), il che comporta una “riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, principio che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, allorquando il danneggiato abbia contribuito con la propria condotta al verificarsi del pregiudizio” (Cass., n. 2704/2005). Altra parte della giurisprudenza, valorizzando la circostanza che in tali casi si è in presenza non di un danno riflesso, bensì di un illecito plurioffensivo (lesivo di differenti situazioni giuridiche in capo a differenti soggetti), non individua nell'art. 1227 c.c. il fondamento della riduzione proporzionale del risarcimento: invero, il congiunto della vittima, che agisce iure proprio per il risarcimento del danno, non può essere equiparato al danneggiato primario che ha concorso a cagionare, sul piano della causalità materiale, il danno con il proprio contegno colposo, visto che la condotta colposa è della vittima primaria attinta dall'illecito e non del congiunto danneggiato. Dunque, la riduzione del
Pag. 9 di 28 risarcimento avviene in virtù del “principio di causalità, di cui l'art. 1227 c.c. rappresenta il corollario, in base al quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa” (Cass., n. 4208/2017). In ogni caso, rispetto a entrambe le impostazioni ermeneutiche, consegue il medesimo effetto giuridico della decurtazione proporzionale del risarcimento, qualora sul piano della causalità materiale venga accertato un contributo eziologico, oggettivamente colposo, della vittima dell'illecito.
Definito il fondamento normativo della riduzione del risarcimento invocato dai danneggiati diversi dalla vittima primaria, giova altresì precisare che, nel caso di specie, non trova applicazione il diritto moldavo, quantunque alcuni attori siano di nazionalità moldava e siano residenti in [...] Persona_1 Persona_2
, e , in quanto la recente giurisprudenza Persona_3 Persona_6 Controparte_2 ha stabilito che il criterio di collegamento del luogo in cui si verifica il danno è “da intendersi riferito al luogo in cui si è determinato l'evento lesivo, in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo, anche diverso, in cui si siano manifestate, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della predetta disposizione unionale la distinzione tra “danno evento” e
“danno conseguenza”, frutto di una elaborazione concettuale interna all'ordinamento italiano” (Cass., n. 34017/2024). Pertanto, nel caso di specie trova applicazione il diritto italiano, in quanto ciò che rileva, al fine di stabilire la legge applicabile, è il luogo in cui si è verificato il danno evento nella sua dimensione naturalistica, ossia il sinistro stradale e il conseguente decesso di che sono avvenuti in territorio Persona_6 italiano.
Ciò premesso, nel caso oggetto del presente giudizio risulta provato che Persona_6
al momento dell'impatto fra l'autovettura e l'autobus di linea, non utilizzava la
[...] cintura di sicurezza. In particolare, tale circostanza emerge, innanzitutto, dalla posizione della vittima, che veniva rinvenuta con la parte superiore del corpo al di fuori del finestrino posteriore sinistro: posizione risultante dalle fotografie in atti e altresì
Pag. 10 di 28 confermata, all'udienza 8.6.2022, dal testimone agente della Polizia Testimone_2
Locale di Venezia intervenuto in occasione del sinistro. Inoltre, la testimone Tes_4
(verbale d'udienza dell'11.10.2022), seduta sul sedile posteriore al momento del
[...] sinistro (dunque a fianco della vittima), ha chiaramente affermato che “ al Per_6 momento di sinistro non aveva in uso la cintura di sicurezza”.
Inoltre, si può affermare che il corretto uso del dispositivo di sicurezza, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe consentito di scongiurare la morte della vittima. Invero, la deceduta occupava il sedile posteriore sinistro e rispetto a tale porzione dell'autovettura, benché l'auto sia gravemente danneggiata, non risulta compromessa la seduta posteriore sinistra, a cui la vittima avrebbe ben potuto essere assicurata, qualora avesse utilizzato le cinture di sicurezza: in effetti, il montante della portiera, in corrispondenza della ruota posteriore e del relativo schienale, è nel complesso integro e, quindi, il sedile non è stato schiacciato dalla collisione. Per tal motivo, non è circostanza rilevante che il padre, seduto sul medesimo lato sinistro, sia deceduto a seguito dell'impatto pur indossando la cintura di sicurezza, in quanto egli occupava, in quanto conducente, la posizione anteriore la quale è stata totalmente attinta e distrutta a causa del violento impatto con l'autobus di linea, a differenza della porzione di veicolo corrispondente al sedile posteriore sinistro.
Da ultimo, non è accoglibile la tesi sostenuta dagli attori, per la quale, in sintesi, il conducente sarebbe doppiamente responsabile, sia per aver cagionato il CP_5 sinistro, sia per aver omesso di far indossare la cintura alla figlia minorenne, con la conseguenza che agli odierni attori dovrebbe essere riconosciuto il risarcimento integrale, con esclusione della proporzionale riduzione del danno, a causa della condotta del e stante la pacifica assenza di responsabilità in capo alla figlia minore, non Per_6 imputabile. Invero, giova evidenziare che la proporzionale riduzione del risarcimento del danno in virtù del concorso colposo della vittima implica un accertamento che si colloca, come già illustrato, sul piano della causalità materiale e, dunque, la valutazione del contributo del danneggiato primario ha carattere obiettivo e prescinde dalla rimproverabilità sul piano soggettivo e dalla imputabilità. Di conseguenza, tale valutazione – di carattere puramente ed esclusivamente oggettivo del contegno del
Pag. 11 di 28 danneggiato incapace – comporta l'assorbimento, rispetto al piano della causalità materiale qui rilevante, “della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo e materiale”; in effetti, l'accertamento del contributo “colposo” della vittima prescinde dall'imputabilità soggettiva “tanto che si deve a tal fine valutare la condotta della vittima incapace sul piano "astratto e oggettivo", come se si trattasse di un soggetto capace, con la conseguenza che non ha rilievo l'eventuale condotta dei soggetti che avevano l'obbligo di vigilanza su di lui” (Cass., n. 3557/2020).
Pertanto, in ragione di quanto descritto, sussiste il contributo causale colposo di
[...]
dovuto al mancato uso della cintura di sicurezza posteriore sinistra. Per_6
L'efficienza causale della concausa umana colposa nella produzione dell'evento lesivo può essere stimata, in termini percentuali, nella misura del 40%, considerata la prevalenza del contributo causale fornito dalla condotta negligente del conducente (il quale ha invaso l'opposta careggiata collidendo con l'autobus) nella produzione dell'evento lesivo.
III) Sulla liquidazione del danno.
III.1) La lesione del rapporto parentale;
i danni conseguenza morale e dinamico – relazionale.
In merito al danno evento da perdita del rapporto parentale, per quanto attiene alla prova del danno conseguenza non patrimoniale subìto a causa della perdita del congiunto, va osservato che essa può desumersi anche per presunzioni per il venir meno del rapporto di parentela, senza che assuma di per sé rilievo la circostanza della non convivenza o della distanza;
tale presunzione comporta in capo al danneggiante “l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
Pag. 12 di 28 (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass., n. 5769/2024).
Quanto alla quantificazione, la giurisprudenza ha in più occasioni stabilito che, nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale – nelle sua duplice componente della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico- relazionale derivante dalla morte del congiunto –, il giudice, nell'impiegare lo strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio (Cass., n. 761/2025). La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata, quindi, procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza (con rigida applicazione dei criteri tabellari “a punti variabili”), ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata quella dei congiunti, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale (Cass., n. 6981/2025). In particolare, il criterio di liquidazione tabellare da utilizzare è rappresentato dalle c.d. tabelle di Milano, vigenti al tempo della pronuncia giurisdizionale (Cass., n.
25485/2016), le quali, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, hanno assunto una valenza di carattere nazionale ed esprimono un “valore equo, e cioè quello in grado in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (Cass., n.
12408/2011).
Pertanto, alla luce dei principi compendiati, tenendo conto dei criteri tabellari di liquidazione del Tribunale di Milano, delle circostanze del caso concreto e che la vittima, al tempo del sinistro (15.6.2019), aveva 12 anni:
Pag. 13 di 28 - a (nata il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_7 valori attuali l'importo di 280.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 195.551,59 euro ad un massimo di 391.103,18 euro).
Tale importo è stabilito tenendo conto che ella, al tempo del sinistro, aveva 30 anni, che era la madre di anche se non convivente con lei all'epoca del Persona_6 sinistro, e la stessa ha altri tre figli , e ) sopravvissuti al sinistro. È Per_1 Per_2 Per_3 emerso in sede di prova testimoniale che, fino al trasferimento in Italia nel 2018
(dunque per oltre 11 anni), la vittima ha convissuto con la madre (nonché con i fratelli e con i nonni materni). Inoltre, la testimone (verbale di udienza del Testimone_10
27.4.2023) ha riferito di essere a conoscenza, anche tramite le foto inviatele, che nel soggiorno in Italia nel maggio 2019, ha incontrato la figlia. La Persona_7 testimone ha altresì confermato (in base a quanto riferitole da le Persona_7 regolari videochiamate fra la madre, i fratelli , Persona_6 Persona_1
, e coi nonni, tutti residenti in [...] Per_3 de relato actoris, può ritenersi accertata in quanto la giurisprudenza, rispetto alle vicende di carattere familiare che si traducono in contegni intimi e riservati (non suscettibili di percezione diretta da parte di soggetti terzi rispetto al nucleo), ha affermato che la prova può essere fornita anche tramite la testimonianza indiretta (Cass.,
n. 6697/2009). Inoltre, le videochiamate sono altresì confermate da una lettura d'insieme del materiale probatorio, essendo emerso che, tra , e Persona_5 Per_4
sono intercorse delle videochiamate e, dunque, che queste ultime sono state Per_6 un metodo di comunicazione utilizzato dalla vittima per intrattenere i rapporti con i vari rami della famiglia, dislocati in diversi Paesi. Invece, non risulta provato l'allegato progetto familiare e lavorativo diretto a ricostituire la convivenza in Italia, considerato che (verbale udienza 27.4.2023), sul capitolo di prova n. 11 (relativo al Testimone_10 soggiorno in Italia di ospite presso la fra aprile e maggio 2019 Persona_7 Tes_10 per migliorare l'italiano e per trovare lavoro come collaboratrice domestica), ha risposto
“non è vero, in quanto è stata mia ospite solo per dieci giorni”: la locuzione “non è vero” unitamente alla specificazione del periodo di ospitalità presso la casa della differente rispetto a quello allegato dall'attrice, non consentono di ritenere Tes_10
Pag. 14 di 28 provata l'ipotizzato progetto di ricostituzione della convivenza in Italia, ben potendo il periodo trascorso in Italia, nella primavera del 2019, essere motivato dalle più disparate motivazioni (fra cui l'incontrare la figlia); in considerazione di quanto esposto può attribuirsi alla relazione affettiva un valore di 20;
- a (nato il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_1 valori attuali l'importo complessivo di 80.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro a un massimo di 169.830,60 euro).
Tale importo è stabilito tenendo conto che egli era fratello germano di Persona_6
anche se non con lei convivente, e, al tempo del sinistro, aveva 8 anni, per cui
[...] aveva trascorso un periodo limitato della propria vita con la sorella;
inoltre, egli ha due sorelle unilaterali e nonché i due fratelli unilaterali e . Per_3 Per_4 Per_2 Per_5
In particolare, dall'istruttoria è emerso che effettuava delle Persona_6 videochiamate con i fratelli e e, inoltre, la testimone Persona_1 Per_2 Tes_10 ha riferito che, dopo il sinistro, nelle videochiamate effettuate con
[...] Per_7
, i figli e hanno pianto a causa della perdita della sorella
[...] Persona_1 Per_2 per il lutto;
in considerazione di quanto esposto può attribuirsi alla relazione affettiva un valore di 15;
- a (nato il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_2 valori attuali l'importo complessivo di 40.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro a un massimo di 169.830,60 euro).
Tale importo è stabilito tenendo conto che egli era fratello unilaterale di Persona_6
anche se non con lei convivente, e, al tempo del sinistro, aveva 4 anni, per cui
[...] aveva trascorso un periodo limitato della propria vita con la sorella;
inoltre, egli ha la sorella RM , la sorella unilaterale nonché i due fratelli unilaterali Per_3 Per_4
e ; può attribuirsi un valore di 15 alla qualità e intensità della relazione Per_5 Per_1 affettiva, valendo le medesime considerazioni indicate per;
Persona_1
- a (nato il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_5 valori attuali l'importo complessivo di 80.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro ad un massimo di 169.830,60 euro).
Pag. 15 di 28 Tale importo risulta congruo tenendo conto che egli era fratello unilaterale di
[...]
con lei convivente, e, al tempo del sinistro, aveva 5 anni, per cui aveva Per_6 trascorso un periodo limitato della propria vita con la sorella;
inoltre, egli ha la sorella RM e il fratello unilaterale . In particolare, (verbale di Per_4 Per_1 Persona_9 udienza dell'8.6.2022), prozia della deceduta, ha riferito che, per conoscenza diretta, ha visto prima del suo trasferimento in Italia nel 2018, trascorrere Persona_6 alcune vacanze in Italia con il padre e i fratelli e CP_5 Persona_5
; e, viceversa, questi ultimi sono andati in Moldavia per le vacanze a trovare Per_4
Inoltre, la testimone ha riferito che dal suo Per_6 Persona_6 trasferimento in Italia nel 2018, ha convissuto con il padre e i fratelli e Persona_5
e, inoltre, li ha visti giocare e svolgere i compiti scolastici assieme;
ha altresì Per_4 affermato di aver visto e notato, dopo la morte di che Persona_6 Per_5
e “non volevano tanto parlare, erano un po' chiusi, diciamo”,
[...] Per_4 notando quindi un cambiamento rispetto al passato. Tali circostanze sono state altresì riferite da (verbale di udienza dell'8.6.2022), amica e vicina di casa a Persona_10
di la quale ha riferito che di aver conosciuto Tes_5 Persona_6 Persona_6 fin dalle prime vacanze trascorse in Italia (all'incirca dal 2015/2016) e che
[...] quest'ultima le ha raccontato che i fratelli e “la chiamavano e Persona_5 Per_4 che avevano un buon rapporto”. Inoltre, ha riferito che, nelle occasioni in cui si è recata in casa di ha visto quest'ultima giocare coi fratellini. In Persona_6 considerazione di quanto esposto può attribuirsi alla relazione affettiva un valore di 15.
Inoltre, dopo il sinistro, nel mese di agosto 2019, ha veduto che Persona_10 Per_5
e “si chiudevano, nel senso erano un po' più chiusi in se stessi, non
[...] Per_4 riuscivano a comunicare un po' più con tutti”. I compendiati elementi, unitamente alla circostanza che (assieme alla sorella ), in quanto trasportato Persona_5 Per_4 nel veicolo, ha assistito al decesso della sorella, giustificano tale liquidazione del danno non patrimoniale;
- a (nata il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Persona_4 valori attuali l'importo complessivo di 80.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro ad un massimo di 169.830,60 euro).
Pag. 16 di 28 Tale importo è stabilito tenendo conto che era sorella unilaterale di Persona_6 anche se non con lei convivente, e, al tempo del sinistro, aveva 6 anni, per cui aveva trascorso un periodo limitato della propria vita con la sorella;
egli ha il fratello germano e il fratello unilaterale e attribuendo un valore di 15 alla qualità e Per_5 Per_1 intensità della relazione affettiva alla luce di quanto indicato con riferimento al fratello
, considerato che dall'istruttoria sono emerse le medesime circostanze;
Per_5
- a (nata il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in CP_1 valori attuali l'importo complessivo di 30.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro a un massimo di 169.830,60 euro).
Tale importo è stabilito tenendo conto che ella, al tempo del sinistro, aveva 46 anni, che era nonna materna di e non era convivente con la nipote (ma vi Persona_6 aveva convissuto fino al 2018), e che sono sopravvissuti al sinistro i 3 nipoti , Per_1
e . In particolare, l'importo liquidato risulta congruo in quanto può Per_2 Per_3 ritenersi sussistente e risarcibile il solo danno conseguenza morale soggettivo. Invero, pur essendo emersa l'esistenza di un legame parentale sostanziale, alla luce dell'istruttoria svolta non risulta fornita la prova in ordine ai concreti pregiudizi nella vita quotidiana e di relazione che i nonni avrebbero patito, con conseguente non risarcibilità del danno, nella sua componente dinamico – relazionale. Invero, benché vi sia stata la convivenza ante 2018 e risultino provate le videochiamate fra Persona_6
e il ramo familiare residente in Moldavia, non vi sono apprezzabili elementi
[...] idonei a provare e descrivere la concreta lesione del rapporto nonni – nipote, né sono stati dedotti ulteriori capitoli di prova testimoniale per dimostrare delle circostanze in tal senso rilevanti. In considerazione di quanto esposto può attribuirsi alla relazione affettiva un valore di 10. La mancata prova dei pregiudizi attinenti alla dimensione dinamico – relazione e la risarcibilità del solo danno morale soggettivo, rende congrua la quantificazione del risarcimento in prossimità del minimo;
- a (nato il [...]), può essere liquidato a titolo di capitale in Controparte_2 valori attuali l'importo complessivo di 30.000,00 euro (cornice tabellare da un minimo di 28.301,23 euro a un massimo di 169.830,60 euro).
Pag. 17 di 28 Tale importo è stabilito tenendo conto che egli, al tempo del sinistro, aveva 52 anni, che era nonno materno di che non era convivente con la nipote (ma vi Persona_6 aveva convissuto fino al 2018), che sono sopravvissuti altri 3 nipoti, , e Per_1 Per_2
, e attribuendo un valore di 10 alla qualità e intensità della relazione affettiva, Per_3 alla luce di quanto indicato con riferimento alla nonna materna valendo CP_1 anche per le medesime motivazioni. Controparte_2
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento formulata a nome di
[...]
(nata il [...]), tenuto conto del fatto che, all'epoca della morte della Per_3 sorella, aveva solo due anni e quindi non aveva piena consapevolezza del rapporto affettivo con quest'ultima, appena iniziato, anche considerato che, dal 2018 (cioè, dal primo anno di vita di ), si era trasferita in Italia. Invero, va Per_3 Persona_6 evidenziato che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subìto dal minore infante (o in tenera età), né con riferimento alla componente “soggettiva” del danno morale (in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale e ipotetico), né con riferimento alla componente
“oggettiva” del danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare leso avrebbe consentito: quest'ultimo pregiudizio assume rilevanza solo per il congiunto che del rapporto familiare sia parte sostanziale (e non semplicemente sul piano formale), ossia nel senso di poter concretamente conseguire dal rapporto l'affetto, la solidarietà, la comunanza tipiche dei rapporti parentali, il che presuppone una “certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le “utilità” che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (Cass., n. 12987/2022).
Non può essere neppure accolta la domanda risarcitoria formulata dalla nonna paterna in quanto, benché astrattamente esista il rapporto parentale con la Persona_6 deceduta, non risulta sussistente la prova, attinente all'an della responsabilità risarcitoria, di una apprezzabile relazione sostanziale con la nipote, poi pregiudicata dal sinistro in esame. Invero, a differenza dei nonni materni – rispetto ai quali sono emersi degli elementi che consentono di ritenere sussiste, al di là del dato formale del grado di parentela, un concreto e sostanziale legame con la nipote, con conseguente liquidazione
Pag. 18 di 28 del danno nella sua componente morale per le ragioni in precedenza illustrate – relativamente alla nonna materna non sono emersi elementi per poter affermare la presenza di un'apprezzabile e concreta relazione parentale (al di là del dato di parentela meramente formale), né sono stati dedotti ulteriori capitoli di prova testimoniale per dimostrare delle circostanze in tal senso rilevanti.
III.2) Il danno patrimoniale.
Le parti attrici e le parti intervenute richiedono il risarcimento delle spese sostenute per il viaggio in Italia dopo il verificarsi dell'evento mortale, per la traduzione degli atti, per l'attività legale stragiudiziale (sia in sede civile che in sede penale) nonché per la negoziazione assistita infruttuosamente svolta.
Giova ricordare che il risarcimento del danno aquiliano è regolato, in virtù del richiamato operato dell'art. 2056 c.c., dall'art. 1223 c.c. che stabilisce, come chiarito dalla giurisprudenza, il principio di regolarità causale come criterio di selezione, sul piano della causalità giuridica, dei pregiudizi risarcibili: in forza di tale criterio, sono rilevanti tutte le conseguenze, anche indirette e mediate, che secondo l'id quod plerumque accidit si pongano in una correlazione normale e regolare rispetto all'evento dannoso, con esclusione di quei pregiudizi di carattere atipico e anormale (in tal senso,
Cass., n. 31546/2018). Con specifico riguardo alle spese relative all'attività di assistenza stragiudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che esse assumono “natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie” (Cass., n. 24481/2020).
Inoltre, è stato precisato che il loro risarcimento è subordinato alla prova che questa attività stragiudiziale abbia avuto, in concreto, una utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida (Cass., n. 9548/2017), con una valutazione prognostica effettuata ex ante (Cass., n. 6422/2017), specificando altresì che la risarcibilità di queste spese “non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia
Pag. 19 di 28 fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass., n. 14444/2021). Al medesimo regime sono riconducibili le spese legali sostenute per la negoziazione assistita, che si collocano nella fase precontenziosa.
Nel caso di specie, considerati i principi giurisprudenziali compendiati e la documentazione allegata, può essere risarcito il danno patrimoniale nei termini in seguito indicati. In particolare:
- chiede il ristoro delle spese di biglietto aereo (pari a 387,40 Persona_7 euro), aeroportuali (pari a 74,12 euro), di alloggio (pari a 210,00 euro) e ferroviarie (pari a 138,75 euro) sostenute per recarsi in Italia, assieme al nuovo compagno e al cognato, poco dopo il decesso della figlia, nonché il ristoro degli esborsi sostenuti pari a 570,96 euro per l'attività svolta dall'ing. CP_7 nell'ambito del procedimento penale, pari a 9.896,82 euro per l'attività svolta dallo in sede di trattativa stragiudiziale, pari a 4.166,45 Controparte_8 euro per l'attività svolta dallo Studio legale Simonetti in sede di indagini preliminari, nonché pari a complessivi 644,09 euro per l'attività di traduzione degli atti e di assistenza ai colloqui.
In considerazione di quanto premesso, possono essere riconosciute le spese (per cui è stata dimessa in atti la relativa prova documentale), per l'acquisto del biglietto aereo, aeroportuali, di alloggio e ferroviarie, avvenute in data successiva e prossima all'evento mortale, limitatamente alla sola posizione della madre con esclusione Persona_7 di quelle relative ai compagni di viaggio (il nuovo compagno e il cognato), non essendo queste ultime conseguenza normale e regolare dell'evento dannoso subìto. Pertanto, le spese risarcibili sono quantificabili nella misura di 1/3 dell'ammontare totale, pari a
270,09 euro (complessivi 810,27 euro, derivanti dalla sommatoria di 387,40 euro, 74,12 euro, 210,00 euro, 138,75 euro), in valori attuali, assumendo una data mediana fra i vari
Pag. 20 di 28 esborsi, 318,98 euro. Inoltre, possono essere riconosciute le spese, sempre in quanto documentate, sostenute per l'attività di traduzione degli atti e di assistenza ai colloqui
(pari a 500,00 euro e 144,09 euro, in valori attuali, rispettivamente, 591,50 euro e
169,31 euro), in quanto in rapporto di regolarità causale rispetto all'evento dannoso patito dall'attrice di nazionalità moldava. Sono altresì risarcibili le spese (di cui vi è già stato il relativo esborso) per l'attività svolta dallo in sede di Controparte_8 trattativa stragiudiziale, che vengono riconosciute limitatamente alla somma di 8.994,01 euro, in valori attuali 10.666,90 euro (in luogo di quella richiesta pari a 9.896,82 euro, in virtù dell'applicazione dello scaglione 260.001/520.000 euro – valore medio che comporta un compenso di 6.164,00 euro, in luogo di quello indicato dagli attori pari a
6.956,00 euro), in quanto si tratta di spese sostenute per l'espletamento di attività che, secondo una valutazione ex ante, appariva idonea a favorire una composizione stragiudiziale della vertenza.
Non possono, invece, essere risarcite le spese sostenute in sede penale (per le attività svolte dall'ing. e dallo Studio legale Simonetti in sede di indagini preliminari), CP_7 in quanto, alla luce dei principi in precedenza compendiati, non sono prodromiche e funzionali a evitare, secondo una valutazione ex ante, l'instaurazione del presente giudizio civile;
- , , Persona_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_6
e chiedono il ristoro, pro quota, delle
[...] CP_1 Controparte_2 spese di assistenza legale per la procedura di negoziazione assistita, infruttuosamente attivata, pari a 1.072,45 euro.
In considerazione dei principi sopra esposti, sono risarcibili le spese, benché non ancora sostenute, relative alla procedura di negoziazione assistita, infruttuosamente attivata, pari a complessivi 766,03 euro (153,21 euro per ciascun attore), in quanto si tratta di poste passive relative all'espletamento di attività che, anche in questo caso, secondo una valutazione ex ante, appariva idonea a favorire una composizione stragiudiziale della vertenza. Tuttavia, considerata, la reiezione della domanda formulata da Per_6
Pag. 21 di 28 e da per le ragioni in seguito esposte, non può essere risarcita la Per_3 Persona_6 quota di danno a esse relativa pari a 153,21 euro ciascuna;
- e chiedono il ristoro dei costi, benché non Persona_5 Persona_4 ancora sostenuti, pari a 6.360,37 euro (3.180,18 euro ciascuno), per l'attività svolta dall'avv. Vianello, in favore dei minori, in sede di trattativa stragiudiziale e delle spese di assistenza legale per la procedura di negoziazione assistita, infruttuosamente attivata, pari a 1.072,45 euro (536,22 euro ciascuno); essi possono essere riconosciute sulla base di quanto già esposto.
Per quanto attiene alla posizione di – che chiede il ristoro degli esborsi Persona_6 sostenuti pari a 1.952,00 euro per assistenza legale e pari a 837,41 euro per l'attività di patrocinio svolta in sede di indagini preliminari, nonché della quota parte delle spese di assistenza legale per la procedura di negoziazione assistita –, la domanda di risarcimento dal danno patrimoniale non può essere accolta in quanto, come in precedenza illustrato, benché astrattamente esista il rapporto parentale con la deceduta, non risulta in concreto provata un'apprezzabile e sostanziale relazione parentale (al di là del dato di parentela meramente formale), il che comporta il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata prova del danno evento.
Per quanto attiene alla posizione di – che chiede il ristoro della quota Persona_3 parte delle spese di assistenza legale per la procedura di negoziazione assistita –, la domanda di risarcimento dal danno patrimoniale non può essere accolta per le medesime motivazioni.
III.3) Sulla liquidazione complessiva del danno subìto. Rivalutazione e interessi compensativi.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve essere liquidata, considerata la decurtazione in ragione del concorso della condotta colposa della vittima pari al 40%, a:
- a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva in Persona_7 valori attuali pari a 80.339,94 euro (291.899,90 euro – 40% e sottratto l'acconto, di 80.000,00 euro versato il 10.6.2020, pari a 94.800,00 in valori attuali);
Pag. 22 di 28 - , che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, Persona_1 la somma complessiva in valori attuali pari a 48.091,93 euro (80.153,21 euro –
40%);
- , che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, Persona_2 la somma complessiva in valori attuali pari a 24.091,93 euro (40.153,21 euro –
40%);
- , che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, Persona_5 la somma complessiva in valori attuali pari a 50.229,84 euro (83.716,40 euro –
40%);
- che non ha incassato acconti a titolo di risarcimento del Persona_4 danno, la somma complessiva in valori attuali pari a 50.229,84 euro (83.716,40 euro – 40%);
- , che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 la somma complessiva in valori attuali pari a 18.091,93 euro (30.153,21 euro –
40%);
- che non ha incassato acconti, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2 la somma complessiva in valori attuali pari a 18.091,93 euro (30.153,21 euro –
40%).
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del decesso alla data della decisione (25.7.2025), questo Tribunale ritiene di uniformarsi al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili (Cass., n. 1712/1995), nell'escludere il cumulo tra rivalutazione e interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata. Stante
l'indubbia e insormontabile difficoltà pratica nel calcolare i c.d. interessi (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai “singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente”, si ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle citate Sezioni Unite, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, previa
Pag. 23 di 28 devalutazione all'epoca dell'operazione. Inoltre, in presenza, come nel caso di specie, di acconti corrisposti prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, “tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito
e, infine, calcolando, gli interessi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”
(Cass., n. 6347/2014).
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto alle parti vittoriose, sono corrisposti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta (tenuto conto per Per_7
dell'acconto ricevuto), devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in
[...] anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo. La misura del tasso di interesse è quella legale, considerato che le parti attrici hanno avanzato la domanda di corresponsione degli interessi nella misura, più elevata, di cui all'art. 1284 c.c. solo in sede di precisazione delle conclusioni, dunque con una domanda inammissibile in quanto tardiva.
IV) Sulle spese di lite.
Nel presente giudizio gli attori hanno proposto le domande di risarcimento del danno nei confronti di e di (contumace, ma soggetta Controparte_4 Controparte_3 comunque al principio della soccombenza, Cass., n. 7292/2018); mentre gli intervenuti hanno proposto la domanda nei confronti della sola compagnia assicurativa.
Rispetto alla posizione degli attori , , Persona_7 Persona_1 Persona_2
e entrambi i convenuti sono risultati soccombenti CP_1 Controparte_2 all'esito del giudizio e, pertanto, le spese di lite vanno poste a carico, in solido ex art. 97
c.p.c., a e a le spese vengono liquidate, nei limiti del Controparte_3 Controparte_4
Pag. 24 di 28 decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, comma 2, D.M. n. 147/2022, per la presenza di una pluralità di parti nella misura del 5%, trattandosi di posizioni processuali del tutto assimilabili e sovrapponibili, nonché l'aumento, pari al 5%, ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 147/2022, per la presenza dei collegamenti ipertestuali negli atti difensivi. Sono riconosciute altresì le spese documentate, pari a 547,58 euro nonché le spese non documentate, relative allo specifico procedimento, indicate nella nota depositata ed escluse le voci non riconoscibili (ad esempio, fotocopie, stampe, atti in pct), pari a 400,00 euro. Le spese di lite di parte attrice sono distratte in favore dell'avv. Guido Simonetti che si è dichiarato antistatario.
Rispetto alla posizione degli intervenuti e , entrambi Persona_5 Persona_4 vittoriosi, le spese di lite vanno poste a carico di esse vengono liquidate, Controparte_4 nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, comma 2, D.M. n. 147/2022, per la presenza di una pluralità di parti, nella misura del 5% trattandosi di posizioni difensive del tutto assimilabili e sovrapponibili, nonché l'aumento, pari al 5%, ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 147/2022, per la presenza dei collegamenti ipertestuali negli atti processuali. Sono riconosciute altresì le spese documentate, pari a 518,00 euro nonché le spese non documentate, relative allo specifico procedimento, indicate nella nota depositata ed escluse le voci non riconoscibili (ad esempio, fotocopie, stampe, atti in pct), pari a 100,00 euro.
Le spese riguardanti il procedimento di volontaria giurisdizione attivato per la nomina del curatore speciale dei minori e ex art. 78 c.p.c. Persona_5 Persona_4 vanno poste a carico della convenuta soccombente considerato che esse Controparte_4 trovano causa nell'insorgere della presente vertenza e della necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria: esse sono liquidate in base allo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”, valori minimi, considerata la concreta difficoltà tecnico – giuridica di tale procedimento e l'attività processuale svolta. Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4 comma 2 DM n. 147/2022, per la presenza di una pluralità di parti, nella misura del 5% trattandosi di posizioni processuali del tutto assimilabili e sovrapponibili;
sono altresì riconosciute le spese documentate pari a 27,00
Pag. 25 di 28 euro, nonché le spese non documentate, relative allo specifico procedimento, indicate nella nota depositata ed escluse le voci non riconoscibili (ad esempio, fotocopie, atti in pct), pari a 30,00 euro.
Per quanto attiene alle attrici e , entrambe sono risultate Persona_6 Persona_3 soccombenti all'esito del giudizio e, pertanto, le spese di lite vanno poste a loro carico in solido. Tali spese vengono liquidate in favore di (non di Controparte_4 CP_3
in quanto contumace), secondo lo scaglione “indeterminabile – complessità
[...] media”, nei valori medi, nella misura proporzionale di 2/7, considerato che il rapporto processuale concretamente incardinato ha coinvolto la convenuta con Controparte_4 sette parte attrici (con posizioni sostanzialmente equivalenti), di cui due soccombenti: pertanto, considerata l'attività processuale essenzialmente omogenea svolta dalla società assicurativa nei confronti di tutti gli attori, le spese di lite vanno poste a carico delle due attrici soccombenti secondo il criterio proporzionale indicato.
Le spese della C.T.U., già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti e di con obbligo di rifondere quanto eventualmente Controparte_4 Controparte_3 già anticipato dalle parti vittoriose. Le spese di stenotipia per la verbalizzazione, già versate da sono poste definitivamente a suo carico. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori, condanna in solido e a versare a: Controparte_4 Controparte_3
la somma capitale complessiva di 80.339,94 euro;
Persona_7
la somma capitale complessiva di 48.091,93 euro;
Persona_1
la somma capitale complessiva di 24.091,93 euro;
Persona_2
la somma capitale complessiva di 18.091,93 euro;
CP_1
la somma capitale complessiva di 18.091,93 euro;
Controparte_2
Pag. 26 di 28 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo e, previa devalutazione dell'importo (tenuto conto per dell'acconto ricevuto) Persona_7 all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata;
- in parziale accoglimento della domanda proposta dagli intervenuti, condanna a versare a: Controparte_4
la somma capitale complessiva di 50.229,84 euro;
Persona_5
la somma capitale complessiva di 50.229,84 euro;
Persona_4
oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo e, previa devalutazione dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata;
- rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Persona_3 Persona_6
Controparte_4
- condanna in solido e a rifondere agli attori Controparte_4 Controparte_3
( , , e Persona_7 Persona_1 Persona_2 CP_1 CP_2
le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
15.513,30 euro (14.103,00 euro + 5% + 5%) per compensi, oltre 547,58 euro per spese documentate, 400,00 euro per spese non documentate, spese generali,
CPA, IVA, con distrazione in favore dell'avv. Guido Simonetti che si è dichiarato antistatario;
- condanna a rifondere agli intervenuti ( e Controparte_4 Persona_5 [...]
) le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi Per_4
15.513,30 euro (14.103,00 euro + 5% + 5%) per compensi, oltre 518,00 euro per spese documentate, 100,00 euro per spese non documentate, spese generali,
CPA, IVA;
- condanna a rifondere agli intervenuti ( e Controparte_4 Persona_5 [...]
) le spese relative al procedimento di volontaria giurisdizione di Per_4 nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., che liquida in complessivi
Pag. 27 di 28 1.226,40 euro (1.168,00 euro + 5%) per compensi, oltre 27,00 euro per spese documentate, 30,00 euro per spese non documentate, spese generali, CPA, IVA;
- condanna in solido e a rifondere a Persona_6 Persona_3 Controparte_4 le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi 3.102,86 euro
(2/7 di 10.860,00 euro) per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, e Controparte_4 Controparte_3 le spese della C.T.U., con condanna a rimborsare agli attori vittoriosi quanto da loro anticipato a tale titolo;
- pone definitivamente a carico di le spese di stenotipia per la Controparte_4 verbalizzazione.
Venezia, 25 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Lisa Micochero
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Roberto Favaro Morosini
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