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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/11/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 801 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA TT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il Parte_1
06/03/1987 – c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola C.F._1
PASQUALONE
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni MONTALTO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/10/2025 Parte_1
e hanno chiesto in via congiunta che sia
[...] Controparte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/07/2012 in Laureana di
OR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 8 , parte
II serie A anno 2012) e che dall'unione sono nati tre figli, il 26.9.2013, Persona_1 il 5.9.2017 e il 6.6.2020, hanno riferito che con provvedimento del Per_2 Per_3
27/12/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni, che qui si riportano di seguito integralmente:
1 - “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
in data 21.07.2012 in comune di Laureana di borrello, nell'anno
[...]
2012, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- - Confermare l'affido condiviso dei figli minori , e Persona_1 Per_2
con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Laureana Per_3 di OR (RC) alla Via San Martino n. 40, con la precisazione, che qualsiasi scelta relativa al trasferimento di città o regione o anche il semplice cambio di residenza dei minori, dovrà essere presa di comune accordo dai genitori, e valutata, sempre, nell'interesse preminente della prole fino al raggiungimento della maggiore età.
- - Confermare come i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori , e , con Persona_1 Per_2 Per_3
l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la loro educazione, l'istruzione e la loro salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- - Confermare come il padre, oltre a poter vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, trascorrerà con i figli: - i giorni infrasettimanali, di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; nonché un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno il pranzo della vigilia con il padre e la cena della vigilia con la madre ed il giorno di Natale il pranzo con il padre e la cena con la madre, ad anni alterni così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre ed il 1 gennaio allo stesso modo alterneranno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; e in modo alternato ogni altra ricorrenza festiva.
- nel caso di ricorrenze come onomastici, compleanni, comunioni, i figli trascorreranno il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
- - nel periodo estivo, dopo la chiusura e prima della riapertura della scuola, i figli minori trascorreranno con il padre un periodo continuato di 7 giorni a luglio e di
7 giorni ad agosto, da concordare preventivamente con la madre, ovvero, in difetto, dal 1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto;
e con la madre un periodo continuato
- senza diritto di visita del padre - di 7 giorni a luglio e di 7 ad agosto, ovvero, in difetto, dal 7 al 14 luglio e dall'7 al 14 agosto.
2 - - Confermare che i figli potranno sentire telefonicamente il padre quotidianamente a mezzo telefono cellulare della madre.
- - Confermare a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento), da versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, (a tal fine l'assegno unico, verrà percepito interamente della madre), somma, tuttavia, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
- - Confermare che saranno sostenute al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, tutte documentate dal genitore anticipatario, e tutte - comunque- preventivamente concordate tra i coniugi.
- - I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio.
- - I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 21/07/2012 in Laureana di OR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 8 , parte II serie A anno 2012) e che dall'unione sono nati tre figli,
il 26.9.2013, il 5.9.2017 e il 6.6.2020, hanno riferito Persona_1 Per_2 Per_3 che con provvedimento del 27/12/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
3 In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 21/07/2012 in Laureana di OR (atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 8, parte II serie A anno 2012) alle seguenti condizioni:
- “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
in data 21.07.2012 in comune di Laureana di borrello, nell'anno
[...]
2012, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- - Confermare l'affido condiviso dei figli minori , e Persona_1 Per_2
con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Laureana Per_3 di OR (RC) alla Via San Martino n. 40, con la precisazione, che qualsiasi scelta relativa al trasferimento di città o regione o anche il semplice cambio di residenza dei minori, dovrà essere presa di comune accordo dai genitori, e valutata, sempre, nell'interesse preminente della prole fino al raggiungimento della maggiore età.
- - Confermare come i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori , e , con Persona_1 Per_2 Per_3
l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la loro educazione, l'istruzione e la loro salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- - Confermare come il padre, oltre a poter vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, trascorrerà con i figli: - i giorni infrasettimanali, di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; nonché un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno il pranzo della vigilia con il padre e la cena della vigilia con la madre ed il giorno di Natale il pranzo con
4 il padre e la cena con la madre, ad anni alterni così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre ed il 1 gennaio allo stesso modo alterneranno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; e in modo alternato ogni altra ricorrenza festiva.
- nel caso di ricorrenze come onomastici, compleanni, comunioni, i figli trascorreranno il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
- - nel periodo estivo, dopo la chiusura e prima della riapertura della scuola, i figli minori trascorreranno con il padre un periodo continuato di 7 giorni a luglio e di
7 giorni ad agosto, da concordare preventivamente con la madre, ovvero, in difetto, dal 1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto;
e con la madre un periodo continuato
- senza diritto di visita del padre - di 7 giorni a luglio e di 7 ad agosto, ovvero, in difetto, dal 7 al 14 luglio e dall'7 al 14 agosto.
- - Confermare che i figli potranno sentire telefonicamente il padre quotidianamente a mezzo telefono cellulare della madre.
- - Confermare a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento), da versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, (a tal fine l'assegno unico, verrà percepito interamente della madre), somma, tuttavia, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
- - Confermare che saranno sostenute al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, tutte documentate dal genitore anticipatario, e tutte - comunque- preventivamente concordate tra i coniugi.
- - I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio.
- - I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Presidente
NA TT
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA TT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il Parte_1
06/03/1987 – c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola C.F._1
PASQUALONE
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni MONTALTO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/10/2025 Parte_1
e hanno chiesto in via congiunta che sia
[...] Controparte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/07/2012 in Laureana di
OR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 8 , parte
II serie A anno 2012) e che dall'unione sono nati tre figli, il 26.9.2013, Persona_1 il 5.9.2017 e il 6.6.2020, hanno riferito che con provvedimento del Per_2 Per_3
27/12/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni, che qui si riportano di seguito integralmente:
1 - “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
in data 21.07.2012 in comune di Laureana di borrello, nell'anno
[...]
2012, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- - Confermare l'affido condiviso dei figli minori , e Persona_1 Per_2
con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Laureana Per_3 di OR (RC) alla Via San Martino n. 40, con la precisazione, che qualsiasi scelta relativa al trasferimento di città o regione o anche il semplice cambio di residenza dei minori, dovrà essere presa di comune accordo dai genitori, e valutata, sempre, nell'interesse preminente della prole fino al raggiungimento della maggiore età.
- - Confermare come i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori , e , con Persona_1 Per_2 Per_3
l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la loro educazione, l'istruzione e la loro salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- - Confermare come il padre, oltre a poter vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, trascorrerà con i figli: - i giorni infrasettimanali, di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; nonché un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno il pranzo della vigilia con il padre e la cena della vigilia con la madre ed il giorno di Natale il pranzo con il padre e la cena con la madre, ad anni alterni così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre ed il 1 gennaio allo stesso modo alterneranno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; e in modo alternato ogni altra ricorrenza festiva.
- nel caso di ricorrenze come onomastici, compleanni, comunioni, i figli trascorreranno il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
- - nel periodo estivo, dopo la chiusura e prima della riapertura della scuola, i figli minori trascorreranno con il padre un periodo continuato di 7 giorni a luglio e di
7 giorni ad agosto, da concordare preventivamente con la madre, ovvero, in difetto, dal 1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto;
e con la madre un periodo continuato
- senza diritto di visita del padre - di 7 giorni a luglio e di 7 ad agosto, ovvero, in difetto, dal 7 al 14 luglio e dall'7 al 14 agosto.
2 - - Confermare che i figli potranno sentire telefonicamente il padre quotidianamente a mezzo telefono cellulare della madre.
- - Confermare a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento), da versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, (a tal fine l'assegno unico, verrà percepito interamente della madre), somma, tuttavia, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
- - Confermare che saranno sostenute al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, tutte documentate dal genitore anticipatario, e tutte - comunque- preventivamente concordate tra i coniugi.
- - I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio.
- - I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 21/07/2012 in Laureana di OR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 8 , parte II serie A anno 2012) e che dall'unione sono nati tre figli,
il 26.9.2013, il 5.9.2017 e il 6.6.2020, hanno riferito Persona_1 Per_2 Per_3 che con provvedimento del 27/12/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
3 In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 21/07/2012 in Laureana di OR (atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 8, parte II serie A anno 2012) alle seguenti condizioni:
- “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
in data 21.07.2012 in comune di Laureana di borrello, nell'anno
[...]
2012, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- - Confermare l'affido condiviso dei figli minori , e Persona_1 Per_2
con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Laureana Per_3 di OR (RC) alla Via San Martino n. 40, con la precisazione, che qualsiasi scelta relativa al trasferimento di città o regione o anche il semplice cambio di residenza dei minori, dovrà essere presa di comune accordo dai genitori, e valutata, sempre, nell'interesse preminente della prole fino al raggiungimento della maggiore età.
- - Confermare come i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori , e , con Persona_1 Per_2 Per_3
l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la loro educazione, l'istruzione e la loro salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- - Confermare come il padre, oltre a poter vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, trascorrerà con i figli: - i giorni infrasettimanali, di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; nonché un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno il pranzo della vigilia con il padre e la cena della vigilia con la madre ed il giorno di Natale il pranzo con
4 il padre e la cena con la madre, ad anni alterni così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre ed il 1 gennaio allo stesso modo alterneranno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; e in modo alternato ogni altra ricorrenza festiva.
- nel caso di ricorrenze come onomastici, compleanni, comunioni, i figli trascorreranno il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
- - nel periodo estivo, dopo la chiusura e prima della riapertura della scuola, i figli minori trascorreranno con il padre un periodo continuato di 7 giorni a luglio e di
7 giorni ad agosto, da concordare preventivamente con la madre, ovvero, in difetto, dal 1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto;
e con la madre un periodo continuato
- senza diritto di visita del padre - di 7 giorni a luglio e di 7 ad agosto, ovvero, in difetto, dal 7 al 14 luglio e dall'7 al 14 agosto.
- - Confermare che i figli potranno sentire telefonicamente il padre quotidianamente a mezzo telefono cellulare della madre.
- - Confermare a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento), da versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, (a tal fine l'assegno unico, verrà percepito interamente della madre), somma, tuttavia, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
- - Confermare che saranno sostenute al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, tutte documentate dal genitore anticipatario, e tutte - comunque- preventivamente concordate tra i coniugi.
- - I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio.
- - I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
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