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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13570 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.LI VE nata ad [...] il [...] 2.RI IT nata ad [...] il [...] avverso la sentenza resa il 24 settembre 2025 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA NI OR;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona della Sostituta Procuratrice generale DI GI che preliminarmente ha chiesto il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza presentata dall’avv. Antonio Gugliotta, unico difensore di IL IT, attesa la sopravvenuta revoca del mandato all’originario difensore avv. Antonio Boffa, perché tardiva e non documentata;
nel merito, ha chiesto di dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
nessuno è presente per le imputate. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce il 9 Marzo 2023 che ha dichiarato la responsabilità di IC MO e di IT IL in ordine al delitto di utilizzo di una carta bancoposta Penale Sent. Sez. 2 Num. 13570 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 di provenienza illecita, perché sottratta alla persona offesa, e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, le ha condannate alla pena ritenuta di giustizia. L'ulteriore contestazione di ricettazione della carta di debito, è stata dichiarata improcedibile per difetto di querela, previa riqualificazione della condotta in furto. 2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso le due imputate, con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia avv. Antonio Boffa, deducendo quanto segue. 2.1. Violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello ha dichiarato le due imputate libere assenti, ma il decreto di citazione a giudizio di appello non risulta notificato alle stesse presso il domicilio eletto. Tale omessa notifica ha determinato una nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello. La Corte non ha, peraltro, considerato che, al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio in appello e della notifica, le due imputate non erano libere, come affermato in sentenza, ma detenute, sicchè il Collegio avrebbe dovuto disporre l'eventuale traduzione delle imputate, mentre la decisione della Corte è avvenuta in violazione delle norme che regolano la citazione e la comparizione delle imputate. 2.2. Violazione di legge, in particolare dell'art. 493-ter cod. pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha affermato la responsabilità delle due imputate anche se dalla informativa di polizia giudiziaria in atti emerge che era stata IC MO ed effettuare tre prelievi indebiti e che la stessa era stata individuata dai verbalizzanti. Osserva la difesa che tale individuazione non può costituire base unica della affermazione di responsabilità. Inoltre, IT IL non avrebbe materialmente partecipato all'attività di prelievo, ma avrebbe svolto un ruolo di assistenza al prelievo effettuato dalla figlia, sostando alle sue spalle. La conclusione cui perviene la Corte di merito ha natura congetturale poiché la prossimità fisica all'autore di un reato non dimostra la qualificata correità, in assenza di elementi che possano palesarla e la circostanza che IL IT sia madre della MO non è di per sé idonea a dimostrare il suo concorso. 2.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e illegittimità della motivazione poiché la Corte ha ritenuto per entrambe le imputate la recidiva specifica, ma non ha fatto corretta applicazione dei princìpi affermati in tema dalla giurisprudenza, secondo cui il giudizio di pericolosità per rendere legittimo il riconoscimento della recidiva deve essere effettuato in concreto, esplicitando le ragioni di tale pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi reiterativi e manifestamente infondati. 1.1. Preliminarmente vanno ribadite le ragioni poste a sostegno del rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dinanzi a questa Corte dal nuovo difensore dell’imputata IL, avv. Gugliotta, già sinteticamente esplicitate nell’ordinanza resa in udienza. L’avv. Gugliotta con nota trasmessa il 17 marzo 2026 (giorno antecedente all’udienza) ha comunicato di essere stato nominato dalla ricorrente IL nella medesima data, allegando nomina manoscritta e autenticata con revoca di ogni precedente mandato, e ha chiesto termine a difesa allegando di non poter comunque partecipare all’udienza in ragione di non meglio specificati problemi di salute, non comprovati da documentazione, non potendo inoltre essere sostituito dalla collega di studio, impegnata contestualmente nella trattazione di altro processo. Con nota trasmessa in data odierna l’avv. Boffa ha comunicato di avere rinunziato al mandato nei confronti dell’imputata MO. 1.2. Al riguardo va ricordato che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01). Nel caso in esame, il difensore è stato nominato alla vigilia dell’udienza e l’istanza di concessione dei termini a difesa non può essere accolta in quanto la nomina tardiva da parte della ricorrente non può intralciare il normale svolgimento del processo dinanzi a questa Corte, nel rispetto dei principi suindicati. In tal senso si è affermato che, nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n- 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01): principio che deve ritenersi valido anche in sede di trattazione del ricorso con il rito orale, atteso che, anche in tale evenienza, la partecipazione è puramente eventuale ed il giudizio viene ugualmente celebrato anche se il difensore decide di non comparire Né, inoltre, può essere riconosciuto in favore del nuovo difensore un legittimo impedimento realmente ostativo alla sua presenza in udienza, in quanto l’avv. Gugliotta non rassegna una situazione di assoluta impossibilità a comparire, né – tantomeno - ne 4 esplicita e documenta le ragioni, limitandosi ad allegare una condizione di malessere non meglio precisata (sull’impossibilità di sostituzione con altro difensore, l’istanza è oltremodo generica, non allegando le ragioni della priorità del diverso procedimento né documentando l’impossibilità di avvalersi di altro sostituto processuale). Infine, la nota con cui l’avv. Boffa dichiara di rinunziare al mandato nei confronti dell’imputata MO, pervenuta in data odierna, non assume alcun rilievo ai fini della celebrazione dell’udienza, poiché il difensore non allega prova che sia stata data comunicazione della revoca all’imputata e deve ritenersi vincolato ad espletare il suo mandato sino alla sua sostituzione. Invero, in ossequio alla prevalente (e più recente) giurisprudenza, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare un difensore d’ufficio all’imputato che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, nemmeno nell’ipotesi (qui non ricorrente) in cui la sua presenza sia obbligatoria (cfr., Sez. 1, n. 30066 del 29/05/2025, Fontana, non mass.; Sez. 2, n. 731 del 08/01/2025, Aloisio, Rv. 287555-01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167-01; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795-01; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052-01). 2. Passando al merito dell’impugnazione, deve osservarsi che la prima eccezione di nullità sollevata dalla difesa è manifestamente infondata sotto entrambi i profili dedotti. 2.1. Dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificato a IL IT a mani proprie l’1/7/2025 dai Carabinieri della Stazione di Eboli, e a MO IC, all’epoca detenuta, a mani proprie in carcere. La notifica alla MO è pertanto avvenuta nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 156 cod. proc. pen. che prevede la notifica al detenuto nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. Anche la notifica nei confronti della IL è stata eseguita, nel rispetto dell’art. 157-ter cod. proc. pen., in forza del quale l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato della citazione a giudizio avvenga ad opera della polizia giudiziaria, e non ha comportato alcuna violazione delle prerogative difensive. 2.2. L’udienza, inoltre, si è tenuta senza la partecipazione delle parti e con rito cartolare, poiché il difensore di fiducia ritualmente avvisato non ha avanzato istanza di trattazione orale per l’udienza del 24 settembre 2025, sicchè le imputate non avevano diritto a partecipare e non sono state dichiarate assenti. 3. La seconda censura in merito alle modalità di identificazione della MO è manifestamente infondata, poiché il Tribunale ha evidenziato che, dalla acquisita comunicazione di reato, emerge non soltanto il riconoscimento dell’imputata da parte dei verbalizzanti, che hanno visionato le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, ma anche la presenza di inequivoci elementi distintivi della identità 5 somatica dell'autrice del prelievo che consentono di identificarla nella MO, in ragione di alcuni nei sul viso, riscontrati dal confronto operato su una foto di archivio. Il concorso della IL nel reato è stato ritenuto evidente, poiché, dalle immagini della videocamera, si evince che la stessa rimaneva alle spalle della figlia, così coprendola ed assistendola, al fine di consentire alla coimputata di compiere l’operazione di prelievo indisturbata, condividendo con lei l'attività criminosa. La Corte ha poi spiegato che, in merito alle due altre transazioni effettuate presso i negozi Zara e Ferullo, le due imputate non hanno dedotto nulla di specifico, sicché entrambe le operazioni devono ritenersi logicamente ascrivibili alle medesime autrici che hanno agito cooperando;
il comune ricorso, al riguardo, non espone alcuna censura specifica. 4. La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della recidiva, evidenziando che le due imputate sono entrambe gravate da una pletora di precedenti specifici commessi in diverse zone del territorio nazionale, sicchè nei loro confronti deve formularsi un giudizio di spiccata pericolosità sociale, che trova conferma nel coinvolgimento nell'ulteriore analoga condotta illecita, sintomo evidente di una sempre più accresciuta pericolosità sociale. 5. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità delle impugnazioni comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA NI OR DR EG
udita la relazione svolta dal Consigliere MA NI OR;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona della Sostituta Procuratrice generale DI GI che preliminarmente ha chiesto il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza presentata dall’avv. Antonio Gugliotta, unico difensore di IL IT, attesa la sopravvenuta revoca del mandato all’originario difensore avv. Antonio Boffa, perché tardiva e non documentata;
nel merito, ha chiesto di dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
nessuno è presente per le imputate. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce il 9 Marzo 2023 che ha dichiarato la responsabilità di IC MO e di IT IL in ordine al delitto di utilizzo di una carta bancoposta Penale Sent. Sez. 2 Num. 13570 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 di provenienza illecita, perché sottratta alla persona offesa, e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, le ha condannate alla pena ritenuta di giustizia. L'ulteriore contestazione di ricettazione della carta di debito, è stata dichiarata improcedibile per difetto di querela, previa riqualificazione della condotta in furto. 2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso le due imputate, con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia avv. Antonio Boffa, deducendo quanto segue. 2.1. Violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello ha dichiarato le due imputate libere assenti, ma il decreto di citazione a giudizio di appello non risulta notificato alle stesse presso il domicilio eletto. Tale omessa notifica ha determinato una nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello. La Corte non ha, peraltro, considerato che, al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio in appello e della notifica, le due imputate non erano libere, come affermato in sentenza, ma detenute, sicchè il Collegio avrebbe dovuto disporre l'eventuale traduzione delle imputate, mentre la decisione della Corte è avvenuta in violazione delle norme che regolano la citazione e la comparizione delle imputate. 2.2. Violazione di legge, in particolare dell'art. 493-ter cod. pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha affermato la responsabilità delle due imputate anche se dalla informativa di polizia giudiziaria in atti emerge che era stata IC MO ed effettuare tre prelievi indebiti e che la stessa era stata individuata dai verbalizzanti. Osserva la difesa che tale individuazione non può costituire base unica della affermazione di responsabilità. Inoltre, IT IL non avrebbe materialmente partecipato all'attività di prelievo, ma avrebbe svolto un ruolo di assistenza al prelievo effettuato dalla figlia, sostando alle sue spalle. La conclusione cui perviene la Corte di merito ha natura congetturale poiché la prossimità fisica all'autore di un reato non dimostra la qualificata correità, in assenza di elementi che possano palesarla e la circostanza che IL IT sia madre della MO non è di per sé idonea a dimostrare il suo concorso. 2.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e illegittimità della motivazione poiché la Corte ha ritenuto per entrambe le imputate la recidiva specifica, ma non ha fatto corretta applicazione dei princìpi affermati in tema dalla giurisprudenza, secondo cui il giudizio di pericolosità per rendere legittimo il riconoscimento della recidiva deve essere effettuato in concreto, esplicitando le ragioni di tale pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi reiterativi e manifestamente infondati. 1.1. Preliminarmente vanno ribadite le ragioni poste a sostegno del rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dinanzi a questa Corte dal nuovo difensore dell’imputata IL, avv. Gugliotta, già sinteticamente esplicitate nell’ordinanza resa in udienza. L’avv. Gugliotta con nota trasmessa il 17 marzo 2026 (giorno antecedente all’udienza) ha comunicato di essere stato nominato dalla ricorrente IL nella medesima data, allegando nomina manoscritta e autenticata con revoca di ogni precedente mandato, e ha chiesto termine a difesa allegando di non poter comunque partecipare all’udienza in ragione di non meglio specificati problemi di salute, non comprovati da documentazione, non potendo inoltre essere sostituito dalla collega di studio, impegnata contestualmente nella trattazione di altro processo. Con nota trasmessa in data odierna l’avv. Boffa ha comunicato di avere rinunziato al mandato nei confronti dell’imputata MO. 1.2. Al riguardo va ricordato che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01). Nel caso in esame, il difensore è stato nominato alla vigilia dell’udienza e l’istanza di concessione dei termini a difesa non può essere accolta in quanto la nomina tardiva da parte della ricorrente non può intralciare il normale svolgimento del processo dinanzi a questa Corte, nel rispetto dei principi suindicati. In tal senso si è affermato che, nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n- 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01): principio che deve ritenersi valido anche in sede di trattazione del ricorso con il rito orale, atteso che, anche in tale evenienza, la partecipazione è puramente eventuale ed il giudizio viene ugualmente celebrato anche se il difensore decide di non comparire Né, inoltre, può essere riconosciuto in favore del nuovo difensore un legittimo impedimento realmente ostativo alla sua presenza in udienza, in quanto l’avv. Gugliotta non rassegna una situazione di assoluta impossibilità a comparire, né – tantomeno - ne 4 esplicita e documenta le ragioni, limitandosi ad allegare una condizione di malessere non meglio precisata (sull’impossibilità di sostituzione con altro difensore, l’istanza è oltremodo generica, non allegando le ragioni della priorità del diverso procedimento né documentando l’impossibilità di avvalersi di altro sostituto processuale). Infine, la nota con cui l’avv. Boffa dichiara di rinunziare al mandato nei confronti dell’imputata MO, pervenuta in data odierna, non assume alcun rilievo ai fini della celebrazione dell’udienza, poiché il difensore non allega prova che sia stata data comunicazione della revoca all’imputata e deve ritenersi vincolato ad espletare il suo mandato sino alla sua sostituzione. Invero, in ossequio alla prevalente (e più recente) giurisprudenza, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare un difensore d’ufficio all’imputato che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, nemmeno nell’ipotesi (qui non ricorrente) in cui la sua presenza sia obbligatoria (cfr., Sez. 1, n. 30066 del 29/05/2025, Fontana, non mass.; Sez. 2, n. 731 del 08/01/2025, Aloisio, Rv. 287555-01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167-01; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795-01; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052-01). 2. Passando al merito dell’impugnazione, deve osservarsi che la prima eccezione di nullità sollevata dalla difesa è manifestamente infondata sotto entrambi i profili dedotti. 2.1. Dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificato a IL IT a mani proprie l’1/7/2025 dai Carabinieri della Stazione di Eboli, e a MO IC, all’epoca detenuta, a mani proprie in carcere. La notifica alla MO è pertanto avvenuta nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 156 cod. proc. pen. che prevede la notifica al detenuto nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. Anche la notifica nei confronti della IL è stata eseguita, nel rispetto dell’art. 157-ter cod. proc. pen., in forza del quale l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato della citazione a giudizio avvenga ad opera della polizia giudiziaria, e non ha comportato alcuna violazione delle prerogative difensive. 2.2. L’udienza, inoltre, si è tenuta senza la partecipazione delle parti e con rito cartolare, poiché il difensore di fiducia ritualmente avvisato non ha avanzato istanza di trattazione orale per l’udienza del 24 settembre 2025, sicchè le imputate non avevano diritto a partecipare e non sono state dichiarate assenti. 3. La seconda censura in merito alle modalità di identificazione della MO è manifestamente infondata, poiché il Tribunale ha evidenziato che, dalla acquisita comunicazione di reato, emerge non soltanto il riconoscimento dell’imputata da parte dei verbalizzanti, che hanno visionato le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, ma anche la presenza di inequivoci elementi distintivi della identità 5 somatica dell'autrice del prelievo che consentono di identificarla nella MO, in ragione di alcuni nei sul viso, riscontrati dal confronto operato su una foto di archivio. Il concorso della IL nel reato è stato ritenuto evidente, poiché, dalle immagini della videocamera, si evince che la stessa rimaneva alle spalle della figlia, così coprendola ed assistendola, al fine di consentire alla coimputata di compiere l’operazione di prelievo indisturbata, condividendo con lei l'attività criminosa. La Corte ha poi spiegato che, in merito alle due altre transazioni effettuate presso i negozi Zara e Ferullo, le due imputate non hanno dedotto nulla di specifico, sicché entrambe le operazioni devono ritenersi logicamente ascrivibili alle medesime autrici che hanno agito cooperando;
il comune ricorso, al riguardo, non espone alcuna censura specifica. 4. La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della recidiva, evidenziando che le due imputate sono entrambe gravate da una pletora di precedenti specifici commessi in diverse zone del territorio nazionale, sicchè nei loro confronti deve formularsi un giudizio di spiccata pericolosità sociale, che trova conferma nel coinvolgimento nell'ulteriore analoga condotta illecita, sintomo evidente di una sempre più accresciuta pericolosità sociale. 5. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità delle impugnazioni comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA NI OR DR EG