Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 2
Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione si configura quale presenza di segni visibili d'opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, dovendo dette opere, naturali o artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non di un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza "animus utendi iure servitutis", bensì d'un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all'esercizio della servitù permangono, a comprova della possibilità di tale esercizio e pertanto, della permanenza del relativo possesso, anche in caso di utilizzazione saltuaria.
Per l'usucapione della servitù di passaggio non è necessaria la presenza di particolari manufatti, quali la costituzione d'un fondo stradale od almeno di un acciottolato, essendo sufficiente la formazione d'un sentiero rivelato dal costante calpestio purché l'opera risulti specificamente destinata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù, "id est" che la struttura del tracciato del sentiero, od opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, consentano di verificare la strumentalità del sentiero stesso rispetto alle esigenze del fondo considerato come dominante. Al riguardo ogni questione circa la sussistenza delle opere visibili e la loro idoneità a dimostrare univocamente e senza incertezze la preordinazione all'utilità del fondo dominante costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8736 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SURRE8736 0.1 IN NOME DEL POPOLO ITALIA SAZIONE Oggetto SEZION HECONDA CIVILE- Usuespione feuitur. Composta dagli. Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di passaffic R.G.N. 1264/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Cron.19920 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rel. Consigliere Rep. 3443 Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 01/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente Richiesta coca studio SENTE N ZA dal IL SOLE 24 ORE per dinity 3002. sul ricorso proposto da: CANCELLARS MAFFEO GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G presso lo studio dell'avvocato VALENZA FERRARI 11, CORTE SUPREMA DINO, che lo difende unitamente all'avvocato MONTEU Richiest F.!. BOTTERE LAURA, giusta delega in atti;
dal Sig 3000 per shit - ricorrente
contro
PORZIO GIUSTO ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 203, lo dell'avvocato 20 presso studio . . che lo difende unitamente chest cond stuck CAPORALE ANTONIO MICHELE, all'avvocato FILIPPI MARCO, giusta delega in atti;
joei So. ٢٠٠ بك per-dirime 3900 - controricorrente 2001 377 avverso la sentenza n. 737/98 della Corte d'Appello di -1- TORINO, depositata il 22/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. ... -2- 1264/99 1 Oggetto: usucapione serviti di passagers. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 28.5.90, GI EO premessO d'esser proprietario d'un fondo, in Comune di Agliè, confinante con altro appartenente a GI AL IO, il quale aveva fatto costruire, а cavallo tra i un ponticello onde accedere a quello di sua due fondi, conveniva GI AL IO innanzi al tri- proprietà bunale di Ivrea onde sentir dichiarare che quegli non aveva alcun diritto di transito sul proprio fondo, ordi- nare l'eliminazione del ponticello, ottenere il risarci- mento dei danni. Il IO non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Con sentenza 30.1.92 il tribunale d'Ivrea, conside- rato che il EO aveva provato d'esser proprietario del fondo sul quale negava il diritto di passaggio del IO e che questi, rimasto contumace, non aveva provato l'e- diritto di passaggio, dichiarava sistenza d'un suo che GI IO AL non aveva alcun diritto di passaggio sul fondo di GI EO e gli inibiva il transito condannandolo ad eliminare il ponticello abusivamente costruito. Avverso tale decisione proponeva appello il IO che deduceva, tra l'altro, la nullità dell'atto di ci- 1264/99 tazione in primo grado -, chiedendo il rigetto delle av- verse domande. Il MA si costituiva non contestando specifica- mente la dedotta nullità dell'atto introduttivo del giu- dizio di primo grado ma chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame. Con sentenza non definitiva 16.5.95, la corte d'ap- pello di Torino dichiarava la nullità dell'atto di cita- zione di primo grado e, consequenzialmente, dell'intero giudizio e dell'appellata sentenza;
respingeva la richie- sta dell'appellante di rimessione della causa dinanzi al primo giudice;
dichiarava ammissibile solo in via d'ecce- zione la domanda dello stesso appellante di riconoscersi legittimo il passaggio" con riferimento all'opposta usu- capione;
disponeva con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per le questioni riguardanti il merito. Espletati prova per testi ed interrogatorio libero delle parti, con successiva sentenza definitiva 22.6.98 ritenuto che il complesso delle deposi- la stessa corte - zioni rese dai testi confermasse l'esistenza del ponti- cello a cavallo tra i due fondi già intorno agli anni '60 e la pratica del passaggio su di esso onde accedere al fondo dell'appellante già da quell'epoca; che, pertanto, dovesse considerarsi provata l'utilizzazione del passag- 1264/99 .
3 - gio oggetto di causa da parte del IO e del suo dante causa a partire da un periodo risalente almeno al 1962; che, dunque, dovesse considerarsi maturata l'usucapione a favore dell'appellante, nonostante la sporadicità dell'e- sercizio del passaggio, giustificata dalla natura del fondo dominante composto da casetta non abitata con ter- reno allo stato non coltivato respingeva l'originaria domanda proposta dal MA nei confronti del IO con l'atto di citazione 4.5.90. Avverso tale sentenza GI MA proponeva ri- corso per cassazione con un unico articolato motivo. illustrato Resisteva il IO con controricorso, anche da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo dedotto il ricorrente, denun- ziando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa, insufficiente, contraddittoria motiva- zione in ordine ai punti decisivi della controversia>> ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC, si duole che la corte territoria- le: abbia omesso d'applicare l'art. 1061 CC;
abbia rite- nuto opera permanente, destinata a permettere il passag- gio tra i fondi in questione, un "ponticello" costituito, in realtà, da un tubo la cui copertura in terra non non era stata realizzata a tale scopo ma perché svolgesse la diversa funzione di protezione dell'acquedotto comunale;
A1264/99 - 4- abbia, argomentando in modo palesemente contraddittorio, dapprima ammesso la sporadicità del passaggio sul detto "ponticello", tra l'altro nemmeno posto a cavallo tra i due fondi come erroneamente affermato, e poi ritenuto ma- turata l'usucapione per essere la discontinuità del pas- saggio giustificata dalla natura del fondo;
abbia omesso di rilevare come le risultanze testimoniali avessero con- fermato la possibilità d'accedere al fondo IO anche per altra via;
abbia immotivatamente ritenuto l'esistenza di prove circa l'esercizio del passaggio dal '62 all'80 mentre solo con riferimento a tale ultima epoca i testi ne avevano riferito. Il riportato motivo non merita accoglimento. L'impugnata sentenza risulta, infatti, in ogni sua considerazione, conforme all'interpretazione che questa Corte ha ripetutamente fornito dell'art. 1061 CC, eviden- ziando come il requisito dell'apparenza della servitù di- scontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configuri quale presenza di segni visibili d'opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'u- tilità del fondo dominante, dovendo dette opere, naturali od artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non d'un'attività posta in essere in via precaria, o per tol- 1264/99 -5- leranza del proprietario del fondo servente, comunque animus utendi bensìiure servitutis, d'un onere senza preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto d'una determinata servitù (e pluribus, 18.10.91 Il. 1120, Cass. 23.11.87 n. 8640, Cass. Cass. 27.5.81 n. 3479, Cass.
7.7.78 n. 3408, Cass. 15.6.76 n. 2226) che, peraltro, non implica necessariamente un'uti- lizzazione continuativa delle opere stesse, la cui appa- renza e destinazione all'esercizio della servitù perman- gono, a comprova della possibilità di tale esercizio ep- pertanto della permanenza del relativo possesso, anche in d'utilizzazione saltuaria (Cass.
3.11.98 n. 10984, caso 11.6.93 n. 6522, 28.11.91 n. 12762). All'uopo, trattando della servitù di passaggio, si è ripetutamente affermato che non è necessaria la presen- za di particolari manufatti, quali la costituzione d'un fondo stradale od almeno d'un acciottolato, essendo suf- ficiente la formazione d'un sentiero rivelato dal costan- te calpestio purché l'opera risulti specificamente desti- nata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù, id est che la struttura del tracciato del sen- tiero, od opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, consentano di verificare la strumentalità del sentiero stesso rispetto alle esigenze del fondo conside- rato dominante (Cass. 11.4.96 n. 3405, 21.5.87 n. 4623, 1264/99 -6 30.6.82 n. 3931, 21.5.79 n. 2935). Al riguardo va, peraltro, ricordato come ogni que- stione circa la sussistenza delle opere visibili e la lo- ro idoneità a dimostrare univocamente e senza incertezze la preordinazione all'utilità del fondo dominante costi- tuisca apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se con- gruamente e correttamente motivato Cass. 11.4.96 n. 3405, Cass. 21.5.87 n. 4623, Cass. 14.5.80 n. 1574). Del che non può dubitarsi nel caso in esame, essen- do stati valutati tutti gli elementi probatori acquisiti sviluppate argomentazioni appropriate con la dovuta e consequenzialità sino alla loro logica conclusione, né possono trovare ingresso in sede di legittimità le con- trarie argomentazioni svolte dal ricorrente. ri-Va, infatti, tenuto presente come il motivo di corso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 essere inteso а far valere, a pena n. 5 CPC debba d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze о lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed 1264/99 -7 insanabile contrasto tra gli stessi;
come non possa, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza ricostruzione dei fatti operata dal giudice del della merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso miglio- dei molteplici re e più appagante coordinamento dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, atten- gono al libero convincimento del giudice e non ai possi- bili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe ¬ com'è, appunto, per quello in esame in un'inammissibile istan- - za di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, finalità del giudizio di estranea alla natura ed alle legittimità. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi detto giudice d'aver al omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come 1264/99 8 - da un esa-è dato, appunto, rilevare nel caso di specie me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti c le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 3.125.800 delle quali £ 3.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio addì 1.3.2001. Il Presidente musa Co ll mon dons.Il dons. est. IL CANCELLERECT Francesco Catania DEPOSITATO IN CARSELLERIA Roma 26 G U 2001 40000 IL CANCELLERE 01 280000 44787