Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8736
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Sentenza 26 giugno 2001

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Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione si configura quale presenza di segni visibili d'opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, dovendo dette opere, naturali o artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non di un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza "animus utendi iure servitutis", bensì d'un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all'esercizio della servitù permangono, a comprova della possibilità di tale esercizio e pertanto, della permanenza del relativo possesso, anche in caso di utilizzazione saltuaria.

Per l'usucapione della servitù di passaggio non è necessaria la presenza di particolari manufatti, quali la costituzione d'un fondo stradale od almeno di un acciottolato, essendo sufficiente la formazione d'un sentiero rivelato dal costante calpestio purché l'opera risulti specificamente destinata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù, "id est" che la struttura del tracciato del sentiero, od opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, consentano di verificare la strumentalità del sentiero stesso rispetto alle esigenze del fondo considerato come dominante. Al riguardo ogni questione circa la sussistenza delle opere visibili e la loro idoneità a dimostrare univocamente e senza incertezze la preordinazione all'utilità del fondo dominante costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8736
    Data del deposito : 26 giugno 2001

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