Art. 1.
E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 250 miliardi, nel quadriennio 1982-85, per provvedere alla prosecuzione ed al completamento delle opere e degli investimenti di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 , ed all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101 , secondo le modalita' previste dagli stessi articoli, nonche' per l'attuazione delle iniziative gia' previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalita' della legge 14 marzo 1977, n. 73 , con particolare riguardo a quelle di cui ai decreti delegati n. 100 del 6 marzo 1978, n. 101 del 6 marzo 1978, n. 705 del 2 ottobre 1978 e n. 714 del 2 ottobre 1978.
L'importo di cui al precedente comma viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per detto anno finanziario lo stanziamento viene determinato in lire 34 miliardi.
E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 250 miliardi, nel quadriennio 1982-85, per provvedere alla prosecuzione ed al completamento delle opere e degli investimenti di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 , ed all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101 , secondo le modalita' previste dagli stessi articoli, nonche' per l'attuazione delle iniziative gia' previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalita' della legge 14 marzo 1977, n. 73 , con particolare riguardo a quelle di cui ai decreti delegati n. 100 del 6 marzo 1978, n. 101 del 6 marzo 1978, n. 705 del 2 ottobre 1978 e n. 714 del 2 ottobre 1978.
L'importo di cui al precedente comma viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per detto anno finanziario lo stanziamento viene determinato in lire 34 miliardi.