Art. 12. ((Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanita' ed il Ministro del commercio con l'estero))
Articolo 11Articolo 13
- Legge 7 dicembre 1951, n. 1559
Articolo 12 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1559
Versione
30 gennaio 1952
30 gennaio 1952
>
Versione
6 settembre 1980
6 settembre 1980
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2020, n. 34218
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2024, n. 4267
- Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2006, n. 33882
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 7496
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2947
- Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1163
- Articolo 24 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
- Articolo 14 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026