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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Lamezia Terme Comune
Ag.entrate - SI - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003813848000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190009562946000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.03020239003813848000, consegnata il 09/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate-SI, avverso la cartella di pagamento nr.03020190009562946000 attinente la “Tassa smaltimento rifiuti” per l'anno 2018, con la quale si intima il pagamento della somma di euro 1.002,46,,notificata via pec il 20.07.2019;eccepisce l' omessa notifica della cartella di pagamento, la mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore (“avviso di accertamento”),la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-SI di ZA, che rileva quanto segue : 1) dalla disamina delle produzioni documentali emerge che la notifica è stata eseguita mediante consegna via pec
“Email_3” - il 20.07.2019; 2) atti interruttivi non impugnati : – a)INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 03020179000068583000 notificato via per il 24.01.2017; –b) INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 0302020900147818500 notificato il 10.02.2020; c) – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
03020239003813848000 notificato il 09.10.2023 ; 3) la ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020190009562946000) oggetto anche del presente processo, con precedenti sui ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA (R.
G. n. 158/2021) che si produce in atti, (sentenza n.1718/2022) ; eccepisce il difetto di legittimazione passiva
;chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Si costituisce il comune di Lamezia Terme, a seguito di chiamata in causa dell'agenzia della riscossione, e rileva quanto segue :1)La cartella n. Tari annualità 2018, veniva notificata in data 20.07.2019 a cura del
Concessionario per la riscossione (AdER) e scaturiva dal mancato versamento dell'avviso di pagamento bonario emesso per la TARI dell'anno 2018 2 )veniva iscritta a ruolo 2010 in data 17.05.2018, ruolo approvato e reso esecutivo con determinazione dirigenziale R.G. n. 4 del 15.05.2018; 3 )la tassa rifiuti veniva richiesta per il locale sede dell'attività di negozio ubicato in indirizzo_1 di metri quadrati 195 e l'abitazione ubicata in Indirizzo_2, di metri quadrati 70-foglio Indirizzo_3; chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020190009562946000 oggetto anche del presente processo, e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA (R.G. n. 158/2021) ha emesso la sentenza n.1718/2022, dichiarando la inammissibilità del ricorso. Una sentenza passata in giudicato è definitiva e non impugnabile con mezzi ordinari (appello, cassazione), creando certezza giuridica: l'accertamento fatto diventa "cosa giudicata", vincolante per le parti
(loro eredi/aventi causa) e preclude la riapertura della questione (ne bis in idem), anche se in casi eccezionali
è soggetta a revoca straordinaria o ha efficacia probatoria in altri giudizi. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
ZA, 17.12.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott.Maria Eva Taccardi )
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Lamezia Terme Comune
Ag.entrate - SI - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003813848000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190009562946000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.03020239003813848000, consegnata il 09/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate-SI, avverso la cartella di pagamento nr.03020190009562946000 attinente la “Tassa smaltimento rifiuti” per l'anno 2018, con la quale si intima il pagamento della somma di euro 1.002,46,,notificata via pec il 20.07.2019;eccepisce l' omessa notifica della cartella di pagamento, la mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore (“avviso di accertamento”),la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-SI di ZA, che rileva quanto segue : 1) dalla disamina delle produzioni documentali emerge che la notifica è stata eseguita mediante consegna via pec
“Email_3” - il 20.07.2019; 2) atti interruttivi non impugnati : – a)INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 03020179000068583000 notificato via per il 24.01.2017; –b) INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 0302020900147818500 notificato il 10.02.2020; c) – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
03020239003813848000 notificato il 09.10.2023 ; 3) la ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020190009562946000) oggetto anche del presente processo, con precedenti sui ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA (R.
G. n. 158/2021) che si produce in atti, (sentenza n.1718/2022) ; eccepisce il difetto di legittimazione passiva
;chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Si costituisce il comune di Lamezia Terme, a seguito di chiamata in causa dell'agenzia della riscossione, e rileva quanto segue :1)La cartella n. Tari annualità 2018, veniva notificata in data 20.07.2019 a cura del
Concessionario per la riscossione (AdER) e scaturiva dal mancato versamento dell'avviso di pagamento bonario emesso per la TARI dell'anno 2018 2 )veniva iscritta a ruolo 2010 in data 17.05.2018, ruolo approvato e reso esecutivo con determinazione dirigenziale R.G. n. 4 del 15.05.2018; 3 )la tassa rifiuti veniva richiesta per il locale sede dell'attività di negozio ubicato in indirizzo_1 di metri quadrati 195 e l'abitazione ubicata in Indirizzo_2, di metri quadrati 70-foglio Indirizzo_3; chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020190009562946000 oggetto anche del presente processo, e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA (R.G. n. 158/2021) ha emesso la sentenza n.1718/2022, dichiarando la inammissibilità del ricorso. Una sentenza passata in giudicato è definitiva e non impugnabile con mezzi ordinari (appello, cassazione), creando certezza giuridica: l'accertamento fatto diventa "cosa giudicata", vincolante per le parti
(loro eredi/aventi causa) e preclude la riapertura della questione (ne bis in idem), anche se in casi eccezionali
è soggetta a revoca straordinaria o ha efficacia probatoria in altri giudizi. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
ZA, 17.12.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott.Maria Eva Taccardi )