Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 33056
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Sentenza 21 maggio 2024

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L'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in un errore sulla legge penale, in quanto la definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio sono contenute negli artt. 357 e 358 cod. pen. che richiamano, con rinvio ricettizio, le norme extrapenali, attribuendo loro natura di norma penale.

In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico e non il reato di falsità ideologica in certificati amministrativi, la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e direttore dei lavori, attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, in quanto dette attestazioni non costituiscono giudizi di valore, puramente soggettivi, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione integrante il contenuto proprio dell'atto pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 33056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33056
    Data del deposito : 21 maggio 2024

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