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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/11/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
GI SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. COLOSIMO TERESA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA LAGHI SILANI 67 88836 COTRONEI;
RICORRENTE contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott. COLAFATI SABRINA, elettivamente domiciliato C/O
[...]
, STRADONE MARTIRI DELLA Controparte_2
LIBERTÀ 15 431 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Nel merito, in via principale:
A) Accertare e dichiarare che tra il sig. e il , è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro alle pubbliche dipendenze a tempo determinato e dal
01 settembre 2024 intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
B) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intero periodo di causa 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 è stato assunto con la qualifica personale docente classe di concorso AB17, docente di laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche, presso l'Istituto CARLO EMILIO GADDA SEDE DI FORNONOVO DI
TARO(PARMA), e per l'anno 2021/2022 è stato assunto con la qualifica personale docente classe di concorso AB17, docente di laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche, presso l'IST. di Parma;
Controparte_3
C) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all' art. 12 Decreto Legge 131/2024, ovvero, da quattro a ventiquattro mensilità calcolate sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr. pari ad €. 1.651,00;
D) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Teresa Colosimo ex art. 93 cpc».
Per la parte convenuta:
«- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e diritto.
Con condanna alle spese e competenze di giudizio».
Pag. 2 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2025, ha chiesto al Parte_2
Tribunale di Parma di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da lui stipulati con il Controparte_4
e, per l'effetto, condannare il al
[...] CP_1 risarcimento del danno, da calcolarsi in base ai parametri previsti dall'art. 12 d.l
131/2024.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata decisa a seguito di discussione con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. In tema di prevenzione degli abusi dell'utilizzo in successione di contratti a tempo determinato, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70/CE così prevede:
«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
6. Sulla questione della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico e della sua compatibilità con tale normativa europea si è pronunciata la Corte di cassazione nel 2016, affermando che è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 11 l. 124/1999 con il personale docente
Pag. 3 di 7 per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili (ossia il c.d. organico di diritto) entro la data del 31.12, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico: l'abuso è però integrato solo se la durata complessiva dei contratti a termine assume durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi, ossia il termine previsto per l'indizione di procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 d.lgs. 297/1994 (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552; in senso conforme, v. Cass. 20 aprile 2018, n. 9861).
7. La stessa pronuncia ha stabilito che non è invece configurabile, in sé, alcun abuso se i contratti a termine sono posti in essere in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto (ossia fino al 30 giugno) e per le supplenze temporanee.
8. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato di essere stata impiegato come docente alle dipendenze del nei seguenti Controparte_1 periodi:
- 25.9.2019-30.6.2020: posto di supplenza presso l'istituto tecnico comm.
Melloni, sede di Parma (9 mesi ca.);
- 17.9.2020-31.8.2021: posto di supplenza l'istituto RL IL GA di
Fornovo di Taro (11 mesi e mezzo ca.);
- 4.9.2021-31.8.2022: posto di supplenza l'istituto RL IL GA di
Fornovo di Taro (12 mesi);
- 1.9.2022-31.8.2023: posto di supplenza l'istituto RL IL GA di
Fornovo di Taro (12 mesi);
- 1.9.2023-31.8.2024: posto di supplenza presso l'istituto RL IL
GA di Fornovo di Taro (12 mesi).
9. Complessivamente, dunque, il ricorrente è stata impiegato come supplente per circa 5 anni
10. Tuttavia, occorre rilevare che nell'a.s. 2019/2020 il ricorrente è stato assegnatario di supplenza temporanea o su “organico di fatto”, ossia il tipo di supplenza per le
Pag. 4 di 7 quali, in base ai principi affermati in Cass. 22552/2016, non può configurarsi automaticamente un abuso della contrattazione a termine.
11. Come ricordato dalla Cassazione, infatti, anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella nota sentenza (CGUE 26 novembre 2014, cause riunite Per_1
C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, et al.), ha riconosciuto che la Per_1 semplice sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non prevedibili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari possono, in linea di principio, costituire una
"ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'Accordo
Quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
12. È, invero, fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare che, anche in caso di assegnazione di supplenze temporanee o su organico di fatto, vi sia stato nel caso concreto un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, a esempio per il susseguirsi di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra.
13. Nel caso di specie, tuttavia, l'assegnazione è avvenuta per un solo anno scolastico: la contrattazione a termine non è quindi stata utilizzata in modo improprio o distorto, ma per coprire effettive scoperture contingenti;
conseguentemente, l'a.s.
2019/2020 non è computabile ai fini della verifica del superamento del termine massimo di reiterazione dei contratti a tempo determinato.
14. Negli aa.ss 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), al ricorrente sono state effettivamente assegnate supplenze su “organico di diritto”.
Pag. 5 di 7 15. Quanto all'a.s. 2023/2024, invece, deve rilevarsi che, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti il contratto a tempo determinato non è stato stipulato in forma precaria, ma nell'ambito della complessiva procedura che ha portato all'immissione in ruolo del docente.
16. Risulta infatti dai documenti prodotti che il docente sia stato individuato in qualità di docente annuale ai sensi dell'art. 59 co. 9 bis d.l. 73/2021, avendo partecipato alla procedura selettiva concorsuale straordinaria indetta da tale norma e finalizzata al reclutamento di personale docente a tempo indeterminato.
17. Avendo superato con successo le prove concorsuali, il docente è stato quindi destinatario di contratto a tempo determinato annuale sulla base di quanto previsto dalla stessa norma, secondo la quale il primo anno di servizio è appunto effettuato in forza di contratto a tempo determinato al fine dello svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 d.lgs. 59/2017.
18. L'assunzione a tempo determinato per l'annualità 2023/2024 non ha quindi costituito un improprio ricorso alla contrattazione a termine in luogo della dovuta stabilizzazione: al contrario, si è trattato proprio di uno “step” fisiologico del percorso che ha portato all'immissione in ruolo del docente. Anche tale annualità non può, pertanto, essere computata nel complessivo periodo di reiterazione abusiva dei contratti a termine.
19. Risulta pertanto inconferente la giurisprudenza citata da parte ricorrente in merito all'inidoneità a sanare l'abuso di procedure concorsuali non indette specificamente al fine di regolarizzare i precari (si v., ex multis, Cass. 27 maggio
2021, n. 14815): nel caso di specie, infatti, non si discute se l'immissione in ruolo abbia o meno sanato un abuso, dato che, al momento dell'assunzione in prova per l'a.s. 2023/2024, la reiterazione non si era ancora protratta oltre il termine massimo di 36 mesi;
né l'anno di prova può essere conteggiato tra gli anni di abusiva reiterazione, dato che la verifica dell'attitudine del docente all'insegnamento costituisce certamente una ragione oggettiva che giustifica il ricorso alla contrattazione a termine.
Pag. 6 di 7 20. Complessivamente, dunque, il ricorrente è stato assegnatario di supplenze su organico di diritto senza oggettive ragioni giustificative per tre anni scolastici
(2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), sicché non risulta superato nel caso di specie il limite di 36 mesi oltre il quale si configura l'abusiva reiterazione dei contratti.
21.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (scaglione in cui si inserisce la misura approssimativa dell'indennizzo richiesto) e con applicazione dell'abbattimento del
20% previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. per il caso in cui l'amministrazione sia difesa da suoi funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 26/11/2025
Il giudice
Matteo GI SC
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
GI SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. COLOSIMO TERESA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA LAGHI SILANI 67 88836 COTRONEI;
RICORRENTE contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott. COLAFATI SABRINA, elettivamente domiciliato C/O
[...]
, STRADONE MARTIRI DELLA Controparte_2
LIBERTÀ 15 431 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Nel merito, in via principale:
A) Accertare e dichiarare che tra il sig. e il , è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro alle pubbliche dipendenze a tempo determinato e dal
01 settembre 2024 intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
B) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intero periodo di causa 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 è stato assunto con la qualifica personale docente classe di concorso AB17, docente di laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche, presso l'Istituto CARLO EMILIO GADDA SEDE DI FORNONOVO DI
TARO(PARMA), e per l'anno 2021/2022 è stato assunto con la qualifica personale docente classe di concorso AB17, docente di laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche, presso l'IST. di Parma;
Controparte_3
C) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all' art. 12 Decreto Legge 131/2024, ovvero, da quattro a ventiquattro mensilità calcolate sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr. pari ad €. 1.651,00;
D) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Teresa Colosimo ex art. 93 cpc».
Per la parte convenuta:
«- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e diritto.
Con condanna alle spese e competenze di giudizio».
Pag. 2 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2025, ha chiesto al Parte_2
Tribunale di Parma di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da lui stipulati con il Controparte_4
e, per l'effetto, condannare il al
[...] CP_1 risarcimento del danno, da calcolarsi in base ai parametri previsti dall'art. 12 d.l
131/2024.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata decisa a seguito di discussione con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. In tema di prevenzione degli abusi dell'utilizzo in successione di contratti a tempo determinato, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70/CE così prevede:
«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
6. Sulla questione della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico e della sua compatibilità con tale normativa europea si è pronunciata la Corte di cassazione nel 2016, affermando che è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 11 l. 124/1999 con il personale docente
Pag. 3 di 7 per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili (ossia il c.d. organico di diritto) entro la data del 31.12, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico: l'abuso è però integrato solo se la durata complessiva dei contratti a termine assume durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi, ossia il termine previsto per l'indizione di procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 d.lgs. 297/1994 (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552; in senso conforme, v. Cass. 20 aprile 2018, n. 9861).
7. La stessa pronuncia ha stabilito che non è invece configurabile, in sé, alcun abuso se i contratti a termine sono posti in essere in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto (ossia fino al 30 giugno) e per le supplenze temporanee.
8. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato di essere stata impiegato come docente alle dipendenze del nei seguenti Controparte_1 periodi:
- 25.9.2019-30.6.2020: posto di supplenza presso l'istituto tecnico comm.
Melloni, sede di Parma (9 mesi ca.);
- 17.9.2020-31.8.2021: posto di supplenza l'istituto RL IL GA di
Fornovo di Taro (11 mesi e mezzo ca.);
- 4.9.2021-31.8.2022: posto di supplenza l'istituto RL IL GA di
Fornovo di Taro (12 mesi);
- 1.9.2022-31.8.2023: posto di supplenza l'istituto RL IL GA di
Fornovo di Taro (12 mesi);
- 1.9.2023-31.8.2024: posto di supplenza presso l'istituto RL IL
GA di Fornovo di Taro (12 mesi).
9. Complessivamente, dunque, il ricorrente è stata impiegato come supplente per circa 5 anni
10. Tuttavia, occorre rilevare che nell'a.s. 2019/2020 il ricorrente è stato assegnatario di supplenza temporanea o su “organico di fatto”, ossia il tipo di supplenza per le
Pag. 4 di 7 quali, in base ai principi affermati in Cass. 22552/2016, non può configurarsi automaticamente un abuso della contrattazione a termine.
11. Come ricordato dalla Cassazione, infatti, anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella nota sentenza (CGUE 26 novembre 2014, cause riunite Per_1
C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, et al.), ha riconosciuto che la Per_1 semplice sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non prevedibili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari possono, in linea di principio, costituire una
"ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'Accordo
Quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
12. È, invero, fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare che, anche in caso di assegnazione di supplenze temporanee o su organico di fatto, vi sia stato nel caso concreto un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, a esempio per il susseguirsi di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra.
13. Nel caso di specie, tuttavia, l'assegnazione è avvenuta per un solo anno scolastico: la contrattazione a termine non è quindi stata utilizzata in modo improprio o distorto, ma per coprire effettive scoperture contingenti;
conseguentemente, l'a.s.
2019/2020 non è computabile ai fini della verifica del superamento del termine massimo di reiterazione dei contratti a tempo determinato.
14. Negli aa.ss 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), al ricorrente sono state effettivamente assegnate supplenze su “organico di diritto”.
Pag. 5 di 7 15. Quanto all'a.s. 2023/2024, invece, deve rilevarsi che, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti il contratto a tempo determinato non è stato stipulato in forma precaria, ma nell'ambito della complessiva procedura che ha portato all'immissione in ruolo del docente.
16. Risulta infatti dai documenti prodotti che il docente sia stato individuato in qualità di docente annuale ai sensi dell'art. 59 co. 9 bis d.l. 73/2021, avendo partecipato alla procedura selettiva concorsuale straordinaria indetta da tale norma e finalizzata al reclutamento di personale docente a tempo indeterminato.
17. Avendo superato con successo le prove concorsuali, il docente è stato quindi destinatario di contratto a tempo determinato annuale sulla base di quanto previsto dalla stessa norma, secondo la quale il primo anno di servizio è appunto effettuato in forza di contratto a tempo determinato al fine dello svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 d.lgs. 59/2017.
18. L'assunzione a tempo determinato per l'annualità 2023/2024 non ha quindi costituito un improprio ricorso alla contrattazione a termine in luogo della dovuta stabilizzazione: al contrario, si è trattato proprio di uno “step” fisiologico del percorso che ha portato all'immissione in ruolo del docente. Anche tale annualità non può, pertanto, essere computata nel complessivo periodo di reiterazione abusiva dei contratti a termine.
19. Risulta pertanto inconferente la giurisprudenza citata da parte ricorrente in merito all'inidoneità a sanare l'abuso di procedure concorsuali non indette specificamente al fine di regolarizzare i precari (si v., ex multis, Cass. 27 maggio
2021, n. 14815): nel caso di specie, infatti, non si discute se l'immissione in ruolo abbia o meno sanato un abuso, dato che, al momento dell'assunzione in prova per l'a.s. 2023/2024, la reiterazione non si era ancora protratta oltre il termine massimo di 36 mesi;
né l'anno di prova può essere conteggiato tra gli anni di abusiva reiterazione, dato che la verifica dell'attitudine del docente all'insegnamento costituisce certamente una ragione oggettiva che giustifica il ricorso alla contrattazione a termine.
Pag. 6 di 7 20. Complessivamente, dunque, il ricorrente è stato assegnatario di supplenze su organico di diritto senza oggettive ragioni giustificative per tre anni scolastici
(2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), sicché non risulta superato nel caso di specie il limite di 36 mesi oltre il quale si configura l'abusiva reiterazione dei contratti.
21.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (scaglione in cui si inserisce la misura approssimativa dell'indennizzo richiesto) e con applicazione dell'abbattimento del
20% previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. per il caso in cui l'amministrazione sia difesa da suoi funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 26/11/2025
Il giudice
Matteo GI SC
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