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Sentenza 25 gennaio 2021
Sentenza 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2021, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FL UN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2019 del TRIB. LIBERTA di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI: "Rigetto del ricorso" Penale Sent. Sez. 3 Num. 2927 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Chieti, in sede di riesame, con ordinanza del 17 settembre 2019, in parziale accoglimento del riesame proposto da RU Di OR riduceva il sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, "alle somme corrispondenti all'evasione IVA riferita a ciascuna fattispecie delittuosa composita contestata in capi separati in relazione agli art. 2 e 8 d. Igs. 74/2000, esclusa la possibilità di duplicazione", rigettava nel resto. 2. Ricorre in cassazione RU Di OR, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 9 d. Igs. 74 del 2000). Il Tribunale del riesame di Chieti ha ridotto l'importo del sequestro preventivo, per evitare duplicazioni del profitto del reato, nell'esclusione del concorso tra l'emittente e l'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti. Tuttavia, il Tribunale del riesame ritiene comunque sussistenti le violazioni degli art. 2 e 8 del d. Igs. 74 del 2000, così come provvisoriamente contestate in considerazione della fisiologica fluidità dell'imputazione durante le indagini. Anche in sede di riesame il Tribunale poteva e doveva intervenire per la corretta qualificazione giuridica dei fatti in accertamento (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 - dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 20561701). Manca il fumus dei commessi reati formulati in violazione di una norma (l'art. 9 del d. Igs. 74 del 2000) come anche sostenuto dal Tribunale del riesame per la riduzione dell'importo in sequestro. i 2. 2. Violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.); motivazione solo apparente in ordine al fumus dei reati in accertamento. In sede di riesame era contestata da parte del ricorrente l'attribuzione indimostrata della qualifica di amministratore di fatto delle società cartiere che fornivano le fatture per operazioni inesistenti alla New Deal s.r.I., al fine dell'evasione. La qualifica di amministratore di fatto appare desunta dal mero meccanismo fraudolento. Le contestazioni sono relative agli anni dal 2013 al 2017, ma il ricorrente solo dal 10 ottobre 2015 otteneva il pieno pacchetto societario della New Deal s.r.I.; le frodi commesse in precedenza non possono, logicamente, addebitarsi a Di OR. Il Tribunale del riesame, poi, non individua il vantaggio economico che avrebbe tratto il ricorrente dalle operazioni in contestazione. Inoltre, l'apparenza gestionale delle società in oggetto, da parte del ricorrente quale amministratore di fatto, non determina l'automatica inesistenza delle operazioni compiute dalle stesse società. Nessuna motivazione su quanto evidenziato nel ricorso in riesame, ad esempio per l'acquisto di un ramo d'azienda della Paglieta Rottami s.r.l. da parte della New Deal s.r.I., per l'accusa si sarebbe pagato (il che esclude già l'inesistenza dell'operazione) solo per consentire alla Paglieta s.r.l. di non essere inadempiente rispetto ad un leasing di una pressa cesoia, che peraltro possedeva sin dal 2011. Nessun indebito vantaggio economico veniva, però, individuato in capo al ricorrente. Per la società Green & Co. Service s.r.l. nel decreto di sequestro si fa riferimento ad oggettivi elementi che escludono fosse una mera cartiera (un minimo di reddito e il pagamento dei dipendenti); ciò anche per la SA Steel Logistic s.r.l. Le società cartiere sono per definizione società vuote senza nessuna organizzazione;
anche se fossero amministrate da 2 prestanomi ciò non le renderebbe automaticamente società cartiere, vuote. Il G.I.P. aveva archiviato per il reato di truffa per il quale era stato indagato Di OR, e il sequestro si poneva in evidente contrasto con l'accertamento dei fatti individuati per l'archiviazione. Anche le intestazioni fittizie delle società (della quale riferivano alcune persone informate dei fatti) non incidono sulle presunte false fatturazioni. Secondo l'impostazione accusatoria la New Deal s.r.l. avrebbe effettuato le operazioni, oggetto delle fatture, con se stessa. Del resto, le società ritenute cartiere avevano operato anche prima della nascita della New Deal s.r.l. Il Tribunale del riesame motivava in una sola pagina in maniera assolutamente apparente, richiamava in via molto generica le indagini della P.G. e le informazioni di OL Di ON. Inoltre, la circostanza che le società erano domiciliate tutte nello stesso indirizzo (e alcune poi interessate da procedure concorsuali) non è significativa dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture in oggetto. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati;
peraltro articolati in fatto. Il ricorso, inoltre, reitera i motivi del riesame e non si confronta affatto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. 3 Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica - anche se sintetica -, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta da molteplici elementi, ovvero dalle indagini della P.G. e dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da OL Di ON "oltre a quanto illustrato nella c.n.r. della G.d.F. circa le pregresse vicende interne delle società interessate e circa la intensità dei rapporti interpersonali tra gli amministratori di diritto, GI IO De CE e EL MO FR e RU Di OR che hanno condotto all'adozione di transazioni commerciali tra società, a diverso titolo a lui riconducibili [...] che non si giustificano se non per effetto dell'emersione di un unico disegno criminale inteso a far conseguire a società in bonis (in particolare le New Deal s.r.I.) secondo l'anno fiscale di riferimento, detrazioni di costi deducibili sostenuti nei confronti di altre società che, sulla base degli elementi di giudizio sin qui assunti, appaiono prive di effettiva consistenza 4 5 aziendale e capacità imprenditoriale proprie, oltreché tutte allocate presso lo stesso sito". Inoltre, con accertamenti bancari (tracciamento dei pagamenti) si accertava la destinazione finale delle somme sul conto del ricorrente (somme relative alla cessione di alcuni beni strumentali di una società in oggetto); la New Deal s.r.l. poi interveniva direttamente, con esposizione economica, in un leasing per l'acquisto di una pressa da parte della società SA Rottami s.r.l. La eventuale sussistenza di attività minime delle società individuate quali cartiere non incide sulla loro natura, in quanto anche una società con ridotta attività può emettere fatture per operazioni inesistenti;
quello che rileva è la sussistenza o no delle operazioni, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, indicate nelle fatture, non l'eventuale minima attività economica delle società emittenti. Inoltre, "Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del d. Igs. 10 marzo 2000 n. 74, è configurabile anche in caso di emissione di fatture fra società facenti capo allo stesso soggetto, atteso che anche in tale ipotesi si delinea la intersoggettività richiesta per integrare la finalità di consentire a terzi l'evasione dall'imposta" (Sez. 3, n. 13947 del 15/03/2006 - dep. 20/04/2006, Varatelli, Rv. 23392801; vedi anche Sez. 3, n. 13244 del 15/03/2006 - dep. 13/04/2006, Chiarolla, Rv. 23454101). 5. Il ricorso in cassazione, del resto, non contesta violazioni di legge, ma la motivazione del provvedimento impugnato, nemmeno confrontandosi con le deduzioni dell'ordinanza, ma solo prospettando dubbi teorici e marginali, sul fumus dei reati, non rilevanti in questa sede. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/10/2020
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI: "Rigetto del ricorso" Penale Sent. Sez. 3 Num. 2927 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Chieti, in sede di riesame, con ordinanza del 17 settembre 2019, in parziale accoglimento del riesame proposto da RU Di OR riduceva il sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, "alle somme corrispondenti all'evasione IVA riferita a ciascuna fattispecie delittuosa composita contestata in capi separati in relazione agli art. 2 e 8 d. Igs. 74/2000, esclusa la possibilità di duplicazione", rigettava nel resto. 2. Ricorre in cassazione RU Di OR, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 9 d. Igs. 74 del 2000). Il Tribunale del riesame di Chieti ha ridotto l'importo del sequestro preventivo, per evitare duplicazioni del profitto del reato, nell'esclusione del concorso tra l'emittente e l'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti. Tuttavia, il Tribunale del riesame ritiene comunque sussistenti le violazioni degli art. 2 e 8 del d. Igs. 74 del 2000, così come provvisoriamente contestate in considerazione della fisiologica fluidità dell'imputazione durante le indagini. Anche in sede di riesame il Tribunale poteva e doveva intervenire per la corretta qualificazione giuridica dei fatti in accertamento (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 - dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 20561701). Manca il fumus dei commessi reati formulati in violazione di una norma (l'art. 9 del d. Igs. 74 del 2000) come anche sostenuto dal Tribunale del riesame per la riduzione dell'importo in sequestro. i 2. 2. Violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.); motivazione solo apparente in ordine al fumus dei reati in accertamento. In sede di riesame era contestata da parte del ricorrente l'attribuzione indimostrata della qualifica di amministratore di fatto delle società cartiere che fornivano le fatture per operazioni inesistenti alla New Deal s.r.I., al fine dell'evasione. La qualifica di amministratore di fatto appare desunta dal mero meccanismo fraudolento. Le contestazioni sono relative agli anni dal 2013 al 2017, ma il ricorrente solo dal 10 ottobre 2015 otteneva il pieno pacchetto societario della New Deal s.r.I.; le frodi commesse in precedenza non possono, logicamente, addebitarsi a Di OR. Il Tribunale del riesame, poi, non individua il vantaggio economico che avrebbe tratto il ricorrente dalle operazioni in contestazione. Inoltre, l'apparenza gestionale delle società in oggetto, da parte del ricorrente quale amministratore di fatto, non determina l'automatica inesistenza delle operazioni compiute dalle stesse società. Nessuna motivazione su quanto evidenziato nel ricorso in riesame, ad esempio per l'acquisto di un ramo d'azienda della Paglieta Rottami s.r.l. da parte della New Deal s.r.I., per l'accusa si sarebbe pagato (il che esclude già l'inesistenza dell'operazione) solo per consentire alla Paglieta s.r.l. di non essere inadempiente rispetto ad un leasing di una pressa cesoia, che peraltro possedeva sin dal 2011. Nessun indebito vantaggio economico veniva, però, individuato in capo al ricorrente. Per la società Green & Co. Service s.r.l. nel decreto di sequestro si fa riferimento ad oggettivi elementi che escludono fosse una mera cartiera (un minimo di reddito e il pagamento dei dipendenti); ciò anche per la SA Steel Logistic s.r.l. Le società cartiere sono per definizione società vuote senza nessuna organizzazione;
anche se fossero amministrate da 2 prestanomi ciò non le renderebbe automaticamente società cartiere, vuote. Il G.I.P. aveva archiviato per il reato di truffa per il quale era stato indagato Di OR, e il sequestro si poneva in evidente contrasto con l'accertamento dei fatti individuati per l'archiviazione. Anche le intestazioni fittizie delle società (della quale riferivano alcune persone informate dei fatti) non incidono sulle presunte false fatturazioni. Secondo l'impostazione accusatoria la New Deal s.r.l. avrebbe effettuato le operazioni, oggetto delle fatture, con se stessa. Del resto, le società ritenute cartiere avevano operato anche prima della nascita della New Deal s.r.l. Il Tribunale del riesame motivava in una sola pagina in maniera assolutamente apparente, richiamava in via molto generica le indagini della P.G. e le informazioni di OL Di ON. Inoltre, la circostanza che le società erano domiciliate tutte nello stesso indirizzo (e alcune poi interessate da procedure concorsuali) non è significativa dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture in oggetto. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati;
peraltro articolati in fatto. Il ricorso, inoltre, reitera i motivi del riesame e non si confronta affatto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. 3 Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica - anche se sintetica -, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta da molteplici elementi, ovvero dalle indagini della P.G. e dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da OL Di ON "oltre a quanto illustrato nella c.n.r. della G.d.F. circa le pregresse vicende interne delle società interessate e circa la intensità dei rapporti interpersonali tra gli amministratori di diritto, GI IO De CE e EL MO FR e RU Di OR che hanno condotto all'adozione di transazioni commerciali tra società, a diverso titolo a lui riconducibili [...] che non si giustificano se non per effetto dell'emersione di un unico disegno criminale inteso a far conseguire a società in bonis (in particolare le New Deal s.r.I.) secondo l'anno fiscale di riferimento, detrazioni di costi deducibili sostenuti nei confronti di altre società che, sulla base degli elementi di giudizio sin qui assunti, appaiono prive di effettiva consistenza 4 5 aziendale e capacità imprenditoriale proprie, oltreché tutte allocate presso lo stesso sito". Inoltre, con accertamenti bancari (tracciamento dei pagamenti) si accertava la destinazione finale delle somme sul conto del ricorrente (somme relative alla cessione di alcuni beni strumentali di una società in oggetto); la New Deal s.r.l. poi interveniva direttamente, con esposizione economica, in un leasing per l'acquisto di una pressa da parte della società SA Rottami s.r.l. La eventuale sussistenza di attività minime delle società individuate quali cartiere non incide sulla loro natura, in quanto anche una società con ridotta attività può emettere fatture per operazioni inesistenti;
quello che rileva è la sussistenza o no delle operazioni, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, indicate nelle fatture, non l'eventuale minima attività economica delle società emittenti. Inoltre, "Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del d. Igs. 10 marzo 2000 n. 74, è configurabile anche in caso di emissione di fatture fra società facenti capo allo stesso soggetto, atteso che anche in tale ipotesi si delinea la intersoggettività richiesta per integrare la finalità di consentire a terzi l'evasione dall'imposta" (Sez. 3, n. 13947 del 15/03/2006 - dep. 20/04/2006, Varatelli, Rv. 23392801; vedi anche Sez. 3, n. 13244 del 15/03/2006 - dep. 13/04/2006, Chiarolla, Rv. 23454101). 5. Il ricorso in cassazione, del resto, non contesta violazioni di legge, ma la motivazione del provvedimento impugnato, nemmeno confrontandosi con le deduzioni dell'ordinanza, ma solo prospettando dubbi teorici e marginali, sul fumus dei reati, non rilevanti in questa sede. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/10/2020