Art. 19.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.