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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA composto dai sigg.ri Magistrati dr. ES PA IZ Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dr. Alex ST Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 510/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pipitone, C.F._1
giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. e CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, in qualità di eredi del defunto , C.F._3 Persona_1 nato a [...] il [...], C.F. , e deceduto a C.F._4
Palermo il 26/02/2021, rappresentati e difesi dall'avv. Josè Libero Bonomo, giusta procura in atti;
CONVENUTI
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, in qualità di erede del defunto , C.F._5 Persona_1
nato a [...] il [...], C.F. , e deceduto a C.F._4
Palermo il 26/02/2021;
CONVENUTO CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità; trust.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti e svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, si Parte_1 affermava figlia non riconosciuta del defunto , nata Persona_1
dall'unione con la madre con cui il padre aveva costituito un CP_4
nucleo familiare dall'infanzia dell'attrice e fino alla sua morte avvenuta nel
2021.
Rappresentava altresì che quest'ultimo, al fine di tutelare la prole – costituita dall'attrice e dai figli e , Persona_1 Controparte_2
questi ultimi generati in precedenza dall'unione unione coniugale con
- si era adoperato per l'istituzione di un trust, Controparte_3 denominato Trust Famiglia per assicurare il mantenimento del Per_1
tenore di vita attuale e la cura e assistenza, personale e medica, del trustee
(lo stesso ) e di , Persona_1 CP_1 Controparte_2
(figli nati in costanza del matrimonio con ) e Controparte_3 Parte_1
a cui sarebbero stati devoluti i beni in parti uguali alla cessazione
[...] della validità di tale atto.
L'art 36 del trust aveva previsto che il termine finale di durata del trust medesimo fosse fissato alla data della morte del trustee, al verificarsi del quale i beni in trust sarebbero stati devoluti ai beneficiari in parti uguali ovvero gestiti in trust senza possibilità di alienazione ovvero di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione per i minori.
L'attrice rappresentava altresì che il padre, fino alla sua morte, le aveva garantito un dignitoso tenore di vita e si era curato della sua istruzione, anche iscrivendola anche alla facoltà di lingue presso l'università di
AV nell'anno 2020.
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva:
2 - accertare e dichiarare lo stato di paternità biologica del defunto Sig. Per_1 in relazione all'attrice Sig.ra
[...] Parte_1
- per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dell'Anagrafe e di Stato civile di eseguire la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- assegnare il cognome paterno all'attrice, anteponendolo a quello della madre secondo il seguente ordine: Persona_2
- previo accertamento della filiazione, disporre la divisione dei beni facenti parti dell'asse ereditario del defunto Sig. al fine di dividerli e ripartirli Persona_1 per quote uguali tra gli eredi del medesimo, ivi inclusa l'attrice;
- nelle more del procedimento, disporre un assegno di mantenimento a carico dell'eredità o degli eredi in favore della Sig.ra che si quantifica Parte_1 in Euro 1.000,00 (mille/00), e/o nella misura maggiore e/o minore che Codesto
Tribunale riterrà opportuna;
- nelle more del procedimento, fare divieto ai convenuti di compiere qualunque atto di disposizione patrimoniale sui beni in eredità che possa ledere la quota di legittima dell'attrice;
- disporre la divisione dei beni ricondotti nel trust costituito dal defunto Sig. in favore dei beneficiari in esso menzionati;
Persona_1
- adottare qualunque altro provvedimento che Codesto Tribunale di Marsala riterrà opportuno per tutelare tutti gli interessi patrimoniali e non patrimoniali spettanti all'attrice in quanto figlia biologica del Sig. Persona_1
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale rappresentava CP_1
di non avere certezza che l'attrice fosse effettivamente figlia di Per_1
, essendo questa stata concepita durante il matrimonio della madre
[...] con una terza persona. In ogni caso, non si opponeva alla CP_4
domanda attorea, limitatamente alla dichiarazione giudiziale di paternità, se del rapporto di filiazione fosse stata data prova scientifica.
Il giudizio veniva nelle more dichiarato interrotto con ordinanza del giorno
8 giugno 2023, quindi veniva riassunto a cura dell'attrice: a seguito di riassunzione si costituiva in giudizio anche mentre Controparte_2
rimaneva contumace . Controparte_3
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti ed
3 a mezzo C.T.U. genetica affidata al prof. e C.T.U. Persona_3
estimativa sui beni in trust affidata all'ing. Persona_4
Esaurita la fase istruttoria, mutato il giudicante, all'udienza del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti e verbali da causa, insistendo entrambi a) per la dichiarazione di paternità b) per l'esecuzione del trust e chiedevano un rinvio per precisare le conclusioni. All'udienza del 28 ottobre 2025 i procuratori concludevano come da verbale in pari data, chiedendo che la causa fosse poste in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
2) Contumacia
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
, raggiunta da regolare notifica del ricorso in riassunzione ma non
[...] costituitasi in giudizio.
3) . CP_5
3.1) Dichiarazione giudiziale di paternità
Quanto alla domanda volta alla dichiarazione giudiziale di paternità proposta da la stessa risulta ammissibile, in quanto Pt_1 Parte_1
non risulta uno status filiationis incompatibile con quello richiesto in questa sede. Se è vero che l'attrice è nata quando la madre era ancora coniugata con soggetto diverso da , è pur vero che questa era Persona_1
separata da anni con il marito (cfr. sentenza di separazione in atti) e dunque non ha operato la presunzione di paternità ex art. 232 c.c., né risulta che il coniuge separato abbia mai riconosciuto l'attrice come figlia propria (tanto che questa ha preso il cognome della sola madre).
Ciò posto, la domanda è fondata e va senz'altro accolta, tenuto conto delle risultanze della C.T.U. genetica espletata in corso di causa ed affidata al prof. , il quale, dopo avere proceduto ad analisi Persona_3 comparativa dei profili genetici di e , Parte_1 Persona_1
ha affermato che “UNA PROBABILITÀ DI PATERNITÀ (P(W)%) PARI AL
99,99991509% PERMETTE DI AFFERMARE CON CERTEZZA CHE IL DE
IU AN È IL PADRE BIOLOGICO DELLA SIGNORA Per_1
4 . Parte_1
Sulla scorta delle risultanze della C.T.U., redatta con corretto metodo scientifico, priva di lacune logiche e congrua rispetto al quesito posto ed i cui risultati il Collegio intende condividere, attesa altresì la mancanza di elementi di segno contrario, deve necessariamente concludersi per l'accoglimento della domanda di parte attrice, dovendosi per l'effetto dichiarare che nata ad [...], il Parte_1
21/11/2002, è figlia naturale di , nato a [...] il Persona_1
28/09/1962 e deceduto a Palermo il 26/02/2021, con l'adozione delle conseguenti statuizioni.
Va, in particolare, accolta l'istanza tesa ad aggiungere all'attuale cognome dell'attrice quello paterno, anteponendo il secondo al primo ai sensi dell'art. 262 c.c..
3.2) Divisione dei beni in trust e assegno di mantenimento.
Con riguardo alla domanda volta alla divisione dei beni in trust, osserva il
Collegio che la stessa è inammissibile a causa della insufficiente allegazione e dimostrazione della consistenza dei beni medesimi.
Risulta infatti che detti beni siano costituiti da alcuni immobili siti in
Marsala, alcune autovetture, e dalle quote di una “società civile immobiliare” sita in Francia, le cui quote erano riconducibili per il 98% al defunto e per il restante 2% al convenuto (cfr. Persona_1 CP_1
allegato J di parte attrice, atto istitutivo di trust del 17 giugno 2011). In relazione a quest'ultimo cespite, le parti non hanno specificato quali beni facessero capo a detta società, né il C.T.U. incaricato, ing. è riuscito Per_4
a individuarli e farne una stima, affermando a tal proposito di aver limitato la propria attività ai beni siti in Marsala, in quanto, a proposito della società immobiliare “1) Non si conoscono i contenuti in termini immobiliari, quali dati identificativi e consistenze, etc.; 2) l'eventuale compendio immobiliare ricade probabilmente in Francia e di questa Nazione non conosco il mercato immobiliare, le tipologie costruttive richieste dal mercato locale, le norme tecniche ed urbanistiche in vigore, le prescrizioni edilizie vigenti sulle aree di ricadenza dei
5 beni, etc.”.
Ora, gli elementi identificativi degli immobili evidenziati del C.T.U. al citato punto 1) avrebbero dovuto essere oggetto almeno di allegazione delle parti, le quali invece non solo nulla hanno dedotto, ma non hanno neppure inteso porre osservazioni alla C.T.U. laddove il professionista incaricato non è riuscito ad individuare i beni siti in Francia. In difetto della indicazione di tali elementi essenziali, non risulta possibile enucleare esattamente la consistenza dei beni in trust e dunque la domanda relativa alla divisione degli stessi deve essere dichiarata inammissibile.
Parimenti inammissibile deve essere dichiarata la domanda di parte attrice volta ad ottenere un assegno di mantenimento. Ed infatti, in fattispecie analoga, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “Il figlio naturale riconosciuto è erede del genitore naturale alla stessa stregua dei figli legittimi onde il suo diritto al mantenimento da parte del genitore naturale deceduto si converte in diritto ereditario laddove nulla può essere chiesto a tale titolo agli altri eredi, gravando su di essi l'obbligo di mantenimento e/o alimentare solo a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 580 e 594 cod. civ. (Affermando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la statuizione con cui la corte d'appello, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, aveva riformato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva condannato gli eredi del padre naturale al pagamento di una somma mensile
a titolo di mantenimento del figlio naturale)” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
15100 del 16/07/2005 - Rv. 583472 - 01).
4) Spese di lite.
Spese interamente compensate tra le parti, stante le conclusioni congiunte formulate dalle parti costituite all'udienza del 25 settembre 2025.
5) Spese di C.T.U.
Per le ragioni di cui al precedente punto, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro.
P.Q.M.
6 Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
a Palermo il 26/02/2021, è padre naturale di nata ad Parte_1
AV (Francia), il 21/11/2002;
2) dispone che aggiunga al proprio cognome quello Parte_1
del padre, assumendo quindi il nome di Persona_2
3) dispone che la presente sentenza venga trasmessa al Consolato Generale
d'Italia a Marsiglia (competente per territorio) per le annotazioni di competenza in relazione all'atto di nascita di nata ad Parte_1
AV (Francia), il 21/11/2002, ai sensi degli artt. 6 e 62 d.lgs. 71/20211;
4) dichiara inammissibile la domanda di divisione dei costituiti in trust da con atto del 17 giugno 2011; Persona_1
5) dichiara inammissibile la domanda svolta da parte attrice volta alla corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Marsala, il 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Alex ST ES PA IZ
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