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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38226 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da SE EL Presidente Sent. n. 1402 sez. LU ER Consigliere UP – 24/10/2025 IM ER SI LE Consigliere Consigliere rel. R.G.N. 23798/2025 IA IL TU Consigliere ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di RC AR, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IM ER;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 13 ottobre 2025, dal difensore del ricorrente, avv. Angelo Di Perna, che, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata, richiamando i motivi n. 1, 3 e 4 del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38226 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2025 2 1. Con sentenza deliberata all'esito dell’udienza camerale non partecipata del 15 aprile 2025, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 29 maggio 2024, assolveva l’imputato appellante dal reato ascritto al capo A e rideterminava la pena per il reato di truffa descritto al capo B, confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. AR RC, a ministero del difensore officiato, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 601, comma 3, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte rigettato, sia pur implicitamente, l’eccezione (tempestivamente proposta a mezzo p.e.c. in data 3 aprile 2025 dal difensore dell’appellante) con la quale si evidenziava il mancato rispetto del termine libero di 40 giorni a comparire in udienza camerale di appello, previsto dal novellato articolo 601, comma 3, cod. proc. pen. Il decreto di citazione per il giudizio di appello (instaurato a seguito della impugnazione proposta con atto in data 26 settembre 2024) all’udienza del 15 aprile 2025 era stato infatti notificato all’imputato in data 12 marzo 2025, senza il rispetto del termine libero di 40 giorni, tra la data di notificazione della citazione e la data dell’udienza. Consegue la nullità derivata del giudizio e della sentenza impugnata. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione delle norme processuali stabilite dall’art. 601, comma 1, cod. proc. pen., per il mancato avviso di deposito della requisitoria del Procuratore generale. 2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancata valutazione delle doglianze difensive afferenti ad un’ipotesi alternativa nell’accertamento della responsabilità di un terzo. 2. 4. Con quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’ art. 646 cod. pen. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati, gli altri restano assorbiti dalla decisione di annullamento per vizio processuale. 1.1. La questione della nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, per violazione del nuovo termine di 40 giorni previsto dal novellato art. 601 cod. proc. pen., oggetto di contrasto, è stata risolta dalla pronuncia delle Sezioni unite di 3 questa Corte (sent. n. 42124 del 27/6/2024, Nafi, Rv. 287095, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096), che hanno affermato il principio secondo cui la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024. Nella fattispecie l'appello dell'imputato è stato proposto in data 26 settembre 2024. L’eccezione, tempestivamente portata all’attenzione della Corte di appello di Salerno con p.e.c. in data 3 aprile 2025, è stata tenuta in assoluto non cale, non avendone la Corte territoriale neppure dato atto nel verbale di udienza camerale non partecipata. La pronta e tempestiva eccezione proposta sul punto dalla difesa dell’imputato rende superflua la qualificazione della patologia (a regime intermedio, Sez. u, Nafi, cit. Rv. 287096-02), è comunque stata tempestivamente rilevata dalla parte e, inutilmente, posta all’attenzione della Corte. 2. Consegue all'accoglimento del primo motivo di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata, emessa in violazione delle regole poste dalla legge processuale sul contraddittorio. 3. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione processuale;
con l’unica puntualizzazione che la motivazione addotta dalla Corte territoriale alla pag. 3 (quinto capoverso) della sentenza impugnata (carenza di interesse alla diversa qualificazione del fatto descritto come truffa al capo B) non tiene conto della pena (reclusione fino a tre anni e multa fino ad euro 1.032,00) prevista dal legislatore per il delitto di appropriazione indebita all’epoca (20 giugno 2018) del commesso reato. 3.1. Attesa la rilevanza del vizio processuale, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti alla medesima Corte, per l’ulteriore corso del giudizio di appello. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IM ER SE EL
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IM ER;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 13 ottobre 2025, dal difensore del ricorrente, avv. Angelo Di Perna, che, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata, richiamando i motivi n. 1, 3 e 4 del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38226 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2025 2 1. Con sentenza deliberata all'esito dell’udienza camerale non partecipata del 15 aprile 2025, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 29 maggio 2024, assolveva l’imputato appellante dal reato ascritto al capo A e rideterminava la pena per il reato di truffa descritto al capo B, confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. AR RC, a ministero del difensore officiato, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 601, comma 3, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte rigettato, sia pur implicitamente, l’eccezione (tempestivamente proposta a mezzo p.e.c. in data 3 aprile 2025 dal difensore dell’appellante) con la quale si evidenziava il mancato rispetto del termine libero di 40 giorni a comparire in udienza camerale di appello, previsto dal novellato articolo 601, comma 3, cod. proc. pen. Il decreto di citazione per il giudizio di appello (instaurato a seguito della impugnazione proposta con atto in data 26 settembre 2024) all’udienza del 15 aprile 2025 era stato infatti notificato all’imputato in data 12 marzo 2025, senza il rispetto del termine libero di 40 giorni, tra la data di notificazione della citazione e la data dell’udienza. Consegue la nullità derivata del giudizio e della sentenza impugnata. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione delle norme processuali stabilite dall’art. 601, comma 1, cod. proc. pen., per il mancato avviso di deposito della requisitoria del Procuratore generale. 2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancata valutazione delle doglianze difensive afferenti ad un’ipotesi alternativa nell’accertamento della responsabilità di un terzo. 2. 4. Con quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’ art. 646 cod. pen. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati, gli altri restano assorbiti dalla decisione di annullamento per vizio processuale. 1.1. La questione della nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, per violazione del nuovo termine di 40 giorni previsto dal novellato art. 601 cod. proc. pen., oggetto di contrasto, è stata risolta dalla pronuncia delle Sezioni unite di 3 questa Corte (sent. n. 42124 del 27/6/2024, Nafi, Rv. 287095, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096), che hanno affermato il principio secondo cui la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024. Nella fattispecie l'appello dell'imputato è stato proposto in data 26 settembre 2024. L’eccezione, tempestivamente portata all’attenzione della Corte di appello di Salerno con p.e.c. in data 3 aprile 2025, è stata tenuta in assoluto non cale, non avendone la Corte territoriale neppure dato atto nel verbale di udienza camerale non partecipata. La pronta e tempestiva eccezione proposta sul punto dalla difesa dell’imputato rende superflua la qualificazione della patologia (a regime intermedio, Sez. u, Nafi, cit. Rv. 287096-02), è comunque stata tempestivamente rilevata dalla parte e, inutilmente, posta all’attenzione della Corte. 2. Consegue all'accoglimento del primo motivo di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata, emessa in violazione delle regole poste dalla legge processuale sul contraddittorio. 3. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione processuale;
con l’unica puntualizzazione che la motivazione addotta dalla Corte territoriale alla pag. 3 (quinto capoverso) della sentenza impugnata (carenza di interesse alla diversa qualificazione del fatto descritto come truffa al capo B) non tiene conto della pena (reclusione fino a tre anni e multa fino ad euro 1.032,00) prevista dal legislatore per il delitto di appropriazione indebita all’epoca (20 giugno 2018) del commesso reato. 3.1. Attesa la rilevanza del vizio processuale, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti alla medesima Corte, per l’ulteriore corso del giudizio di appello. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IM ER SE EL