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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2024, n. 46697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46697 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BB TO, nato a [...] e Latina il giorno 17/7/1967 rappresentato ed assistito dall'avv. Raffaele Bonsignore e dall'avv. Giuseppe Di Cesare - di fiducia avverso la sentenza in data 15/12/2023 DEla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale DE procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso;
udito il difensore DEl'imputato, avv. Bonsignore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 dicembre 2023 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma DEla sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 4 gennaio 2021 dal Giudice per l'udienza preliminare DE Tribunale DEla medesima città, per la parte che in questa sede esclusivamente interessa, previa esclusione Penale Sent. Sez. 2 Num. 46697 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 26/11/2024 DEla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, ha confermato l'affermazione DEla penale responsabilità di TO BB rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti DElo stesso. All'imputato è contestato il reato di concorso in riciclaggio continuato (artt. 110, 81, comma 2, 648-bis cod. pen. - già capo K DEla rubrica DEle imputazioni) commesso in Palermo fino al giorno 11 novembre 2014, per avere, unitamente a RA GR (separatamente giudicato), posto in essere, in relazione a proventi DE DEitto presupposto perpetrato dalla famiglia GR, operazioni finanziarie volte ad impedire l'identificazione DEla provenienza DEittuosa di una somma di denaro DEl'ammontare di euro 1.500,00. In particolare - secondo l'assunto accusatorio - ET Centi, rappresentante legale ed amministratore unico DEla società AK Project S.r.l., con la complicità di AN LE e di Massimo NI, sotto le direttive di RA GR e di TO BB, si sarebbe adoperato a sostituire e trasferire nuovamente al GR, mediante bonifico, la cifra di 1.500,00 euro, somma che proveniva dai fondi di provenienza illecita detenuti nella società I.G.M. e che faceva ritorno, per il tramite di VI LL, a RA GR che in precedenza ne aveva disposto il transito attraverso le casse DEla AK Project S.r.l. per l'attività di consulenza svolta dalla società a favore di VI LL ma in realtà prestata a RA GR. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori DEl'imputato impugnando anche l'ordinanza DEla Corte di appello in data 15 dicembre 2023 con la quale veniva rigettata la richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. di acquisizione DE verbale in data 12 gennaio 2021 di trascrizione DEla testimonianza di AL Di LE in altro procedimento per estorsione a carico DE BB, e deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 238-bis, 521, 530, 533, 546, comma 1, lett. e), e 603 cod. proc. pen. Rilevano i difensori DE ricorrente, dopo avere riportato testualmente alcuni passaggi DEla sentenza impugnata, che i giudici di merito: a) avrebbero violato la norma di cui all'art. 648-bis cod. pen. sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo ed avrebbero travisato alcune risultanze processuali;
b) non avrebbero debitamente valutato alcune prove a discarico (tra cui una sentenza irrevocabile) acquisite per la prima volta nel giudizio di appello;
c) nell'ordinanza emessa in data 15 dicembre 2023 non avrebbero compiutamente spiegato le ragioni per la quali è stata rigettata la richiesta di acquisizione DE verbale DEle dichiarazioni DE Di LE e che, infine, 2 d) avrebbero violato i principi DEla correlazione tra l'imputazione e la sentenza e, più in generale, quello DEla possibilità di addivenire ad una decisione di condanna di condanna solo di presenza di elementi di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ricordano i difensori DE ricorrente di avere evidenziato nei motivi di appello: a) che il BB risulta coinvolto nella vicenda di cui è processo soltanto per avere veicolato, su sollecitazione DE GR, precisazioni lecite e legittime circa la restituzione di una somma di denaro versata in eccedenza senza che per ciò solo si possa sostenere che lo stesso fosse a conoscenza DE fatto che si trattava di soldi riciclati;
b) che l'unica prova a carico DE ricorrente è costituita da una telefonata intercettata il 7 novembre 2014; c) che non esiste prova che la somma restituita al LL sia poi stata consegnata al GR. La dedotta violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen. sarebbe, poi, ravvisabile nel fatto che, mentre nell'imputazione la contestazione mossa al BB è quella di avere ricevuto la somma di euro 1.500,00, viceversa dalle risultanze processuali è emerso che al BB non è stata trasferita alcuna somma proveniente da RO Centi o da chicchessia e, comunque, non risulta neppure provato che la somma sia stata restituita al GR al quale non è mai stata contestata la ricettazione di tale somma. Ancora, sostengono i difensori DE ricorrente, che avrebbe errato la Corte territoriale laddove ha ritenuto sussistente un collegamento probatorio tra il reato di "ricettazione" di cui al capo K e quello di fittizia intestazione di cui al capo B DEla rubrica DEle imputazioni, ciò in quanto, secondo la sentenza impugnata, il BB sarebbe stato a conoscenza DEla fittizia intestazione che RA GR avrebbe posto in essere con il LL. In realtà, proseguono i difensori DE ricorrente, si sarebbe dovuto tenere conto DEl'esito di altro procedimento (gli atti utili DE quale sono stati acquisiti all'interno DE presente) che vedeva imputato il BB, unitamente a RA GR, per il reato di estorsione ai danni DEl'imprenditore AL Di LE, procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto è stato accertato che l'obbiettivo perseguito dagli imputati non era quello di costringere il Di LE a rinunciare ad un contratto di appalto già stipulato, bensì quello di instaurare con quest'ultimo una rapporto societario di fatto per la costruzione di un complesso residenziale in relazione al quale l'odierno ricorrente avrebbe percepito un considerevole compenso economico a titolo di commissione per l'eseguita attività di intermediazione. 3 Sulla base di tali presupposti, secondo la difesa DE ricorrente, i Giudici DE merito avrebbero errato nel ritenere che il BB fosse a conoscenza DEla fittizia intestazione che avrebbe posto in essere il GR perché, se fosse stato fatto il debito confronto tra una conversazione intercettata il 5 ottobre 2014 (che costituisce l'unico elemento a carico DE ricorrente) ed altra conversazione intercettata in data 27 ottobre 2014 (asseritamente non menzionata in sentenza)/ sarebbe stato evidente che il BB,conversando con il LE e con il GR, faceva esclusivo riferimento al Di LE e non a VI LL (non menzionato nella conversazione). Tale valutazione avrebbe poi potuto essere effettuata dalla Corte di appello tenendo anche conto di una e-mail DE 18 settembre 2014 dal cui tenore si evincerebbe l'esistenza di pregressi rapporti tra il LE ed il Di LE per la costituzione di una NEWCO-Ro in Romania essendovi al riguardo una coincidenza di tale situazione con il contenuto DEla conversazione intercettata il 5 ottobre 2014. In tale quadro si inserisce anche l'impugnazione DEl'ordinanza DEla Corte di appello sopra menzionata in quanto le dichiarazioni DE Di LE, contenute nel verbale DE quale non è stata ammessa l'acquisizione, avrebbero consentito di fugare ogni dubbio corda la riferibilità al solo Di LE DEla conversazione intercettata il 5 ottobre 2014. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si dolgono, al riguardo, i difensori DE ricorrente DE trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato contestando l'asserita "apparenza" DEla motivazione adottata dalla Corte di appello in relazione al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, non avendo i Giudici tenuto conto DEl'incensuratezza DEl'imputato, DEl'episodicità DEla condotta e DEl'esiguità DEla somma in contestazione, essendo comunque stata irrogata al BB una sanzione che - contrariamente a quanto asserito dai Giudici territoriali - è tutt'altro che prossima ai minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni. 2. Appare, innanzitutto, doveroso ricostruire brevemente i fatti compendiati nelle sentenze di merito ed oggetto di contestazione all'imputato partendo dalla circostanza incontestata e ritenuta acclarata che alcuni dei componenti la famiglia GR risultano storicamente inseriti nella struttura di Cosa Nostra palermitana 4 e sono risultati attivi nel settore imprenditoriale DEl'edilizia anche avvalendosi DEla collaborazione, in chiave illecita, di qualificati professionisti. In tale contesto è emersa la società IGM S.r.l. creata ad hoc per gestire, attraverso una schermatura finalizzata a prevenire eventuali provvedimenti di prevenzione patrimoniale, il patrimonio immobiliare DEla famiglia GR. Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di merito, il BB aveva individuato un soggetto (il LE) in grado di prestare (operando in rapporto con la AK Project S.r.l.) la necessaria consulenza per la costituzione di una NEWCO in Romania e per fare ciò aveva presentato il LE a RA GR discutendo con quest'ultimo - per come è emerso da una conversazione intercettata il data 5 ottobre 2014 - gli aspetti tecnico-burocratici coessenziali alla costituzione in terra rumena DE nuovo soggetto di diritto, oltre che facendosi carico DEla redazione di un progetto necessario per l'ottenimento di una linea di credito da parte di un istituto bancario rumeno. La società rumena era stata quindi costituita sotto il nominativo di DA.CO .STRUTION S.r.l. nella quale VI LL aveva assunto il ruolo di prestanome DE GR. Sulla base dei fatti descritti, l'odierno ricorrente era stato anche imputato DE reato di cui all'art. 12-quinquies dl. n. 306/1992 (già capo B), dichiarato dalla Corte di appello estinto per prescrizione, che costituisce il presupposto di quello (capo K) che in questa sede occupa l'odierno Collegio. In particolare, le indagini avevano consentito di appurare che, ai fini DEla costituzione DEla nuova società in Romania, era stata effettuata attività di consulenza da parte DEla AK Project S.r.l. a favore DE LL per la quale era stata emessa una fattura DEl'importo di 18.300 euro. Dall'analisi DE conto corrente DEla AK Project era però emerso che in data 7 novembre 2014 era stato emesso un bonifico DEl'importo di 19.800 euro da parte di tale LL TA che riportava come causale il saldo di un pagamento dovuto per una consulenza prestata a favore di VI LL per la costituzione DEla nuova società. E' altresì emerso che la provvista di denaro al TA era proveniente da bonifici che il predetto aveva fatto a sé stesso con denaro prelevato dal conto corrente DEla IGM S.r.l. società, come detto, riconducibile alla famiglia GR. Deve solo aggiungersi che sia la fattura relativa alla consulenza che la ricevuta DE bonifico venivano rinvenute nel corso di una perquisizione all'interno DEl'autovettura di RA GR. Sempre dall'analisi DE conto corrente DEla AK Project, era poi emerso che nei giorni successivi all'ingresso DEla somma di 19.800 euro, la società aveva effettuato un "storno per errato bonifico" DEla somma di 1.500 euro (pari alla 5 differenza tra l'importo riportato dalla fattura e quello effettivamente versato) sul conto personale DE LL. Lo stesso G.i.p. aveva poi dato atto che risultava che il LL, il giorno successivo alla ricezione DEla somma, aveva provveduto a prelevare i 1.500 euro e che, sulla base di alcune conversazioni intercettate, era emerso che la somma era stata consegnata direttamente a RA GR. Quanto allo specifico ruolo DE BB, precisava il G.i.p. che lo stesso era legato da uno strettissimo rapporto personale con il GR e che l'attività dallo stesso prestata lo rendeva consapevole DEla provenienza illecita DEla predetta somma di 1.500 euro. 3. Tutto ciò doverosamente premesso, occorre rilevare che la sentenza impugnata - che peraltro si presenta, per la parte qui di interesse, in c.d. "doppia conforme" con quella di primo grado e che con la stessa si integra al fine di costituire un unico compendio motivazionale - risulta congruamente motivata proprio sotto i profili ritenuti necessari per l'affermazione DEla penale responsabilità DEl'imputato. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. I Giudici DE merito risultano avere adeguatamente ricostruito le vicende, ivi compresa quella di "intestazione fittizia" contestata al capo B DEla rubrica DEle imputazioni che, ancorché il relativo reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, costituisce il presupposto necessario ed indefettibile per la configurabilità DE reato qui in esame di cui al capo K. La lettura che i giudici hanno fatto DEla conversazione intercettata il 5 ottobre 2014 ricollegandola al rapporto GR-BB-LE-LL non appare certo distonica rispetto alle altre emergenze processuali ed i Giudici DE merito hanno ben spiegato le ragioni per le quali è emerso che il BB era ben consapevole che, nell'operazione finalizzata alla costituzione di una società in Romania, venivano utilizzate, attraverso le schermature sopra indicate, risorse provenienti da RA GR che, si noti, non solo è parte DEla conversazione intrattenuta con il LE ma che lo stesso BB definisce «il mio amico RA». Il contenuto DEla conversazione intercettata si collega, poi, ad altra intercettazione in data 7 novembre 2014 intercorsa tra il BB ed il LE (v. pagg. da 17 a 19 DEla sentenza impugnata) nella quale si discute DEl'eccedenza indebitamente versata e DEle problematiche insorte per la restituzione DEle somme al GR così come richiesta - anzi «pretesa con toni alquanto 6 perentori» (BB: Non fare discussioni perché RA è l'unico con cui non puoi fare discussioni se ti dice ...) - dal BB al LE. Per contro, deve osservarsi che la difesa DE ricorrente, sotto il profilo DE vizio di motivazione e DEl'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione DE materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo DEla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e DE relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice DE merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice DE fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro DEla nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice DEla motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Quanto poi all'elemento soggettivo DE reato di riciclaggio in capo all'odierno ricorrente l in sede di ricostruzione degli eventi e di lettura integrata tra la conversazione intercettata il 5 ottobre 2014 e gli altri elementi emersi dalle indagini, la Corte di appello ha illustrato (pagg. 12 e 13 e poi pag. 17) gli elementi sulla base dei quali ritenere la «piena consapevolezza da parte DE BB che la questione trattata con il LE fosse proprio quella DEla costituzione di una società in Romania nell'interesse DE GR con l'utilizzo di un prestanome, già individuato». Al riguardo, deve solo ricordarsi che la valutazione DEl'elemento soggettivo DE reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando, come nel caso in esame, sia sorretto da logica e adeguata motivazione. Trattasi, infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi 7 alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua e logica. 4. Deve, inoltre, rilevarsi che la difesa DE ricorrente, attraverso il richiamo al contenuto di atti di altro procedimento prodotti in giudizio tenta, anche in questa sede, di accreditare una lettura diversa DE contenuto dei risultati DEl'intercettazione DE 5 ottobre 2014 sostanzialmente cercando di sostenere che l'oggetto di tale conversazione non ha riguardo ai rapporti GR-BB- LE-LL per la costituzione DEla società in Romania quanto piuttosto si riferisce ai diversi rapporti GR-BB-LE-Di LE, il che porterebbe ad escluderlo dal collegamento con il contestato riciclaggio DEla somma di 1.500 euro relativo al primo dei due rapporti. La questione risulta già posta alla Corte di appello che vi ha dato risposta (pagg. da 20a 23) anche attraverso un legittimo richiamo per relationem a quanto già affermato sul punto DE G.i.p. e che ha dimostrato - contrariamente a quanto asserito nel ricorso presentato a questa Corte di legittimità - di aver preso in considerazione la conversazione DE 27 ottobre 2014 affermando che si tratta di una vicenda parallela e diversa rispetto a quella qui in esame, pur sempre legata al fatto che il GR perseguiva in contemporanea diversi interessi patrimoniali anche in diverse parti d'Italia. Non deve tuttavia essere dimenticato che in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità DEla motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo DE giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. )con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 DE 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). Del resto, in tema di vizi DEla motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 DE 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 DE 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. I Giudici di merito hanno, quindi, dato compiuta risposta a tutte le istanze difensive al riguardo non incorrendo quindi in alcuna violazione di legge e tantomeno in alcun vizio motivazionale. 8 5. Deve, poi, evidenziarsi che) quanto affermato nel paragrafo che precede / incide anche sulla manifesta infondatezza DEla doglianza difensiva relativa al mancato accoglimento DEla richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. di acquisizione agli atti processuali DE verbale di dichiarazioni rese dal Di LE ed alla conseguente impugnazione DEl'ordinanza DEla Corte di appello in data 15 dicembre 2023 con la quale i Giudici territoriali hanno ritenuto superflua tale acquisizione. Sul punto, deve in ogni caso ricordarsi che l'imputato ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con le forme DE rito abbreviato e che «Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base DEla conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo DE medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (così, Sez. 2, n. 40855 DE 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01) e che, in ogni caso, «Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione DE dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità DE reo» (così, Sez. 6, n. 11907 DE 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893); ciò perché «Il rigetto DEl'istanza di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa DEla motivazione DEla decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (così, Sez. 6, n. 30774 DE 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). 6. Inammissibile, a sensi DEl'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. in quanto non dedotta in sede di appello, è, invece, la doglianza difensiva relativa all'asserita violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra imputazione e decisione asseritamente ravvisabile nel fatto che mentre nell'imputazione la contestazione mossa al BB è quella di avere ricevuto la somma di euro 1.500,00, viceversa, dalle risultanze processuali, è emerso che al BB non è stata trasferita alcuna somma proveniente da RO Centi o da chicchessia. 9 Per solo tuziorismo occorre comunque evidenziare che con v'è chi non veda come nel capo di imputazione è presente un mero errore materiale contenuto nella sostanziale inversione dei nominativi DE BB e DE GR con riguardo a chi ebbe ad ottenere il ritrasferimento DEla somma di cui all'imputazione. Detto errore materiale si presenta di assoluta irrilevanza, non genera confusione e non consente di certo di ritenere sussistente la violazione di cui all'indicata norma processuale, essendo DE tutto chiari i termini DEla vicenda ed avendo avuto l'imputato la possibilità di esercitare in relazione agli stessi ogni possibilità difensiva. 7. Manifestamente infondate sono, infine, anche le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso relative al mancato riconoscimento all'imputato e, più in generale, al complessivo trattamento sanzionatorio riservato allo stesso. Già il G.i.p. aveva motivato sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (v. pag. 138 DEla relativa sentenza). La Corte di appello (pag. 23), con motivazione congrua, logica e tutt'altro che apparente, ha, da un lato, evidenziato di condividere le scelte operate dal G.i.p. in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato e, dall'altro, ha rigettato la richiesta di riconoscimento all'imputato DEle circostanze attenuanti generiche richiamando elementi negativi di valutazione rappresentati dalla non occasionalità DEl'agire e dalla sapiente adozione dei più svariati stratagemmi fraudolentemente finalizzati al raggiungimento DEl'obiettivo criminoso nell'interesse di un soggetto appartenente ad un sodalizio mafioso. In proposito deve, innanzitutto, essere ricordato che «Nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (così, Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) ed inoltre, che «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (così, Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 8. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10 Così deciso il 26 novembre 2024. Alla inammissibilità DE ricorso consegue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese DE procedimento nonché, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento DEla somma ritenuta equa di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende.
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale DE procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso;
udito il difensore DEl'imputato, avv. Bonsignore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 dicembre 2023 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma DEla sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 4 gennaio 2021 dal Giudice per l'udienza preliminare DE Tribunale DEla medesima città, per la parte che in questa sede esclusivamente interessa, previa esclusione Penale Sent. Sez. 2 Num. 46697 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 26/11/2024 DEla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, ha confermato l'affermazione DEla penale responsabilità di TO BB rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti DElo stesso. All'imputato è contestato il reato di concorso in riciclaggio continuato (artt. 110, 81, comma 2, 648-bis cod. pen. - già capo K DEla rubrica DEle imputazioni) commesso in Palermo fino al giorno 11 novembre 2014, per avere, unitamente a RA GR (separatamente giudicato), posto in essere, in relazione a proventi DE DEitto presupposto perpetrato dalla famiglia GR, operazioni finanziarie volte ad impedire l'identificazione DEla provenienza DEittuosa di una somma di denaro DEl'ammontare di euro 1.500,00. In particolare - secondo l'assunto accusatorio - ET Centi, rappresentante legale ed amministratore unico DEla società AK Project S.r.l., con la complicità di AN LE e di Massimo NI, sotto le direttive di RA GR e di TO BB, si sarebbe adoperato a sostituire e trasferire nuovamente al GR, mediante bonifico, la cifra di 1.500,00 euro, somma che proveniva dai fondi di provenienza illecita detenuti nella società I.G.M. e che faceva ritorno, per il tramite di VI LL, a RA GR che in precedenza ne aveva disposto il transito attraverso le casse DEla AK Project S.r.l. per l'attività di consulenza svolta dalla società a favore di VI LL ma in realtà prestata a RA GR. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori DEl'imputato impugnando anche l'ordinanza DEla Corte di appello in data 15 dicembre 2023 con la quale veniva rigettata la richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. di acquisizione DE verbale in data 12 gennaio 2021 di trascrizione DEla testimonianza di AL Di LE in altro procedimento per estorsione a carico DE BB, e deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 238-bis, 521, 530, 533, 546, comma 1, lett. e), e 603 cod. proc. pen. Rilevano i difensori DE ricorrente, dopo avere riportato testualmente alcuni passaggi DEla sentenza impugnata, che i giudici di merito: a) avrebbero violato la norma di cui all'art. 648-bis cod. pen. sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo ed avrebbero travisato alcune risultanze processuali;
b) non avrebbero debitamente valutato alcune prove a discarico (tra cui una sentenza irrevocabile) acquisite per la prima volta nel giudizio di appello;
c) nell'ordinanza emessa in data 15 dicembre 2023 non avrebbero compiutamente spiegato le ragioni per la quali è stata rigettata la richiesta di acquisizione DE verbale DEle dichiarazioni DE Di LE e che, infine, 2 d) avrebbero violato i principi DEla correlazione tra l'imputazione e la sentenza e, più in generale, quello DEla possibilità di addivenire ad una decisione di condanna di condanna solo di presenza di elementi di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ricordano i difensori DE ricorrente di avere evidenziato nei motivi di appello: a) che il BB risulta coinvolto nella vicenda di cui è processo soltanto per avere veicolato, su sollecitazione DE GR, precisazioni lecite e legittime circa la restituzione di una somma di denaro versata in eccedenza senza che per ciò solo si possa sostenere che lo stesso fosse a conoscenza DE fatto che si trattava di soldi riciclati;
b) che l'unica prova a carico DE ricorrente è costituita da una telefonata intercettata il 7 novembre 2014; c) che non esiste prova che la somma restituita al LL sia poi stata consegnata al GR. La dedotta violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen. sarebbe, poi, ravvisabile nel fatto che, mentre nell'imputazione la contestazione mossa al BB è quella di avere ricevuto la somma di euro 1.500,00, viceversa dalle risultanze processuali è emerso che al BB non è stata trasferita alcuna somma proveniente da RO Centi o da chicchessia e, comunque, non risulta neppure provato che la somma sia stata restituita al GR al quale non è mai stata contestata la ricettazione di tale somma. Ancora, sostengono i difensori DE ricorrente, che avrebbe errato la Corte territoriale laddove ha ritenuto sussistente un collegamento probatorio tra il reato di "ricettazione" di cui al capo K e quello di fittizia intestazione di cui al capo B DEla rubrica DEle imputazioni, ciò in quanto, secondo la sentenza impugnata, il BB sarebbe stato a conoscenza DEla fittizia intestazione che RA GR avrebbe posto in essere con il LL. In realtà, proseguono i difensori DE ricorrente, si sarebbe dovuto tenere conto DEl'esito di altro procedimento (gli atti utili DE quale sono stati acquisiti all'interno DE presente) che vedeva imputato il BB, unitamente a RA GR, per il reato di estorsione ai danni DEl'imprenditore AL Di LE, procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto è stato accertato che l'obbiettivo perseguito dagli imputati non era quello di costringere il Di LE a rinunciare ad un contratto di appalto già stipulato, bensì quello di instaurare con quest'ultimo una rapporto societario di fatto per la costruzione di un complesso residenziale in relazione al quale l'odierno ricorrente avrebbe percepito un considerevole compenso economico a titolo di commissione per l'eseguita attività di intermediazione. 3 Sulla base di tali presupposti, secondo la difesa DE ricorrente, i Giudici DE merito avrebbero errato nel ritenere che il BB fosse a conoscenza DEla fittizia intestazione che avrebbe posto in essere il GR perché, se fosse stato fatto il debito confronto tra una conversazione intercettata il 5 ottobre 2014 (che costituisce l'unico elemento a carico DE ricorrente) ed altra conversazione intercettata in data 27 ottobre 2014 (asseritamente non menzionata in sentenza)/ sarebbe stato evidente che il BB,conversando con il LE e con il GR, faceva esclusivo riferimento al Di LE e non a VI LL (non menzionato nella conversazione). Tale valutazione avrebbe poi potuto essere effettuata dalla Corte di appello tenendo anche conto di una e-mail DE 18 settembre 2014 dal cui tenore si evincerebbe l'esistenza di pregressi rapporti tra il LE ed il Di LE per la costituzione di una NEWCO-Ro in Romania essendovi al riguardo una coincidenza di tale situazione con il contenuto DEla conversazione intercettata il 5 ottobre 2014. In tale quadro si inserisce anche l'impugnazione DEl'ordinanza DEla Corte di appello sopra menzionata in quanto le dichiarazioni DE Di LE, contenute nel verbale DE quale non è stata ammessa l'acquisizione, avrebbero consentito di fugare ogni dubbio corda la riferibilità al solo Di LE DEla conversazione intercettata il 5 ottobre 2014. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si dolgono, al riguardo, i difensori DE ricorrente DE trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato contestando l'asserita "apparenza" DEla motivazione adottata dalla Corte di appello in relazione al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, non avendo i Giudici tenuto conto DEl'incensuratezza DEl'imputato, DEl'episodicità DEla condotta e DEl'esiguità DEla somma in contestazione, essendo comunque stata irrogata al BB una sanzione che - contrariamente a quanto asserito dai Giudici territoriali - è tutt'altro che prossima ai minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni. 2. Appare, innanzitutto, doveroso ricostruire brevemente i fatti compendiati nelle sentenze di merito ed oggetto di contestazione all'imputato partendo dalla circostanza incontestata e ritenuta acclarata che alcuni dei componenti la famiglia GR risultano storicamente inseriti nella struttura di Cosa Nostra palermitana 4 e sono risultati attivi nel settore imprenditoriale DEl'edilizia anche avvalendosi DEla collaborazione, in chiave illecita, di qualificati professionisti. In tale contesto è emersa la società IGM S.r.l. creata ad hoc per gestire, attraverso una schermatura finalizzata a prevenire eventuali provvedimenti di prevenzione patrimoniale, il patrimonio immobiliare DEla famiglia GR. Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di merito, il BB aveva individuato un soggetto (il LE) in grado di prestare (operando in rapporto con la AK Project S.r.l.) la necessaria consulenza per la costituzione di una NEWCO in Romania e per fare ciò aveva presentato il LE a RA GR discutendo con quest'ultimo - per come è emerso da una conversazione intercettata il data 5 ottobre 2014 - gli aspetti tecnico-burocratici coessenziali alla costituzione in terra rumena DE nuovo soggetto di diritto, oltre che facendosi carico DEla redazione di un progetto necessario per l'ottenimento di una linea di credito da parte di un istituto bancario rumeno. La società rumena era stata quindi costituita sotto il nominativo di DA.CO .STRUTION S.r.l. nella quale VI LL aveva assunto il ruolo di prestanome DE GR. Sulla base dei fatti descritti, l'odierno ricorrente era stato anche imputato DE reato di cui all'art. 12-quinquies dl. n. 306/1992 (già capo B), dichiarato dalla Corte di appello estinto per prescrizione, che costituisce il presupposto di quello (capo K) che in questa sede occupa l'odierno Collegio. In particolare, le indagini avevano consentito di appurare che, ai fini DEla costituzione DEla nuova società in Romania, era stata effettuata attività di consulenza da parte DEla AK Project S.r.l. a favore DE LL per la quale era stata emessa una fattura DEl'importo di 18.300 euro. Dall'analisi DE conto corrente DEla AK Project era però emerso che in data 7 novembre 2014 era stato emesso un bonifico DEl'importo di 19.800 euro da parte di tale LL TA che riportava come causale il saldo di un pagamento dovuto per una consulenza prestata a favore di VI LL per la costituzione DEla nuova società. E' altresì emerso che la provvista di denaro al TA era proveniente da bonifici che il predetto aveva fatto a sé stesso con denaro prelevato dal conto corrente DEla IGM S.r.l. società, come detto, riconducibile alla famiglia GR. Deve solo aggiungersi che sia la fattura relativa alla consulenza che la ricevuta DE bonifico venivano rinvenute nel corso di una perquisizione all'interno DEl'autovettura di RA GR. Sempre dall'analisi DE conto corrente DEla AK Project, era poi emerso che nei giorni successivi all'ingresso DEla somma di 19.800 euro, la società aveva effettuato un "storno per errato bonifico" DEla somma di 1.500 euro (pari alla 5 differenza tra l'importo riportato dalla fattura e quello effettivamente versato) sul conto personale DE LL. Lo stesso G.i.p. aveva poi dato atto che risultava che il LL, il giorno successivo alla ricezione DEla somma, aveva provveduto a prelevare i 1.500 euro e che, sulla base di alcune conversazioni intercettate, era emerso che la somma era stata consegnata direttamente a RA GR. Quanto allo specifico ruolo DE BB, precisava il G.i.p. che lo stesso era legato da uno strettissimo rapporto personale con il GR e che l'attività dallo stesso prestata lo rendeva consapevole DEla provenienza illecita DEla predetta somma di 1.500 euro. 3. Tutto ciò doverosamente premesso, occorre rilevare che la sentenza impugnata - che peraltro si presenta, per la parte qui di interesse, in c.d. "doppia conforme" con quella di primo grado e che con la stessa si integra al fine di costituire un unico compendio motivazionale - risulta congruamente motivata proprio sotto i profili ritenuti necessari per l'affermazione DEla penale responsabilità DEl'imputato. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. I Giudici DE merito risultano avere adeguatamente ricostruito le vicende, ivi compresa quella di "intestazione fittizia" contestata al capo B DEla rubrica DEle imputazioni che, ancorché il relativo reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, costituisce il presupposto necessario ed indefettibile per la configurabilità DE reato qui in esame di cui al capo K. La lettura che i giudici hanno fatto DEla conversazione intercettata il 5 ottobre 2014 ricollegandola al rapporto GR-BB-LE-LL non appare certo distonica rispetto alle altre emergenze processuali ed i Giudici DE merito hanno ben spiegato le ragioni per le quali è emerso che il BB era ben consapevole che, nell'operazione finalizzata alla costituzione di una società in Romania, venivano utilizzate, attraverso le schermature sopra indicate, risorse provenienti da RA GR che, si noti, non solo è parte DEla conversazione intrattenuta con il LE ma che lo stesso BB definisce «il mio amico RA». Il contenuto DEla conversazione intercettata si collega, poi, ad altra intercettazione in data 7 novembre 2014 intercorsa tra il BB ed il LE (v. pagg. da 17 a 19 DEla sentenza impugnata) nella quale si discute DEl'eccedenza indebitamente versata e DEle problematiche insorte per la restituzione DEle somme al GR così come richiesta - anzi «pretesa con toni alquanto 6 perentori» (BB: Non fare discussioni perché RA è l'unico con cui non puoi fare discussioni se ti dice ...) - dal BB al LE. Per contro, deve osservarsi che la difesa DE ricorrente, sotto il profilo DE vizio di motivazione e DEl'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione DE materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo DEla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e DE relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice DE merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice DE fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro DEla nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice DEla motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Quanto poi all'elemento soggettivo DE reato di riciclaggio in capo all'odierno ricorrente l in sede di ricostruzione degli eventi e di lettura integrata tra la conversazione intercettata il 5 ottobre 2014 e gli altri elementi emersi dalle indagini, la Corte di appello ha illustrato (pagg. 12 e 13 e poi pag. 17) gli elementi sulla base dei quali ritenere la «piena consapevolezza da parte DE BB che la questione trattata con il LE fosse proprio quella DEla costituzione di una società in Romania nell'interesse DE GR con l'utilizzo di un prestanome, già individuato». Al riguardo, deve solo ricordarsi che la valutazione DEl'elemento soggettivo DE reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando, come nel caso in esame, sia sorretto da logica e adeguata motivazione. Trattasi, infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi 7 alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua e logica. 4. Deve, inoltre, rilevarsi che la difesa DE ricorrente, attraverso il richiamo al contenuto di atti di altro procedimento prodotti in giudizio tenta, anche in questa sede, di accreditare una lettura diversa DE contenuto dei risultati DEl'intercettazione DE 5 ottobre 2014 sostanzialmente cercando di sostenere che l'oggetto di tale conversazione non ha riguardo ai rapporti GR-BB- LE-LL per la costituzione DEla società in Romania quanto piuttosto si riferisce ai diversi rapporti GR-BB-LE-Di LE, il che porterebbe ad escluderlo dal collegamento con il contestato riciclaggio DEla somma di 1.500 euro relativo al primo dei due rapporti. La questione risulta già posta alla Corte di appello che vi ha dato risposta (pagg. da 20a 23) anche attraverso un legittimo richiamo per relationem a quanto già affermato sul punto DE G.i.p. e che ha dimostrato - contrariamente a quanto asserito nel ricorso presentato a questa Corte di legittimità - di aver preso in considerazione la conversazione DE 27 ottobre 2014 affermando che si tratta di una vicenda parallela e diversa rispetto a quella qui in esame, pur sempre legata al fatto che il GR perseguiva in contemporanea diversi interessi patrimoniali anche in diverse parti d'Italia. Non deve tuttavia essere dimenticato che in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità DEla motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo DE giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. )con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 DE 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). Del resto, in tema di vizi DEla motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 DE 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 DE 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. I Giudici di merito hanno, quindi, dato compiuta risposta a tutte le istanze difensive al riguardo non incorrendo quindi in alcuna violazione di legge e tantomeno in alcun vizio motivazionale. 8 5. Deve, poi, evidenziarsi che) quanto affermato nel paragrafo che precede / incide anche sulla manifesta infondatezza DEla doglianza difensiva relativa al mancato accoglimento DEla richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. di acquisizione agli atti processuali DE verbale di dichiarazioni rese dal Di LE ed alla conseguente impugnazione DEl'ordinanza DEla Corte di appello in data 15 dicembre 2023 con la quale i Giudici territoriali hanno ritenuto superflua tale acquisizione. Sul punto, deve in ogni caso ricordarsi che l'imputato ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con le forme DE rito abbreviato e che «Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base DEla conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo DE medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (così, Sez. 2, n. 40855 DE 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01) e che, in ogni caso, «Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione DE dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità DE reo» (così, Sez. 6, n. 11907 DE 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893); ciò perché «Il rigetto DEl'istanza di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa DEla motivazione DEla decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (così, Sez. 6, n. 30774 DE 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). 6. Inammissibile, a sensi DEl'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. in quanto non dedotta in sede di appello, è, invece, la doglianza difensiva relativa all'asserita violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra imputazione e decisione asseritamente ravvisabile nel fatto che mentre nell'imputazione la contestazione mossa al BB è quella di avere ricevuto la somma di euro 1.500,00, viceversa, dalle risultanze processuali, è emerso che al BB non è stata trasferita alcuna somma proveniente da RO Centi o da chicchessia. 9 Per solo tuziorismo occorre comunque evidenziare che con v'è chi non veda come nel capo di imputazione è presente un mero errore materiale contenuto nella sostanziale inversione dei nominativi DE BB e DE GR con riguardo a chi ebbe ad ottenere il ritrasferimento DEla somma di cui all'imputazione. Detto errore materiale si presenta di assoluta irrilevanza, non genera confusione e non consente di certo di ritenere sussistente la violazione di cui all'indicata norma processuale, essendo DE tutto chiari i termini DEla vicenda ed avendo avuto l'imputato la possibilità di esercitare in relazione agli stessi ogni possibilità difensiva. 7. Manifestamente infondate sono, infine, anche le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso relative al mancato riconoscimento all'imputato e, più in generale, al complessivo trattamento sanzionatorio riservato allo stesso. Già il G.i.p. aveva motivato sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (v. pag. 138 DEla relativa sentenza). La Corte di appello (pag. 23), con motivazione congrua, logica e tutt'altro che apparente, ha, da un lato, evidenziato di condividere le scelte operate dal G.i.p. in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato e, dall'altro, ha rigettato la richiesta di riconoscimento all'imputato DEle circostanze attenuanti generiche richiamando elementi negativi di valutazione rappresentati dalla non occasionalità DEl'agire e dalla sapiente adozione dei più svariati stratagemmi fraudolentemente finalizzati al raggiungimento DEl'obiettivo criminoso nell'interesse di un soggetto appartenente ad un sodalizio mafioso. In proposito deve, innanzitutto, essere ricordato che «Nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (così, Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) ed inoltre, che «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (così, Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 8. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10 Così deciso il 26 novembre 2024. Alla inammissibilità DE ricorso consegue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese DE procedimento nonché, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento DEla somma ritenuta equa di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende.