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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 16/10/2025 N. 13643/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT ET RICORRENTE contro in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore e Controparte_3
(C.F. , in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai
[...] P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. FRANCESCO SERAFINO funzionario in servizio presso lo stesso
[...]
; CP_3
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22.11.24,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:
[...]
- IN VIA PRINCIPALE ANNULLARE il provvedimento MPI AOOUSPMI prot. 2204 del 18/9/2024 che disponeva il licenziamento disciplinare senza preavviso nei confronti del sig. - Parte_1 appartenente al personale ATA, profilo collaboratore scolastico a tempo indeterminato, così come viziato per i profili di cui sub;
- IN VIA SUBORDINATA ANNULLARE E RIFORMARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, il provvedimento MPI AOOUSPMI prot. 2204 del 18/9/2024 che disponeva il licenziamento disciplinare senza preavviso nei confronti del sig. - appartenente al personale ATA, Parte_1 profilo collaboratore scolastico a tempo indeterminato, così come viziato per i profili di cui sub – con adozione di una misura conservativa come per legge;
- IN OGNI CASO, per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto del sig. alla reintegrazione sul posto di lavoro, ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art 63, comma 2, d.lgs. 165/2001;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento di un'indennità commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato – 24/9/2024 - sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alle differenze stipendiali eventualmente spettanti per il periodo di sospensione cautelare dal servizio - dal 25/6/2024 al 23/9/2024 -, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del maturato al saldo;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. sig. al rispristino dell'anzianità di servizio, Parte_1 comprensiva del servizio di assistente amministrativo relativo all'a.s. 2024/2025 - come da convocazioni in atti - ad ogni effetto di legge;
- condannare le Amministrazioni convenute a provvedere con gli atti formali necessari per la reintegra del sig. sul posto di lavoro ad ogni effetto economico e giuridico – ivi compreso il rispristino dell'anzianità di Parte_1 servizio, comprensiva del servizio di assistente amministrativo per l'a.s. 2024/2025 - come da convocazioni in atti - ad ogni effetto di legge;
- condannare le Amministrazioni convenute, in solido, al pagamento dell'indennità risarcitoria così come specificata;
*
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA ANNULLARE il provvedimento MPI AOOUSPMI prot. 2204 del 18/9/2024 e ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, con reintegrazione del Sig. su posto di lavoro ed eventuale sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, d.lgs. 165/2001; Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento dell'indennità economica spettante Parte_1 come per legge dal giorno della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato – 24/9/2024 - sino a quello dell'effettiva reintegrazione, eventualmente nella misura ridotta in ragione della disposta sospensione cautelare;
- condannare le Amministrazioni convenute a provvedere con gli atti formali necessari per la sospensione del procedimento disciplinare, la reintegra del sig. e l'eventuale sospensione cautelare del medesimo;
Parte_1
- condannare le Amministrazioni convenute, in solido, al pagamento dell'indennità economica come specificata;
*
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio - ivi compreso il contributo unificato - oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari. Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa del ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente oltre che mediante assunzione delle prove orali per testi richieste dalle parti. All'udienza del 16.10.25 il Giudice ha invitato le parti alla discussione;
ciascuna parte ha ribadito le proprie conclusioni, e ad esito della camera di consiglio la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso si rileva quanto segue. Parte ricorrente, per quanto di rilievo, ha allegato in fatto:
- di essere appartenente al personale ATA della scuola a tempo indeterminato con qualifica di Collaboratore scolastico, dal 1/9/2019 ed in servizio presso il Liceo Statale “RL EN” di con contratto a tempo determinato nella qualifica superiore - assistente CP_3 amministrativo terza fascia;
- che con atto MPI AOOUSPMI prot. 16067 del 21/6/2024 l Controparte_5
presso di aveva elevato nei
[...] Controparte_6 CP_3
2 suoi confronti contestazione di addebito e contestuale fissazione dell'audizione a difesa del seguente tenore: GRAVE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI RESPONSABILITA' E CORRETTEZZA PER AVER TENUTO COMPORTAMENTI SCORRETTI E INOPPORTUNI CONSISTITI IN MOLESTIE DI CARATTERE SESSUALE NEI CONRONTI DI UNA STUDENTESSA E CONCRETATISI IN UN PALPEGGIAMENTO AL SENO E IN UN APPROCCIO FISICO DURANTE IL QUALE LA S.V. TENTAVA DI AVVICINARE A SE' CON INSISTENZA LA STUDENTESSA PER POI PROVARE A
Per_1
GRAVE PREGIUDIZIO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO TRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIPENDENTE
- In data 27/05/2024, la studentessa si recava presso l'Ufficio del Dirigente Testimone_1 per segnalare delle molestie fisiche e verbali subite ad opera della S.V. Per_
- In particolare, alla presenza del D.S. e dei professori , e , Per_2 Per_3 Per_5 la studentessa raccontava i seguenti accadimenti: Tes_1
In data 21 maggio 2024, dopo essere arrivata a scuola in ritardo, la studentessa attendeva in sala colonne l'orario di apertura della biblioteca. In quel frangente veniva avvicinata dalla S.V., che si presentava alla studentessa come RL e si offriva di portarla in una stanza sita al primo piano per prepararle una coccolata calda. In quell'occasione, la studentessa raccontava alla S.V. i problemi legati alle sue numerose assenze e la S.V. si offriva di "darle una mano* eliminando le assenze dal registro elettronico. La S.V. coglieva, quindi, l'occasione per scambiare il proprio numero di telefono con la studentessa, dandole appuntamento per parlare nuovamente della questione di persona. Tale circostanza appare confermata dallo scambio di messaggi tra la S.V. e la studentessa;
messaggi con i quali la S.V. dava appuntamento alla studentessa nel vano scala tra piano terra e primo piano. La studentessa Si presentava all'incontro e, in quell'occasione, la S.V. tentava un primo approccio con la studentessa, provando a baciarla. Dopo alcuni scambi di messaggi e una telefonata intercorsa nella giornata di martedi 21 maggio, venerdi 24 maggio la studentessa incontrava nuovamente la S.V. nel vano scale anzidetto e la S.V. comunicava alla studentessa di non poterla aiutare con la cancellazione delle assenze, aggiungendo "perché dovrei farlo?tu cosa mi dai in cambio?"; a quel punto la S.V. provava ad approcciare nuovamente la studentessa, mettendole una mano sui seno e provando a baciarla, mentre la tirava a sé con insistenza. La ragazza respingeva l'approccio
- molesto della S.V. e andava via. Nel fine settimana la studentessa raccontava l'episodio ai genitori e si convinceva a recarsi in vicepresidenza per denunciare l'accaduto. Arrivata a scuola, la studentessa passava dall'Ufficio didattica e chiedeva di RL all'assistente amministrativo Testimone_2
- Alla risposta negativa dell'a.a. che informava la studentessa del fatto che in segreteria non ci fosse nessun RL, la studentessa guardava negli Uffici e riconosceva "RL" nella persona della S.V. (prot. n. 3854/E/RIS del 27/05/2024).
3 - La studentessa si recava presso l'Ufficio didattica accompagnata dai genitori e, dopo aver riconosciuto l'a.a. "RL" nella persona della S.V., si ingenerava una vivace discussione tra i genitori della studentessa e la S.V. (prot. 3914/E/RIS del 29/05/2024).
- Il D.S. chiedeva alla S.V. di essere relazionato su quanto accaduto tra la studentessa e la S.V.; senza neanche chiedere spiegazioni in ordine ai motivi della richiesta avanzata dal D.S., la S.V. affermava che non era successo nulla e che si era limitato ad offrire dell'acqua alla ragazza dopo averla vista piangere in sala colonne. In quella circostanza la studentessa chiedeva alla S.V. di togliere il ritardo dal registro elettronico, ma la S.V, rispondeva di non poterlo fare (prot. 3914/E/RIS del 29/05/2024).
- A domanda del D.S., la S.V, affermava di aver offerto alla studentessa un caffè anziché l'acqua e di aver utilizzato la macchinetta presente nell'ufficio utilizzato dalla commissione orario e dai docenti di orientamento (prot. 3914/E/RIS del 29/05/2024).
- L'ufficio in questione e un ufficio chiuso e appartato, di norma chiuso a chiave, posto al termine di una piccola scaletta poco utilizzata che funge da collegamento tra piano terra e primo piano
- (prot. 3914/E/RIS del 29/05/2024).
- La S.V. affermava di aver conosciuto, incontrato e parlato con la studentessa solo nella giornata di venerdi 24 maggio (prot. 3914/E/RIS del 29/05/2024).
*** Poiché gli addebiti sopra contestati costituiscono gravi violazioni del doveri cui il dipendente è tenuto, con inevitabile, pesante pregiudizio del rapporto fiduciario che deve Intercorrere tra Amministrazione e dipendente, amministrazione e famiglia, docente e studenti, la S.V. è convocata per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore legale ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui la S.V. aderisce o conferisce mandato - sottoscritto in originale ed accompagnato da fotocopia di un Suo documento di identità in corso di validità, che legittimi la persona scelta a rappresentare la S.V.; le spese e l'onorario spettanti al patrocinante sono a CP_ diretto e completo carico della medesima - (cfr. art 55-bis, 2 comma, D.Lgs, 165/01novellato). Test La convocazione per l'audizione è fissata per il giorno 23 luglio 2024 alle ore 13,00. L fornirà indicazioni sulla stanza, sita al piano terra, presso cui verrà tenuta la seduta. La S.V. ha diritto di essere ascoltata, di produrre prove ovvero, se non intende presentarsi, inviare memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della Sua difesa. Alla S.V. o, su espressa delega, al Suo difensore, è consentito l'accesso agli atti istruttori riguardanti il procedimento de quo: per detta incombenza potrà prendere visione degli atti e/o estrarne copia presso la sede dell'AT di , stanza 105, previo accordo con Il dott. , funzionario CP_3 Persona_6 amministrativo, al numero telefonico [..]
- che nelle more del procedimento disciplinare il dirigente scolastico del Liceo “EN” aveva altresì disposto la sospensione cautelare dal servizio con provvedimento prot. 4595/U/RIS del 25/6/2024, convalidato con decreto MPI AOODRLO 2040 del 3/7/2024 – con indennità al 50% della retribuzione fissa, e assegni famigliari;
4 - di aver quindi affidato la difesa delle proprie ragioni ad un atto di giustificazioni, datato 19/7/2024;
- che con provvedimento AOOUSPMI 2204 del 18/9/2024 il citato
[...]
, ritenendo i fatti contestati Controparte_8 pienamente comprovati, e le argomentazioni difensive rese prive di fondamento, aveva nei suoi confronti irrogato “la sanzione disciplinare del licenziamento, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 9, n. 2, lett. b) del CCNL 2019/2021 – comparto istruzione e ricerca, con la seguente motivazione: “Grave violazione dei doveri di responsabilità e correttezza per aver tenuto comportamenti scorretti e inopportuni consistiti in molestie di carattere sessuale nei confronti di una studentessa e concretatisi in un palpeggiamento al seno e in un approccio fisico durante il quale la S.V. tentava di avvicinare a sé con insistenza la studentessa per poi provare a baciarla;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente. In diritto, in principalità, la difesa di parte ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento disciplinare comminato ai suoi danni, in quanto: le condotte contestate al lavoratore, oltre che generiche ed indimostrate (poiché fondate essenzialmente su dichiarazioni incongruenti rese dalla studentessa E.V.), sarebbero inidonee a giustificare l'estrema e sproporzionata sanzione del licenziamento;
la datrice avrebbe comunque dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della fine delle indagini preliminari relative al procedimento penale avente ad oggetto le medesime condotte oggetto di contestazione;
il colloquio del 28.5.24 ed in generale il procedimento disciplinare si era svolto con modalità inquisitorie e lesive del diritto di difesa del dipendente oltre che del principio del contraddittorio. La amministrazione resistente ha recisamente contestato la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal lavoratore nel proprio ricorso, riaffermando quanto già contenuto nella comunicazione di licenziamento. Nello specifico, la convenuta ha argomentato, in via principale, ribadendo la legittimità del procedimento disciplinare e della istruttoria in tale ambito condotta, così come del licenziamento – a suo dire inevitabile e proporzionato;
ciò poiché, le condotte contestate al lavoratore risulterebbero dimostrate e gravemente lesive del vincolo fiduciario tra datore e dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Ciò premesso, deve rilevarsi come le prospettazioni delle parti quanto ai fatti utili ai fini della decisione siano diametralmente opposte. Parte ricorrente ha proposto una ricostruzione in fatto tale per cui la vicenda da cui è scaturito il licenziamento si sarebbe articolata come segue. Il giorno martedì 21 maggio il Sig. , impegnato nell'adempimento della propria Parte_1 funzione nell'ufficio didattica sito al primo piano del Liceo, veniva richiamato dalle voci e dal pianto della studentessa uscito dall'ufficio la avvicinava, e notandone lo stato di agitazione le offriva una Pt_2 cioccolata calda, che lui stesso preparava in un altro ufficio che si trova al primo piano, l'ufficio della Commissione orario. Nello scambio di battute con la studentessa, questa rappresentava che il proprio sconforto era motivato dal rischio di non essere promossa a causa delle numerose assenze;
e in proposito, avvedutasi che il sig. apparteneva al personale non docente della scuola, impiegato nell'ufficio di Parte_1 segreteria, approfittava dell'occasione per chiedere allo stesso di cancellare dal registro elettronico quelle assenze che le avrebbero compromesso la promozione.
5 Il sig. non raccoglieva la richiesta, cercando però di confortare la ragazza, Parte_1 visibilmente in crisi, con frasi di circostanza del tipo “vedrai che tutto si sistemerà/finirà per il meglio”; in tal contesto la ragazza gli domandava un contatto telefonico e lui per conseguenza le forniva il proprio numero di cellulare. Il giorno stesso la studentessa prendeva l'iniziativa di contattarlo tramite whatsapp e di Pt_2 incontrarlo due volte nel corso della mattinata con l'occasione di uno scambio di un carica-batteria del cellulare;
sempre nella giornata del 21 maggio questa telefonava al sig. in orario serale. Parte_1
Durante la conversazione telefonica delle 19.19, la ragazza insisteva per ottenere la cancellazione delle proprie assenze, nonostante il fermo diniego del . Parte_1
Il giorno venerdì 24 maggio 2024 l'allieva contattava nuovamente il ricorrente via whatsapp chiedendo la cancellazione di un'assenza. Il sig. la invitava a questo punto ad un colloquio nel luogo del primo incontro, uno Parte_1 spazio di passaggio. In quell'occasione la studentessa replicava la richiesta di cancellazione delle assenze dal Pt_2 registro elettronico, invocando pretese promesse fatte dal sig. . Parte_1
Il ricorrente ribadiva la propria posizione di rifiuto. A fronte di tale categorico diniego l'allieva non nascondeva un forte disappunto per le Pt_2 improprie aspettative tradite, concludendo - con espressione sibillina - che ci avrebbe pensato lei. In data 27 maggio 2024 il sig. , in orario di servizio, veniva raggiunto nel Parte_1 proprio ufficio dalla famiglia della studentessa e dalla studentessa stessa ed aveva quindi una breve Pt_2 discussione con il padre;
tale discussione aveva contenuti generici: nessuno accennava ai gravi episodi, che sarebbero stati poi contestati al ricorrente. Parte resistente, ribadendo la ricostruzione in fatto già esposta nella lettera di contestazione, ha invece dedotto come in data 2.06.2024 fosse pervenuta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'A.T. di
, da parte del Dirigente Scolastico del Liceo EN, Dott. segnalazione, ai sensi CP_3 Persona_7 dell'art 55 bis c.4 e seguenti del d.lgs 165/2001, relativamente ad un caso di presunta molestia e violenza sessuale, nonché di possibile abuso di ufficio e di comportamento lesivo degli obblighi di condotta del pubblico dipendente. In particolare, in data 27/05/2024, la studentessa all'epoca frequentante la classe Parte_3
5D dell'Istituzione Scolastica in questione, aveva segnalato al dirigente scolastico di aver subito molestie fisiche e verbali da parte dell'assistente amministrativo . Parte_1
L'alunna, in presenza dei genitori, delle prof.sse e , del DS e dei suoi Per_4 Per_5 collaboratori proff. e aveva quindi riferito circa fatti accaduti tra il 21 e il 24 maggio Per_2 Per_3
2024, raccontando che, in data 21 maggio 2024, a seguito di un ingresso in ritardo, mentre attendeva in Sala Colonne l'apertura della Biblioteca, le si era avvicinato il Sig. , presentandosi con il Parte_1 nome di “RL”, in tal contesto invitandola in una stanza sita al I° piano dell'Istituto per offrirle una cioccolata calda. La studentessa riferiva di aver fatto presente all'assistente amministrativo le numerose assenze scolastiche accumulate e di avergli chiesto di “darle una mano”, provvedendo alla loro cancellazione dal Registro Elettronico. A dire della ragazza il Sig. , invece di denegare la richiesta illegittima le Parte_1 aveva proposto di affrontare la questione riparlandone di persona. Interveniva, quindi, uno scambio di numeri di telefono tra i due e di successive conversazioni attraverso la messaggistica whatsapp (scambi documentati dagli screenshot che la studentessa mostrava
6 e consegnava lo stesso giorno del colloquio), nonché una chiamata vocale nella giornata di martedì 21/05/2024; nei messaggi in questione il Sig. chiedeva più volte alla ragazza di poterla
Parte_1 incontrare, dandole appuntamento in una zona appartata dell'Istituto (vano scala tra il piano terra e il primo piano dell'Istituto). La studentessa aveva altresì riferito che, dopo circa un'ora dal primo incontro, il le
Parte_1 aveva mandato un messaggio chiedendole di presentarsi nel vano scale e qui tentando un primo approccio fisico, provando a darle un bacio. L'alunna riferiva altresì che nella mattina del 24/05/2024 aveva nuovamente inviato un messaggio al Sig. per chiedergli di eliminare un ritardo dal registro elettronico;
questi le
Parte_1 avrebbe dato appuntamento nel medesimo vano scala e qui avrebbe cercato un approccio fisico, allungando la mano sul seno e tirandola a sé con insistenza per baciarla sulla bocca. La ragazza dichiarava di aver respinto le avances fisiche del e di aver quindi
Parte_1 raccontato l'accaduto ai genitori, così decidendo di denunciare il fatto al Dirigente Scolastico. L'Amministrazione ha quindi chiarito che, in data 27/05/2024 la ragazza ed i genitori, prima di raggiungere la Presidenza per esporre la vicenda, si erano recati negli uffici didattici, chiedendo del collega “RL” (poi riconosciuto dalla studentessa nella persona del Sig. ). Da tale accesso
Parte_1 scaturiva un'accesa discussione tra il ed i genitori della studentezza (il padre in particolare).
Parte_1
Quanto alla istruttoria svolta la convenuta ha chiarito che in data 28/05/2024 il Dirigente Scolastico aveva convocato il Sig. negli Uffici di Presidenza, in presenza del prof. Parte_1 [...]
proprio per relazionare su quanto accaduto. A dire della resistente, in tale occasione, il Sig. Per_8
, senza chiedere i motivi della richiesta avanzata dal DS, si giustificava sostenendo: che il Parte_1
24/05/2024 aveva trovato la studentessa in Sala Colonne in lacrime e si era avvicinato per chiederle i motivi del suo stato e per offrirle dell'acqua; di aver denegato la richiesta della ragazza di non far figurare l'assenza sul Registro Elettronico;
di aver offerto alla studentessa un caffè preparato con la macchinetta presente nell'Ufficio che viene utilizzato dalla Commissione orario e dai docenti di orientamento (stanza appartata, normalmente chiusa a chiave, posta al termine di una piccola scaletta, poco utilizzata, che collega il piano terra al I° piano). Il Sig. avrebbe infine riferito al Dirigente Scolastico di aver conosciuto la Parte_1 studentessa solo in quell'occasione, di averle parlato per la prima volta e di non averla più incontrata per poi scusarsi per l'accaduto e precisare come, in ogni caso non fosse successo nulla. Ad esito della segnalazione del dirigente scolastico alla autorità di p.s. ed all'U.p.d., l'U.p.d. dell'A.T. di aveva quindi notificato al ricorrente atto prot. 16067 del 21/06/2024 di formale CP_3 contestazione di addebiti, convocandolo per l'audizione a difesa fissata per il 23 luglio 2024. La amministrazione ha evidenziato come, nelle more dello svolgimento del procedimento disciplinare, anche alla luce del fatto che gli avvenimenti in questione avevano ingenerato un grave turbamento nella comunità scolastica del Liceo EN, ed avevano anche portato a manifestazioni e proteste degli studenti, il Dirigente scolastico, con atto 4595 del 25/06/2024, aveva sospeso cautelarmente il ricorrente dal servizio (atto regolarmente confermato e convalidato con provvedimento Prot. 2040 del 3.07.2024 dall'USR della . CP_3
Esauritosi il procedimento e ad esito dell'esame della memoria difensiva trasmessa dal Sig.
, l'U.p.d., ritenendo pienamente provati i fatti contestati, aveva irrogato la sanzione del Parte_1 licenziamento disciplinare in particolare evidenziando che [..]“l'U.p.d., esaminata la difesa dell'interessato, la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie alla base del procedimento, “ritiene che i fatti contestati siano
7 pienamente comprovati e che le argomentazioni difensive addotte dall'interessato siano prive di fondamento in relazione agli stessi. Le affermazioni contenute nelle memorie difensive presentate dall'interessato risultano in contrasto con quanto dichiarato dalla studentessa, con le dichiarazioni rese dall'interessato stesso durante il colloquio con il Dirigente Scolastico del 28 maggio, nonché con quanto emerge dall'analisi degli screenshot della messaggistica Whatsapp. Dalla lettura di tali messaggi emerge come l'interessato abbia invitato la studentessa a incontrarlo presso una scala secondaria e scarsamente frequentata dell'istituto, nonostante fosse possibile, qualora necessario, discutere con la stessa negli uffici della segreteria. Inoltre, sempre dalla lettura degli screenshot emerge chiaramente come, in risposta alla richiesta della studentessa di rimuovere le assenze dal registro elettronico, l'interessato non si sia opposto, ma abbia invitato la studentessa a incontrarsi presso la suddetta scala. Non risulta opportuna e comprensibile la decisione dell'interessato di scambiare il proprio contatto personale con la studentessa, intrattenendo con la stessa una conversazione su Whatsapp, né appare giustificata la scelta di invitare la studentessa presso l'ufficio della commissione orario, un locale normalmente chiuso a chiave e situato in una zona poco frequentata dell'istituto, con il pretesto di offrirle una bevanda calda, quando sarebbero stati disponibili i distributori automatici all'interno della scuola. Queste considerazioni rendono inverosimile la ricostruzione dei fatti offerta dall'assistente amministrativo in relazione alle accuse mosse dalla studentessa. Quest'ultima ha infatti riferito che, in data venerdì 24, dopo aver incontrato nuovamente il Sig. nel vano scale, egli "provava ad approcciarla nuovamente, Parte_1 mettendole una mano sul seno e cercando di baciarla, mentre la tirava a sé con insistenza". Alla luce delle dichiarazioni rese dalla studentessa, delle evidenze emerse dagli screenshot e del comportamento complessivo dell'interessato, si ritengono pienamente provati gli addebiti contestati”. Sulla esistenza e materialità delle condotte contestate al lavoratore, è stato evidentemente necessario effettuare attività istruttoria tramite assunzione di prova testimoniale. Vengono qui di seguito trascritti i verbali della prova testimoniale assunta.
Viene introdotto il primo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono nato a [...]
il 11.11.2004, residente a sto facendo la maturità, studio. Conosco il ricorrente, era un segretario CP_3 CP_3 nella mia vecchia scuola all'istituto EN. Preciso che a fine maggio dell'anno scorso, verso il 20 non ricordo di preciso la data, erano circa le 9 del mattino aspettavo di entrare in biblioteca che si trova al pianterreno dell'istituto perché ero arrivata in ritardo e quindi, per prassi, chi arriva dopo le 8.15 può entrare a scuola alla seconda ora, esibendo un bigliettino, che però io avevo finito e dunque dovevo necessariamente andare in biblioteca, poiché senza questo bigliettino non mi veniva permesso di entrare a scuola ed ero tenuta a rimanere tutto il giorno in biblioteca. Preciso che, essendo già all'epoca maggiorenne, io potevo liberamente scegliere se andarmene oppure trattenermi in biblioteca e poiché dovevo studiare io scelsi di trattenermi in biblioteca. Io verso le 9 ero in segreteria, che si trova al primo piano, poiché volevo accedere alla biblioteca che si trova al piano terra. All'interno della segreteria ci sono dei divanetti e io mi sono seduta ad aspettare che qualcuno mi desse il permesso di accedere alla biblioteca del piano terra. In quel frangente sono stata approcciata dal ricorrente, approcciata nel senso che fu lui ad avvicinarsi per chiedermi cosa stessi facendo. Io gli dissi che stavo aspettando il bigliettino per poter entrare nella biblioteca e lui, a quel punto, mi chiese se volevo un caffè, ma poiché a me non piace mi offrì una cioccolata calda. Preciso che in quel momento nella segreteria non eravamo da soli lui era vicino a me dove ci sono i divanetti ma c'erano altre persone, essenzialmente studenti che dovevano entrare alla seconda ora, non ricordo alcun nome o volto purtroppo. Per offrirmi una cioccolata calda mi portò all'interno di un ufficio della docente, non mi portò alle macchinette del primo e secondo piano dove c'è comunque la cioccolata calda, ma prese proprio una bustina di Ciobar per farmi lui la cioccolata calda, e per farla mi portò in questo ufficio della prof. di cui lui disse di avere le chiavi. Mi disse che in Tes_1 questo ufficio c'era una macchinetta per fare la cioccolata calda e l'ufficio si trova fuori dalla segreteria, in un posto un po' appartato, nel senso che è vicino a una scala che non usa mai nessuno. Mi spiego meglio: al piano terra c'è la scala
8 principale che usano tutti e che conduce al primo piano, al secondo e al terzo, è uno scalone grande che arriva fino in cima all'edificio; invece questa scaletta di cui parlo si trova al piano terra, subito all'entrata, e collega il piano terra con la segreteria, è una specie di “scorciatoia”, se così si può dire, non ci va quasi mai nessuno, ci va il personale o talvolta gli studenti che entrano alla seconda ora, ma è poco utilizzata, utilizzano tutti lo scalone. L'ufficio della prof. si Tes_1 trovava appena fuori dalla segreteria al margine di queste scale. Lui mi ha quindi portata in questo ufficio e mi ha preparato la cioccolata calda. Ad un certo punto si erano fatte le 9 passate e quindi dovevo andare in biblioteca, dove ancora non ero entrata essendomi intrattenuta a parlare col ricorrente (non ricordo di preciso di cosa parlammo, però di cose normali, banalità), quando io me ne stavo per andare da questo ufficio lui mi chiese se avevo bisogno di qualcos'altro e io, siccome ero già a 100 assenze e per me sarebbe stata la seconda bocciatura, gli chiesi se poteva togliermi qualche ritardo. Io sapevo che lui lavorava in segreteria e che si occupava dei registri di assenza e presenza. Specifico che all'inizio dell'anno scolastico, a settembre 2023, lui già mi aveva approcciato e mi aveva chiesto il numero di telefono ma io non glielo avevo dato. Anche in quella occasione, a settembre, ero nei locali della segreteria in attesa di poter accedere alla biblioteca;
in quella occasione non mi offrì la cioccolata. Preciso che questo episodio di settembre, io me lo ricordai in un secondo momento, successivo all'episodio del maggio 2024, in seguito al quale io presi a domandarmi se per caso lo avessi incontrato anche prima e mi ricordai di questo episodio di settembre. Preciso che comunque io, a maggio, sapevo che lui lavorava in segreteria. Quando io gli chiesi se poteva cancellarmi qualche assenza, lui mi rispose che teoricamente non avrebbe potuto ma che per me lo avrebbe fatto. Mi disse proprio che era un qualcosa che non poteva fare, poiché sarebbe stato licenziato, ma che a me avrebbe fatto questo favore. A questo punto ci scambiammo il numero di telefono perché lui mi disse che, per fare questa operazione di cancellazione di assenze, ci saremmo trovati in un secondo momento. Una volta scambiatici i numeri di telefono io sono andato in biblioteca e lui penso sia tornato in segreteria. Non ricordo di preciso ma credo che ci rivedemmo proprio quello stesso giorno, sicuramente di mattina perché l'uscita era entro le ore 14, poiché gli chiesi un caricatore del telefono, via messaggio, ho conservato i messaggi. Ci incontrammo nuovamente nello stesso posto, fuori dell'ufficio della prof. In questa Tes_1 occasione parlammo nuovamente di questa cosa delle assenze, ma lui temporeggiava, nel senso che mi diceva: 'non so se io in realtà posso farlo' e iniziava a titubare un po'. A quel punto tentò di baciarmi in bocca e fece un commento sul mio seno, mi guardò e disse: 'ma è tutta roba tua?'. A quel punto io mi spostai e me ne tornai in biblioteca, ma rimanendo calma. Decisi di non dire niente a nessuno di quello che era successo. Non ricordo precisamente se ci incontrammo ancora il giorno dopo o due giorni dopo – potrei saperlo per certo guardando il mio cellulare dove conservo i messaggi con le date – ci siamo sempre incontrati in quel posto, sempre per parlare della questione delle assenze;
ci incontravamo proprio lì su richiesta sua. Quel giorno lui provò nuovamente a baciarmi in bocca e poi mi palpò il seno, mi disse che non poteva farlo (riferito alla mia richiesta di cancellare le assenze) e poi ricordo bene che mi disse questa esatta frase: 'se lo faccio, tu cosa mi dai in cambio?', io gli risposi: 'niente, se vuole qualcosa in cambio allora preferisco di no' (preciso che io a lui davo del lei, mi sembra, non vorrei sbagliare comunque è passato un anno). Io lì capii che lui non voleva solo aiutarmi, come sino a quel momento avevo pensato ingenuamente, ma voleva effettivamente qualcosa in cambio. A questo punto lui cominciò a dirmi cose tipo: 'avvicinati, vieni che non ti faccio nulla, non ti mangio' e cercava di tirarmi a se, mentre io cercavo di allontanarmi. Vedendo che si avvicinava sempre di più gli ho tirato una spintonata, l'ho respinto via, sebbene non in maniera violenta, e poi sono scesa al piano terra, in biblioteca. Dopo due giorni da questi fatti io decisi di raccontare quello che era successo ai miei genitori. Preciso che da quell'ultimo episodio in cui l'ho spinto via, io lui non l'ho più sentito neanche per messaggio. Preciso che lui si presentò a me come RL, non mi disse la sua età. Preciso che, dopo che raccontai questi avvenimenti ai miei genitori, andammo tutti e tre a scuola – era un lunedì Per_ ma non ne sono del tutto sicura – ed io e mia madre andammo a cercare le professoresse di cui ci fidavamo di più ( e e mio padre andò in segreteria e che io sappia fu piuttosto aggressivo, tentò di picchiare il ricorrente. Ricordo che Per_5
9 mio padre entrò in segreteria – ed io ero proprio lì al primo piano – chiedendo al personale lì presente (il sig. che è Tes_2 qui fuori) di voler parlare col sig. RL e il sig. rispose: 'RL? Qui non c'è nessun Calro'. Allora io sotto voce Tes_2 descrissi il sig. a mio padre che riferì la descrizione al collega e allora il sig. disse: 'ma Pt_1 Tes_2 Tes_2
' e lo indicò, e allora mio padre lo vide. Preciso che non si vedeva perché era dietro la porta. A quel punto mio Pt_1 padre entrò nell'ufficio e si rivolse a lui con toni e modi aggressivi. DR preciso che l'ufficio della si trova al primo piano all'altezza della segreteria. Tes_1
DR preciso che solo nell'occasione della cioccolata calda siamo entrambi entrati dentro l'ufficio della Tes_1
e siamo rimasti all'interno dell'ufficio con la porta chiusa. Preciso che lui mi chiese se avevo bisogno di qualcosa, e quindi la successiva conversazione sulle assenze si svolse mentre io me ne stavo per andare ed ero sul ciglio della porta aperta. Preciso che nelle altre occasioni in cui ci siamo incontrati non siamo andati nell'ufficio, ma ci siamo incontrati a ridosso di questa scaletta poco utilizzata. DR per il caricabatterie ci incontrammo poiché fui io a mandargli un messaggio chiedendogli se aveva un caricabatterie, se ci potevamo vedere. Nell'incontro del caricabatteria fu lui a tirare nuovamente fuori il discorso delle assenze. DR non ricordo di preciso, ma credo che ci vedemmo successivamente a questo incontro del caricabatterie, perché fui io a chiederglielo su whatsapp, allo scopo di parlare della questione assenze. DR non ricordo di aver mai telefonato al ricorrente Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , Testimone_4 nato a [...] [...], residente a sono attualmente disoccupata. Sono la madre della studentessa CP_3 CP_3 [...]
Ho per la prima volta conosciuto il ricorrente in occasione del fatto. Fu una mattina in cui vedevo mia figlia che Pt_3 era incerta se andare a scuola o no, era l'anno scorso verso la fine dell'anno scolastico, non ricordo il giorno preciso, vedevo che perdeva tempo e andava avanti indietro. Premetto che mia figlia ha fatto tanti ritardi a scuola, per un problema di cognizione del tempo a causa di una patologia neurologica che ha. Mentre gli altri giorni lei si preparava, usciva di casa e andava a scuola, quel giorno era indecisa proprio se andare o no. Sicché le chiesi se c'era qualcosa che non andava e lei non rispondeva. Pensai subito al bullismo e le chiesi se qualcuno la prendeva in giro a scuola e lei mi disse di no. Dopo poco cominciò a raccontarmi e mi dissi: 'non vorrei vedere una persona' e io le chiesi cosa fosse successo e per quale motivo non volesse vedere questa persona e perché volesse evitare di andare a scuola quel giorno. Mi disse che aveva fatto ritardi nei giorni precedenti e che quindi era andata in segreteria per aspettare il permesso per poter accedere alla biblioteca e stare lì tutta la mattina a fare niente (è una regola della scuola che se arrivi in ritardo non sei ammesso alla lezione e devi andare in biblioteca). Mi disse che mentre aspettava questo permesso le si avvicinò una persona chiedendole se voleva un caffè. Mi disse che non aveva mai visto questa persona prima di quel momento. Mi disse di aver rifiutato poiché non beveva caffè, ma di aver invece chiesto una cioccolata calda e quindi di essere andata con questa persona prendere una cioccolata calda alla macchinetta. Mi disse che questa persona le domandò se avesse bisogno di qualcos'altro. Mi disse che questa persona era un signore di circa sessant'anni che lavorava in segreteria. Lei mi disse che gli rispose: 'mi piacerebbe togliere l'assenza di oggi' e che questa persona le rispose: 'vediamo che cosa si può fare'. Mi disse che ci fu uno scambio di numeri di telefono. Mi disse che con questa persona ci fu uno scambio di messaggi perché a lei serviva un caricabatterie e poi successivamente, non ricordo se il giorno stesso o il giorno dopo, fu invitata ad andare nel retro delle scale, una scala interna, non so essere più precisa, comunque una scala nascosta dove non passava nessuno, lontana da tutti. Mi disse di aver chiesto se si poteva davvero togliere l'assenza e che questa persona le rispose: 'ma tu cosa mi dai in cambio?'. Mi disse che questa persona le toccò il seno e la prese per tentare di avvicinarsi. Mi disse di averlo respinto e di avergli detto: 'ma cosa stai facendo' e di essere andata via dalla scala. Quando mi raccontò questi avvenimenti, decisi che era il caso di parlarne anche con il padre
10 e di decidere cosa fare. Le domandai come mai avesse fatto questa cosa e lei rispose che aveva paura di questa ulteriore assenza, per averne fatte tante (lei assumeva farmaci finalizzati alla cura dell'epilessia, che comunque la sedavano, e le rendevano difficile essere puntuale e lei con tutti questi ritardi era disperata). Quel giorno ne parlai subito con mio marito, che si arrabbiò e decise di andare immediatamente a scuola per conoscere questo signore. Arrivati a scuola siamo andati in Per_ segreteria e abbiamo chiesto dove fosse questo signore, lo cercavamo come “RL” o “ , non ricordo. All'inizio non si sapeva dov'era poi invece lo vide in fondo alla sala e disse: 'è lui'. In quel momento mio marito l'ha aggredito Pt_3 verbalmente anche con parolacce. Abbiamo poi parlato con la coordinatrice di classe, la prof. e poi da lì siamo Per_5 andati subito in vicepresidenza e abbiamo parlato con la segretaria che era lì presente e con il preside. DR preciso che mia figlia, essendo epilettica, non solo ha in ragione di questa patologia e dei farmaci che assume, effettuato delle vere e proprie assenze fisiche, ma ha dei piccoli momenti di blackout, di qualche secondo (da 1 a 10 secondi) in cui si estranea ed è mentalmente assente. DR preciso che non abbiamo fatto denuncia, la questione si chiarì lì, il ricorrente si scusò con mio marito e per noi si chiuse così. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , Testimone_5 nato a [...] [...], residente a sono carrozziere, ho una mia officina. Sono il padre di . Conosco CP_3 CP_3 Pt_3 il ricorrente, l'ho conosciuto in una situazione spiacevole poiché la mattina in cui è successo tutto mia figlia non voleva andare a scuola. Mi ha raccontato dell'episodio, cioè l'episodio per il quale mia figlia e il signore si erano appartati in una scala, in dispare. Mia figlia mi disse che il signore aveva tentato di baciarla e appena mi ha detto questa cosa qui io sono partito in quarta, mi sono alterato, ho preso l'automobile, sono andato a scuola e ho discusso in modo molto animato con il ricorrente. Eravamo io, mia figlia e mia moglie. Sono andato in segreteria a cercarlo, ero scosso e ho agito in modo aggressivo. Andai diretto in segreteria perché mia figlia mi disse che lui era lì e mi disse che non voleva andare a scuola. Andai a scuola e lo aggredii verbalmente, non sono arrivato oltre non per merito mio ma per merito di mia moglie. Lui ha subito le mie urla, non ha detto praticamente niente, l'unica cosa che disse era: 'non discutiamo qua, ma in un'altra sede', forse perché aveva vergogna, non lo so. Io gli chiesi perché lui si era comportato così, ma lui non ha molto parlato, era più imbarazzato. Sempre quello stesso giorno siamo poi andati dal preside. Essendo anch'io padre di famiglia non ho voluto fare denunce ne altro, perché la cosa si era fermata lì. Ricordo che accusai anche il preside poiché mia figlia ha una patologia e ritengo che la scuola non l'avesse aiutata per niente. Questo è successo perché a monte la scuola l'ha abbandonata e quindi mia figlia ha chiesto aiuto alla persona sbagliata. Preciso che insultai il ricorrente, perché a mio parere si doveva vergognare visto che mia figlia è malata di epilessia. Il preside mi disse che noi dovevamo denunciare, ma appunto noi decidemmo di non farlo. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono Testimone_6 nato a [...] [...], residente a sono dirigente scolastico dell'istituto RL EN
[...] CP_3 CP_3 di Io ho avuto notizia dei fatti di causa il lunedì 27 maggio, mi pare, quando arrivai a scuola. Appena arrivato CP_3 la vicepresidenza mi informò che circa un'ora prima la ragazza era venuta in presidenza accompagnata da alcuni Tes_1 docenti della classe, dichiarando di aver subito molestia dal sig. La studentessa era arrivata a scuola con i Parte_1 genitori, passando prima dalla segreteria didattica al primo piano, dove – mi era stato riferito – i genitori avevano avuto Per_ una discussione con il ricorrente. Dopodichè era salita in presidenza con le docenti e e aveva raccontato Per_5 questo fatto alle vicepresidi. Io appena arrivato ho richiamato la ragazza che era a scuola, mentre i genitori erano già andati via, e mi sono fatto raccontare i fatti che sono quelli che ho messo nella relazione.
11 Al teste viene esibito il doc. 2 di parte resistente e dichiara: 'trattasi della relazione da me compilata e che verbalizza il colloquio con la studentessa che è anche da lei sottoscritta, è sottoscritta da tutti i partecipanti al colloquio. Questo avveniva nella tarda mattinata del lunedì. Il martedì successivo ho preso contatto telefonico col padre della studentessa, che non avevo mai visto prima di oggi, e ho chiesto anche a lui conferma di come le cose fossero andate. Lui mi riferì che erano arrivati, andati al primo piano e che la ragazza cercava il sig. RL – perché era questo il nome con cui si era presentato alla ragazza – e l'amministrativo sig. (che è qui fuori) gli aveva risposto che non c'era nessun sig. RL in segreteria. Dopodichè Tes_2 la ragazza lo aveva individuato poiché il ricorrente era presente in segreteria e sono entrati e lì c'è stato un alterco. Mi riferì che dapprima il negava ma poi li condusse in un locale magazzino deposito appartato, che abbiamo al Parte_1 primo piano di fronte agli uffici, e che in tale occasione si era scusato, aveva ammesso minimizzando. DR preciso dal piano terra, dall'ingresso, al primo piano c'è una scaletta secondaria che non viene utilizzata quasi mai e che conduce nell'atrio del primo piano, dove i fatti erano avvenuti. Questa scaletta sale, poi c'è una porta tagliafuoco che apre sull'atrio del primo piano, sulle segreterie. Poi sempre su quello stesso pianerottolo, prospiciente alla scala, c'è un'altra porta che non si vede dalle segreterie e che di norma è chiusa, che fa parte dei locali della presidenza e che è saltuariamente utilizzata da alcune commissioni della scuola per lavorare in maniera riservata. All'interno di quella sala c'è una macchinetta automatica per il caffè e bevande calde, che non so esattamente chi abbia comprato. La stanza è chiusa, non è aperta al pubblico e non è aperta nemmeno alla segreteria, perché ci sono comunque i distributori ufficiali ad ogni piano, per le bevande calde. DR le chiavi di questa stanza sono conservate nelle segreterie, come le chiavi di tutti gli uffici, ma non è una stanza in uso alle segreterie Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono Testimone_2 nato a [...] [...], residente a sono assistente amministrativo presso l'istituto RL EN. Conosco il CP_3 CP_3 ricorrente, eravamo colleghi. Conosco la studentessa perché essendo una studentessa della scuola, capitava Parte_3 di tanto in tanto in segreteria a chiedere certificati o documenti, o perché a volte arrivava in ritardo e doveva passare dalla segreteria per andare in biblioteca o in classe. Ricordo che nelle occasioni in cui veniva in segreteria chiedeva a me o agli altri colleghi presenti e quindi l'ho vista parlare per questioni amministrative anche col ricorrente. Non ricordo il giorno, ma nel maggio 2024 incontrai i genitori della ragazza, che l'accompagnavano in segreteria, entrarono e il padre mi chiese di parlare col sig. RL. Io gli risposi che non c'era nessun RL in segreteria. Dopodiché il padre con la madre sono entrati direttamente in segreteria e la figlia ha indicato il sig. Poi si sono messi a parlare, il padre ha parlato Parte_1 con il sig. e l'ha un po' aggredito verbalmente, so che gli disse: 'cosa hai fatto?' e poi sono usciti dalla segreteria Parte_1
e si sono avviati verso un archivio a parlare da soli, padre, madre, ragazza e il ricorrente. Non ho idea di cosa si siano detti. Non ho idea di quale sia il motivo per cui il sig. abbia aggredito verbalmente il mio collega. Io li invitai Tes_1 tutti ad andare in vicepresidenza o dal preside, cosa che poi loro fecero perché andarono su al secondo piano. DR preciso che vicino alla segreteria abbiamo degli altri uffici che sono a volte utilizzati da altri docenti per magari fare i colloqui con i genitori. DR proprio vicino al nostro ufficio c'è una scaletta che collega solo piano terra al primo piano, è una scala che viene utilizzata dai genitori per accedere ai colloqui che si svolgono nella “sala delle colonne”; a volte capita che i genitori passino da questa scaletta per fare i colloqui, viene utilizzata quasi sempre dai genitori. Esiste una stanza, a ridosso di questa scala, che però di solito è chiusa, ed è la sala di una docente, che fa orientamento, e quindi ad accedervi sono lei o altri docenti, con la chiave. Noi della segreteria di solito non andiamo in quella stanza, se andiamo è per comunicare qualcosa ai vari docenti che si trovano nella stanza.
12 Per_ DR non saprei dire se il ricorrente si faccia chiamare o RL dai suoi amici. Io lo chiamo Pt_1
Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese la parte, impossibilitata a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Come noto in tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. La giusta causa di licenziamento deve essere accertata con certezza e oggettività, evitando interpretazioni estensive o lesive dei diritti del dipendente. La tutela reintegratoria è prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o di proporzionalità qualificata della sanzione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata. La sentenza emessa in merito deve essere motivata in modo chiaro e completo, in conformità con le norme di legge vigenti (così Cass. Civ. sez. lav. , 20/06/2024 , n. 17032). Dall'istruttoria orale assunta, si ritiene di poter trarre elementi che indubitabilmente confermano la sussistenza materiale e la giuridica rilevanza delle condotte contestate dalla datrice, così come poste alla base del provvedimento espulsivo per cui è causa. Nessuno dei testi escussi ha interesse in causa – o risulta trovarsi in una delle condizioni previste dall'art 246 c.p.c., con conseguente piena capacità di deporre;
tutti hanno reso dichiarazioni che sostanzialmente appaiono confermative della dinamica riportata dal datore di lavoro (prima nella contestazione disciplinare, e poi nella ricostruzione in fatto di cui alla memoria di costituzione). Tutti i testimoni escussi hanno reso deposizioni che asseverano la ricostruzione in fatto prospettata dal datore di lavoro e posta a fondamento del licenziamento comminato. Nello specifico, la testimone direttamente coinvolta nei fatti di causa, ha Parte_3 reso dichiarazioni del tutto in linea con la segnalazione già effettuata (e da cui è scaturito il procedimento disciplinare che ha avuto epilogo nel licenziamento impugnato) comunque confermative delle condotte oggetto di contestazione da parte della datrice. Ad avvalorare la attendibilità della deposizione resa dalla testimone contribuisce certamente il rilievo per il quale la ragazza si è immediatamente attivata, a pochissimi giorni (considerando che l'ultimo episodio ha avuto luogo venerdì 24 maggio e che la segnalazione della studentessa ha luogo il lunedì 27 maggio), portando a conoscenza prima i propri genitori e poi la dirigenza scolastica delle condotte serbate dal dipendente. La testimone non aveva alcun motivo di risentimento nei confronti del -che, prima Parte_1 degli eventi per cui è causa, conosceva solo di vista. La studentessa non ha nemmeno esitato ad ammettere di aver ella stessa, di sua iniziativa, più volte chiesto al sig. di compiere condotte contrarie ai propri doveri d'ufficio, essendo Parte_1 perfettamente conscia di stare chiedendo qualcosa di irregolare. Per altro verso, non appare francamente verosimile che la testimone possa aver in qualche modo frainteso e che dunque la intera vicenda sia frutto di un misunderstanding. Inferire che la testimone potrebbe aver travisato, equivale ad insinuare che la si Tes_1 sarebbe volutamente inventata gli episodi di sana pianta e ciò, all'evidenza, senza alcun motivo (considerato sia il fatto che -sotto un profilo di condotta scolastica- gli eventi oggetto di segnalazione avrebbero potuto comportare ai suoi danni rilievi disciplinari, sia l'obiettivo disagio morale e pratico che
13 la vicenda ha certamente avuto sulla quotidianità sua e della sua famiglia, nonché sul suo percorso scolastico-già compromesso dalla questione assenze). Il fatto che la testimone si sia contraddetta su circostanze marginali– ammettendo poi di non escludere di potersi confondere su alcuni dettagli (come il fatto di aver o non aver telefonato al ricorrente) - appare del tutto privo di rilievo e non inficia in alcun modo la complessiva credibilità delle dichiarazioni rese. Anche i testimoni e hanno confermato di Testimone_4 Testimone_5 essersi attivati per segnalare gli accadimenti riferiti loro dalla figlia e di aver altresì affrontato il ricorrente in segreteria nel corso di un confronto verbale dai toni accesi;
la testimone ha Tes_4 riferito che il ricorrente sarebbe nell'occasione arrivato addirittura a scusarsi di quanto era accaduto (circostanza riferita de relato anche dal testimone Per_7
Gli avvenimenti anche per il contesto -appartato- in cui hanno avuto luogo, la valutazione dei contenuti degli scambi di messaggistica tra il ricorrente e la (prodotti in giudizio da Tes_1 entrambe le parti) indirettamente confermano, in uno allo scambio verbale avuto tra i genitori della studentessa con il ricorrente e le reazioni di tutti i soggetti nell'occasione presenti – comunque coinvolti a vario titolo dagli eventi ( in primis;
, e Parte_4 Tes_4 Tes_1 Tes_2 nonché sono riconducibili ad un quadro coerente. Per_7
L'esame complessivo di tutte le deposizioni raccolte, restituisce così diretta ed indiretta conferma della ricostruzione fornita dalla parte resistente (oggetto di approfondita istruttoria i cui risultati sono stati posti a disposizione del ricorrente che, in tutte le difese svolte -sia in fase procedimentale che nella presente sede, si è sostanzialmente limitato a ridimensionare gli avvenimenti, negando approcci fisici, ma ammettendo tutto il resto). Le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati, nei limiti della loro rilevanza – poiché relative alle diverse porzioni della materialità del fatto complessivamente valutato e poi, nei limiti della sua valenza disciplinare, contestato- sono concordanti e tra loro collimano. Giova peraltro dare conto del fatto che, con istanza resa fuori udienza in data 3.9.25 parte ricorrente abbia richiesto la riapertura della istruttoria, dichiarando di essere venuta a conoscenza, solo successivamente alla chiusura di questa, del fatto che, tale , venuto a conoscenza della Persona_10 presente vicenda processuale e dei motivi del licenziamento del , avrebbe a questi Parte_1 rilasciato, solo in data 20 luglio 202,5 una dichiarazione – offerta in produzione con deposito non autorizzato- con cui questi racconta di aver assistito ai fatti del 24 maggio 2024. Questo Giudice, con provvedimento reso nel contraddittorio dell'udienza, ha rigettato la istanza di rimessione in termini presentata dalla difesa del ricorrente sulla scorta della esaustività della istruttoria già assunta, nonché della seguente motivazione (qui reiterata): avuto riguardo al fatto che, anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti previsti per la rimessione in termini e parimenti accantonando ogni valutazione sulla discutibile attendibilità del testimone -fattosi avanti su sollecitazione del ricorrente, a distanza di anni dai fatti di causa- questi non appare comunque in grado di riferire, secondo quanto emerso da dichiarazione scritta da questi rilasciata al ricorrente, sulla globalità delle condotte contestate. Devesi aggiungere come, a parere di chi scrive, appaia scarsamente verosimile che a parte degli avvenimenti per cui è causa possa aver assistito un testimone – evidentemente nascostosi, visto che nessuno, né il ricorrente, né la studentessa, si sarebbero avveduti della sua presenza- così come che il testimone in questione non fosse al corrente del fatto che gli episodi per cui è causa avevano avuto luogo o comunque determinato il licenziamento del . Parte_1
14 Risulta infatti del tutto pacifico che, nei giorni immediatamente successivi ai fatti contestati, la vicenda abbia avuto risalto mediatico e comunque provocato nella comunità scolastica un forte turbamento, tale da dare luogo anche a manifestazioni e proteste da parte degli studenti (circostanza di cui viene dato atto sia nel provvedimento di contestazione disciplinare, sia in atti, senza che sul punto vi sia contestazione alcuna). Non secondario anche il fatto che il testimone in questione avrebbe deciso di dichiarare proprio ora di aver assistito a parte dei fatti di causa e proprio su compulsazione di parte ricorrente (che, premurosamente, ne avrebbe anche raccolto deposizione scritta). La riapertura della istruttoria, a prescindere da ogni valutazione in punto attendibilità del testimone in questione, sarebbe comunque del tutto superflua, non essendo il teste in grado di riferire alcunché sui fatti del 21 maggio 2024 (In data 21 maggio 2024, dopo essere arrivata a scuola in ritardo, la studentessa attendeva in sala colonne l'orario di apertura della biblioteca. In quel frangente veniva avvicinata dalla S.V., che si presentava alla studentessa come RL e si offriva di portarla in una stanza sita al primo piano per prepararle una coccolata calda. In quell'occasione, la studentessa raccontava alla S.V. i problemi legati alle sue numerose assenze e la S.V. si offriva di "darle una mano* eliminando le assenze dal registro elettronico. La S.V. coglieva, quindi, l'occasione per scambiare il proprio numero di telefono con la studentessa, dandole appuntamento per parlare nuovamente della questione di persona. Tale circostanza appare confermata dallo scambio di messaggi tra la S.V. e la studentessa;
messaggi con i quali la S.V. dava appuntamento alla studentessa nel vano scala tra piano terra e primo piano. La studentessa Si presentava all'incontro e, in quell'occasione, la S.V. tentava un primo approccio con la studentessa, provando a baciarla.). Tale condotta, risulta del tutto confermata dalla istruttoria assunta (ed ha caratteristiche analoghe, anche in termini di disvalore, a quella successiva serbata dal ricorrente in occasione dell'incontro del 24 maggio). Tanto chiarito in ordine alla effettiva sussistenza materiale delle condotte addebitate, e quanto alla gravità delle stesse, devesi rilevare quanto segue. Le condotte contestate concorrono senza dubbio ad integrare la fattispecie legale di cui all'art. 2119 cod. civ. e si connotano -per gravità- tale da giustificare senza dubbio il recesso del datore per giusta causa (e ciò pur ove non fosse prevista correlativa specifica tipizzazione a livello collettivo). Si tratta di condotte che all'evidenza rientrano nella tipologia di comportamenti previsti dall'art. 25, comma 9, n. 2, lett. b) del CCNL 2019/2021, sulla base del quale risulta irrogato il licenziamento disciplinare. Tale articolo espressamente prevede che si provvede al licenziamento senza preavviso nel caso di “b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)”. L'aver serbato nei locali scolastici un contegno eccessivamente confidenziale nei confronti di una studentessa, contegno poi sfociato in plurimi tentativi di approccio fisico/sessuale contro la volontà di quest'ultima, rientra pienamente nella fattispecie considerata (ciò ben a prescindere dal fatto che sui medesimi fatti possa essersi avviato un parallelo procedimento penale;
circostanza questa che peraltro sarebbe da escludersi avuto riguardo al fatto che la ragazza, all'epoca maggiorenne, ha più volte chiarito, anche nella presente sede, di non aver sporto alcuna querela). Non si dubita che simili condotte rappresentino un grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente poichè idonee a minare in maniera irrimediabile il vincolo fiduciario tra le parti, riverberandosi in termini di impossibilità di permanenza del rapporto di lavoro.
15 La irrimediabile compromissione del rapporto ben può ritenersi determinata dal fatto che il ricorrente abbia, nei locali scolastici e durante lo svolgimento dei propri incarichi, approfittato della propria possibilità concreta di accedere a locali scolastici defilati per ivi assumere, nei confronti di una studentessa, atteggiamenti sicuramente equivoci (aver dato seguito a richieste illegittime della ragazza finalizzate alla violazione dei suoi stessi doveri d'ufficio, senza nulla riferire al personale scolastico piuttosto che alla dirigenza), eccessivamente confidenziali (l'aver ingaggiato con questa contatti telefonici e scambi di messaggistica) ed infine l'aver tentato, in ben due occasioni, approcci intimi nei confronti della ragazza stessa. Tali comportamenti, certamente sconsiderati prima che predatori, non possono non avere influenza sulla valutazione da parte datoriale anche della capacità del lavoratore di assolvere alla sua prestazione lavorativa, ed anzi incidono intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione e fedeltà cui è tenuto il dipendente nei confronti della amministrazione. Essi si rivelano all'evidenza incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario sul quale il rapporto di lavoro stesso si fonda, manifestandosi come condotte significativamente lesive delle norme dell'etica e del vivere civile e dunque tali da ben poter costituire giusta causa di licenziamento. In altri termini, il recesso datoriale trova diretto fondamento nella autonoma rilevanza disciplinare connessa all'intrinseco disvalore delle condotte contestate e ciò poiché, in definitiva, gli episodi, complessivamente considerati, sottendono, come minimo, la totale indifferenza del dipendente alla legittima aspettativa della amministrazione di evitare che nel contesto scolastico – che dovrebbe essere un ambiente protetto, di crescita, educazione e cultura- si possano consumare condotte in qualunque modo lesive della integrità fisica e morale degli studenti -di tutte le età- con cui il personale docente ed amministrativo ha quotidiano contatto. Quanto sin qui complessivamente argomentato giustifica senza dubbio l'integrale rigetto del ricorso, superando ogni residua argomentazione di parte su questioni non rilevanti ai fini del decidere (che si ritengono pertanto assorbite). Le spese di lite vengono liquidate in applicazione del principio della soccombenza, nonché dei parametri di cui al DM 55/2014 e dunque poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, spese che si liquidano in euro 3000 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 16/10/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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