Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8122
CASS
Sentenza 27 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In caso di notifica dell'atto di impugnazione nullo (ma non inesistente), ne deve essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. anche quando si tratti di notifica effettuata in ottemperanza a ordine di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., atteso che le due citate disposizioni operano su piani autonomi e che, ai fini della rinnovazione, la notifica in sede di integrazione va considerata equivalente alla notifica dell'originario atto introduttivo.

L'inammissibilità della produzione in sede di legittimità di atti e documenti non prodotti in precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'art. 372 cod. proc. civ., riguarda non solo quelli costituenti nuovi elementi di prova intesi a corroborare le censure di "errores in iudicando", ma altresì quelli attinenti alla regolarità della costituzione del rapporto processuale e dei relativi soggetti nelle precedenti fasi del giudizio di merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8122
    Data del deposito : 27 luglio 1999

    Testo completo