Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 2
In caso di notifica dell'atto di impugnazione nullo (ma non inesistente), ne deve essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. anche quando si tratti di notifica effettuata in ottemperanza a ordine di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., atteso che le due citate disposizioni operano su piani autonomi e che, ai fini della rinnovazione, la notifica in sede di integrazione va considerata equivalente alla notifica dell'originario atto introduttivo.
L'inammissibilità della produzione in sede di legittimità di atti e documenti non prodotti in precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'art. 372 cod. proc. civ., riguarda non solo quelli costituenti nuovi elementi di prova intesi a corroborare le censure di "errores in iudicando", ma altresì quelli attinenti alla regolarità della costituzione del rapporto processuale e dei relativi soggetti nelle precedenti fasi del giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8122 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Matteo IACUBINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 15480/95 proposto da
de AN RD, in proprio elettivamente domiciliato in Roma, Viale Manzoni n. 26 presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Astice, che unitamente all'Avv. Luigi Pagani lo difende come da procura a margine del ricorso, successivamente difeso anche dal Prof. Avv. Bernardino Libonati come da procura per notaio Adriana Scognamiglio di AN del 3.3.1998 Rep. n. 59693.
RICORRENTE
contro
NT INDUSTRIES LtD, in persona del suo Presidente Robert C. RO, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 10, presso lo studio dell'Avv. Massimo Minzi che la difende come da procura alle liti per Atto Consolare n. 22 Reg. n. 44/96 del 10.1.1996.
CONTRORICORRENTE
e contro
AR RI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 10, presso lo studio dell'Avv. Massimo Angelini che lo difende come da procura speciale alle liti per atto notaio Lorraine Streep di Elizabeth, New Jersey, USA, del 18.3.1999.
CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di AN n. 384/95 del 17.1 / 7.2.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.4.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Bernardino Libonati, Massimo Minzi e Massimo Angelini.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del primo e quinto motivo del ricorso, per l'inammissibilità del secondo, per l'accoglimento parziale del terzo e per quanto di ragione del quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella controversia insorta tra l'avv. Eduardo de AN e la propria cliente società statunitense AN IN LT. (in seguito solo AN) e NO AN, in ordine alla liquidazione di compensi spettanti al professionista per una lunga serie di prestazioni giudiziali, il Tribunale di AN (con sentenza del 17.12.1992): 1) dichiarava la carenza di legittimazione del AN ad opporsi ai tre decreti ingiuntivi emessi nei confronti della AN su ricorso del de AN per il pagamento dei compensi quantificati in oltre L. 1 miliardo e 100 milioni;
2) dichiarava nulli i suddetti decreti perché emessi nei confronti di una società avente sede all'estero;
3) liquidava i compensi spettanti al de AN, al netto degli acconti, in complessive L. 219.292.751, condannando la AN al pagamento di tale somma, con interessi e rivalutazione;
4) respingeva la domanda di convalida del sequestro conservativo autorizzato ante causam;
5) compensava per intero le spese processuali tra tutte le parti.
Avverso tale decisione proponeva appello il de AN dolendosi che il Tribunale avesse dichiarato la nullità dei suddetti tre decreti ingiuntivi, ancorché la sola parte legittimata ad opporsi, ossia la debitrice AN, non avesse proposto opposizione. Insisteva per far dichiarare coperta da giudicato la pretesa azionata in sede monitoria nei confronti della AN. Chiedeva comunque la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di L. 1 miliardo e 200 milioni, nonché la convalida del sequestro conservativo.
Il AN resisteva all'impugnazione, mentre la AN proponeva appello incidentale chiedendo che venisse operata la compensazione tra quanto effettivamente dovuto al de AN e quanto da questi già riscosso, con restituzione degli importi indebitamente trattenuti. Con sentenza n. 384/95 del 17.1 / 7.2.1995, la Corte d'appello di AN rigettava l'impugnazione del de AN e, in accoglimento dell'appello incidentale della AN, in parziale riforma della decisione del Tribunale, condannava il de AN a restituire in favore della AN la somma di L. 166.713.493, con interessi legali dal giorno della domanda. Condannava il AN alla rifusione, in favore del de AN delle spese del doppio grado di giudizio, che dichiarava interamente compensate tra il de AN e la AN. Dopo aver ribadito l'inammissibilità delle opposizioni proposte personalmente dal AN avverso i tre decreti ingiuntivi emessi nei confronti della AN, dotata di autonoma personalità giuridica, osservava la Corte d'appello, in ordine all'eccezione di giudicato sollevata dal de AN, che era necessario che i decreti ingiuntivi risultassero notificati alla società, perché solo in tal caso si poteva dire che la mancata opposizione nel termine aveva reso definitivo l'accertamento dei crediti formanti oggetto delle ingiunzioni. Ma nel caso specifico i decreti ingiuntivi risultavano essere stati notificati in data 10.3.1990 mediante consegna al portiere di uno stabile in AN, via Riva Rocci n. 8, indicato dal AN come propria abitazione in una lettera inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AN che si accingeva a liquidare le parcelle del de AN. Tale indicazione non poteva valere come elezione di domicilio riferibile alla società e valevole per la notificazione degli atti giudiziari ad essa rivolti, perché il AN aveva espressamente definito quella di via Riva Rocci come la sua personale abitazione e, quindi, non come domicilio della società. Nè il de AN aveva provato che il AN a quella data era il legale rappresentante della AN, per cui era da escludere l'invocato giudicato.
In merito alla liquidazione dei compensi professionali spettanti al de AN, -la Corte d'appello, dopo aver rilevato che il de AN aveva prodotto, in sede di gravame, un'ampia mole di documenti relativi ad atti processuali compiuti nelle cause patrocinate in favore della AN, colmando in tal modo la lacuna probatoria ravvisata dal primo giudice, procedeva ad un nuovo esame delle singole parcelle, verificando di volta in volta se esse erano sorrette da adeguato supporto probatorio, se le somme esposte dal professionista erano congrue in rapporto alla tariffa vigente al tempo delle prestazioni, alla complessità della controversia e al valore della causa, tenendo altresì conto del fatto che molte cause risultavano fra loro simili o, comunque, traevano origine da un'unica ragione di lite, comportando perciò la trattazione di questioni sostanzialmente identiche o assai analoghe, con conseguente riduzione dell'impegno e del tempo di studio da parte del professionista. Pertanto la Corte d'appello, all'esito dell'esame delle 33 parcelle, liquidava a favore del de AN il compenso complessivo di L. 430.667.947.
Passava, quindi la Corte d'appello alla disamina dei pagamenti effettuati dalla AN e agli incassi realizzati dal de AN. Sotto la prima voce accertava che gli acconti a suo tempo versati dalla AN al proprio legale ammontavano a complessive L. 260.705.240, e respingeva l'eccezione del de AN che una cospicua parte sarebbe stata da lui impiegata per la registrazione, delle diverse sentenze perché non provata. Sotto la seconda voce, accertava la Corte d'appello che i ricavi di due procedure esecutive promosse dal de AN ammontavano rispettivamente a L. 307.340.000 e a L. 29.336.200, per un totale complessivo di L. 336.676.200. Disattendeva l'assunto del professionista che da tali importi andavano sottratte le spese processuali, sia perché non documentate, sia perché si trattava di spese non addossabili alla società.
Pertanto, la Corte d'appello, accertato che la AN aveva versato al de AN la somma complessiva di L. 597.381.440
a fronte di un credito del professionista di L. 430.667.947, condannava il de AN a rimborsare alla AN la somma di L. 166.713.493, con gli interessi legali dalla domanda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Eduardo de AN in base a cinque motivi, illustrati con memoria. La AN ha resistito con controricorso.
NO AN, nei cui confronti è stato disposto l'integrazione del contraddittorio, ha conferito procura all'Avv. Massimo Angelini che lo ha difeso con discussione orale.
La AN ha depositato note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente osserva la Corte, a confutazione dell'eccezione sollevata dalla difesa della AN nel corso della discussione orale di inammissibilità del ricorso, che la rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione, che risulti affetta (non da inesistenza ma) da nullità, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (come nel caso specifico per essere stata effettuata presso il procuratore costituito, anziché alla parte personalmente ex art. 330, ultimo comma, codice di rito), deve essere disposta anche quando si tratti di notifica effettuata in ottemperanza ad ordine di integrazione del contraddittorio impartito a norma dell'art. 331 c.p.c., dato che le due citate disposizioni operano su piani autonomi, e che, ai fini di quella rinnovazione, la notifica in sede di integrazione va considerata equivalente alla notifica dell'originario atto introduttivo (Cass, 13.11.1991 n. 12112). B) A sostegno dell'impugnazione il ricorrente de AN deduce:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 633, ultimo comma, 650 c.p.c., nonché degli artt. 115, 145, 156, 160 c.p.c., nonché ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 2457 ter e 2697, secondo comma, e 2709 c.c. in materia di onere della prova;
nonché infine motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.- Premesso che il giudice deve giudicare iuxta alligata atque probata, il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ravvisato un "insuperabile dubbio" sul fatto che il AN fosse ancora il legale rappresentante della AN alla data di notificazione dei tre decreti ingiuntivi, sul rilievo che nessuna prova era stata data al riguardo dal de AN, mentre l'AN aveva prodotto in giudizio un documento da cui risultava che dal 10.2.1990 il AN aveva cessato dalla carica di presidente della società.
Osserva innanzitutto il ricorrente che l'assunto della sentenza, secondo cui l'indicazione del domicilio di via Riva Rocci n. 8 fatta dal AN non potesse ritenersi domicilio della AN, sarebbe del tutto apodittico, atteso che il AN si era rivolto al Consiglio dell'Ordine per contrastare, nella sua qualità di presidente, la liquidazione chiesta dal de AN contro la AN, per cui il suddetto indirizzo di via Riva Rocci n. 8 da lui indicato nella lettera del 21 marzo 1989 per ivi indirizzargli le risposte, non poteva non essere il domicilio in Italia della AN. Sostiene poi il ricorrente che sarebbe sfuggito alla Corte d'appello che il de AN aveva chiesto i decreti di condanna nei confronti della AN, in persona del suo presidente AN con domicilio in AN via Rocci n. 8, perché ivi la società era stata domiciliata dal AN, che in tale veste di presidente si era rivolto al Consiglio dell'Ordine indicando il suddetto domicilio. Sarebbe pure sfuggito che era stato il AN a proporre opposizione contro. i decreti ingiuntivi;
opposizione che non avrebbe avuto senso logico se non fosse stato il AN presidente della società AN. Sicché sarebbe esistito molto di più di un "qualche riferimento" tra la persona del AN e la AN, sufficiente ai fini del necessario collegamento per ritenere la notificazione (al più) nulla, ma non inesistente.
Il solo mezzo del quale la AN doveva avvalersi per far valere tale nullità sarebbe stato proporre opposizione contro i decreti ingiuntivi: opposizione mai proposta neppure ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Invero, la notificazione, ancorché irregolare o nulla, non impedisce al destinatario di avere notizia dell'atto. Ma la violazione più grave da parte della Corte d'appello sarebbe stata in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.). Il de AN aveva chiesto e notificato i tre decreti ingiuntivi nei confronti della AN "in persona del presidente NO AN domiciliato in AN via Riva Rocci 8". Poiché la AN aveva eccepito che la notificazione era irregolare perché il AN non era più presidente, su di essa ricadeva l'onere di provare tale circostanza. A tal fine la AN aveva esibito un foglio informale, a firma di un tale OS MA, definito "copia certificato di verbale di assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione" del 6.2.1990 dal quale risultava che il AN aveva rassegnato le dimissioni, immediatamente accettate dagli azionisti, e che al suo posto era stato nominato presidente Robert RO.
Afferma il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe attribuito valore probatorio a simile atto, senza considerare che non era un "documento" proveniente da pubblico ufficiale, il cui contenuto faceva prova fino a querela di falso, ma una mera dichiarazione di parte a firma di tale OS MA. Dichiarazione che era stata contestata dal de AN, sulla base degli Annual Reporter, perché non veritiera (e creata per ingannare i giudici). Per cui, dinanzi a tale contestazione, spettava alla AN provare la veridicità del contenuto dell'esibita dichiarazione e non al de AN dimostrare che non era vera, come erroneamente affermato dalla Corte d'appello, stravolgendo i principi e le norme di diritto sull'onere della prova. Inoltre la Corte d'appello avrebbe violato anche il disposto dell'art. 2457 ter c.c., che prevede l'obbligo della pubblicazione e del deposito degli atti presso il Registro delle imprese, per cui la sostituzione dell'amministratore unico o presidente della società non è opponibile al terzo creditore se non resa pubblica secondo la disciplina predetta.
1. 1. Il motivo è infondato.
Premesso che l'art. 145 c.p.c., in tema di notificazione alle persone giuridiche, stabilisce una priorità di notifica nella sede sociale, consentendo come soluzioni di ripiego le altre, ivi compresa la notifica al domicilio del legale rappresentante, va osservato che la Corte d'appello ha sottolineato che il domicilio di via Riva Rocci 8 AN, dove in data 10.3.1990 erano stati notificati i decreti ingiuntivi in questione, non poteva considerarsi il domicilio del legale rappresentante della AN, in quanto era risultato essere il domicilio personale del AN. La Corte d'appello ha pure aggiunto che, al fine di stabilire se la notificazione ivi eseguita potesse essere in qualche modo riferita alla AN, non direttamente ma almeno indirettamente, era necessario accertare che il AN, a quella data, era ancora legato alla AN da qualche rapporto di rappresentanza o di amministrazione, perché solo in tal caso la notificazione dei decreti poteva ritenersi nulla ma non inesistente. Al riguardo mentre il de AN aveva sostenuto che il AN era anche a quella data il legale rappresentante della AN, quest'ultima aveva affermato il contrario assumendo che il AN aveva cessato da ogni carica sin da epoca anteriore alla notificazione dei decreti.
In tale contrasto giustamente la Corte d'appello ha affermato che era onere del de AN, il quale aveva dedotto l'esistenza di un giudicato formatosi a seguito della notificazione dei decreti e mancata opposizione della ingiunta società, provare la riferibilità di tale notificazione alla AN, cioè il suddetto presupposto, vale a dire che il AN era ancora legato alla società. Ma sul punto il de AN si era limitato a confutare l'attendibilità dello scritto prodotto ex adverso per documentare l'accennata cessazione del AN dalla carica di amministratore della AN, ma nulla aveva documentato o provato, per parte sua, in ordine all'asserita qualifica sociale rivestita dal AN alla data delle menzionate notificazioni. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che non vi era alcuna certezza circa la riferibilità alla AN delle notificazioni eseguite in un luogo diverso dalla sede sociale e a persona di cui non era documentata l'asserita qualità di rappresentante della società: con la conseguenza che i decreti ingiuntivi così notificati non erano idonei a determinare effetti di giudicato.
Una motivazione, quindi, ampia, articolata, esaustiva, lucidamente esposta, affatto incensurabile (oltre che, all'evidenza, sotto il profilo dell'omissione, anche) per insufficienza o contraddittorietà.
Nè colgono nel segno tutte le altre censure relative al valore non probatorio, ovvero non veritiero, del "documento" a firma del MA prodotto dalla AN in ordine all'assemblea del 6.2.1990 circa la nomina del RO a presidente del consiglio di amministrazione della società in sostituzione del AN, atteso che la Corte d'appello, applicando correttamente i principi in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), ha avuto cura di sottolineare che era obbligo del de AN provare, così come da lui sostenuto, che all'epoca della notifica dei decreti ingiuntivi il AN rivestiva la carica di presidente (e legale rappresentante) della società AN, mentre non spettava a quest'ultima provare il contrario;
onde la documentazione da essa prodotta (il cd. "certificato" MA), attestante che all'epoca presidente della società era il RO, non dispensava il de AN dall'onere della suddetta prova su di lui gravante. Onere che non poteva ritenersi assolto con la semplice contestazione dell'attendibilità dello scritto avversario. Infine del tutto inconferente è il richiamo all'art. 2457 ter c.c. in tema di effetti della pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 14 legge 27 novembre 1933 n. 1578, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. - Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe liquidato le parcelle (riducendole del 60%) senza dire le ragioni della falcidia operata e senza alcun riferimento ne' al valore della pratica, ne' all'attività concretamente svolta dal professionista, ne' al risultato ottenuto dalla cliente.
In particolare non avrebbe considerato: a) da un lato, che a conclusione di valutazione attenta e rigorosa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva liquidato per onorari L. 1.034.050.000; b) dall'altro lato, che il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del quantum richiesto, e, ove tale valutazione sia stata effettuata, legittima l'applicazione a carico dell'istante della c.d. tassa di opinamento. In sostanza la Corte d'appello avrebbe proceduto a determinare gli onorari trascurando gli elementi di prova acquisiti agli atti che riguardavano: a) la liquidazione degli onorari effettuata dal Consiglio dell'Ordine; b) il valore globale della controversia AN/Bormioli, conclusasi nel 1988 con una transazione generale di L. 10.500.000.000; c) la difficoltà della causa, concernente la validità del contratto quadro 24.7.1978, stipulato dalla AN con Bormioli.
Pertanto la Corte d'appello sarebbe venuta meno al dovere-obbligo di fornire adeguata motivazione del suo convincimento, vale a dire della pesante, abnorme falcidia apportata alla liquidazione degli onorari effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ne' avrebbe considerato l'opera complessiva svolta dal professionista, sia nella fase giudiziale che stragiudiziale. Soprattutto la Corte milanese non avrebbe tenuto conto delle specifiche note in cui erano elencate tutte le spese non ripetibili, trascurandone la liquidazione senza spiegazione, incorrendo così su tale punto nel vizio di omessa pronuncia.
2.1. Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte d'appello ha spiegato perché la liquidazione degli onorari andava ridotta rispetto a quella per complessive L.
1.034.050.000 risultante dal parere espresso dal Consiglio dell'Ordine, in quanto bisognava tener conto dell'attività effettivamente svolta dal professionista, ovvero di quella risultante dagli atti;
aggiungendo che, per la quantificazione degli onorari tra i valori massimi e minimi della tariffa forense, era necessario considerare anche che una larghissima parte delle cause avevano oggetti tra loro molto simili o, comunque, traevano origine da un'unica ragione di lite tra i medesimi soggetti, per cui implicavano la trattazione di questioni sostanzialmente identiche o assai analoghe, con conseguente riduzione dell'impegno e del tempo di studio da parte del professionista.
L'impugnata sentenza non ha minimamente trascurato di esaminare i documenti prodotti, dato che li ha considerati uno per uno, attribuendo a ciascuno il giusto valore, spiegando in particolare come la liquidazione degli onorari effettuata dal Consiglio dell'Ordine non era vincolante ed andava commisurata all'attività in concreto svolta dal professionista in relazione ad ogni causa, e come per l'accordo transattivo raggiunto con le varie società Bormioli andava riconosciuto, in relazione all'apporto dato dal de AN, l'importo complessivo di L. 254. 774.800, già corrisposto al professionista (e da portare quindi in detrazione). Il richiamo da parte del ricorrente a singole note, nell'ambito del contesto unitario e complessivo di calcolo e liquidazione degli onorari effettuato della Corte d'appello, non ha pregio e non serve allo scopo, in quanto si risolve in una diversa lettura del quadro probatorio ma non nella dimostrazione dei denunciati vizi della sentenza impugnata.
Per il resto è appena il caso di ricordare che l'interpretazione e la valutazione degli atti e delle risultanze processuali sono affidate al giudice di merito e costituiscono accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da sufficiente motivazione, scevra di vizi logici e giuridici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art.2697 c.c., nonché motivazione illogica, apodittica e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn,3 e 5 c.p.c. - Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d'appello, nel liquidare a favore del de AN il compenso complessivo di L. 430.667.947, determinando i pagamenti a lui effettuati dalla AN in L. 597.381.440, condannandolo a restituire la somma di L. 166.713.493, non ha riconosciuto le somme impiegate per la registrazione delle sentenze "perché non sarebbero state provate", e le spese per le procedure esecutive perché "non addossabili alla controparte, attesa la loro dipendenza da titoli esecutivi dei quali si è indirettamente accertata la giuridica inesistenza". Afferma il ricorrente che, così argomentando, la Corte d'appello non ha considerato, per quanto riguarda le spese sostenute dal de AN per la registrazione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi, che tali spese risultavano dalle stesse fatture prodotte dalla AN. Anzi ad ogni fattura il de AN aveva allegato le bollette della Cancelleria e dell'Ufficio del Registro relative alle spese da lui pagate per conto della AN, ammontanti, come dai documenti prodotti, a complessive L. 124. 701.780.
Nè ha considerato, per quanto riguarda le spese per le procedure esecutive, che l'ammontare di tali spese risultava dalla documentazione esibita, in particolare della quietanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per L. 31.021.500 e dalla tassa pagata all'Ufficio del Registro di Abbietegrasso per L. l. 119.415. Mentre non rientrava tra le spese delle procedure esecutive promosse in base a titoli di asserita inesistenza giuridica,- e, pertanto, non poteva essere escluso, quanto pagato dal de AN all'Ordine degli Avvocati per diritti di liquidazione delle parcelle da lui chieste in conseguenza del rifiuto della AN a pagarle. Onde tali diritti, non essendo dipendenti dai titoli esecutivi di condanna, dovevano essere detratti dalla somma (L. 336.676.200) ricavata dalle procedure esecutive.
3. 1. Il motivo merita accoglimento per quanto di ragione. L'impugnata sentenza, dopo aver affermato che l'AN aveva complessivamente versato al de AN L. 597.381.440, di cui L. 260.705.240 per "acconti" e L. 336.676.200 per "ricavi" di procedure esecutive, ha rigettato l'obiezione del professionista che dagli "acconti" andavano detratte le spese di registrazione delle sentenze e decreti ingiuntivi, e dai "ricavi" le spese processuali e i diritti corrisposti al Consiglio dell'Ordine per la liquidazione delle parcelle, osservando quanto alle prime che non erano state documentate, e quanto alle seconde che non erano addossabili alla AN.
Rileva il Collegio che tale ragionamento non può essere condiviso in ordine alle spese di registrazione delle sentenze e decreti ingiuntivi sostenute dal de AN, in quanto l'impugnata sentenza non ha considerato da un lato che il de AN per affrontare tali spese doveva necessariamente attingere agli "acconti" ricevuti dalla AN utilizzandoli per la parte qua a quell'impiego, non essendo previsto che il legale debba anticipare le spese per il cliente, e dall'altro lato che la prova dell'esistenza di tali spese risultava dalla documentazione acquisita agli atti, in particolare dalle stesse fatture prodotte dalla AN, avendo avuto cura il de AN di allegare ad ogni fattura anche le bollette della Cancelleria e dell'Ufficio del Registro relative alle spese da lui sostenute. Sul punto il giudice di rinvio dovrà accertare, attraverso il raffronto delle causali indicate nei corrispondenti importi delle fatture prodotte in causa, l'ammontare complessivo (calcolato dal ricorrente in L. 124.701.780) delle spese sostenute dal de AN per conto dalla AN da sottrarre dagli "acconti" ricevuti, per procedere, quindi, alle operazioni di dare e avere e, previo calcolo dei relativi interessi, alla liquidazione delle somme ancora dovute all'una o all'altra parte.
Per quanto riguarda la doglianza relativa ai "ricavi" e alle spese processuali afferenti le procedure esecutive e l'importo dei diritti corrisposto all'Ordine degli Avvocati, va osservato che l'impugnata sentenza, con adeguata motivazione scevra di vizi logici e giuridici, ne ha escluso la detrazione rilevando che si trattava di spese non addossabili alla AN, data la loro stretta dipendenza da titoli esecutivi risultati giudizialmente inesistenti. Il ricorrente, pur riconoscendo alla fine della doglianza l'esattezza della decisione della Corte d'appello in ordine alle spese processuali, sostiene che invece l'importo dei diritti pagati al Consiglio dell'Ordine avrebbe dovuto in ogni caso essere detratto in quanto affatto dipendente da titoli esecutivi dichiarati inesistenti. Ma tale assunto non ha pregio perché, una volta intervenuta pronuncia di inesistenza (con conseguente eliminazione) dei titoli posti a base della liquidazione della parcella, anche questa, unitamente all'importo pagato al Consiglio per ottenerla, resta travolta da tale pronuncia, non essendo concepibile una sua autonoma e indipendente sopravvivenza.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 336 c.p.c., nonché dell'art. 1282 e 2033 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.- Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello non poteva, senza violare il principio dispositivo dell'art. 112 c.p.c., operare la compensazione tra tutte le somme ricevute dal de AN (compresa quella di L. 336.676.200), condannandolo a restituire alla AN la differenza di L. 166.713.493, oltre gli interessi a norma dell'art.2033 c.c., avendo la AN chiesto soltanto la "restituzione"
dell'indebito.
In ogni caso non poteva trattare in modo diverso una stessa situazione giuridica, riconoscendo gli interessi a favore della AN e negandoli a favore del de AN, per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto, in analogia a quanto disposto per la AN, condannare la stessa AN a corrispondere - sulla somma residua dovuta al de AN - gli interessi.
4.1. Il motivo, riguardando sostanzialmente il calcolo degli interessi, resta assorbito in virtù dell'accoglimento del terzo motivo, dovendo il giudice di rinvio, come sopra detto, procedere alle operazioni di dare e avere, previo calcolo dei relativi interessi.
5. Nullità della costituzione in appello della società AN IN LT. e conseguente mancata regolare costituzione del rapporto processuale, in relazione agli artt. 75, 83 e 99 C.P.C. - Il ricorrente, ribadito che il AN sarebbe stato sempre Presidente della AN, come risulterebbe dai n. 5 "Annual Reporter" prodotti, relativi agli anni dal 1990 al 1994, e che la dichiarazione del 21.3.1990 attestante la nomina a Presidente di OB C. RO sarebbe un falso ad hoc, sostiene che la procura consolare 23.9.1993 conferita all'avv. Ferruccio Carboni Corner, con potere di nominare a sua volta avvocati, sarebbe nulla in quanto rilasciata dal RO che non era Presidente della AN. Pertanto il mandato conferito dall'avv. Ferruccio Carboni Corner all'avv. Luigi Gioja per il giudizio di appello della AN sarebbe nullo, con conseguente carenza di legitimatio ad processum, che costituendo un presupposto processuale è rilevabile, circa la sua esistenza o inesistenza, anche in sede di legittimità.
Con l'ulteriore conseguenza che i decreti ingiuntivi, non opposti dall'AN, sarebbero passati in giudicato.
5.1. Il motivo è in parte infondato, laddove ripropone la questione, già disattesa con il rigetto del primo mezzo, del passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi;
ed è in parte inammissibile, laddove prospetta per la prima volta la questione della nullità della procura consolare 23.9.1993 rilasciata dal RO per conto dell'AN senza averne i poteri.
In ordine a tale ultima questione va innanzitutto osservato che essa è stata basata su documenti prodotti solo in questa sede di legittimità e quindi non ammissibili ex art. 372 c.p.c., avendo questa Corte costantemente ribadito che la inammissibilità della produzione di atti e documenti riguarda sia quelli costituenti nuovi elementi di prova diretti a corroborare le censure di errori in iudicando, sia quelli attinenti alla regolarità della costituzione del rapporto processuale e dei relativi soggetti nelle precedenti fasi del giudizio di merito (ex plurimis: Cass. 16.4.1997 n. 3251.16.3.1996 n. 2239; 1995 n. 6081; 15.10.1994 n. 8413; 9.7.1992 n. 8350; 12.10.1988 n. 5513) Va poi osservato che trattasi di questione nuova rimasta completamente estranea al giudizio e non portata alla cognizione dei giudici di merito, che al riguardo nessuna indagine hanno potuto svolgere. È principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n. 5442;,18.5.1994. n. 4857).
C) In conclusione va accolto, per quanto di ragione, solo il terzo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il quarto, mentre vanno rigettati tutti gli altri motivi. impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di AN, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo;
dichiara assorbito il quarto e rigetta gli altri motivi del ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di AN. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 15 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999