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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA LUCIANO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008319008000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1055/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720250008319008000, notificata in data 19/3/2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiedeva al sig. Ricorrente_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 251,88, di cui
€ 174,81 dovute alla Regione Campania per omesso pagamento della tassa auto anno 2019, somme iscritte al ruolo n. 2025/000527 in data 27/1/2025 e già richieste con avviso di accertamento n. 964092097889 notificato in data 19/9/2022; ed € 71,09 dovute alla Camera di Commercio per diritto annuale anno 2021, ruolo n. 2025/000877.
Propone ricorso il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Campania, limitatamente al ruolo emesso dalla Regione Campania, contestando la pretesa impositiva, concludendo per la nullità, illegittimità ed inefficacia della pretesa impositiva ed, in subordine, chiede di accertare le minori somme dovute dal contribuente, con condanna in solido delle controparti alle spese e compensi di causa con attribuzione al difensore antistatario.
A motivi del ricorso ha eccepito:
- la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. Evidenzia che la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 565/2020 ha affermato il principio secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Nel caso di specie sussiste un vizio assorbente riguardante l'obbligo di pagamento delle somme ingiunte, stante la mancata o irrituale notifica dell''avviso di accertamento presupposto. Rileva che la cartella di pagamento opposta scaturisce da un avviso di accertamento n. 964092097889, asseritamente notificato in data 19/9/2022, in realtà mai notificato, per presunto omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2019. Evidenzia che la Regione può accertare, a pena di decadenza, l'omesso o insufficiente pagamento del bollo auto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza per il pagamento, nel caso di specie, per la tassa auto 2019, il 31 dicembre 2023 era il termine ultimo per richiedere il pagamento oltre alla proroga di 85 giorni, sancito dal Decreto Cura Italia. Chiede all'Ente impositore il deposito della documentazione in originale in loro possesso attestante l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento da cui trae origine la cartella oggi impugnata. Insiste per la decadenza dal potere di accertamento dell'Ente creditore e per la declaratoria di nullità del procedimento di riscossione. Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
Difensore_2, ecccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in considerazione che l'attività
che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore. Ribadisce
che allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, tra cui la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, che può dimostrare la regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente e non il soggetto incaricato alla riscossione,
che può considerarsi un mero destinatario del pagamento.
Evidenzia, comunque, per quanto di competenza, che nessun termine di prescrizione e/o decadenza sia maturato stante la notifica dell'avviso di accertamento in data 19/9/2022 mentre la cartella di pagamento risulta notificata in data 19/3/2025, ossia ben prima della scadenza del termine triennale di prescrizione.
Per quanto riguarda invece la prescrizione maturata prima della consegna del ruolo, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per le eccezioni inerenti al merito della pretesa, con la conferma della cartella di pagamento impugnata, in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, dichiarare la responsabilità esclusiva dell'ente impositore senza vincolo di solidarietà alla eventuale refusione delle spese del giudizio.
Non si costituisce nel giudizio la Regione Campania sebbene risulti la regolare e tempestiva notifica del ricorso a mezzzo PEC in data 11.5.2025.
In data 24/11/2025 presenta memorie integrative il ricorrente, con le quali si riporta integralmente al ricorso introduttivo. Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate Riscossione con la propri costituzione non ha fornito la documentazione necessaria quale prova contraria rispetto a quanto eccepito dal ricorrente.
Ed, ancora, che l'Ente creditore, la Regione Campania, non risulta costituita in giudizio, per cui alcuna prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto sotteso alla cartella di pagamento oggi impugnata, è stata fornita, per cui l'intero procedimento di riscossione è da ritenersi illegittimo.
Insiste per l'annullamento della cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2025/000527 con vittoria di spese e competenze da attribuire ad esso difensore antistatario.
Non si costituisce la Regiona Campania.
All'udienza del 9 dicembre 2025 è comparso il difensore del ricorrente il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
La Corte, in funzione monocratica ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al Sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 251,88 in riferimento alle iscrizioni a ruolo effettuate dalla Regione Campania per tassa auto 2019 e Camera di Commercio per diritto annuale 2021.
Con il proposto ricorso il ricorrente, limitando la impugnazione alla sola tassa auto, contesta la pretesa per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto del ruolo azionato dalla Regione Campania.
La doglianza risulta fondata non essendosi costituita nel giudizio la Regione Campania, sebbene risulti in atti la regolare e tempestiva notifica del ricorso nei suoi confronti, per cui alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante la pretesa impositiva è stata fornita.
Non vi è dubbio che la formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, per cui la omissione dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che inficia l'atto consequenziale provocandone la nullità ( Cass. n. 565/2020).
Da tanto ne deriva che il ricorso risuta fondato con annullamento della cartella di pagamento unicamente in riferimento alla tassa auto 2019 richiesta dalla Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento relativamente alla tassa auto 2019. Conferma nel resto. Compensa le spese del giudizio. Il Giudice monocratico
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA LUCIANO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008319008000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1055/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720250008319008000, notificata in data 19/3/2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiedeva al sig. Ricorrente_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 251,88, di cui
€ 174,81 dovute alla Regione Campania per omesso pagamento della tassa auto anno 2019, somme iscritte al ruolo n. 2025/000527 in data 27/1/2025 e già richieste con avviso di accertamento n. 964092097889 notificato in data 19/9/2022; ed € 71,09 dovute alla Camera di Commercio per diritto annuale anno 2021, ruolo n. 2025/000877.
Propone ricorso il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Campania, limitatamente al ruolo emesso dalla Regione Campania, contestando la pretesa impositiva, concludendo per la nullità, illegittimità ed inefficacia della pretesa impositiva ed, in subordine, chiede di accertare le minori somme dovute dal contribuente, con condanna in solido delle controparti alle spese e compensi di causa con attribuzione al difensore antistatario.
A motivi del ricorso ha eccepito:
- la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. Evidenzia che la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 565/2020 ha affermato il principio secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Nel caso di specie sussiste un vizio assorbente riguardante l'obbligo di pagamento delle somme ingiunte, stante la mancata o irrituale notifica dell''avviso di accertamento presupposto. Rileva che la cartella di pagamento opposta scaturisce da un avviso di accertamento n. 964092097889, asseritamente notificato in data 19/9/2022, in realtà mai notificato, per presunto omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2019. Evidenzia che la Regione può accertare, a pena di decadenza, l'omesso o insufficiente pagamento del bollo auto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza per il pagamento, nel caso di specie, per la tassa auto 2019, il 31 dicembre 2023 era il termine ultimo per richiedere il pagamento oltre alla proroga di 85 giorni, sancito dal Decreto Cura Italia. Chiede all'Ente impositore il deposito della documentazione in originale in loro possesso attestante l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento da cui trae origine la cartella oggi impugnata. Insiste per la decadenza dal potere di accertamento dell'Ente creditore e per la declaratoria di nullità del procedimento di riscossione. Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
Difensore_2, ecccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in considerazione che l'attività
che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore. Ribadisce
che allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, tra cui la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, che può dimostrare la regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente e non il soggetto incaricato alla riscossione,
che può considerarsi un mero destinatario del pagamento.
Evidenzia, comunque, per quanto di competenza, che nessun termine di prescrizione e/o decadenza sia maturato stante la notifica dell'avviso di accertamento in data 19/9/2022 mentre la cartella di pagamento risulta notificata in data 19/3/2025, ossia ben prima della scadenza del termine triennale di prescrizione.
Per quanto riguarda invece la prescrizione maturata prima della consegna del ruolo, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per le eccezioni inerenti al merito della pretesa, con la conferma della cartella di pagamento impugnata, in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, dichiarare la responsabilità esclusiva dell'ente impositore senza vincolo di solidarietà alla eventuale refusione delle spese del giudizio.
Non si costituisce nel giudizio la Regione Campania sebbene risulti la regolare e tempestiva notifica del ricorso a mezzzo PEC in data 11.5.2025.
In data 24/11/2025 presenta memorie integrative il ricorrente, con le quali si riporta integralmente al ricorso introduttivo. Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate Riscossione con la propri costituzione non ha fornito la documentazione necessaria quale prova contraria rispetto a quanto eccepito dal ricorrente.
Ed, ancora, che l'Ente creditore, la Regione Campania, non risulta costituita in giudizio, per cui alcuna prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto sotteso alla cartella di pagamento oggi impugnata, è stata fornita, per cui l'intero procedimento di riscossione è da ritenersi illegittimo.
Insiste per l'annullamento della cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2025/000527 con vittoria di spese e competenze da attribuire ad esso difensore antistatario.
Non si costituisce la Regiona Campania.
All'udienza del 9 dicembre 2025 è comparso il difensore del ricorrente il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
La Corte, in funzione monocratica ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al Sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 251,88 in riferimento alle iscrizioni a ruolo effettuate dalla Regione Campania per tassa auto 2019 e Camera di Commercio per diritto annuale 2021.
Con il proposto ricorso il ricorrente, limitando la impugnazione alla sola tassa auto, contesta la pretesa per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto del ruolo azionato dalla Regione Campania.
La doglianza risulta fondata non essendosi costituita nel giudizio la Regione Campania, sebbene risulti in atti la regolare e tempestiva notifica del ricorso nei suoi confronti, per cui alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante la pretesa impositiva è stata fornita.
Non vi è dubbio che la formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, per cui la omissione dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che inficia l'atto consequenziale provocandone la nullità ( Cass. n. 565/2020).
Da tanto ne deriva che il ricorso risuta fondato con annullamento della cartella di pagamento unicamente in riferimento alla tassa auto 2019 richiesta dalla Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento relativamente alla tassa auto 2019. Conferma nel resto. Compensa le spese del giudizio. Il Giudice monocratico