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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: MA EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8495/2024 , vertente
(ROMA, 30/08/1975) E (BRASILE, Parte_1 Parte_2 on il patrocinio dell'avv.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
i ecisione I coniugi hanno proposto in forma Parte_1 Parte_2 congiunt s in data 9.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del competente Comu
2. Confermare l'attribuzione in uso esclusivo al Sig. ella ex dimora Parte_1 coniugale ubicata nel Comune di Roma alla via S. S amente ai mobili, arredi e pertinenze.
3. confermare che, fatta eccezione per il versamento della somma pattuita e per il trasferimento dell'immobile sito in Roma alla Via Via Gregorio VII, 221, Int. 1, ed a condizione che la stessa somma continui ad essere versate con le modalità concordate ed il trasferimento sia stato ratificato con atto notarile, i coniugi provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento non sussistendo le condizioni per il riconoscimento di un assegno”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare”
Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8495/2024 R.G.A.C., così decide:
- dichiara la c l matrimonio tra (ROMA, Parte_1
30/08/1975) e (BRASILE, 20/0 ntratto Pt_2 Parte_2 matrimonio in /08/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ronciglione (VT) al n. 8, Parte 2, Serie A, Anno 2012, alle condizioni di cui in parte motiva.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2, disp att., c.p.c. Roma, 25/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
MA EN
così composto: MA EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8495/2024 , vertente
(ROMA, 30/08/1975) E (BRASILE, Parte_1 Parte_2 on il patrocinio dell'avv.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
i ecisione I coniugi hanno proposto in forma Parte_1 Parte_2 congiunt s in data 9.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del competente Comu
2. Confermare l'attribuzione in uso esclusivo al Sig. ella ex dimora Parte_1 coniugale ubicata nel Comune di Roma alla via S. S amente ai mobili, arredi e pertinenze.
3. confermare che, fatta eccezione per il versamento della somma pattuita e per il trasferimento dell'immobile sito in Roma alla Via Via Gregorio VII, 221, Int. 1, ed a condizione che la stessa somma continui ad essere versate con le modalità concordate ed il trasferimento sia stato ratificato con atto notarile, i coniugi provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento non sussistendo le condizioni per il riconoscimento di un assegno”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare”
Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8495/2024 R.G.A.C., così decide:
- dichiara la c l matrimonio tra (ROMA, Parte_1
30/08/1975) e (BRASILE, 20/0 ntratto Pt_2 Parte_2 matrimonio in /08/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ronciglione (VT) al n. 8, Parte 2, Serie A, Anno 2012, alle condizioni di cui in parte motiva.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2, disp att., c.p.c. Roma, 25/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
MA EN