Art. 7.
Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , a concedere mutui ai comuni:
a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847 , e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;
b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi studi, rilievi ed indagini.
Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui.
In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro e' dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che puo' essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
I mutui relativi alle finalita' di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purche' deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i fini di cui ai precedenti commi e' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.
Il tesoro dello Stato e' autorizzato a conferire alla Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui allo articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , a concedere mutui ai comuni:
a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847 , e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;
b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi studi, rilievi ed indagini.
Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui.
In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro e' dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che puo' essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
I mutui relativi alle finalita' di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purche' deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i fini di cui ai precedenti commi e' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.
Il tesoro dello Stato e' autorizzato a conferire alla Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui allo articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.