TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17697 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il giudice designato Dott. UC De RI RR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9058 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
con l'avv. Marco Zelli Parte_1
ATTORE
E on l'Avv. Alessandra Ludovisi CP_1
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giorgio Marcelli Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: Lesioni personali da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da verbali in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, e Parte_1 CP_1 CP_2
rispettivamente quale responsabile civile ed assicuratore per la R.C.A del motoveicolo
[...]
Ducati MONSTER tg. DG78015, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in Roma via Porto di Ripa Grande il 28 maggio 2017.
Esponeva l'attore che, nelle predette circostanze, alle ore 04.30 circa, in sella alla propria bicicletta, si trovava a percorrere il suddetto tratto urbano, impegnando la carreggiata lato Tevere, essendo quella maggiormente illuminata, quando giunto in prossimità del civico 42 veniva tamponato da tergo e ad elevata velocità dal motoveicolo di A seguito della violenta collisione, CP_1 veniva sbalzato in avanti cadendo a terra e per l'effetto riportava lesioni personali che quantificava
1 in € 259.851,78 comprensivo dell'intero danno non patrimoniale e per riduzione della capacità lavorativa specifica. Il sinistro era stato oggetto di rilievi da parte della Polizia di Roma Capitale.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ritenuta infondata in fatto Controparte_2
e in diritto ed eccependo in particolare la responsabilità prevalente a carico dell'attore nella determinazione dell'evento per cui è causa.
Costituito in giudizio in via pregiudiziale eccepiva la nullità della citazione e CP_1
l'improcedibilità della domanda attorea per inosservanza ex art. 3 del D.L. 132 del 2014 e in via principale l'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante C.T.U medico legale sulla persona dell'attore interrogatorio formale ed escussioni testimoniali, all'esito dell'udienza del 08.07.2025 svoltasi nella forma di cui all'art. 127 ter veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di nullità della citazione di CP_1
In punto di diritto il disposto ex art. 156 c.p.c. stabilisce che considerato valido se, nonostante la nullità, ha raggiunto lo scopo per cui era destinato>>.
Tra l'altro la S.C. ha chiarito l'interpretazione ex art. 156 c.p.c.,” secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. n. 13857/2014; Cass. n. 1184/2001 e Cass. n. 1548/2002).
Nel verbale di udienza del 27.10.2020 il giudice istruttore accertando l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c. ne disponeva la rinnovazione, ex art. 164, co. 3, c.p.c., rinviando per l'incombente all'udienza del 20.04.2021 ore 10.30.
La notifica in rinnovazione depositata da parte attrice ha così sanato il vizio in esame.
2. Venendo all'eccezione sull'improcedibilità della domanda attore per inosservanza del disposto ex art 3 del D.L. 132 del 2014, deve rilevarsi che l'espletamento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie espressamente previste ai sensi dell'art. 3 appena richiamato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui il giudice rilevi il mancato esperimento della negoziazione assistita, deve assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito, con successiva fissazione dell'udienza dopo la scadenza del termine massimo previsto per lo svolgimento della procedura;
su questo punto è stato altresì riconosciuto
2 che il termine dei 15 giorni ha natura ordinatoria e non perentoria in assenza di qualificazione normativa esplicita .
Nel caso di specie, il primo invito trasmesso in data 12.05.2021 è risultato privo della firma dell'attore e pertanto formalmente invalido;
la normativa vigente richiede espressamente che la comunicazione dell'avvio della negoziazione sia sottoscritta dalla parte, a garanzia della effettiva volontà di aderire alla procedura.
L'invito successivo inviato in data 10.06.2021, oltre il termine di 15 giorni dall'ordinanza, può considerarsi validamente esperito in quanto recante sottoscrizione dell'attore.
In considerazione di regolare invio di negoziazione assistito nel corso del giudizio come sopra specificato, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità.
3. In merito al profilo delle responsabilità, si osserva quanto segue.
3.1. Occorre innanzitutto soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
L'evento può essere ricostruito, dalla relazione di sinistro stradale redatta dalla Polizia di Roma
Capitale, dallo schizzo planimetrico allegato, acquisito agli atti;
per contro, non rilevante è
l'assunzione di un teste che non ha dichiarato di non aver assistito al momento del sinistro e l'interrogatorio reso dal conducente convenuto, che ha evidentemente reso una versione di parte e a suo vantaggio.
Dalla relazione degli agenti intervenuti sul posto risulta che il sinistro è avvenuto alle ore 4:45 in via Porto di Ripa Grande, all'altezza del civico n. 42. Il tratto urbano interessato è costituito da una strada a due carreggiate, separate da una balaustra in cemento e metallo e poste su due distinti livelli stradali;
il sinistro si è verificato sulla carreggiata che costeggia il fiume Tevere, nel tratto caratterizzato da un andamento altimetrico discendente, con senso di marcia in direzione di Ponte
Sublicio.
La medesima relazione evidenzia che, all'arrivo degli operatori, i veicoli coinvolti si trovavano nella posizione statica assunta dopo il sinistro, come riportato nello schizzo planimetrico. In prossimità del civico n. 42, sulla carreggiata adiacente al Tevere, veniva individuato l'inizio di una traccia riconducibile presumibilmente alla frenata del veicolo condotto dal convenuto La CP_1 traccia, poco oltre, assumeva l'aspetto di uno “scarrocciamento” dello pneumatico, sempre in direzione Ponte Sublicio, prolungandosi verso sinistra fino a costeggiare il muro, per poi interrompersi al di sotto della ruota anteriore del medesimo veicolo, rinvenuto all'altezza del civico n. 33.
3 La distanza intercorrente tra l'inizio della traccia di frenata e la posizione finale del veicolo di CP_1
è pari a 84 metri, mentre il veicolo condotto da è stato rinvenuto a 74 metri dal medesimo Pt_1 punto iniziale.
Dalle tracce al suolo e dai danni riportati dai veicoli gli operatori della Polizia Locale hanno ricostruito la dinamica dell'incidente nei termini che seguono: il veicolo attoreo percorreva via
Porto di Ripa Grande sulla carreggiata sinistra, in direzione di Ponte Sublicio, lungo il tratto discendente quando giunto in prossimità del civico 42, veniva tamponato nella parte posteriore, all'altezza della ruota, dal veicolo di he sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. A CP_1 seguito dell'urto, entrambi i veicoli cadevano al suolo, mentre il veicolo di roseguiva la CP_1 corsa andando ad impattare contro un terzo veicolo in sosta irregolare.
Da una più approfondita analisi effettuata in data 5 luglio 2017, si procedeva alla contestazione ex art. 141, comma 1, Codice della Strada, “non avendo regolato la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo condotto, con riguardo all'ingombro e alla maneggevolezza del mezzo “, al conducente mentre in data 29 maggio 2017 pervenivano dall'Ospedale San Camillo gli CP_1 esami tossicologici relativi al conducente , risultato positivo. Tra gli astanti non venivano Pt_1 reperite persone in grado di testimoniare sull'accaduto.
3.2. Le richiamate risultanze istruttorie devono essere valutate alla luce di consolidati principi giurisprudenziali.
In primo luogo, si osserva che l'art 2054 c.c. dispone: <<il conducente di un veicolo senza guida rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova aver fatto tutto possibile per evitare danno. nel caso scontro tra veicoli si presume, fino contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente produrre subito dai singoli>>.
Sotto diverso profilo, «in caso di tamponamento tra veicoli, la S.C ha chiarito in particolare, che l'art. 141 cds impone un obbligo di prudenza ulteriore rispetto al mero rispetto dei limiti di velocità:
<il conducente deve adattare la propria condotta alle condizioni ambientali, anche al di sotto dei limiti consentiti, se ciò è necessario per prevenire situazioni di pericolo>>. Tale norma, infatti, impone non solo di rispettare i limiti di velocità ma anche di adeguare la condotta di guida alle condizioni del tempo e del luogo.
3.3. Orbene, nel caso di specie, le modalità dell'urto come documentato dai rilievi, risultanti dalla relazione di sinistro assistita da fede privilegiata e la contestazione ex art 141, co. 1, CdS inducono a far presumere l'inosservanza dei limiti di velocità.
Le risultanze istruttorie confermano che percorrendo via Porto di Ripa Grande nel tratto CP_1 altimetrico discendente, non regolava la velocità in funzione delle condizioni della strada e delle
4 caratteristiche del veicolo, in violazione dell'art. 141, comma 1, CdS. L'estensione della traccia di frenata, pari a 84 metri sino al punto di arresto del mezzo, evidenzia una manovra di emergenza tardiva e inefficace, che costituisce ulteriore indice dell'imprudenza del conducente tamponante.
Pertanto, è possibile attribuire un profilo di imprudenza alla condotta di guida del convenuto attesa,
l'inosservanza ex art 141 cds secondo cui :”É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”
La violazione de qua costituisce colpa specifica e incidenza causale diretta nella determinazione del sinistro.
Tuttavia, al fine di superare la presunzione di responsabilità del tamponante cui all'art. 141 C.d.S., occorre che il soggetto che ha provocato l'urto offra la prova liberatoria e nel caso in esame, ciò non risulta provato.
Alla luce dei citati elementi, deve ritenersi documentata la responsabilità di quale CP_1 conducente del veicolo tamponante, nella causazione dell'evento per cui è causa, ai sensi degli artt.
2043 e 2054 c.c. nonché per inosservanza ex art. 141 CdS.
Ciò nondimeno, ritiene il giudicante ascrivibile un profilo di responsabilità in capo al conducente
, in violazione ex art. 143 CdS (rubricato “Posizione dei veicoli sulla carreggiata”) Pt_1 secondo cui: “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” essendo pacifico che il velocipede del si trovasse Pt_1 sulla corsia di sinistra poiché maggiormente illuminata come indicato in citazione.
Inoltre, la condotta dell'attore risulta violativa dell'art. 182, co. 9, CdS: “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili quando esistono”: dagli atti allegati al fascicolo in particolare dalle fotografie risulta che il tratto urbano interessato presenta la suddetta area riservata ai ciclisti, pertanto, le violazioni a carico del conducente del velocipede assumono una valenza significativa anche in ragione delle circostanze temporali del sinistro, avvenuto in ore buie come accertato nella relazione di sinistro, tale da non garantire adeguatamente la sicurezza di percezione di un velocipede.
Risulta, altresì, che il conducente , tamponato, risultava positivo agli accertamenti Pt_1 tossicologici eseguiti presso l'Ospedale San Camillo. Tale circostanza, pur astrattamente rilevante
5 ai sensi ex art. 187 CdS, non incide sulla dinamica del sinistro né vale a escludere la responsabilità presunta del veicolo che tampona, in assenza di prova che la condotta del tamponato sia stata tale da incidere sul nesso causale del sinistro.
Sulla base delle superiori considerazioni in virtù del disposto normativo ex art. 2054 c.c., che consente che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico, si ritiene di poter attribuire un profilo di imprudenza e imperizia a carico di ella misura dell'80% mentre a carico di nella CP_1 Pt_1 misura del 20%.
Dalla predetta declaratoria di responsabilità discende che i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento nella misura dell'80% dei danni subiti dall'attore.
4. Passando all'entità dei danni patiti da parte attrice quale effetto diretto dell'evento per cui è causa si osserva quanto segue.
4.1. La relazione medico legale disposta nel corso del presente giudizio evidenzia che a seguito all'incidente stradale del 28/5/2017, riportava politrauma da fratture multiple. In tema di Pt_1 nesso causale tra evento e diagnosi risultano soddisfatti i criteri medico-legali di giudizio. Non sussistono precedenti traumatici, né successivi, che possano incidere sulla valutazione del sinistro per cui è causa. La inabilità temporanea totale ha avuto la durata di giorni 60 (sessanta); la inabilità temporanea parziale al 50% ha avuto la durata di giorni 60 (sessanta). Gli esiti permanenti consistono in algia con limitazione funzionale dei movimenti del busto, spalla destra ed arto inferiore sinistro come da esame obiettivo. Tali esiti incidono sulla complessiva validità psicofisica del periziato nella misura del 25% assumendo a riferimento i baremes editi dalla . Gli esiti Pt_2 non possono essere eliminati in tutto o in parte. Sussiste danno fisiognomico, conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente. Gli esiti permanenti che incidono sulla capacità lavorativa generica sono ricompresi nella percentuale del danno biologico. Gli esiti consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato (parrucchiere), ma a prezzo di maggior usura, a causa di incidenza di grado medio sulla cenestesi lavorativa, nel senso di una precoce esauribilità a seguito di stazione eretta prolungata (diminuzione di resistenza). Non sono previste spese future.
4.2. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati
6 nel procedimento. Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c. Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass.
n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di
Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse
7 legale”. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Reputa questo giudice che le tabelle di
Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L. vo n. 209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno. In definitiva, il sistema romano fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
4.3. Passando all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, va detto che questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato in € 7.815,00 per ITA (130.25*60), € 3.907.20 per ITP (65.12*60) e per danno biologico al 25% € 83.170.70 (soggetto di 50 anni al momento del sinistro).
Risultano allegate spese mediche ritenute congrue pari a € 1012.02.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 16.675.72 (pari a circa il 25% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione e dei disagi subìti dall'attore a dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
8 Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
In conclusione, il danno non patrimoniale patito dall'attore corrisponde in moneta attuale a €
112.580.66
Tenuto conto del concorso di colposo nell'evento per cui è causa il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto in suo favore deve essere rideterminato nella somma complessiva di €
90.064.52, all'attualità.
4.4. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite,
n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. Nel rapporto processuale principale, le spese di lite devono essere compensante nella misura del 20% in ragione dell'affermato concorso di colpa e nella parte rimanente seguono la
9 soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 secondo il risarcimento riconosciuto.
6. In ragione della mancata contestazione della copertura assicurativa, condanna CP_2
a manlevare e tenere indenne dalle condanne che precedono, compensando le
[...] CP_1 spese di lite nel relativo rapporto processuale.
7. Le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, sono poste a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese così provvede:
- accerta la responsabilità del sinistro occorso in data 28.5.2017 nella misura dell'80% in capo a e nella misura del 20% in capo a;
CP_1 Parte_1
- condanna in solido e al risarcimento del danno in favore CP_1 Controparte_2 di , che liquida in € 90.064,52 all'attualità, oltre lucro cessante ed interessi Parte_1 come in parte motiva;
- compensa le spese di lite nella misura del 20% e condanna e CP_1 CP_2
in solido al pagamento della rimanente quota dell'80%, che liquida in € 4.253,00 per
[...] compensi e € 759,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari;
- condanna a manlevare e tenere indenne dalle condanne Controparte_2 CP_1 che precedono, compensando le spese di lite nel relativo rapporto processuale;
- pone le spese della consulenza tecnica del giudizio, liquidate in separato provvedimento, a carico delle parti soccombenti secondo l'importo riconosciuto.
Così deciso in Roma, addì 17 dicembre 2025
Il Giudice
UC De RI RR
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il giudice designato Dott. UC De RI RR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9058 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
con l'avv. Marco Zelli Parte_1
ATTORE
E on l'Avv. Alessandra Ludovisi CP_1
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giorgio Marcelli Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: Lesioni personali da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da verbali in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, e Parte_1 CP_1 CP_2
rispettivamente quale responsabile civile ed assicuratore per la R.C.A del motoveicolo
[...]
Ducati MONSTER tg. DG78015, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in Roma via Porto di Ripa Grande il 28 maggio 2017.
Esponeva l'attore che, nelle predette circostanze, alle ore 04.30 circa, in sella alla propria bicicletta, si trovava a percorrere il suddetto tratto urbano, impegnando la carreggiata lato Tevere, essendo quella maggiormente illuminata, quando giunto in prossimità del civico 42 veniva tamponato da tergo e ad elevata velocità dal motoveicolo di A seguito della violenta collisione, CP_1 veniva sbalzato in avanti cadendo a terra e per l'effetto riportava lesioni personali che quantificava
1 in € 259.851,78 comprensivo dell'intero danno non patrimoniale e per riduzione della capacità lavorativa specifica. Il sinistro era stato oggetto di rilievi da parte della Polizia di Roma Capitale.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ritenuta infondata in fatto Controparte_2
e in diritto ed eccependo in particolare la responsabilità prevalente a carico dell'attore nella determinazione dell'evento per cui è causa.
Costituito in giudizio in via pregiudiziale eccepiva la nullità della citazione e CP_1
l'improcedibilità della domanda attorea per inosservanza ex art. 3 del D.L. 132 del 2014 e in via principale l'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante C.T.U medico legale sulla persona dell'attore interrogatorio formale ed escussioni testimoniali, all'esito dell'udienza del 08.07.2025 svoltasi nella forma di cui all'art. 127 ter veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di nullità della citazione di CP_1
In punto di diritto il disposto ex art. 156 c.p.c. stabilisce che considerato valido se, nonostante la nullità, ha raggiunto lo scopo per cui era destinato>>.
Tra l'altro la S.C. ha chiarito l'interpretazione ex art. 156 c.p.c.,” secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. n. 13857/2014; Cass. n. 1184/2001 e Cass. n. 1548/2002).
Nel verbale di udienza del 27.10.2020 il giudice istruttore accertando l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c. ne disponeva la rinnovazione, ex art. 164, co. 3, c.p.c., rinviando per l'incombente all'udienza del 20.04.2021 ore 10.30.
La notifica in rinnovazione depositata da parte attrice ha così sanato il vizio in esame.
2. Venendo all'eccezione sull'improcedibilità della domanda attore per inosservanza del disposto ex art 3 del D.L. 132 del 2014, deve rilevarsi che l'espletamento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie espressamente previste ai sensi dell'art. 3 appena richiamato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui il giudice rilevi il mancato esperimento della negoziazione assistita, deve assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito, con successiva fissazione dell'udienza dopo la scadenza del termine massimo previsto per lo svolgimento della procedura;
su questo punto è stato altresì riconosciuto
2 che il termine dei 15 giorni ha natura ordinatoria e non perentoria in assenza di qualificazione normativa esplicita .
Nel caso di specie, il primo invito trasmesso in data 12.05.2021 è risultato privo della firma dell'attore e pertanto formalmente invalido;
la normativa vigente richiede espressamente che la comunicazione dell'avvio della negoziazione sia sottoscritta dalla parte, a garanzia della effettiva volontà di aderire alla procedura.
L'invito successivo inviato in data 10.06.2021, oltre il termine di 15 giorni dall'ordinanza, può considerarsi validamente esperito in quanto recante sottoscrizione dell'attore.
In considerazione di regolare invio di negoziazione assistito nel corso del giudizio come sopra specificato, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità.
3. In merito al profilo delle responsabilità, si osserva quanto segue.
3.1. Occorre innanzitutto soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
L'evento può essere ricostruito, dalla relazione di sinistro stradale redatta dalla Polizia di Roma
Capitale, dallo schizzo planimetrico allegato, acquisito agli atti;
per contro, non rilevante è
l'assunzione di un teste che non ha dichiarato di non aver assistito al momento del sinistro e l'interrogatorio reso dal conducente convenuto, che ha evidentemente reso una versione di parte e a suo vantaggio.
Dalla relazione degli agenti intervenuti sul posto risulta che il sinistro è avvenuto alle ore 4:45 in via Porto di Ripa Grande, all'altezza del civico n. 42. Il tratto urbano interessato è costituito da una strada a due carreggiate, separate da una balaustra in cemento e metallo e poste su due distinti livelli stradali;
il sinistro si è verificato sulla carreggiata che costeggia il fiume Tevere, nel tratto caratterizzato da un andamento altimetrico discendente, con senso di marcia in direzione di Ponte
Sublicio.
La medesima relazione evidenzia che, all'arrivo degli operatori, i veicoli coinvolti si trovavano nella posizione statica assunta dopo il sinistro, come riportato nello schizzo planimetrico. In prossimità del civico n. 42, sulla carreggiata adiacente al Tevere, veniva individuato l'inizio di una traccia riconducibile presumibilmente alla frenata del veicolo condotto dal convenuto La CP_1 traccia, poco oltre, assumeva l'aspetto di uno “scarrocciamento” dello pneumatico, sempre in direzione Ponte Sublicio, prolungandosi verso sinistra fino a costeggiare il muro, per poi interrompersi al di sotto della ruota anteriore del medesimo veicolo, rinvenuto all'altezza del civico n. 33.
3 La distanza intercorrente tra l'inizio della traccia di frenata e la posizione finale del veicolo di CP_1
è pari a 84 metri, mentre il veicolo condotto da è stato rinvenuto a 74 metri dal medesimo Pt_1 punto iniziale.
Dalle tracce al suolo e dai danni riportati dai veicoli gli operatori della Polizia Locale hanno ricostruito la dinamica dell'incidente nei termini che seguono: il veicolo attoreo percorreva via
Porto di Ripa Grande sulla carreggiata sinistra, in direzione di Ponte Sublicio, lungo il tratto discendente quando giunto in prossimità del civico 42, veniva tamponato nella parte posteriore, all'altezza della ruota, dal veicolo di he sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. A CP_1 seguito dell'urto, entrambi i veicoli cadevano al suolo, mentre il veicolo di roseguiva la CP_1 corsa andando ad impattare contro un terzo veicolo in sosta irregolare.
Da una più approfondita analisi effettuata in data 5 luglio 2017, si procedeva alla contestazione ex art. 141, comma 1, Codice della Strada, “non avendo regolato la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo condotto, con riguardo all'ingombro e alla maneggevolezza del mezzo “, al conducente mentre in data 29 maggio 2017 pervenivano dall'Ospedale San Camillo gli CP_1 esami tossicologici relativi al conducente , risultato positivo. Tra gli astanti non venivano Pt_1 reperite persone in grado di testimoniare sull'accaduto.
3.2. Le richiamate risultanze istruttorie devono essere valutate alla luce di consolidati principi giurisprudenziali.
In primo luogo, si osserva che l'art 2054 c.c. dispone: <<il conducente di un veicolo senza guida rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova aver fatto tutto possibile per evitare danno. nel caso scontro tra veicoli si presume, fino contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente produrre subito dai singoli>>.
Sotto diverso profilo, «in caso di tamponamento tra veicoli, la S.C ha chiarito in particolare, che l'art. 141 cds impone un obbligo di prudenza ulteriore rispetto al mero rispetto dei limiti di velocità:
<il conducente deve adattare la propria condotta alle condizioni ambientali, anche al di sotto dei limiti consentiti, se ciò è necessario per prevenire situazioni di pericolo>>. Tale norma, infatti, impone non solo di rispettare i limiti di velocità ma anche di adeguare la condotta di guida alle condizioni del tempo e del luogo.
3.3. Orbene, nel caso di specie, le modalità dell'urto come documentato dai rilievi, risultanti dalla relazione di sinistro assistita da fede privilegiata e la contestazione ex art 141, co. 1, CdS inducono a far presumere l'inosservanza dei limiti di velocità.
Le risultanze istruttorie confermano che percorrendo via Porto di Ripa Grande nel tratto CP_1 altimetrico discendente, non regolava la velocità in funzione delle condizioni della strada e delle
4 caratteristiche del veicolo, in violazione dell'art. 141, comma 1, CdS. L'estensione della traccia di frenata, pari a 84 metri sino al punto di arresto del mezzo, evidenzia una manovra di emergenza tardiva e inefficace, che costituisce ulteriore indice dell'imprudenza del conducente tamponante.
Pertanto, è possibile attribuire un profilo di imprudenza alla condotta di guida del convenuto attesa,
l'inosservanza ex art 141 cds secondo cui :”É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”
La violazione de qua costituisce colpa specifica e incidenza causale diretta nella determinazione del sinistro.
Tuttavia, al fine di superare la presunzione di responsabilità del tamponante cui all'art. 141 C.d.S., occorre che il soggetto che ha provocato l'urto offra la prova liberatoria e nel caso in esame, ciò non risulta provato.
Alla luce dei citati elementi, deve ritenersi documentata la responsabilità di quale CP_1 conducente del veicolo tamponante, nella causazione dell'evento per cui è causa, ai sensi degli artt.
2043 e 2054 c.c. nonché per inosservanza ex art. 141 CdS.
Ciò nondimeno, ritiene il giudicante ascrivibile un profilo di responsabilità in capo al conducente
, in violazione ex art. 143 CdS (rubricato “Posizione dei veicoli sulla carreggiata”) Pt_1 secondo cui: “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” essendo pacifico che il velocipede del si trovasse Pt_1 sulla corsia di sinistra poiché maggiormente illuminata come indicato in citazione.
Inoltre, la condotta dell'attore risulta violativa dell'art. 182, co. 9, CdS: “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili quando esistono”: dagli atti allegati al fascicolo in particolare dalle fotografie risulta che il tratto urbano interessato presenta la suddetta area riservata ai ciclisti, pertanto, le violazioni a carico del conducente del velocipede assumono una valenza significativa anche in ragione delle circostanze temporali del sinistro, avvenuto in ore buie come accertato nella relazione di sinistro, tale da non garantire adeguatamente la sicurezza di percezione di un velocipede.
Risulta, altresì, che il conducente , tamponato, risultava positivo agli accertamenti Pt_1 tossicologici eseguiti presso l'Ospedale San Camillo. Tale circostanza, pur astrattamente rilevante
5 ai sensi ex art. 187 CdS, non incide sulla dinamica del sinistro né vale a escludere la responsabilità presunta del veicolo che tampona, in assenza di prova che la condotta del tamponato sia stata tale da incidere sul nesso causale del sinistro.
Sulla base delle superiori considerazioni in virtù del disposto normativo ex art. 2054 c.c., che consente che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico, si ritiene di poter attribuire un profilo di imprudenza e imperizia a carico di ella misura dell'80% mentre a carico di nella CP_1 Pt_1 misura del 20%.
Dalla predetta declaratoria di responsabilità discende che i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento nella misura dell'80% dei danni subiti dall'attore.
4. Passando all'entità dei danni patiti da parte attrice quale effetto diretto dell'evento per cui è causa si osserva quanto segue.
4.1. La relazione medico legale disposta nel corso del presente giudizio evidenzia che a seguito all'incidente stradale del 28/5/2017, riportava politrauma da fratture multiple. In tema di Pt_1 nesso causale tra evento e diagnosi risultano soddisfatti i criteri medico-legali di giudizio. Non sussistono precedenti traumatici, né successivi, che possano incidere sulla valutazione del sinistro per cui è causa. La inabilità temporanea totale ha avuto la durata di giorni 60 (sessanta); la inabilità temporanea parziale al 50% ha avuto la durata di giorni 60 (sessanta). Gli esiti permanenti consistono in algia con limitazione funzionale dei movimenti del busto, spalla destra ed arto inferiore sinistro come da esame obiettivo. Tali esiti incidono sulla complessiva validità psicofisica del periziato nella misura del 25% assumendo a riferimento i baremes editi dalla . Gli esiti Pt_2 non possono essere eliminati in tutto o in parte. Sussiste danno fisiognomico, conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente. Gli esiti permanenti che incidono sulla capacità lavorativa generica sono ricompresi nella percentuale del danno biologico. Gli esiti consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato (parrucchiere), ma a prezzo di maggior usura, a causa di incidenza di grado medio sulla cenestesi lavorativa, nel senso di una precoce esauribilità a seguito di stazione eretta prolungata (diminuzione di resistenza). Non sono previste spese future.
4.2. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati
6 nel procedimento. Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c. Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass.
n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di
Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse
7 legale”. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Reputa questo giudice che le tabelle di
Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L. vo n. 209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno. In definitiva, il sistema romano fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
4.3. Passando all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, va detto che questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato in € 7.815,00 per ITA (130.25*60), € 3.907.20 per ITP (65.12*60) e per danno biologico al 25% € 83.170.70 (soggetto di 50 anni al momento del sinistro).
Risultano allegate spese mediche ritenute congrue pari a € 1012.02.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 16.675.72 (pari a circa il 25% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione e dei disagi subìti dall'attore a dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
8 Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
In conclusione, il danno non patrimoniale patito dall'attore corrisponde in moneta attuale a €
112.580.66
Tenuto conto del concorso di colposo nell'evento per cui è causa il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto in suo favore deve essere rideterminato nella somma complessiva di €
90.064.52, all'attualità.
4.4. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite,
n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. Nel rapporto processuale principale, le spese di lite devono essere compensante nella misura del 20% in ragione dell'affermato concorso di colpa e nella parte rimanente seguono la
9 soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 secondo il risarcimento riconosciuto.
6. In ragione della mancata contestazione della copertura assicurativa, condanna CP_2
a manlevare e tenere indenne dalle condanne che precedono, compensando le
[...] CP_1 spese di lite nel relativo rapporto processuale.
7. Le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, sono poste a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese così provvede:
- accerta la responsabilità del sinistro occorso in data 28.5.2017 nella misura dell'80% in capo a e nella misura del 20% in capo a;
CP_1 Parte_1
- condanna in solido e al risarcimento del danno in favore CP_1 Controparte_2 di , che liquida in € 90.064,52 all'attualità, oltre lucro cessante ed interessi Parte_1 come in parte motiva;
- compensa le spese di lite nella misura del 20% e condanna e CP_1 CP_2
in solido al pagamento della rimanente quota dell'80%, che liquida in € 4.253,00 per
[...] compensi e € 759,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari;
- condanna a manlevare e tenere indenne dalle condanne Controparte_2 CP_1 che precedono, compensando le spese di lite nel relativo rapporto processuale;
- pone le spese della consulenza tecnica del giudizio, liquidate in separato provvedimento, a carico delle parti soccombenti secondo l'importo riconosciuto.
Così deciso in Roma, addì 17 dicembre 2025
Il Giudice
UC De RI RR
10