Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 02/02/2026, n. 1433
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea determinazione dell'imposta

    Il giudice ha ritenuto che il ricorso abbia investito anche l'ulteriore atto (intimazione di pagamento) e che la motivazione dell'atto impugnato sia completa, trattandosi di atto vincolato. Le spese di notifica sono dovute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 02/02/2026, n. 1433
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1433
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo