Art. 2. Modifica all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l'esercizio della delega 1. All' articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46 , le parole: « trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ». Note all'art. 2:
- Si riporta l' articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46 , recante: «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110, come modificato nella presente legge:
«Art. 9 (Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni). - 1.-14.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 e' adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' comunque essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo puo' adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l' articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46 , recante: «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110, come modificato nella presente legge:
«Art. 9 (Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni). - 1.-14.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 e' adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' comunque essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo puo' adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».