TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 18.11.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
25.10.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,30
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. SA La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 6611 /2021 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo presso lo studio degli avv.ti PAOLA LI Parte_1
LZ E CE MA, dai quali è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo Controparte_1
studio dell'avv. MARCO ROSSI, dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico SA La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) nell'accogliere in parte l'opposizione del sig. , il decreto ingiuntivo emesso in Parte_1
suo danno ed avente il n. 1161/2021, va revocato, ma il sig. va comunque condannato al Parte_1
pagamento della minor somma di € 22.193,53, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
2) l'opponente va inoltre condannato a rifondere alla opposta le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, oltre iva, cassa e spese generali di studio.
3) pone definitivamente a carico di le spese della espletata C.T.U. Controparte_1
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1161/2021, emesso in suo danno su istanza di per l'assunto Controparte_1
mancato pagamento della complessiva somma di € 39.07,53 a titolo di rimborso delle rate non pagate relative a tre contratti di finanziamento.
Con l'atto di opposizione il sig. ha instato per la revoca dell'impugnato d.i., Parte_1
lamentando la violazione della normativa antiusura in tutti e tre i contratti di finanziamento oltre che l'errata indicazione del TAEG.
Resistendo all'opposizione con comparsa del 24.06.2022, parte opposta ha partitamente respinto gli addebiti mossi dall'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma del d.i. impugnato.
L'attrice, ha affidato l'opposizione a motivi di carattere formale, ed ha contestato il quantum richiesto senza, tuttavia, contestare il dedotto rapporto contrattuale.
Parte opponente, invero, ha dedotto in merito all'eccessivo costo del finanziamento concessole, assumendo l'applicazione di un Taeg eccessivo ed errato e la violazione della normativa antiusura. Chiedeva, pertanto, la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è
recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
Non costituendo oggetto di contestazione i contratti di finanziamento posti a fondamento della pretesa creditoria azionata, deve ritenersi provato il fatto costitutivo del credito.
La soluzione delle questioni oggetto di contestazione va affidata invece, attesa la natura eminentemente tecnica della vicenda, alle risultanze peritali ed alle conclusioni cui è pervenuto il nominato Ctu, anche tenuto conto delle precisazioni svolte dallo stesso a seguito delle osservazioni critiche delle parti e degli arresti giurisprudenziali intervenuti in materia.
In proposito è opportuno rammentare che “la consulenza tecnica, che in genere ha la
funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire
fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni
rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, l'onere della parte si riduce all'allegazione, spettando al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per
ammettere la consulenza” (Cass. civ. n. 13401/2005).
Orbene, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio – presa visione della documentazione in atti e dopo aver effettuato, nel contraddittorio delle parti, tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ha rilevato il rispetto delle soglie di usure ma ha accertato la difformità del Taeg applicato rispetto al
Taeg pubblicizzato, ed ha pertanto rideterminato in € 22.193,53 l'importo del credito della finanziaria.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate,
oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il C.T.U. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dalle parti.
Al riguardo appare opportuno ricordare che “il giudice del merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi
dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”
Circa la determinazione del Taeg è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che anche le spese di assicurazione devono essere incluse nella clausola di determinazione del Taeg
(Cass. Civ., sez. I, n. 8806/17): secondo il Collegio, invero, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito.
Peraltro, anche il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 10621/2017, chiarisce che in termini generali, la stipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento (e, a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante – eliminandolo o riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore;
rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 124-bis TUB) e definisce al contempo le condizioni del credito.
Sulla scia degli anzidetti arresti, deve opinarsi, dunque, che le spese afferenti l'assicurazione facoltativa debbano essere incluse nel calcolo del Taeg.
Applicando il superiore principio alla vicenda che ci occupa, il valore del Taeg al momento della stipula del contratto è sì entro soglia, ma comunque superiore a quello indicato nel testo contrattuale.
Va ancora precisato che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti a qualunque titolo e che l'usura è senz'altro configurabile anche con riferimento agli interessi moratori e non solo agli interessi corrispettivi .
Sul punto, è infatti decisivo il riferimento, operato dall'art. 1 D.L. 394/2000, convertito con modificazioni, in legge 28.2.2001, n.24, agli interessi "convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.
La tesi, consolidata nella giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. 9 gennaio 2013,
n.350) è stata avallata anche dalla Corte Costitu-zionale, che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "plausibile" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.
Svolte dette essenziale precisazione, non possono che condividersi le conclusioni cui è sul punto pervenuto il nominato Ctu il quale, in armonia con i superiori arresti giurisprudenziali, ha appunto rideterminato l'importo dovuto dall'odierno opponente nella suddetta somma di €
22.193,53. Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione va quindi revocato ma il sig. va Parte_1
comunque condannato al pagamento della minor somma di € 22.193,53, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Quanto al governo delle spese va detto che il sig. va condannata a rifondere alla Parte_1
opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che si determinano come in dispositivo.
Al riguardo si ricorda che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne deriva che la revoca decreto ingiuntivo opposto, nel caso di specie disposta in ragione della minor somma ritenuta dovuta da parte dell'opponente, in conseguenza dell'accertata difformità del Taeg applicato rispetto a quello pubblicizzato, rispetto alla pretesa creditoria azionata, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti eventualmente all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore.
Per giurisprudenza costante, il valore della causa è, invero, determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 18/11/2025
Il G.O.P
SA La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SA La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
25.10.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,30
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. SA La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 6611 /2021 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo presso lo studio degli avv.ti PAOLA LI Parte_1
LZ E CE MA, dai quali è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo Controparte_1
studio dell'avv. MARCO ROSSI, dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico SA La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) nell'accogliere in parte l'opposizione del sig. , il decreto ingiuntivo emesso in Parte_1
suo danno ed avente il n. 1161/2021, va revocato, ma il sig. va comunque condannato al Parte_1
pagamento della minor somma di € 22.193,53, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
2) l'opponente va inoltre condannato a rifondere alla opposta le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, oltre iva, cassa e spese generali di studio.
3) pone definitivamente a carico di le spese della espletata C.T.U. Controparte_1
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1161/2021, emesso in suo danno su istanza di per l'assunto Controparte_1
mancato pagamento della complessiva somma di € 39.07,53 a titolo di rimborso delle rate non pagate relative a tre contratti di finanziamento.
Con l'atto di opposizione il sig. ha instato per la revoca dell'impugnato d.i., Parte_1
lamentando la violazione della normativa antiusura in tutti e tre i contratti di finanziamento oltre che l'errata indicazione del TAEG.
Resistendo all'opposizione con comparsa del 24.06.2022, parte opposta ha partitamente respinto gli addebiti mossi dall'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma del d.i. impugnato.
L'attrice, ha affidato l'opposizione a motivi di carattere formale, ed ha contestato il quantum richiesto senza, tuttavia, contestare il dedotto rapporto contrattuale.
Parte opponente, invero, ha dedotto in merito all'eccessivo costo del finanziamento concessole, assumendo l'applicazione di un Taeg eccessivo ed errato e la violazione della normativa antiusura. Chiedeva, pertanto, la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è
recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
Non costituendo oggetto di contestazione i contratti di finanziamento posti a fondamento della pretesa creditoria azionata, deve ritenersi provato il fatto costitutivo del credito.
La soluzione delle questioni oggetto di contestazione va affidata invece, attesa la natura eminentemente tecnica della vicenda, alle risultanze peritali ed alle conclusioni cui è pervenuto il nominato Ctu, anche tenuto conto delle precisazioni svolte dallo stesso a seguito delle osservazioni critiche delle parti e degli arresti giurisprudenziali intervenuti in materia.
In proposito è opportuno rammentare che “la consulenza tecnica, che in genere ha la
funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire
fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni
rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, l'onere della parte si riduce all'allegazione, spettando al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per
ammettere la consulenza” (Cass. civ. n. 13401/2005).
Orbene, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio – presa visione della documentazione in atti e dopo aver effettuato, nel contraddittorio delle parti, tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ha rilevato il rispetto delle soglie di usure ma ha accertato la difformità del Taeg applicato rispetto al
Taeg pubblicizzato, ed ha pertanto rideterminato in € 22.193,53 l'importo del credito della finanziaria.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate,
oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il C.T.U. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dalle parti.
Al riguardo appare opportuno ricordare che “il giudice del merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi
dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”
Circa la determinazione del Taeg è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che anche le spese di assicurazione devono essere incluse nella clausola di determinazione del Taeg
(Cass. Civ., sez. I, n. 8806/17): secondo il Collegio, invero, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito.
Peraltro, anche il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 10621/2017, chiarisce che in termini generali, la stipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento (e, a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante – eliminandolo o riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore;
rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 124-bis TUB) e definisce al contempo le condizioni del credito.
Sulla scia degli anzidetti arresti, deve opinarsi, dunque, che le spese afferenti l'assicurazione facoltativa debbano essere incluse nel calcolo del Taeg.
Applicando il superiore principio alla vicenda che ci occupa, il valore del Taeg al momento della stipula del contratto è sì entro soglia, ma comunque superiore a quello indicato nel testo contrattuale.
Va ancora precisato che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti a qualunque titolo e che l'usura è senz'altro configurabile anche con riferimento agli interessi moratori e non solo agli interessi corrispettivi .
Sul punto, è infatti decisivo il riferimento, operato dall'art. 1 D.L. 394/2000, convertito con modificazioni, in legge 28.2.2001, n.24, agli interessi "convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.
La tesi, consolidata nella giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. 9 gennaio 2013,
n.350) è stata avallata anche dalla Corte Costitu-zionale, che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "plausibile" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.
Svolte dette essenziale precisazione, non possono che condividersi le conclusioni cui è sul punto pervenuto il nominato Ctu il quale, in armonia con i superiori arresti giurisprudenziali, ha appunto rideterminato l'importo dovuto dall'odierno opponente nella suddetta somma di €
22.193,53. Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione va quindi revocato ma il sig. va Parte_1
comunque condannato al pagamento della minor somma di € 22.193,53, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Quanto al governo delle spese va detto che il sig. va condannata a rifondere alla Parte_1
opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che si determinano come in dispositivo.
Al riguardo si ricorda che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne deriva che la revoca decreto ingiuntivo opposto, nel caso di specie disposta in ragione della minor somma ritenuta dovuta da parte dell'opponente, in conseguenza dell'accertata difformità del Taeg applicato rispetto a quello pubblicizzato, rispetto alla pretesa creditoria azionata, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti eventualmente all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore.
Per giurisprudenza costante, il valore della causa è, invero, determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 18/11/2025
Il G.O.P
SA La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SA La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44