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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 888/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2025 e presentato dai coniugi
con l'avv. ORI PIO UGO, e Parte_1
con l'avv. MOSCHETTA LORIS CP_1 Pt_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 10/09/1989 a FARRA DI
SOLIGO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
14.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 17.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 888/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/09/1989 da (C.F. Parte_1
), n. a ANOIA (RC) il 30/10/1963, e C.F._1 Parte_3
(C.F. ), n. a VALDOBBIADENE (TV) il 08/07/1967, e C.F._2
trascritto al n. 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1989 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FARRA DI SOLIGO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“b) La casa coniugale di Via Treviset 90, Farra di Soligo (TV), di proprietà della moglie, rimane in uso alla stessa in via definitiva;
c) I coniugi sono economicamente indipendenti, avendo ognuno un proprio lavoro;
peraltro si danno reciprocamente atto di avere già definito con separato accordo ogni loro rapporto di natura patrimoniale;
d) Entrambi i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento del figlio , non ancora completamente autonomo, sia per quanto Per_1
riguarda le spese ordinarie, sia per quelle straordinarie, secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi direttamente fra gli stessi e il figlio;
”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FARRA DI SOLIGO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi