Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/03/2026, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01117/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2023, proposto da
Juma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Niccolò Travia, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Viminale, n. 43;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- delle determinazioni dirigenziali di Roma Capitale, Municipio Roma III, Prot. 80710 del 22 novembre 2022 recanti ad oggetto “ Decadenza per morosità dell’Autorizzazione Amministrativa ” e, nello specifico:
a) la determinazione dirigenziale numero repertorio CD/2264/2022 del 2 novembre 2022, numero protocollo CD/138557/2022 del 02/11/2022, riferita all’autorizzazione amministrativa di cui all’istanza di subingresso n. prot. CD/11531 del 30 gennaio 2018 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – settore alimentare – e della concessione di occupazione suolo pubblico n. prot. CD/36581 del 20 marzo 2018 del posteggio n. 44 nel mercato Sacchetti;
b) la determinazione dirigenziale numero repertorio CD/2231/2022 del 26 ottobre 2022, numero protocollo CD/135842/2022 del 26 ottobre 2022, riferita all’autorizzazione amministrativa di cui all’istanza di subingresso n. prot. CD/11520 del 30 gennaio 2018 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – settore artigianato alimentare – e della concessione di occupazione suolo pubblico n. prot. CD/43098 del 3 aprile 2018 del posteggio n. 45 nel mercato Sacchetti;
c) la determinazione dirigenziale numero repertorio CD/2233/2022 del 26 ottobre 2022, numero protocollo CD/135853/2022 del 26 ottobre 2022, riferita all’autorizzazione amministrativa di cui all’istanza di subingresso n. prot. CD/11522 del 30 gennaio 2018 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – settore alimentare –, della concessione di occupazione suolo pubblico n. prot. CD/43100 del 3 aprile 2018 e della relativa maggiore occupazione di mq 5,00 n. prot. CD/53237 del 19 aprile 2018 del posteggio n. 46 nel mercato Sacchetti;
- del provvedimento di Roma Capitale, Municipio Roma III, del 19 dicembre 2022, prot. n. CD/161133, recante ad oggetto “ Determinazioni dirigenziali di revoca. Riscontro ” di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela dei suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa RA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la società ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, sostenendone l’illegittimità sotto molteplici profili.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, poi depositando relazione dei propri uffici in cui si argomentava sulla legittimità dei provvedimenti avversati.
La Sezione con ordinanza n. 1053/2023 respingeva l’istanza cautelare, “ Rilevato che il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, in acronimo COSAP, è il canone dovuto in caso di occupazione, permanente o temporanea di suolo, soprassuolo, sottosuolo pubblico, e che pertanto nel caso in esame Roma Capitale pare avere correttamente applicato la norma regolamentare che disciplina la decadenza;
- che non è contestata la morosità per ben oltre due semestri per ciascuna concessione di cui è stata dichiarata la decadenza” .
Successivamente, la ricorrente - con atto a firma del proprio legale rappresentante e del legale che l’assiste in giudizio, notificato a Roma Capitale il 29 gennaio 2026 e depositato in pari data - chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio proposto, con compensazione delle spese di lite.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Atteso che l’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alle parti costituite il 29 gennaio 2026, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c, del cod. proc. amm..
Sussistono giusti motivi - atteso il carattere processuale della presente pronuncia - per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BA CA, Presidente FF
RA MO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MO | MA BA CA |
IL SEGRETARIO