Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 471/2018 Reg. Gen.
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Onorario di Pace Susanna Cirianni,, ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 471 del Reg. Gen. dell'anno 2018, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 17 ottobre 2024, e vertente tra , in persona Parte_1
del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa, per procura a P.IVA_1
margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore Francesco Campisi, del Foro di Vibo
Valentia), (già Controparte_1 Controparte_2
Riscossione per la Provincia di Vibo Valentia), in persona del rappresentante legale pro tempore
(C.F.: – non costituito) e , in P.IVA_2 Controparte_3
persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, per P.IVA_3
procura generale alle liti in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria Grandizio ed Ettore
Triolo, dell'Avvocatura interna).
1. La domanda è inammissibile.
2. La parte ricorrente adisce questo Tribunale per sentirlo dichiarare l'illegittimità delle poste creditorie portate dall'unico avviso di addebito, avente n. 43920112000207836/000, richiamato dall'estratto di ruolo avversato: quanto sopra, relativamente ai crediti – ivi contemplati – aventi natura previdenziale.
2.1. A tal fine detta parte deduce la mancata notificazione degli atti di pagamento sottostanti agli estratti impugnati in questa sede, nonché – in ogni caso – la prescrizione delle poste attive di cui agli atti precitati.
3. L'Ente impositore resiste al ricorso e ne chiede il rigetto. Il Concessionario intimato è rimasto processualmente silente.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. La parte attrice si rivolge all'Autorità giudiziaria anche allo scopo di far constare l'intervento di fenomeni estintivi (dei diritti patrimoniali disputati) sopravvenuti alla formazione della cartella e degli avvisi contestati: risulta, dunque, calzante richiamare – sul punto – la recente giurisprudenza della
Corte di legittimità – e, precipuamente, dall'ordinanza n. 454/2020 – ad avviso della quale «La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per CP_3
i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla CP_3
L. n. 122 del 2010)”. […] in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell' quale nuovo concessionario Controparte_1
non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946
c.c., (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”. La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza […] Nel caso di specie, peraltro, non ha rilievo l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento, posto che quest'ultima è intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (cfr. Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del 2011)».
6. L'impugnazione, tuttavia, sebbene astrattamente ammissibile, risulta concretamente preclusa dall'avvenuta contestazione attorea di meri estratti.
6.1. Quanto sopra, conformemente a Cass., SS. UU., sent. n. 26283/2022, secondo la quale «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
7. D'altra parte – come puntualizzato da Corte cost., sent. n. 190/2023 – «L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni
Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, Controparte_4
e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
8. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. L'esito della lite – per la sopravvenienza normativa – consiglia, peraltro, la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da in persona del rappresentante legale pro tempore nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore e Controparte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni Controparte_3
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Vibo Valentia, 9.1.2025.
Il G.O.P.
D ssa Susanna Cirianni