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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3433/2025
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: 1) dott.ssa Ilaria
- Presidente Bianchi
2) dott.ssa NA
- UD Costabile
3) dott.ssa Valentina Chiosi - UD rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3433/2025 del Ruolo Generale,
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Codice Fiscale_1 Parte_1
iciliato in GA (SA), al c.so E. Padov dell'avv. Rosa Bruno, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1 , nata a [...] il [...], C.F. Codice Fiscale_2 ciliata in Vallo della Lucania (SA), all lo studio dell'avv. Gaetana Paesano dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
,premesso di 1.Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, Parte_1 in data 10 avere contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 settembre 2017 nel Comune di Cetara (SA) e che, dall' unione coniugale, era nata una figlia, Per_1 (0402.2019), chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniu
In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis;
pertanto, chiedeva le suddette pronunce alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Controparte_1 , la quale aderiva alla Instaurato il contraddittorio, si costituiva rapporti personali e richiesta di separazione e chiedeva la reg patrimoniali tra le parti alle condizioni indicate nella memoria di costituzione;
con domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., chiedeva altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione, in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, il UD relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione e fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-affidare la figlia minore, Per_1
, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nell'abitazione ra (SA) alla Piazza Europa n. 32;
-disporre che il padre terrà con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 nel periodo invernale (nel periodo scolastico) e, nel periodo estivo, per evitare la calura pomeridiana, dalle ore 19.00 fino alle 22.00, oltre che, nei fine settimana alterni, dalle ore 10.30 del sabato fino alle ore 16.00 della domenica;
per quanto riguarda le vacanze e le varie festività, ciascun coniuge consentirà all'altro di tenere con sé la piccola, oltre che per 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive - da stabilirsi comunque entro il 30 maggio di ciascun anno - con obbligo di preinformare l'altro del luogo di destinazione, per una settimana ciascuno durante le festività natalizie, (alternandosi di anno in anno (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), e, per le vacanze pasquali, ciascun coniuge terrà con sé la minore ad anno alternato;
, mensilmente, dovrà
-concordano in € 300,00 la somma che Parte_1
i contributo per il corrispondere alla sig.ra Controparte_1 mantenimento per la figlia redito sul conto con coordinate che la signora comunicherà e con rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
concordano anche che l'assegno unico per il minore, Per_1 sarà percepito per l'intero dalla sig.ra CP_1 , genitore collocatario;
-disporre che le spese medico-sanitarie e tutte le altre spese straordinarie (ovvero tutte quelle che non sono già oggetto del tenore di vita della minore) dovranno essere preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che non necessitano di preventivo accordo come le linee giuda del CNF) e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-prendere atto che i coniugi, economicamente indipendenti, espressamente rinunciano al mantenimento reciproco per sé stessi;
-disporre che i coniugi, senza necessità di alcun futuro consenso in tal senso, sono sin d'ora, autorizzati, anche singolarmente, al rilascio del passaporto anche in riferimento alla figlia minore;
,-con il presente atto, contestualmente, i coniugi dichiarano Parte_2
espressamente di aver definito le reciproche questioni economiche conseguenti alla crisi coniugale, ovvero alla separazione e al divorzio, per cui espressamente dichiarano di aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in riferimento a questioni pregresse relative al periodo del definito rapporto coniugale, e chiedono all'On. Le
Tribunale, pronunciata la separazione personale, di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge.
Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che il ricorrente ha chiesto, ex art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (sei mesi dalla prima udienza di comparizione in ragione dell'accordo raggiunto) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la separazione tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
,nata a [...] il Codice Fiscale_124.05.1979, C.F.: Controparte_1
03.02.1978, C.F. Codice Fiscale_2 giunto dalle parti e richiamato in parte
- dispone in co motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D
d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cetara (SA)
(Anno 2017, Atto n.17, Parte II, Serie A);
- dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il UD rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: 1) dott.ssa Ilaria
- Presidente Bianchi
2) dott.ssa NA
- UD Costabile
3) dott.ssa Valentina Chiosi - UD rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3433/2025 del Ruolo Generale,
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Codice Fiscale_1 Parte_1
iciliato in GA (SA), al c.so E. Padov dell'avv. Rosa Bruno, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1 , nata a [...] il [...], C.F. Codice Fiscale_2 ciliata in Vallo della Lucania (SA), all lo studio dell'avv. Gaetana Paesano dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
,premesso di 1.Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, Parte_1 in data 10 avere contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 settembre 2017 nel Comune di Cetara (SA) e che, dall' unione coniugale, era nata una figlia, Per_1 (0402.2019), chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniu
In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis;
pertanto, chiedeva le suddette pronunce alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Controparte_1 , la quale aderiva alla Instaurato il contraddittorio, si costituiva rapporti personali e richiesta di separazione e chiedeva la reg patrimoniali tra le parti alle condizioni indicate nella memoria di costituzione;
con domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., chiedeva altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione, in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, il UD relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione e fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-affidare la figlia minore, Per_1
, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nell'abitazione ra (SA) alla Piazza Europa n. 32;
-disporre che il padre terrà con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 nel periodo invernale (nel periodo scolastico) e, nel periodo estivo, per evitare la calura pomeridiana, dalle ore 19.00 fino alle 22.00, oltre che, nei fine settimana alterni, dalle ore 10.30 del sabato fino alle ore 16.00 della domenica;
per quanto riguarda le vacanze e le varie festività, ciascun coniuge consentirà all'altro di tenere con sé la piccola, oltre che per 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive - da stabilirsi comunque entro il 30 maggio di ciascun anno - con obbligo di preinformare l'altro del luogo di destinazione, per una settimana ciascuno durante le festività natalizie, (alternandosi di anno in anno (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), e, per le vacanze pasquali, ciascun coniuge terrà con sé la minore ad anno alternato;
, mensilmente, dovrà
-concordano in € 300,00 la somma che Parte_1
i contributo per il corrispondere alla sig.ra Controparte_1 mantenimento per la figlia redito sul conto con coordinate che la signora comunicherà e con rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
concordano anche che l'assegno unico per il minore, Per_1 sarà percepito per l'intero dalla sig.ra CP_1 , genitore collocatario;
-disporre che le spese medico-sanitarie e tutte le altre spese straordinarie (ovvero tutte quelle che non sono già oggetto del tenore di vita della minore) dovranno essere preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che non necessitano di preventivo accordo come le linee giuda del CNF) e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-prendere atto che i coniugi, economicamente indipendenti, espressamente rinunciano al mantenimento reciproco per sé stessi;
-disporre che i coniugi, senza necessità di alcun futuro consenso in tal senso, sono sin d'ora, autorizzati, anche singolarmente, al rilascio del passaporto anche in riferimento alla figlia minore;
,-con il presente atto, contestualmente, i coniugi dichiarano Parte_2
espressamente di aver definito le reciproche questioni economiche conseguenti alla crisi coniugale, ovvero alla separazione e al divorzio, per cui espressamente dichiarano di aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in riferimento a questioni pregresse relative al periodo del definito rapporto coniugale, e chiedono all'On. Le
Tribunale, pronunciata la separazione personale, di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge.
Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che il ricorrente ha chiesto, ex art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (sei mesi dalla prima udienza di comparizione in ragione dell'accordo raggiunto) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la separazione tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
,nata a [...] il Codice Fiscale_124.05.1979, C.F.: Controparte_1
03.02.1978, C.F. Codice Fiscale_2 giunto dalle parti e richiamato in parte
- dispone in co motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D
d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cetara (SA)
(Anno 2017, Atto n.17, Parte II, Serie A);
- dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il UD rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi