TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10922/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10922/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MI EL, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Ambrosoli n.
6, Patti (Me);
RICORRENTE
contro
P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, Avv. con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE DE Controparte_2
PASQUALE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Umberto n. 279/F, Catania
RESISTENTE
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 12/10/2017, conveniva in Parte_1 giudizio il per ivi sentire accogliere le seguenti domande: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, che le somme richieste per il periodo
21.05.2009 – 01.02.2012 sono prescritte, e conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo
pagina 1 di 16 di euro 11.400,00 o quello maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
2) Accertare
e dichiarare, per le ragioni in narrativa, non dovuta la complessiva somma Euro 22.442,40 richiesta dalla società convenuta con l'intimazione di pagamento del 09.05.2017; 2.1.) In subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, che la convenuta avrebbe dovuto ricostruire i consumi limitatamente al periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e conseguentemente dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 17.953,92 o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Il ricorrente rappresentava, allo scopo, che:
1. In data 02.02.2017, il Sig. aveva ricevuto da parte di Parte_1 Controparte_1 un documento intestato “Intimazione di pagamento” dell'importo di Euro 22.286,60, per la fornitura di energia elettrica relativa al POD 87039025092512 che si trovava istallato presso la sua abitazione;
2. In conseguenza di questa richiesta di pagamento, palesemente sproporzionata ed ingiustificata, il Sig. aveva presentato formale reclamo alla società resistente;
Parte_1
3. Con comunicazione del 07.03.2017, il Servizio Nazionale Elettrico aveva confermato la correttezza della bolletta dell'importo di Euro 22.286,60, asserendo che in data 20.05.2014, il personale tecnico della aveva eseguito una verifica dello status e del Controparte_3 funzionamento del contatore dell'energia elettrica matricola nr. 00098773, collocato al servizio della fornitura individuata dal POD IT0019E94427887. La verifica aveva dato il seguente esito:
“alla prova strumentale eseguita in fase di verifica il contatore integra energia e potenza con un errore medio del -88%. Svitata la vite antitumper la bobbina di sgancio non interviene. Alla rimozione si osservano i tenoni posteriori rotti. […] La ricostruzione dei prelievi di energia erroneamente contabilizzati causa l'errore di registrazione, decorre dalla data prescrizionale del 21.05.2009, e sino al giorno precedente la verifica, il 19.05.2014.”;
4. In data 28.03.2017, il Sig. , non condividendo le conclusioni della resistente, aveva Parte_1 presentato richiesta di conciliazione al Servizio Conciliazione Clienti Energia, conclusosi con verbale di accordo non raggiunto;
5. In data 09.05.2017, il Sig. aveva ricevuto un' ulteriore intimazione di pagamento, Parte_1 maggiorata degli interessi per un importo totale di Euro 22.442,40;
pagina 2 di 16 Poiché la richiesta di pagamento era stata avanzata dalla società resistente, l'azione era proposta esclusivamente contro questa società. In ogni caso, non vi era litisconsorzio necessario con il distributore, poiché era solo la resistente ad avanzare richieste di pagamento nei confronti del ricorrente, mentre il distributore aveva rapporti esclusivamente con il resistente;
La pretesa della società resistente era destituita di fondamento e l'attore aveva diritto ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo per le somme pretese;
In diritto, il ricorrente evidenziava che:
1. Sussisteva l'interesse ad agire del ricorrente, posto che dall'incertezza giuridica del rapporto obbligatorio derivava un pregiudizio attuale e non meramente eventuale, non eliminabile senza l'intervento del Giudice;
2. Una parte della pretesa richiesta dalla resistente era certamente prescritta in quanto il Servizio
Nazionale Elettrico, aveva richiesto, da ultimo il pagamento dell'importo di Euro 22.442,40 per il periodo di fornitura compreso tra il 21.05.2009 e il 19.05.2014. Il primo atto interruttivo, astrattamente valido, era stato ricevuto dal ricorrente solo in data 02.02.2017. Le somme afferenti a periodi successivi al quinto anno addietro all'invio dell'atto interruttivo, erano colpite da prescrizione;
per tale ragione, l'importo richiesto per il consumo compreso tra il
21.05.2009 e il 01.02.2012, era certamente prescritto. Pertanto, la prescrizione per i presunti crediti vantati dal 21.05.2009, sino all'01.02.2012 si era maturata il 01.02.2017. Per il presunto credito vantato dalla resistente, la prescrizione estintiva si compiva con il decorso di cinque anni. L'importo della somma prescritta ammontava ad Euro 11.400,00 o in quell'altra maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
3. Applicazione dell'art 10.2. della Deliberazione dell'Autorità per le Reti 28 dicembre 1999 n.
200: Con l'intimazione di pagamento dell'importo di Euro 22.442,40, il Servizio Nazionale
Elettrico aveva ricostruito i consumi senza osservare quanto previsto dall'articolo 10.2 della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200/99 per cui: “Se il momento in cui si è verificato il guasto
o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Il presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 10.2 cit. consisteva nell'incertezza in ordine al momento in cui si sarebbe verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura: La
pagina 3 di 16 norma, di converso, ammetteva la possibilità per il venditore di far retroagire la ricostruzione dei consumi oltre i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui era stata effettuata la verifica del gruppo di misura, al ricorrere di una condizione: la determinazione, con certezza, del momento in cui si era verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura. Solo al ricorrere di questo presupposto, che doveva essere provato dal resistente, il venditore poteva effettuare la ricostruzione comprendendo un periodo superiore al trecentosessantacinquesimo giorno precedente la data in cui era stata effettuata la verifica del gruppo di misura. La norma, dunque, introduceva una presunzione legale, iuris tantum: il guasto o rottura si consideravano, fino a prova contraria, accaduti il trecentosessantacinquesimo giorno precedente a quello in cui era stata effettuata la verifica. Trattandosi di presunzione, la parte interessata a far retroagire la ricostruzione ad un periodo ulteriore al trecentosessantacinquesimo giorno aveva l'onere di provare, con certezza, il momento in cui detto guasto o rottura si era verificato. Astrattamente il guasto o rottura potrebbe anche non essersi mai verificato. D'altra parte, il guasto si sarebbe potuto verificare anche pochi giorni prima della verifica del misuratore;
in quell'ipotesi, era onere del consumatore provare che il guasto o rottura era avvenuto, con certezza, in un giorno successivo al trecentosessantacinquesimo. Il Servizio Nazionale Elettrico non era in grado di determinare con certezza il momento in cui si era verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, tanto è vero che aveva individuato quale data d'inizio della ricostruzione dei consumi quella “a decorrere dalla data prescrizionale del 21.05.2009 (rif. Art. 2948 del Codice Civile in materia di crediti non esigiti), e sino al giorno precedente la verifica, il 19/05/2014”. Poiché non vi era certezza sulla data iniziale del presunto prelievo irregolare, il Servizio Nazionale
Elettrico avrebbe dovuto calcolare l'importo da richiedere sulla base dei consumi effettuati negli ultimi trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui era stata effettuata la verifica del gruppo di misura e non far decorrere la ricostruzione dal limite della prescrizione ordinaria di cinque anni. Per tale ragione, il ricorrente non poteva essere chiamato a pagare un credito per un periodo successivo a quello dei trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui era stata effettuata la verifica del gruppo di misura. Attraverso un semplice calcolo matematico, si poteva determinare l'importo corrispondente ad un anno di fornitura elettrica. La misura di 1/5, corrispondete ad un anno, calcolato sull'importo di euro 22.442,40, richiesto per tutto il quinquennio, era pari Euro 4.488,48. Di conseguenza l'importo di Euro 17.953,92 si riferiva al periodo eccedente il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla verifica del misuratore.
4. Modalità di ricostruzione dei consumi. Il ricorrente non era tenuto a corrispondere alcuna somma al resistente, anche perchè non erano state adottate le prescrizioni previste dall'Autorità
Garante per le Reti, in materia di ricostruzione dei consumi. • pagina 4 di 16 4.1. L'accertamento della percentuale di errore: Ai sensi dell'art. 11 comma 11.1, primo periodo, della Deliberazione 28 dicembre 1999 nr. 200 “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura […] ”. Contestava fermamente l'accertamento eseguito sul misuratore, accertamento che avrebbe condotto ad affermare che il misuratore rilevava i consumi con uno scarto di -88%. Controparte non aveva fornito prova circa l'attendibilità della verifica sul gruppo di misura che avrebbe rilevato uno scarto dell'88%.
Questa affermazione era apodittica e priva di fondamento tecnico ed era stata determinata in assenza di contraddittorio. In realtà, il resistente aveva fatto proprie le risultanze dell'accertamento del misuratore, al fine di escludere l'operatività della norma di cui all'art. 11 comma 1 nella parte relativa alla compensazione dei consumi. In altri termini, l'affermazione secondo cui era stato accertato uno scarto di misurazione aveva la conseguenza di escludere l'applicazione dell'art. 11 comma 11.1, terzo periodo;
4.2. Mancanza della rilevazione del secondo gruppo di misura: Neppure la previsione di cui all'art. 11 comma 11.1, secondo periodo, della Deliberazione 28 dicembre 1999 nr. 200 era stata rispettata, la quale prevedeva che “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente.”. La norma prevedeva di effettuare un doppio controllo del misuratore per accertare lo scarto di misurazione, ponendo un secondo misuratore che funzionava in parallelo a quello da controllare. Come si evinceva dal verbale di verifica del
20.05.2014, nulla di tutto ciò era stato osservato. Il personale della società di distribuzione aveva semplicemente dichiarato d'aver accertato un presunto guasto e sostituito il vecchio contatore con uno nuovo;
4.3. Mancanza di utilizzazione dei consumi riferiti al cliente: le procedure per l'accertamento di una percentuale di errore non erano state poste in essere in maniera corretta, con la conseguenza che la rilevazione di errore dell'88% era nulla. Di conseguenza le procedure seguite non avevano consentito di rilevare la percentuale di errore. Per tale ragione, ricorreva il presupposto di cui all'art. 11 comma 11.1, terzo periodo, della Deliberazione 28 dicembre 1999 nr. 200, secondo cui “Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In
pagina 5 di 16 tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazione del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dell'esercente”. Quanto affermato nel verbale di verifica di sostituzione del misuratore del 20.05.2014 aveva lo scopo di paralizzare la possibilità di operare una comparazione dei consumi. Correttamente, invece, nella ricostruzione dei consumi si sarebbero dovuti “prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto
o la rottura”. Questo elemento di confronto non era stato utilizzato nella ricostruzione dei consumi, determinando, insanabilmente, la nullità del procedimento di ricostruzione dei consumi;
5. Modalità di accertamento del guasto o rottura del misuratore: l'accertamento tecnico sul misuratore era stato posto in essere senza effettivo contraddittorio. La mera presenza sul luogo della verifica del resistente non equivaleva a contraddittorio effettivo, poiché al consumatore, in conseguenza delle modalità della verifica, erano state inibite alcune importanti facoltà. A seguito della verifica effettuata il 20.05.2014, il distributore avrebbe dovuto comunicare la data prevista per la sostituzione del contatore;
invece, lo stesso giorno aveva sostituito il misuratore.
Per qualsiasi intervento del distributore sul contatore era necessario concordare un appuntamento col cliente (Atto 646/2015/R/eel - TIQE - Artt. 97, 98 e 100; Tabelle 15 e 16), in modo tale che il cliente, nel caso di specie, poteva farsi assistere adeguatamente. Tali accertamenti rientravano tra quelli tecnici non ripetibili. Trattandosi di un accertamento non ripetibile il Sig. avrebbe avuto il diritto di farsi assistere dal suo difensore o da un Parte_1 tecnico di parte. La mancanza di un tecnico di parte e di un legale aveva leso il diritto di difesa del Sig. poiché, da semplice consumatore, non era in grado di verificare l'esattezza Parte_1 della procedura seguita e delle modalità di rilevazione del contatore elettrico.
Il convenuto in data 08/01/2018, si costituiva in giudizio Controparte_1 con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con cui chiedeva al Tribunale adito di
“Rigettare le domande avverse, perché destituite di fondamento giuridico, ed, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento Parte_1 della somma di € 22.257,63, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Condannare altresì, controparte alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.
All'uopo parte resistente rappresentava che:
pagina 6 di 16 Preliminarmente: la resistente (quale società facente parte del Gruppo Enel) era una società di vendita ed, in quanto tale, estranea alla problematica relativa all'accertato prelievo fraudolento di energia elettrica presso l'utenza del ricorrente ed alla conseguente ricostruzione dei consumi, attività queste attribuite all' E. Distribuzione S.p.A., nei cui confronti avrebbe dovuto essere esperita la proposta azione legale;
Nel merito: presso l'utenza elettrica - sita nella via Barbagallo n.123 del Comune Aci
Sant'Antonio, intestata al ricorrente, regolata dal contratto di fornitura stipulato il 16.10.2008, con potenza impegnata di Kw 3, e cessata il 31.12.2014 per adesione dell'interessato ad altra
Società di vendita che opera nel “mercato libero” - era stato accertato in data 20.05.2014 dai tecnici dell'E. Distribuzione S.p.A., per come evidenziato nel relativo “Rapporto” - redatto lo stesso giorno della verifica eseguita alla presenza del ricorrente e dei Carabinieri di Acireale -, che “il C.E. (ossia, il contatore elettronico) registrava l'energia e la potenza con un errore del
- 88% ed, inoltre, lo stesso presentava i tenoni manomessi con vite anti-tamper svitata”. All'atto della verificala fornitura non era stata staccata su disposizione dei Carabinieri di Acireale, previa contestuale installazione di un nuovo contatore in sostituzione di quello manomesso;
Rimosso il contatore manomesso e chiuso in busta sigillata con il n. “ 2013CT08103” (al fine di conservarlo come reperto), la riscontrata manomissione era stata comunicata dall'E
Distribuzione alla Resistente mediante “Nota” del 26.05.2014 - diretta, per conoscenza, con raccomandata a.r. anche al ricorrente e da costui ricevuta per come comprovato dall'apposito
“Avviso di ricevimento” e, poi, mediante altra separata “Nota” del 27.05.2014 - con allegata copia sia del “Verbale di verifica” del 20.05.2014 che delle “Foto” scattate al contatore - alla
Stazione Carabinieri di Aci Sant'Antonio, all'Agenzia delle Dogane di Catania e, nuovamente, alla Resistente;
A seguito della predetta comunicazione, la Resistente - esercente il servizio nel c.d. mercato di
“maggior tutela” -, sulla base della ricostruzione operata dall'E - Distribuzione in merito ai consumi abusivamente effettuati e pari a Kwh 67.404 - quale differenza tra quelli complessivamente ricostruiti in Kwh 76.599 e gli altri già fatturati in Kwh 9.195, come riportato nell'apposita “Tabella” in relazione al periodo intercorrente dal 21.05.2009 (data finale della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso) al 19.05.2014 (data antecedente la “Verifica” del
20.05.2014) -, emetteva in data 24.11.2016 la “Fattura” di € 22.257,63 , inviata al Ricorrente con “Unico plico” del 25.11.2016 ed ancora insoluta;
pagina 7 di 16 Il credito vantato dalla Resistente nei confronti del Ricorrente nella misura di € 22.257,63, oltre interessi, non risultava prescritto essedo stata ricevuta la raccomandata del 26.05.2014 da costui ricevuta, come comprovato dall'avviso di ricevimento;
Era assolutamente errato il riferimento del ricorrente all'art. 10 della Deliberazione dell'A.E.E.G. del 28.12.1999 n. 200 poiché la diposizione ivi contenuta riguardava il differente caso dell'errore di misurazione non imputabile a “manomissione” ma discendente da “mal funzionamento” del contatore;
La ricostruzione dei prelievi fraudolenti era stata eseguita sulla base di “errore di registrazione misurato all'atto della verifica” giusto quanto previsto dall'art. 11 della Deliberazione, per cui,
a differenza dell'errore determinato da guasto, nel caso in esame – se non determinabile il momento iniziale della frode, non operava il limite temporale indicato in 365 giorni precedenti la data della verifica del contatore guasto ma soltanto quello che, in relazione alla legittima ricostruzione dei consumi fraudolenti, doveva individuarsi nell'intervento della prescrizione quinquennale dei crediti, confermato, nella fattispecie, dall'esame della storia dei consumi della fornitura riportati nella “Tabella dei consumi registrati”, nel “Grafico dei consumi registrati” e nella “Tabella delle potenze registrate”;
Nessun dubbio quindi sulla manomissione del contatore posto a servizio dell'immobile del ricorrente e sulla circostanza che era dovuta la somma di € 22.257,63, di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il relativo pagamento;
In ultimo, contestava l'assunto avversario circa l'assenza di contraddittorio durante le operazioni di verifica del 20/05/2014, poiché nel corso della verifica eseguita alla presenza dei
Carabinieri di Acireale, il contatore manomesso – appena rimosso e non aperto – era stato repertato in busta sigillata e depositato presso gli uffici dell'Enel, dov'era ancora custodito, per ogni eventuale accertamento dell'Autorità Giudiziaria.
Con ordinanza del 13/07/2018, il precedente Giudice Onorario, letto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. e ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex art. 183 c.p.c.;
Indi, all'udienza del 14/11/2018, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.;
Dopo una serie di rinvii per tentare il bonario componimento della lite, all'udienza del
05/06/2023 il procuratore del dichiarava a verbale che la Controparte_1
pagina 8 di 16 pretesa creditoria di € 22.257,63 era stata ridotta ad € 11.456,29, in quanto riconosciuta prescritta la somma di € 10.801,34 in relazione al periodo 21.05.2009- 24.11.2011, oltre interessi decorrenti dalla data del verbale. Indi chiedeva prova testimoniale e c.t.u. Alla medesima udienza, il delegato del procuratore del ricorrente esibiva provvedimento del GIP di
Catania con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico del per fatti oggetto del presente giudizio. Chiedeva quindi la concessione dei termini Parte_1 ex art. 183 c.p.c.
Con provvedimento del 23/05/2024, il precedente Giudice Onorario disponeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di: “1) accertare se il contatore matr 00098773 chiuso nella busta sigillata n. 2013CT08103 dopo la verifica eseguita in data 20.05.2014 dal personale dell'E-
Distributore sia stato manomesso 2) procedere alla ricostruzione dei consumi e quindi rideterminare gli importi dovuti nel rispetto della normativa di settore”; e nominava quale CTU
l'Ing. Persona_1
All'udienza del 31/05/2024, chiamata per il giuramento del CTU, il procuratore di parte resistente ribadiva che l'originario importo di € 22.257,63 era stato ridotto ad € 11.456,29 e pertanto chiedeva di modificare il quesito al CTU. Pertanto, nella stessa udienza, il precedente
GOT disponeva che il CTU limitasse la ricostruzione dei consumi dal 25/11/2011 al
19/05/2014.
In data 03/10/2024, il CTU depositava la propria relazione.
All'udienza del 18/11/2024, il procuratore del ricorrente chiedeva il richiamo del CTU affinchè questi potesse quantificare il consumo nei 365 giorni precedenti al distacco del misuratore mentre il procuratore di parte resistente si opponeva rilevando che nel caso specifico non si applicava la disposizione del TIME in quanto la normativa ivi prevista decorreva dal
01/01/2017. Chiedeva pertanto che, in via riconvenzionale, fosse condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 7.903,80 in favore del oltre Controparte_1 interessi fino al soddisfo, sulla base della ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione nel periodo dal 25/11/2011 al 19/05/2024.
Con ordinanza del 05/12/2024, il precedente Giudice Onorario, ritenuto non necessario disporre il richiamo del CTU, essendo la CTU esaustiva, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08/07/2025, questo Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 9 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente: si rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente
(dichiaratasi “estranea ai fatti di causa”) in quanto, avendo il Controparte_4 presente procedimento ad oggetto il pagamento di una “Intimazione di pagamento” emessa proprio dalla stessa resistente, parte ricorrente ha correttamente citato in giudizio Controparte_4 in quanto questa società svolge funzioni di vendita di energia elettrica ai clienti finali con gestione dei crediti. Tanto è vero che la stessa ha spiegato anche domanda riconvenzionale in relazione ai prelievi fatturati.
Nel merito: Il consulente tecnico nella sua relazione peritale, integrata dalle risposte alle osservazioni avanzate dalle parti in causa, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e, pertanto, condivisibile, ha esposto quanto segue:
“Sono state quindi eseguite tre prove di laboratorio per accertare l'errore segnato dal misuratore il quale appariva visibilmente manomesso” (cfr. pagina 3 della relazione di CTU).
Ed ancora: “Rimossa la calotta del misuratore è stato possibile identificare la manomissione che consiste nel posizionamento di un conduttore di colore marrone nel circuito amperometrico saldato in modo palesemente artigianale in modo che sia bypassata la barretta di taratura, determinando quindi un'errata misurazione del dispositivo, il quale rileva una quantità di energia di gran lunga inferiore rispetto a quella effettivamente prelevata. È stata anche riscontrata una manomissione nell'interruttore generale ove è stato rimosso un polo, operazione quest'ultima che consentiva all'interruttore stesso di riarmarsi nonostante la manomissione”.
Quindi, una volta constata la manomissione del contatore, il CTU ha rilevato che “A seguito della prove strumentali eseguite da questo CTU l'errore riscontrato è pari mediamente a -83,57%, come si evince dall'analisi del compendio fotografico allegato” (cfr. pagina 5 della c.t.u.).
Ed inoltre il CTU ha dichiarato che “Il sottoscritto, in ossequio al mandato ricevuto ha eseguito una ricostruzione dei consumi sulla base dell'errore accertato nel corso delle prove di laboratorio condotte sul misuratore manomesso il 25/06/2024. La ricostruzione eseguita da questo CTU è stata basata sui consumi prelevati così come indicata nell'allegato 5 della produzione di parte convenuta. Le tabelle di cui all'allegato F mostrano un confronto tra la ricostruzione dei consumi effettuata da CP_5 sulla base dell'errore riportato nel verbale di verifica in atti (-88,00%) e la ricostruzione eseguita dallo scrivente sulla base dell'errore accertato (-83,57%). Dal confronto tra le tabelle si evince un prelievo irregolare di energia complessivo pari a 23.255 kWh. Il sottoscritto ha quindi provveduto al calcolo degli importi dovuti utilizzando i prezzi unitari riportati nella fattura del 24/11/2016 di cui all'allegato pagina 10 di 16 6 della produzione di parte convenuta. Si precisa che le quote fisse della materia energia e dei servizi di rete ovviamente non sono conteggiate in quanto già corrisposte nel corso delle precedenti fatturazioni
(come si evince anche dall'analisi della citata fattura del 24/11/16).
Le tabelle sulla base delle quasi è stato eseguito il ricalcolo della bolletta sono allegate alla presente con la lettera G. Di seguito si indicano sinteticamente gli esiti del detto ricalcolo:
• Spesa per la componente Energia € 2.504,74
• Spesa per i servizi di rete € 3.732,72
• Spese per prelievo irregolare € 316,50
Sommano base imponibile ai fini IVA € 6.553,96 o Accisa sull'energia elettrica € 494,15 o Addizionale
Enti Locali € 200,29 o IVA (10%) € 655,40
Totale Bolletta (imponibile + imposte) € 7.903,80 (cfr. pagine 5 e 6 della relazione).
Inoltre, il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente, evidenziando che: “In merito alle considerazioni dell'avv. Mondello circa la sigillatura della busta ove era contenuto il misuratore analizzato nel corso delle operazioni peritali si ribadisce quanto già esposto nei paragrafi precedenti: la busta era chiusa per un solo punto, stante che il collante utilizzato all'epoca si era degradato nelle altre porzioni della stessa. Nelle condizioni in cui è stata rinvenuta la busta non era possibile a parere di questo CTU estrarne il contenuto senza compromettere l'unico punto di chiusura reperito”.
In definitiva, alla luce delle risultanze della CTU, può, quindi, affermarsi:
1) che l'utenza del ricorrente, nel periodo in esame, a causa della manomissione del misuratore di energia elettrica ad essa relativo, è stata interessata, da prelievi di energia elettrica sfuggiti alla misurazione del distributore, ossia da un prelievo irregolare di energia complessivo pari a 23.255
kWh;
2) che la somma non riscossa dalla resistente ammonta ad € 7.903,80;
3) che tale somma, seppure è inferiore a quella di € 22.286,60 richiesta originariamente da
[...] con l'intimazione di pagamento del 02/02/2017, è stata indicata dallo stesso Controparte_1 dovuta in corso di causa, sia a seguito della riconosciuta prescrizione della pretesa somma di €
10.801,34 (per il periodo dal 21/05/2009 al 24/11/2011) sia a seguito delle risultanze della CTU, in esito alle quali, a verbale d'udienza del 18/11/2024, ha rideterminato la condanna del in Parte_1 via riconvenzionale. pagina 11 di 16 E' opportuno osservare che, a prescindere dalla individuazione dell'autore del reato, il ricorrente ha certamente tratto benefici dalla manomissione del contatore elettrico e pertanto deve ritenersi debitore delle somme non corrisposte per i consumi effettuati ma sfuggiti alla registrazione da parte del distributore. Infatti va condiviso l'orientamento per cui “l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore determina l'imputazione dei consumi all'utente, quale effettivo utilizzatore dell'immobile”, e che il , avendo acquistato l'immobile da terzi, era tenuto a Parte_1 controllare il buon funzionamento del contatore alimentante l'utenza elettrica posto a servizio del predetto immobile, perché, se non si assolve a tale obbligo, “il soggetto inadempiente, nel caso di contatore precedentemente manomesso, risponde dei consumi erronei, anche pregressi” (Cass.
13.04.2005 n. 7679 ). Ancora: con sentenza n. 21770/2019, la Cassazione ha statuito che la parte che prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuta a verificare non solo l'efficienza delle utenze delle quali l'immobile è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori, ed in mancanza può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'azienda somministratrice a causa delle manomissioni effettuate dai precedenti possessori.
Inoltre, non può essere rilevato nella condotta della creditrice alcun Controparte_1 concorso colposo ai sensi dell'art. art. 1227 c.c.
Si osserva, peraltro, che la suddetta manomissione non appare riconducibile ad un atto vandalico, dato che il misuratore non è stato distrutto, né in tutto né in parte, ma soltanto alterato nei suoi meccanismi di computo dell'energia elettrica a vantaggio del cliente il quale, pertanto, è tenuto a corrispondere, alla società venditrice, la somma non corrisposta durante per il prelievo di energia elettrica sfuggito alla misurazione e di cui si è avvantaggiato e ciò anche se non è stato l'autore della manomissione.
****
Quanto alle richieste ed eccezioni del ricorrente, da ultimo formulate anche in comparsa conclusionale:
1) Quanto alla eccezione per cui: “una busta non sigillata – priva di segni identificativi idonei a garantire la tracciabilità e l'assenza di manomissioni – non consente di ritenere dimostrata, con il rigore richiesto, la riferibilità del misuratore sottoposto a prova alla specifica utenza e al suo stato al momento della rimozione”: Tale eccezione va disattesa perché il CTU, come visto, ha già risposto: “Nelle condizioni in cui è stata rinvenuta la busta non era possibile a parere di questo CTU estrarne il contenuto senza compromettere l'unico punto di chiusura reperito”. Ciò pagina 12 di 16 rende superfluo il richiamo del CTU richiesto dal ricorrente e che del resto era già stato rigettato anche dal precedente GOT, Dott.ssa ; Persona_2
2) Quanto al rilievo per cui: “Nella specie non è stato determinato “con certezza” il momento del supposto guasto/rottura del gruppo di misura, come dimostra l'utilizzo in atti della mera “data prescrizionale” quale dies a quo della retro-ricostruzione. In difetto di tale certezza, l'art. 10.2 impone di limitare la ricostruzione al massimo ai 365 giorni antecedenti la verifica, oltre al tempo tecnico occorrente per sostituzione/riparazione. Il CTU avrebbe dovuto – quantomeno in via alternativa – fornire una tabella di calcolo aderente a tale parametro legale, onde consentire al Giudice di applicarlo in sentenza. L'omessa elaborazione di tale scenario non può pregiudicare il diritto del ricorrente a far valere il limite legale”.
Orbene l'art. 10. Della delibera ARERA del 28/12/1999 n. 200 così recita: “10.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere
l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Tuttavia, nel caso di specie, non, è pertinente il richiamo alla delibera ARERA n. 200/1999, atteso che tale delibera, come già ritenuto da questo Tribunale in precedenti pronunce, disciplina la diversa e non assimilabile fattispecie di “guasto naturale” e “malfunzionamento del misuratore”; diversamente nel caso di specie il contatore è stato interessato da un prelievo fraudolento di energia, come accertato e provato in corso di causa;
3) Quanto al rilievo relativo al TIME, art. 16: dal 2017 che “estende gli stessi criteri anche ai
“prelievi irregolari” (manomissioni) Il (Allegato B a delibera 654/2015/R/eel, efficace dal Pt_2
01.01.2017) all'art. 16 stabilisce che, in caso di malfunzionamento, errata installazione ovvero di prelievi irregolari, “si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione
200/99.” In sostanza, dal 2017 l'Autorità ha ricondotto anche le ipotesi di irregolarità/manomissione ai medesimi criteri ricostruttivi della 200/99 (quindi, inclusa la logica del 10.2 – 365 giorni in assenza di data certa). Conclusivamente, la delibera 200/99 si applica ratione temporis e ratione materiae al caso di specie;
il TIME (art. 16) conferma, per i casi successivi al 2017, l'allineamento dei criteri anche ai prelievi irregolari. L'art. 10.2 della pagina 13 di 16 200/99 era già vigente e si applica direttamente al 2014: non serve il per far valere il Pt_2 limite dei 365 giorni. Il TIME semmai conferma e armonizza i criteri, includendo espressamente anche i casi di prelievi irregolari.”
Tuttavia, si rileva che, nel caso di specie, non è pertinente il richiamo all'art. 16 del ”, Pt_2 riportato nella “Deliberazione” del 23.12.2015/654/2015/R/EEL - al fine di limitare la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione a trecentosessantacinque giorni -, in quanto la normativa ivi prevista decorre dall'01.01.2017 e, pertanto è successiva e non è applicabile alla manomissione del contatore oggetto di causa, riscontrata dai tecnici del “Distributore” in data
20.05.2014.
4) Per tali motivi non si può accogliere la richiesta di parte ricorrente, ribadita in comparsa conclusionale, di rimettere la causa sul ruolo e disporre il richiamo del CTU al fine di integrare la CTU – calcolo “365 giorni” (art. 10.2 Delib. 200/99) ossia con la predisposizione di una tabella di ricostruzione alternativa dei consumi limitata ai 365 giorni antecedenti la verifica del gruppo di misura, ai sensi dell'art. 10.2 della Deliberazione AEEG/ARERA n. 200/99.
***
Va tenuto da ultimo in considerazione, anche ai fini del regolamento delle spese, che la pretesa del Servizio Elettrico Nazionale anteriore al 24.11.2011 è stata abbandonata in corso di causa per intervenuta prescrizione. E ciò a dimostrazione dell'illegittimità originaria della intimazione
“onnicomprensiva” di € 22.442,40.
***
Alla luce di tutte superiori considerazioni, ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, così come ridotta e rideterminata in corso di causa, deve dichiararsi dovuta da a la somma di € 7.903,80; Parte_1 Controparte_1
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda sino al soddisfo.
Tenendo conto del complessivo esito del giudizio questo Decidente ritiene che le spese del giudizio possano essere compensate integralmente tra le parti ex art. 92 secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.10922/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- Dichiara dovuta da a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 7.903,80;
pagina 14 di 16 - Condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.903,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta le altre domande;
- Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in data 01/04/2025, definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Così deciso in Catania il 06/11/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10922/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MI EL, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Ambrosoli n.
6, Patti (Me);
RICORRENTE
contro
P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, Avv. con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE DE Controparte_2
PASQUALE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Umberto n. 279/F, Catania
RESISTENTE
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 12/10/2017, conveniva in Parte_1 giudizio il per ivi sentire accogliere le seguenti domande: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, che le somme richieste per il periodo
21.05.2009 – 01.02.2012 sono prescritte, e conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo
pagina 1 di 16 di euro 11.400,00 o quello maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
2) Accertare
e dichiarare, per le ragioni in narrativa, non dovuta la complessiva somma Euro 22.442,40 richiesta dalla società convenuta con l'intimazione di pagamento del 09.05.2017; 2.1.) In subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, che la convenuta avrebbe dovuto ricostruire i consumi limitatamente al periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e conseguentemente dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 17.953,92 o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Il ricorrente rappresentava, allo scopo, che:
1. In data 02.02.2017, il Sig. aveva ricevuto da parte di Parte_1 Controparte_1 un documento intestato “Intimazione di pagamento” dell'importo di Euro 22.286,60, per la fornitura di energia elettrica relativa al POD 87039025092512 che si trovava istallato presso la sua abitazione;
2. In conseguenza di questa richiesta di pagamento, palesemente sproporzionata ed ingiustificata, il Sig. aveva presentato formale reclamo alla società resistente;
Parte_1
3. Con comunicazione del 07.03.2017, il Servizio Nazionale Elettrico aveva confermato la correttezza della bolletta dell'importo di Euro 22.286,60, asserendo che in data 20.05.2014, il personale tecnico della aveva eseguito una verifica dello status e del Controparte_3 funzionamento del contatore dell'energia elettrica matricola nr. 00098773, collocato al servizio della fornitura individuata dal POD IT0019E94427887. La verifica aveva dato il seguente esito:
“alla prova strumentale eseguita in fase di verifica il contatore integra energia e potenza con un errore medio del -88%. Svitata la vite antitumper la bobbina di sgancio non interviene. Alla rimozione si osservano i tenoni posteriori rotti. […] La ricostruzione dei prelievi di energia erroneamente contabilizzati causa l'errore di registrazione, decorre dalla data prescrizionale del 21.05.2009, e sino al giorno precedente la verifica, il 19.05.2014.”;
4. In data 28.03.2017, il Sig. , non condividendo le conclusioni della resistente, aveva Parte_1 presentato richiesta di conciliazione al Servizio Conciliazione Clienti Energia, conclusosi con verbale di accordo non raggiunto;
5. In data 09.05.2017, il Sig. aveva ricevuto un' ulteriore intimazione di pagamento, Parte_1 maggiorata degli interessi per un importo totale di Euro 22.442,40;
pagina 2 di 16 Poiché la richiesta di pagamento era stata avanzata dalla società resistente, l'azione era proposta esclusivamente contro questa società. In ogni caso, non vi era litisconsorzio necessario con il distributore, poiché era solo la resistente ad avanzare richieste di pagamento nei confronti del ricorrente, mentre il distributore aveva rapporti esclusivamente con il resistente;
La pretesa della società resistente era destituita di fondamento e l'attore aveva diritto ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo per le somme pretese;
In diritto, il ricorrente evidenziava che:
1. Sussisteva l'interesse ad agire del ricorrente, posto che dall'incertezza giuridica del rapporto obbligatorio derivava un pregiudizio attuale e non meramente eventuale, non eliminabile senza l'intervento del Giudice;
2. Una parte della pretesa richiesta dalla resistente era certamente prescritta in quanto il Servizio
Nazionale Elettrico, aveva richiesto, da ultimo il pagamento dell'importo di Euro 22.442,40 per il periodo di fornitura compreso tra il 21.05.2009 e il 19.05.2014. Il primo atto interruttivo, astrattamente valido, era stato ricevuto dal ricorrente solo in data 02.02.2017. Le somme afferenti a periodi successivi al quinto anno addietro all'invio dell'atto interruttivo, erano colpite da prescrizione;
per tale ragione, l'importo richiesto per il consumo compreso tra il
21.05.2009 e il 01.02.2012, era certamente prescritto. Pertanto, la prescrizione per i presunti crediti vantati dal 21.05.2009, sino all'01.02.2012 si era maturata il 01.02.2017. Per il presunto credito vantato dalla resistente, la prescrizione estintiva si compiva con il decorso di cinque anni. L'importo della somma prescritta ammontava ad Euro 11.400,00 o in quell'altra maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
3. Applicazione dell'art 10.2. della Deliberazione dell'Autorità per le Reti 28 dicembre 1999 n.
200: Con l'intimazione di pagamento dell'importo di Euro 22.442,40, il Servizio Nazionale
Elettrico aveva ricostruito i consumi senza osservare quanto previsto dall'articolo 10.2 della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200/99 per cui: “Se il momento in cui si è verificato il guasto
o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Il presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 10.2 cit. consisteva nell'incertezza in ordine al momento in cui si sarebbe verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura: La
pagina 3 di 16 norma, di converso, ammetteva la possibilità per il venditore di far retroagire la ricostruzione dei consumi oltre i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui era stata effettuata la verifica del gruppo di misura, al ricorrere di una condizione: la determinazione, con certezza, del momento in cui si era verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura. Solo al ricorrere di questo presupposto, che doveva essere provato dal resistente, il venditore poteva effettuare la ricostruzione comprendendo un periodo superiore al trecentosessantacinquesimo giorno precedente la data in cui era stata effettuata la verifica del gruppo di misura. La norma, dunque, introduceva una presunzione legale, iuris tantum: il guasto o rottura si consideravano, fino a prova contraria, accaduti il trecentosessantacinquesimo giorno precedente a quello in cui era stata effettuata la verifica. Trattandosi di presunzione, la parte interessata a far retroagire la ricostruzione ad un periodo ulteriore al trecentosessantacinquesimo giorno aveva l'onere di provare, con certezza, il momento in cui detto guasto o rottura si era verificato. Astrattamente il guasto o rottura potrebbe anche non essersi mai verificato. D'altra parte, il guasto si sarebbe potuto verificare anche pochi giorni prima della verifica del misuratore;
in quell'ipotesi, era onere del consumatore provare che il guasto o rottura era avvenuto, con certezza, in un giorno successivo al trecentosessantacinquesimo. Il Servizio Nazionale Elettrico non era in grado di determinare con certezza il momento in cui si era verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, tanto è vero che aveva individuato quale data d'inizio della ricostruzione dei consumi quella “a decorrere dalla data prescrizionale del 21.05.2009 (rif. Art. 2948 del Codice Civile in materia di crediti non esigiti), e sino al giorno precedente la verifica, il 19/05/2014”. Poiché non vi era certezza sulla data iniziale del presunto prelievo irregolare, il Servizio Nazionale
Elettrico avrebbe dovuto calcolare l'importo da richiedere sulla base dei consumi effettuati negli ultimi trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui era stata effettuata la verifica del gruppo di misura e non far decorrere la ricostruzione dal limite della prescrizione ordinaria di cinque anni. Per tale ragione, il ricorrente non poteva essere chiamato a pagare un credito per un periodo successivo a quello dei trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui era stata effettuata la verifica del gruppo di misura. Attraverso un semplice calcolo matematico, si poteva determinare l'importo corrispondente ad un anno di fornitura elettrica. La misura di 1/5, corrispondete ad un anno, calcolato sull'importo di euro 22.442,40, richiesto per tutto il quinquennio, era pari Euro 4.488,48. Di conseguenza l'importo di Euro 17.953,92 si riferiva al periodo eccedente il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla verifica del misuratore.
4. Modalità di ricostruzione dei consumi. Il ricorrente non era tenuto a corrispondere alcuna somma al resistente, anche perchè non erano state adottate le prescrizioni previste dall'Autorità
Garante per le Reti, in materia di ricostruzione dei consumi. • pagina 4 di 16 4.1. L'accertamento della percentuale di errore: Ai sensi dell'art. 11 comma 11.1, primo periodo, della Deliberazione 28 dicembre 1999 nr. 200 “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura […] ”. Contestava fermamente l'accertamento eseguito sul misuratore, accertamento che avrebbe condotto ad affermare che il misuratore rilevava i consumi con uno scarto di -88%. Controparte non aveva fornito prova circa l'attendibilità della verifica sul gruppo di misura che avrebbe rilevato uno scarto dell'88%.
Questa affermazione era apodittica e priva di fondamento tecnico ed era stata determinata in assenza di contraddittorio. In realtà, il resistente aveva fatto proprie le risultanze dell'accertamento del misuratore, al fine di escludere l'operatività della norma di cui all'art. 11 comma 1 nella parte relativa alla compensazione dei consumi. In altri termini, l'affermazione secondo cui era stato accertato uno scarto di misurazione aveva la conseguenza di escludere l'applicazione dell'art. 11 comma 11.1, terzo periodo;
4.2. Mancanza della rilevazione del secondo gruppo di misura: Neppure la previsione di cui all'art. 11 comma 11.1, secondo periodo, della Deliberazione 28 dicembre 1999 nr. 200 era stata rispettata, la quale prevedeva che “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente.”. La norma prevedeva di effettuare un doppio controllo del misuratore per accertare lo scarto di misurazione, ponendo un secondo misuratore che funzionava in parallelo a quello da controllare. Come si evinceva dal verbale di verifica del
20.05.2014, nulla di tutto ciò era stato osservato. Il personale della società di distribuzione aveva semplicemente dichiarato d'aver accertato un presunto guasto e sostituito il vecchio contatore con uno nuovo;
4.3. Mancanza di utilizzazione dei consumi riferiti al cliente: le procedure per l'accertamento di una percentuale di errore non erano state poste in essere in maniera corretta, con la conseguenza che la rilevazione di errore dell'88% era nulla. Di conseguenza le procedure seguite non avevano consentito di rilevare la percentuale di errore. Per tale ragione, ricorreva il presupposto di cui all'art. 11 comma 11.1, terzo periodo, della Deliberazione 28 dicembre 1999 nr. 200, secondo cui “Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In
pagina 5 di 16 tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazione del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dell'esercente”. Quanto affermato nel verbale di verifica di sostituzione del misuratore del 20.05.2014 aveva lo scopo di paralizzare la possibilità di operare una comparazione dei consumi. Correttamente, invece, nella ricostruzione dei consumi si sarebbero dovuti “prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto
o la rottura”. Questo elemento di confronto non era stato utilizzato nella ricostruzione dei consumi, determinando, insanabilmente, la nullità del procedimento di ricostruzione dei consumi;
5. Modalità di accertamento del guasto o rottura del misuratore: l'accertamento tecnico sul misuratore era stato posto in essere senza effettivo contraddittorio. La mera presenza sul luogo della verifica del resistente non equivaleva a contraddittorio effettivo, poiché al consumatore, in conseguenza delle modalità della verifica, erano state inibite alcune importanti facoltà. A seguito della verifica effettuata il 20.05.2014, il distributore avrebbe dovuto comunicare la data prevista per la sostituzione del contatore;
invece, lo stesso giorno aveva sostituito il misuratore.
Per qualsiasi intervento del distributore sul contatore era necessario concordare un appuntamento col cliente (Atto 646/2015/R/eel - TIQE - Artt. 97, 98 e 100; Tabelle 15 e 16), in modo tale che il cliente, nel caso di specie, poteva farsi assistere adeguatamente. Tali accertamenti rientravano tra quelli tecnici non ripetibili. Trattandosi di un accertamento non ripetibile il Sig. avrebbe avuto il diritto di farsi assistere dal suo difensore o da un Parte_1 tecnico di parte. La mancanza di un tecnico di parte e di un legale aveva leso il diritto di difesa del Sig. poiché, da semplice consumatore, non era in grado di verificare l'esattezza Parte_1 della procedura seguita e delle modalità di rilevazione del contatore elettrico.
Il convenuto in data 08/01/2018, si costituiva in giudizio Controparte_1 con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con cui chiedeva al Tribunale adito di
“Rigettare le domande avverse, perché destituite di fondamento giuridico, ed, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento Parte_1 della somma di € 22.257,63, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Condannare altresì, controparte alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.
All'uopo parte resistente rappresentava che:
pagina 6 di 16 Preliminarmente: la resistente (quale società facente parte del Gruppo Enel) era una società di vendita ed, in quanto tale, estranea alla problematica relativa all'accertato prelievo fraudolento di energia elettrica presso l'utenza del ricorrente ed alla conseguente ricostruzione dei consumi, attività queste attribuite all' E. Distribuzione S.p.A., nei cui confronti avrebbe dovuto essere esperita la proposta azione legale;
Nel merito: presso l'utenza elettrica - sita nella via Barbagallo n.123 del Comune Aci
Sant'Antonio, intestata al ricorrente, regolata dal contratto di fornitura stipulato il 16.10.2008, con potenza impegnata di Kw 3, e cessata il 31.12.2014 per adesione dell'interessato ad altra
Società di vendita che opera nel “mercato libero” - era stato accertato in data 20.05.2014 dai tecnici dell'E. Distribuzione S.p.A., per come evidenziato nel relativo “Rapporto” - redatto lo stesso giorno della verifica eseguita alla presenza del ricorrente e dei Carabinieri di Acireale -, che “il C.E. (ossia, il contatore elettronico) registrava l'energia e la potenza con un errore del
- 88% ed, inoltre, lo stesso presentava i tenoni manomessi con vite anti-tamper svitata”. All'atto della verificala fornitura non era stata staccata su disposizione dei Carabinieri di Acireale, previa contestuale installazione di un nuovo contatore in sostituzione di quello manomesso;
Rimosso il contatore manomesso e chiuso in busta sigillata con il n. “ 2013CT08103” (al fine di conservarlo come reperto), la riscontrata manomissione era stata comunicata dall'E
Distribuzione alla Resistente mediante “Nota” del 26.05.2014 - diretta, per conoscenza, con raccomandata a.r. anche al ricorrente e da costui ricevuta per come comprovato dall'apposito
“Avviso di ricevimento” e, poi, mediante altra separata “Nota” del 27.05.2014 - con allegata copia sia del “Verbale di verifica” del 20.05.2014 che delle “Foto” scattate al contatore - alla
Stazione Carabinieri di Aci Sant'Antonio, all'Agenzia delle Dogane di Catania e, nuovamente, alla Resistente;
A seguito della predetta comunicazione, la Resistente - esercente il servizio nel c.d. mercato di
“maggior tutela” -, sulla base della ricostruzione operata dall'E - Distribuzione in merito ai consumi abusivamente effettuati e pari a Kwh 67.404 - quale differenza tra quelli complessivamente ricostruiti in Kwh 76.599 e gli altri già fatturati in Kwh 9.195, come riportato nell'apposita “Tabella” in relazione al periodo intercorrente dal 21.05.2009 (data finale della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso) al 19.05.2014 (data antecedente la “Verifica” del
20.05.2014) -, emetteva in data 24.11.2016 la “Fattura” di € 22.257,63 , inviata al Ricorrente con “Unico plico” del 25.11.2016 ed ancora insoluta;
pagina 7 di 16 Il credito vantato dalla Resistente nei confronti del Ricorrente nella misura di € 22.257,63, oltre interessi, non risultava prescritto essedo stata ricevuta la raccomandata del 26.05.2014 da costui ricevuta, come comprovato dall'avviso di ricevimento;
Era assolutamente errato il riferimento del ricorrente all'art. 10 della Deliberazione dell'A.E.E.G. del 28.12.1999 n. 200 poiché la diposizione ivi contenuta riguardava il differente caso dell'errore di misurazione non imputabile a “manomissione” ma discendente da “mal funzionamento” del contatore;
La ricostruzione dei prelievi fraudolenti era stata eseguita sulla base di “errore di registrazione misurato all'atto della verifica” giusto quanto previsto dall'art. 11 della Deliberazione, per cui,
a differenza dell'errore determinato da guasto, nel caso in esame – se non determinabile il momento iniziale della frode, non operava il limite temporale indicato in 365 giorni precedenti la data della verifica del contatore guasto ma soltanto quello che, in relazione alla legittima ricostruzione dei consumi fraudolenti, doveva individuarsi nell'intervento della prescrizione quinquennale dei crediti, confermato, nella fattispecie, dall'esame della storia dei consumi della fornitura riportati nella “Tabella dei consumi registrati”, nel “Grafico dei consumi registrati” e nella “Tabella delle potenze registrate”;
Nessun dubbio quindi sulla manomissione del contatore posto a servizio dell'immobile del ricorrente e sulla circostanza che era dovuta la somma di € 22.257,63, di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il relativo pagamento;
In ultimo, contestava l'assunto avversario circa l'assenza di contraddittorio durante le operazioni di verifica del 20/05/2014, poiché nel corso della verifica eseguita alla presenza dei
Carabinieri di Acireale, il contatore manomesso – appena rimosso e non aperto – era stato repertato in busta sigillata e depositato presso gli uffici dell'Enel, dov'era ancora custodito, per ogni eventuale accertamento dell'Autorità Giudiziaria.
Con ordinanza del 13/07/2018, il precedente Giudice Onorario, letto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. e ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex art. 183 c.p.c.;
Indi, all'udienza del 14/11/2018, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.;
Dopo una serie di rinvii per tentare il bonario componimento della lite, all'udienza del
05/06/2023 il procuratore del dichiarava a verbale che la Controparte_1
pagina 8 di 16 pretesa creditoria di € 22.257,63 era stata ridotta ad € 11.456,29, in quanto riconosciuta prescritta la somma di € 10.801,34 in relazione al periodo 21.05.2009- 24.11.2011, oltre interessi decorrenti dalla data del verbale. Indi chiedeva prova testimoniale e c.t.u. Alla medesima udienza, il delegato del procuratore del ricorrente esibiva provvedimento del GIP di
Catania con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico del per fatti oggetto del presente giudizio. Chiedeva quindi la concessione dei termini Parte_1 ex art. 183 c.p.c.
Con provvedimento del 23/05/2024, il precedente Giudice Onorario disponeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di: “1) accertare se il contatore matr 00098773 chiuso nella busta sigillata n. 2013CT08103 dopo la verifica eseguita in data 20.05.2014 dal personale dell'E-
Distributore sia stato manomesso 2) procedere alla ricostruzione dei consumi e quindi rideterminare gli importi dovuti nel rispetto della normativa di settore”; e nominava quale CTU
l'Ing. Persona_1
All'udienza del 31/05/2024, chiamata per il giuramento del CTU, il procuratore di parte resistente ribadiva che l'originario importo di € 22.257,63 era stato ridotto ad € 11.456,29 e pertanto chiedeva di modificare il quesito al CTU. Pertanto, nella stessa udienza, il precedente
GOT disponeva che il CTU limitasse la ricostruzione dei consumi dal 25/11/2011 al
19/05/2014.
In data 03/10/2024, il CTU depositava la propria relazione.
All'udienza del 18/11/2024, il procuratore del ricorrente chiedeva il richiamo del CTU affinchè questi potesse quantificare il consumo nei 365 giorni precedenti al distacco del misuratore mentre il procuratore di parte resistente si opponeva rilevando che nel caso specifico non si applicava la disposizione del TIME in quanto la normativa ivi prevista decorreva dal
01/01/2017. Chiedeva pertanto che, in via riconvenzionale, fosse condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 7.903,80 in favore del oltre Controparte_1 interessi fino al soddisfo, sulla base della ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione nel periodo dal 25/11/2011 al 19/05/2024.
Con ordinanza del 05/12/2024, il precedente Giudice Onorario, ritenuto non necessario disporre il richiamo del CTU, essendo la CTU esaustiva, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08/07/2025, questo Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 9 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente: si rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente
(dichiaratasi “estranea ai fatti di causa”) in quanto, avendo il Controparte_4 presente procedimento ad oggetto il pagamento di una “Intimazione di pagamento” emessa proprio dalla stessa resistente, parte ricorrente ha correttamente citato in giudizio Controparte_4 in quanto questa società svolge funzioni di vendita di energia elettrica ai clienti finali con gestione dei crediti. Tanto è vero che la stessa ha spiegato anche domanda riconvenzionale in relazione ai prelievi fatturati.
Nel merito: Il consulente tecnico nella sua relazione peritale, integrata dalle risposte alle osservazioni avanzate dalle parti in causa, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e, pertanto, condivisibile, ha esposto quanto segue:
“Sono state quindi eseguite tre prove di laboratorio per accertare l'errore segnato dal misuratore il quale appariva visibilmente manomesso” (cfr. pagina 3 della relazione di CTU).
Ed ancora: “Rimossa la calotta del misuratore è stato possibile identificare la manomissione che consiste nel posizionamento di un conduttore di colore marrone nel circuito amperometrico saldato in modo palesemente artigianale in modo che sia bypassata la barretta di taratura, determinando quindi un'errata misurazione del dispositivo, il quale rileva una quantità di energia di gran lunga inferiore rispetto a quella effettivamente prelevata. È stata anche riscontrata una manomissione nell'interruttore generale ove è stato rimosso un polo, operazione quest'ultima che consentiva all'interruttore stesso di riarmarsi nonostante la manomissione”.
Quindi, una volta constata la manomissione del contatore, il CTU ha rilevato che “A seguito della prove strumentali eseguite da questo CTU l'errore riscontrato è pari mediamente a -83,57%, come si evince dall'analisi del compendio fotografico allegato” (cfr. pagina 5 della c.t.u.).
Ed inoltre il CTU ha dichiarato che “Il sottoscritto, in ossequio al mandato ricevuto ha eseguito una ricostruzione dei consumi sulla base dell'errore accertato nel corso delle prove di laboratorio condotte sul misuratore manomesso il 25/06/2024. La ricostruzione eseguita da questo CTU è stata basata sui consumi prelevati così come indicata nell'allegato 5 della produzione di parte convenuta. Le tabelle di cui all'allegato F mostrano un confronto tra la ricostruzione dei consumi effettuata da CP_5 sulla base dell'errore riportato nel verbale di verifica in atti (-88,00%) e la ricostruzione eseguita dallo scrivente sulla base dell'errore accertato (-83,57%). Dal confronto tra le tabelle si evince un prelievo irregolare di energia complessivo pari a 23.255 kWh. Il sottoscritto ha quindi provveduto al calcolo degli importi dovuti utilizzando i prezzi unitari riportati nella fattura del 24/11/2016 di cui all'allegato pagina 10 di 16 6 della produzione di parte convenuta. Si precisa che le quote fisse della materia energia e dei servizi di rete ovviamente non sono conteggiate in quanto già corrisposte nel corso delle precedenti fatturazioni
(come si evince anche dall'analisi della citata fattura del 24/11/16).
Le tabelle sulla base delle quasi è stato eseguito il ricalcolo della bolletta sono allegate alla presente con la lettera G. Di seguito si indicano sinteticamente gli esiti del detto ricalcolo:
• Spesa per la componente Energia € 2.504,74
• Spesa per i servizi di rete € 3.732,72
• Spese per prelievo irregolare € 316,50
Sommano base imponibile ai fini IVA € 6.553,96 o Accisa sull'energia elettrica € 494,15 o Addizionale
Enti Locali € 200,29 o IVA (10%) € 655,40
Totale Bolletta (imponibile + imposte) € 7.903,80 (cfr. pagine 5 e 6 della relazione).
Inoltre, il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente, evidenziando che: “In merito alle considerazioni dell'avv. Mondello circa la sigillatura della busta ove era contenuto il misuratore analizzato nel corso delle operazioni peritali si ribadisce quanto già esposto nei paragrafi precedenti: la busta era chiusa per un solo punto, stante che il collante utilizzato all'epoca si era degradato nelle altre porzioni della stessa. Nelle condizioni in cui è stata rinvenuta la busta non era possibile a parere di questo CTU estrarne il contenuto senza compromettere l'unico punto di chiusura reperito”.
In definitiva, alla luce delle risultanze della CTU, può, quindi, affermarsi:
1) che l'utenza del ricorrente, nel periodo in esame, a causa della manomissione del misuratore di energia elettrica ad essa relativo, è stata interessata, da prelievi di energia elettrica sfuggiti alla misurazione del distributore, ossia da un prelievo irregolare di energia complessivo pari a 23.255
kWh;
2) che la somma non riscossa dalla resistente ammonta ad € 7.903,80;
3) che tale somma, seppure è inferiore a quella di € 22.286,60 richiesta originariamente da
[...] con l'intimazione di pagamento del 02/02/2017, è stata indicata dallo stesso Controparte_1 dovuta in corso di causa, sia a seguito della riconosciuta prescrizione della pretesa somma di €
10.801,34 (per il periodo dal 21/05/2009 al 24/11/2011) sia a seguito delle risultanze della CTU, in esito alle quali, a verbale d'udienza del 18/11/2024, ha rideterminato la condanna del in Parte_1 via riconvenzionale. pagina 11 di 16 E' opportuno osservare che, a prescindere dalla individuazione dell'autore del reato, il ricorrente ha certamente tratto benefici dalla manomissione del contatore elettrico e pertanto deve ritenersi debitore delle somme non corrisposte per i consumi effettuati ma sfuggiti alla registrazione da parte del distributore. Infatti va condiviso l'orientamento per cui “l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore determina l'imputazione dei consumi all'utente, quale effettivo utilizzatore dell'immobile”, e che il , avendo acquistato l'immobile da terzi, era tenuto a Parte_1 controllare il buon funzionamento del contatore alimentante l'utenza elettrica posto a servizio del predetto immobile, perché, se non si assolve a tale obbligo, “il soggetto inadempiente, nel caso di contatore precedentemente manomesso, risponde dei consumi erronei, anche pregressi” (Cass.
13.04.2005 n. 7679 ). Ancora: con sentenza n. 21770/2019, la Cassazione ha statuito che la parte che prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuta a verificare non solo l'efficienza delle utenze delle quali l'immobile è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori, ed in mancanza può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'azienda somministratrice a causa delle manomissioni effettuate dai precedenti possessori.
Inoltre, non può essere rilevato nella condotta della creditrice alcun Controparte_1 concorso colposo ai sensi dell'art. art. 1227 c.c.
Si osserva, peraltro, che la suddetta manomissione non appare riconducibile ad un atto vandalico, dato che il misuratore non è stato distrutto, né in tutto né in parte, ma soltanto alterato nei suoi meccanismi di computo dell'energia elettrica a vantaggio del cliente il quale, pertanto, è tenuto a corrispondere, alla società venditrice, la somma non corrisposta durante per il prelievo di energia elettrica sfuggito alla misurazione e di cui si è avvantaggiato e ciò anche se non è stato l'autore della manomissione.
****
Quanto alle richieste ed eccezioni del ricorrente, da ultimo formulate anche in comparsa conclusionale:
1) Quanto alla eccezione per cui: “una busta non sigillata – priva di segni identificativi idonei a garantire la tracciabilità e l'assenza di manomissioni – non consente di ritenere dimostrata, con il rigore richiesto, la riferibilità del misuratore sottoposto a prova alla specifica utenza e al suo stato al momento della rimozione”: Tale eccezione va disattesa perché il CTU, come visto, ha già risposto: “Nelle condizioni in cui è stata rinvenuta la busta non era possibile a parere di questo CTU estrarne il contenuto senza compromettere l'unico punto di chiusura reperito”. Ciò pagina 12 di 16 rende superfluo il richiamo del CTU richiesto dal ricorrente e che del resto era già stato rigettato anche dal precedente GOT, Dott.ssa ; Persona_2
2) Quanto al rilievo per cui: “Nella specie non è stato determinato “con certezza” il momento del supposto guasto/rottura del gruppo di misura, come dimostra l'utilizzo in atti della mera “data prescrizionale” quale dies a quo della retro-ricostruzione. In difetto di tale certezza, l'art. 10.2 impone di limitare la ricostruzione al massimo ai 365 giorni antecedenti la verifica, oltre al tempo tecnico occorrente per sostituzione/riparazione. Il CTU avrebbe dovuto – quantomeno in via alternativa – fornire una tabella di calcolo aderente a tale parametro legale, onde consentire al Giudice di applicarlo in sentenza. L'omessa elaborazione di tale scenario non può pregiudicare il diritto del ricorrente a far valere il limite legale”.
Orbene l'art. 10. Della delibera ARERA del 28/12/1999 n. 200 così recita: “10.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere
l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Tuttavia, nel caso di specie, non, è pertinente il richiamo alla delibera ARERA n. 200/1999, atteso che tale delibera, come già ritenuto da questo Tribunale in precedenti pronunce, disciplina la diversa e non assimilabile fattispecie di “guasto naturale” e “malfunzionamento del misuratore”; diversamente nel caso di specie il contatore è stato interessato da un prelievo fraudolento di energia, come accertato e provato in corso di causa;
3) Quanto al rilievo relativo al TIME, art. 16: dal 2017 che “estende gli stessi criteri anche ai
“prelievi irregolari” (manomissioni) Il (Allegato B a delibera 654/2015/R/eel, efficace dal Pt_2
01.01.2017) all'art. 16 stabilisce che, in caso di malfunzionamento, errata installazione ovvero di prelievi irregolari, “si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione
200/99.” In sostanza, dal 2017 l'Autorità ha ricondotto anche le ipotesi di irregolarità/manomissione ai medesimi criteri ricostruttivi della 200/99 (quindi, inclusa la logica del 10.2 – 365 giorni in assenza di data certa). Conclusivamente, la delibera 200/99 si applica ratione temporis e ratione materiae al caso di specie;
il TIME (art. 16) conferma, per i casi successivi al 2017, l'allineamento dei criteri anche ai prelievi irregolari. L'art. 10.2 della pagina 13 di 16 200/99 era già vigente e si applica direttamente al 2014: non serve il per far valere il Pt_2 limite dei 365 giorni. Il TIME semmai conferma e armonizza i criteri, includendo espressamente anche i casi di prelievi irregolari.”
Tuttavia, si rileva che, nel caso di specie, non è pertinente il richiamo all'art. 16 del ”, Pt_2 riportato nella “Deliberazione” del 23.12.2015/654/2015/R/EEL - al fine di limitare la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione a trecentosessantacinque giorni -, in quanto la normativa ivi prevista decorre dall'01.01.2017 e, pertanto è successiva e non è applicabile alla manomissione del contatore oggetto di causa, riscontrata dai tecnici del “Distributore” in data
20.05.2014.
4) Per tali motivi non si può accogliere la richiesta di parte ricorrente, ribadita in comparsa conclusionale, di rimettere la causa sul ruolo e disporre il richiamo del CTU al fine di integrare la CTU – calcolo “365 giorni” (art. 10.2 Delib. 200/99) ossia con la predisposizione di una tabella di ricostruzione alternativa dei consumi limitata ai 365 giorni antecedenti la verifica del gruppo di misura, ai sensi dell'art. 10.2 della Deliberazione AEEG/ARERA n. 200/99.
***
Va tenuto da ultimo in considerazione, anche ai fini del regolamento delle spese, che la pretesa del Servizio Elettrico Nazionale anteriore al 24.11.2011 è stata abbandonata in corso di causa per intervenuta prescrizione. E ciò a dimostrazione dell'illegittimità originaria della intimazione
“onnicomprensiva” di € 22.442,40.
***
Alla luce di tutte superiori considerazioni, ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, così come ridotta e rideterminata in corso di causa, deve dichiararsi dovuta da a la somma di € 7.903,80; Parte_1 Controparte_1
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda sino al soddisfo.
Tenendo conto del complessivo esito del giudizio questo Decidente ritiene che le spese del giudizio possano essere compensate integralmente tra le parti ex art. 92 secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.10922/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- Dichiara dovuta da a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 7.903,80;
pagina 14 di 16 - Condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.903,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta le altre domande;
- Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in data 01/04/2025, definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Così deciso in Catania il 06/11/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16