TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/09/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9023/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FRANCO ORLANDO e l'avv. COSIMO DELLABATE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. ROSA TANZARELLA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013. 2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate ai punti 3-4-5 delle conclusioni sono infondate e devono essere rigettate alla luce dei principi di diritto espressi da Cass. 13618/2025, che ha stabilito che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 rileva ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
1 In particolare, nella parte motiva di tale sentenza (par. 2.6) si legge che “L'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente che, anzi, nelle note di trattazione scritta ha precisato le conclusioni, insistendo solo per il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con espressa rinuncia alle altre domande.
Anche tale domanda è però infondata, in quanto dal decreto di ricostruzione della carriera allegato al ricorso (pag. 3) risulta che il servizio prestato nel 2013 è già stato riconosciuto ai fini giuridici ed è stato ritenuto non utile ai soli fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
Come stabilito da Cass. 13618/2025 (par. 4.), La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 23/07/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 10/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9023/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FRANCO ORLANDO e l'avv. COSIMO DELLABATE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. ROSA TANZARELLA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013. 2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate ai punti 3-4-5 delle conclusioni sono infondate e devono essere rigettate alla luce dei principi di diritto espressi da Cass. 13618/2025, che ha stabilito che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 rileva ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
1 In particolare, nella parte motiva di tale sentenza (par. 2.6) si legge che “L'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente che, anzi, nelle note di trattazione scritta ha precisato le conclusioni, insistendo solo per il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con espressa rinuncia alle altre domande.
Anche tale domanda è però infondata, in quanto dal decreto di ricostruzione della carriera allegato al ricorso (pag. 3) risulta che il servizio prestato nel 2013 è già stato riconosciuto ai fini giuridici ed è stato ritenuto non utile ai soli fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
Come stabilito da Cass. 13618/2025 (par. 4.), La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 23/07/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 10/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2