TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari dott. Vincenzo Maria
ED ha pronunziato all'udienza del 5.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4468 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata ad [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Verzillo;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t.; rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: Re-iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
*******
Con ricorso depositato il 2.4.2024 , premesso di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze dell'azienda “ORT & FRUIT SOCIETA' AGRICOLA
SRL” (per 159 giornate nel 2018 e per 157 giornate nel 2019), esponeva che l' aveva disposto la sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli CP_1 per le suddette annualità.
Evidenziava di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo e, dunque, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Bari chiedendo che, previa ammissione della prova per testi articolata in ricorso, fosse dichiarata la sussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio e che, conseguentemente, fosse ordinato all' di procedere alla propria CP_1 reiscrizione negli elenchi bracciantili per le suddette annualità e per il numero di giornate sopra indicato, con ogni conseguenza sul trattamento di disoccupazione agricola già percepito.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda per intervenuta decadenza e, comunque, sosteneva l'infondatezza della stessa, alla luce delle risultanze degli accertamenti ispettivi.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di decadenza formulata dall'ente convenuto.
In tema di termine di decadenza, per il caso di ricorsi finalizzati alla reiscrizione negli elenchi bracciantili, allorché venga presentato ricorso amministrativo contro il provvedimento di cancellazione o contro il rifiuto di iscrizione, deve trovare applicazione l'art. 11 D.lgs. 375/1993.
La norma dispone dispone che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso Pt_2 alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Pag. 2 di 7 A sua volta, l'art. 22 D.L. 7/1970, conv. dalla L. 83/1970, stabilisce che contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, l'azione giudiziaria può essere proposta entro 120 giorni decorrenti dalla notifica o dal giorno in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento definivo lesivo del suo diritto soggettivo.
Dunque, tale termine decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide:
- con la notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso (o in assenza di notifica, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza), se adottato entro il termine di cui all'art. 11 cit.;
- in caso di mancanza del provvedimento conclusivo espresso, dal decorso del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 11 cit., dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 5 febbraio 2007, n. 2375; 16 gennaio 2007, n. 813).
Nel caso di specie, la ricorrente, cancellata con provvedimento comunicato il
9.10.2023, ha tempestivamente presentato un primo ricorso amministrativo, in data 4.11.2023. Con deliberazione n. 5 del 19.12.2023 (e, quindi, nel termine di 90 gg. previsto dalla legge), il predetto ricorso è stato respinto.
Contro questa decisione, la ricorrente non ha presentato l'altro ricorso amministrativo.
Pertanto, l'eccezione di decadenza dev'essere respinta, sul rilievo che il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 2.4.2024 ed anche considerando che il termine di 120 gg. decorreva dalla data di definitività dell'accertamento amministrativo (Cass. civ., Sez. lav., 22/03/2007, n. 7052), nel caso di specie conseguita nel trentesimo giorno successivo alla data
Pag. 3 di 7 (19.12.2023) di tempestiva decisione del ricorso amministrativo da parte del
. Pt_3
2. Quanto al merito della controversia, occorre innanzitutto prendere in considerazione i contenuti del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006445/DDL del 28.4.2023.
Dopo aver ripercorso le dichiarazioni rese dall'amministratrice Tes_1
[“ha descritto le modalità con cui avviene la coltivazione delle cipolle nonché l'assenza di impianto di irrigazione sui terreni coltivati a cipolle. La stessa precisa l'ubicazione dei terreni indicando con precisione l'esatta posizione dei terreni coltivati ad orto e di quelli coltivati a cipolle … ha indicato le modalità di raccolta delle cipolle, l'orario di lavoro svolto e la paga corrisposta a mezzo bonifico mensile il mese successivo a quello lavorato. Ha altresì specificato che gli operai raggiungono i terreni con i propri mezzi e coloro che non ne sono muniti si avvalgono di un furgone guidato dal cugino che dispone di 7 posti più il Parte_4 guidatore”], gli ispettori verbalizzanti hanno riepilogato le giornate di lavoro in agricoltura denunciate nel corso degli anni ed hanno parallelamente rimarcato come l'azienda sia risultata “fortemente inadempiente” rispetto ai correlativi obblighi contributivi.
Gli stessi verbalizzanti, considerando i costi gravanti sull'azienda, hanno poi messo in discussione la sostenibilità economica dell'attività imprenditoriale
[“Lo squilibrio tra entrate e uscite è talmente grande da ritenere inverosimile che la ditta
[...]
sulla base dei volumi di affari sviluppati e degli introiti registrati, abbia Parte_5 una tale disponibilità di denaro per far fronte alle retribuzioni di tutta la manodopera assunta e CP_ denunciata all . È chiaramente evidente che i valori evidenziati in tabella dimostrano una incontrovertibile antieconomicità dell'impresa. Tali risultati avrebbero dovuto scoraggiare e far desistere qualsiasi <
Hanno, da ultimo, messo in discussione la veridicità dei rapporti di lavoro agricolo in relazione alle dichiarazioni assunte dagli stessi lavoratori,
Pag. 4 di 7 laddove del tutto distoniche con gli accertamenti effettuati e l'obiettiva realtà aziendale.
Ciò posto, v'è innanzitutto da osservare che non risultano agli atti dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla ricorrente (poiché – anzi – l' , nei CP_1 propri scritti difensivi, ha allegato che la lavoratrice odierna istante, seppur ritualmente convocata, non si è presentata per rendere dichiarazioni, senza addurre una valida giustificazione).
Piuttosto, sono state prodotte le dichiarazioni assunte dagli ispettori, provenienti da (escussa, come si vedrà, anche come Parte_6 testimone).
Quest'ultima ha affermato agli ispettori di aver lavorato nell'anno 2022
“anche su un terreno che si trova a via San IE”, evidenziando di aver messo “solo il diserbante”. Nel seguito della propria audizione, la lavoratrice ha aggiunto:
- che, fino all'anno 2020, gli ortaggi erano coltivati solo a Contrada San
IE;
- su precisa domanda degli ispettori, di conoscere Persona_1
(altra teste escussa in giudizio), in quanto moglie di e per Parte_7 aver lavorato insieme a lei solo nell'orto;
- su precisa domanda degli ispettori, di conoscere altresì la ricorrente, poiché moglie di e per aver lavorato insieme a lei solo Parte_8 nell'orto di San IE, senza però ricordare precisamente in quale anno.
Ebbene, tali risultanze risultano innanzitutto in contrasto con le dichiarazioni rese (in sede ispettiva) da in qualità di amministratrice Tes_1 dell'azienda, poiché la stessa ha avuto modo di riferire come vi fosse “un altro terreno in contrada San IE, di circa 6 -7 ettari coltivato a cipolle, sempre coltivato a cipolle, mai ad orto”.
Pag. 5 di 7 V'è poi da osservare come la teste abbia già visto parzialmente Parte_6 disconosciuto il proprio rapporto lavorativo, senza agire in giudizio per farne accertare la veridicità (“io sto versando dei soldi perché secondo l' CP_1 alcune giornate che sono state dichiarate sono invece abusive. Non ho promosso giudizi”).
Ancora, va rimarcato che, escussa come testimone, la signora : Parte_6
- da un lato, ha dapprima dichiarato di aver lavorato nell'orto di San
IE fino al 2018, salvo poi aggiungere di aver lavorato con la ricorrente anche nel 2019, menzionando – per la prima volta - un altro orto sulla via di Santeramo;
- dall'altro lato, ha ricordato gli anni di lavoro con la ricorrente, nonostante non fosse stata in grado di specificarli quando sentita dagli ispettori.
Per quel che concerne, poi, la deposizione della teste , Persona_1 come dedotto dall' (in sede di note autorizzate) è evidente CP_1
l'incongruenza derivante dalla circostanza che ella abbia menzionato la figlia quale deputata ad assegnare il lavoro sui terreni, nonostante Tes_1 sia risultato che la quest'ultima avesse sempre e solo prestato la propria attività in negozio.
E' poi da rimarcarsi che la deposizione (come teste) della stessa signora sia stata caratterizzata da una notevole imprecisione e genericità Per_1 sul numero di operai presenti nei terreni, sull'estensione degli stessi e sulla retribuzione corrisposta.
Ancora, non va trascurato come la predetta teste abbia fatto riferimento al lavoro prestato con la ricorrente su una pluralità di terreni, mentre la lavoratrice , in sede ispettiva, aveva menzionato entrambe solo in Parte_6 relazione al lavoro presso il fondo di Contrada San IE.
Per inciso, un ulteriore elemento di giudizio, in senso sfavorevole agli Tes_ assunti attorei, lo si trae dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da
Pag. 6 di 7 (pure indicato come testimone nell'atto introduttivo della presente Tes_3 controversia): il predetto lavoratore, infatti, aveva riferito di conoscere
[...]
ma aveva anche precisato di non aver mai lavorato con lei. Pt_1
3. Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso, essendo incensurabile la determinazione di cancellazione, con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola già conseguite dalla ricorrente.
4. Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio
2002 n.113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4468 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
-, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Bari, 5.12.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria ED
Pag. 7 di 7