Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2025, proposto da
AN BO, LA BO e MI BO, rappresentati e difesi dall’avvocato AN Zoccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione e Gloria De Sabbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Treviso prot. rep_prov_tv/tv-supro/0184327 del 24 aprile 2025 con il quale è stata comunicata l’irricevibilità della comunicazione inoltrata dai signori BO al Comune di Treviso ai fini della proroga ex art. 10- septies del d.l. 21/2022 e ss.mm.ii. in relazione al permesso a costruire n. 2879/18/AE e di ogni altro atto successivo o presupposto, compreso il provvedimento del 9 giugno 2025 prot. 2025-0089102 emesso in esito ad istanza di autotutela;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Treviso, alla via Sant’Angelo n. 95, catastalmente censito al foglio 35, mappali 1502 e 1507 (ora mappale 1829).
Gli stessi, a seguito di richiesta avanzata in data 28 dicembre 2018, hanno ottenuto, in data 24 dicembre 2020, un permesso di costruire ai fini della realizzazione di un edificio bifamiliare, giovandosi degli aumenti di volumetria previsti da legge regionale 14/2009 in deroga alla pianificazione urbanistica.
L’intervento è stato da subito osteggiato dai confinanti – che hanno negato la possibilità di accedere al lotto intercluso sull’assunto che non esistesse una servitù di passaggio – e ha determinato l’instaurazione di un contenzioso.
Il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. ottenuto dal Tribunale di Treviso in data 20 febbraio 2020, che ha consentito ai ricorrenti l’accesso al fondo per la realizzazione dell’opera, è stato oggetto di reclamo il quale, a sua volta, ha portato a una pronuncia di segno opposto favorevole alla controparte.
Solo in sede di merito, il Tribunale di Treviso, con sentenza 5 maggio 2023, n. 767, ha accertato il diritto di passaggio dei ricorrenti e ha costituito la servitù a vantaggio del loro fondo.
La successiva pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, avutasi con sentenza 18 luglio 2024, n. 1394, ha infine cristallizzato la situazione con il rigetto dell’appello, passato in giudicato.
2. Nelle more della definizione del giudizio civile, i ricorrenti hanno presentato, in data 22 giugno 2021, una richiesta di variante all’originario permesso di costruire il cui esame ha determinato una serie di interlocuzioni con l’amministrazione ai fini istruttori.
Prima ancora dell’esito finale di quest’ultima pratica, i ricorrenti hanno chiesto, in data 11 giugno 2024, una proroga ex art. 15 d.P.R. 380/2001 per la fine lavori che il Comune ha accordato l’8 luglio 2024, con apposito provvedimento ove ha fissato come termine finale il 14 maggio 2025.
I ritardi nei lavori hanno poi spinto i ricorrenti a chiedere, con comunicazione depositata il 22 aprile 2025, una nuova proroga di 36 mesi ex art. 10- septies d.l. 21/2022, come modificato dalla legge 15/2025 di conversione del d.l. 202/2024.
3. Il Comune, ricevuta la predetta comunicazione, con proprio atto del 24 aprile 2025, ha dichiarato la sua irricevibilità sul presupposto che il “ permesso a costruire n. 2879/18/AE prot. 175554 del 24/12/2020 [era] stato rilasciato per intervento anche ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 14/2009 ” e che, essendo stata, quest’ultima legge regionale, abrogata dalla l.r. 14/2019, “ il titolo abilitativo [era] in contrasto con le previsioni del vigente Piano degli Interventi ”.
Ritenuta errata la decisione del Comune, i ricorrenti hanno depositato sia un’istanza di modifica in autotutela del suddetto provvedimento, sia una nuova istanza di proroga ex art. 15 d.P.R. 380/2001, rappresentando nuovamente al Comune le difficoltà di prosecuzione del cantiere legate al contenzioso civile.
Il Comune, da un lato, con provvedimento del 9 giugno 2025, ha rigettato l’istanza di autotutela ribadendo le medesime ragioni a sostegno del precedente provvedimento, dall’altro, con provvedimento del 17 giugno 2025, si è pronunciato favorevolmente sull’istanza di proroga ex art. 15 d.P.R. 380/2001 concedendo un ulteriore anno per l’esecuzione dei lavori.
4. Avverso il diniego della concessione della proroga richiesta ex art. 10- septies d.l. 21/2022, i ricorrenti hanno proposto gravame affidato ad un unico motivo così rubricato: “ Violazione di legge con riferimento ai presupposti previsti dall’art. 10 septies D.L. 21/2022 e smi per la proroga ex lege dei termini di validità del Pdc ”.
In particolare, a detta dei ricorrenti, il Comune non avrebbe tenuto conto del regime transitorio disciplinato dall’art. 17 l.r. 14/2019 che avrebbe determinato una prorogatio della vigenza della legge regionale del c.d. “Piano casa” per tutti quegli interventi edilizi che siano stati riconducibili a tale legge.
La strumentazione urbanistica di cui si è dotata l’amministrazione riguarderebbe esclusivamente la capacità edificatoria del lotto, e non la destinazione urbanistica, che rimarrebbe residenziale, e quindi del tutto compatibile con la nuova edificazione concessa con il permesso di costruire di cui si è chiesta la proroga del termine.
In altri termini, il permesso di costruire, per effetto della surrichiamata norma transitoria che legittima la realizzazione in deroga, non potrebbe considerarsi in contrasto con la strumentazione urbanistica.
5. Il Comune si costituito in giudizio con memoria depositata in data 22 dicembre 2025 ove ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
6. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, prima delle quali le parti hanno scambiato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo e unico motivo di gravame, meglio illustrato nella parte in fatto, i ricorrenti hanno contestato la motivazione alla base dei provvedimenti impugnati, secondo la quale il permesso di costruire è stato rilasciato ai sensi dell’art. 2 l.r. 14/2009, ossia della disciplina che poi è stata abrogata dalla l.r. 14/2019 la quale, in tesi, avrebbe determinato il contrasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico.
2. Il motivo è fondato.
La norma che i ricorrenti assumono violata così stabilisce: “ Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale ”.
Al riguardo, deve convenirsi, seppure solo in parte, con l’interpretazione che della stessa ne ha data il Comune. La disposizione va intesa nel senso che, per gli interventi in argomento, non subentrano le nuove e diverse previsioni di ampliamento ed incentivazione edilizia recate dalla l.r. 14/2019, la quale, si pone in continuità con la precedente l.r. 14/2009 rendendo stabili le disposizioni recanti deroghe in termini di premialità volumetriche, incentivi e aspetti propri del procedimento amministrativo.
Ciò sta a significare che, sotto altro profilo, l’istituto della proroga del titolo edilizio non è stato interessato in alcun modo dal legislatore regionale rimanendo disciplinato dalle disposizioni dettate dal legislatore statale il quale, per il vero, ha modellato l’istituto in modo diverso a seconda anche di esigenze contingenti concretizzatesi per effetto di eventi eccezionali come l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero le difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché gli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
In altri termini, la legge regionale si è innestata sulla normativa statale – in primis sul d.P.R. 380/2001 – le cui disposizioni relative alla concessione della proroga per l’ultimazione dei lavori sono ordinariamente applicabili, salvo i limiti derivanti dal dato testuale ovvero dalla materia.
Al riguardo, infatti, giova ricordare che la l.r. 14/2009 costituisce essenzialmente una disciplina speciale e derogatoria rispetto agli strumenti urbanistici comunali che deve essere interpretata in modo conforme ai principi fondamentali dettati dalla normativa statale, la quale resta parametro inderogabile per la qualificazione degli interventi edilizi e per l’individuazione del titolo abilitativo necessario.
Nel caso in esame, a venire in rilievo non è solo la proroga c.d. “ordinaria” disciplinata dall’art. 15 d.P.R. 380/2001 ma anche quella “straordinaria” di cui all’art. 10- septies d.l. 21/2022.
Si tratta quindi di comprendere in che misura l’applicazione di quest’ultima norma sia possibile.
In tale ipotesi, occorre tenere presente che sono state poste delle condizioni per accedere all’agevolazione dell’estensione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori: (i) il rilascio del titolo entro una certa data; (ii) il mancato decorso dei termini al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere di siffatta proroga; (iii) l’assenza di contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, al momento della medesima comunicazione.
Nella fattispecie, non vi è dubbio che le prime due condizioni sussistano: il titolo è stato rilasciato il 24 dicembre 2020 e la proroga straordinaria è stata richiesta in data 22 aprile 2025. La criticità emerge con riguardo alla terza che potrebbe ritenersi inverata solo nel caso in cui, alla data di richiesta di proroga, non vi siano strumenti urbanistici di ostacolo alla realizzazione degli interventi autorizzati con il permesso di costruire.
In altri termini, l’art. 10- septies d.l. 21/2022, avente quale ratio il sostegno delle attività edilizie, è astrattamente applicabile a situazioni riferibili a titoli rilasciati in forza delle previsioni della l.r. 14/2009.
Nella situazione concreta, il titolo è stato rilasciato il 24 dicembre 2020 mentre lo strumento urbanistico (il Piano degli Interventi) è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale 20 maggio 2019, n. 26, e da ultimo aggiornato con la variante n. 16 approvata con decreto sindacale del 4 dicembre 2024.
Ne consegue che, al momento della presentazione della richiesta di proroga, il permesso di costruire non era in contrasto con nuovi strumenti urbanistici in senso stretto, ossia approvati dopo il suo rilascio; il titolo, per l’esattezza, era in contrasto solo con il citato Piano degli Interventi, cronologicamente antecedente e derogato per effetto della legge regionale.
Tale distinguo consente di ritenere sussistente anche la terza condizione ai fini della concessione della proroga straordinaria e, di riflesso, viziato il relativo provvedimento di diniego.
In senso contrario, non assume valore il richiamo al precedente giurisprudenziale secondo cui “ la circostanza che un titolo edilizio sia formato o rilasciato in base all’operatività transitoria di una disposizione che consente l’intervento in deroga, e quindi in via eccezionale, non può logicamente tradursi in una qualità intrinseca del titolo che esclude l’applicazione delle stringenti condizioni stabilite dalla normativa, essa pure eccezionale, che ne proroga ex lege l’efficacia, così sottraendo ogni valutazione relativa all’autorità amministrativa cui compete il governo del territorio e la verifica della sua perdurante compatibilità con gli strumenti urbanistici ” (Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2508).
Quest’ultima decisione, infatti, è maturata in un contesto particolare caratterizzato dalla presentazione di due DIA, in conseguenza delle quali il Comune di Milano aveva avviato il procedimento di annullamento in autotutela per contrasto dell’intervento (consistente in una demolizione e ricostruzione) con le previsioni del nuovo strumento urbanistico entrato in vigore in un momento successivo alla presentazione delle dichiarazioni stesse e che escludeva espressamente la possibilità di deroga urbanistica e di applicazione delle disposizioni legislative regionali. La stessa amministrazione, dopo avere inizialmente confermato la validità e l’efficacia dei titoli, aveva dichiarato l’inammissibilità e l’inefficacia della comunicazione relativa alla proroga nonché l’intervenuta decadenza dell’efficacia dei titoli stessi, sulla scorta di più elementi: (i) la sola demolizione dell’edificio da ricostruire, (ii) l’esaurita efficacia delle disposizioni legislative regionali di natura derogatoria, (iii) il contrasto con le norme dello specifico strumento urbanistico.
A ben vedere, dunque, le due vicende – quella oggetto di scrutinio e quella relativa alla succitata decisione – sono profondamente diverse, non solo per la formulazione delle norme afferenti, ma anche e soprattutto da un punto di vista fattuale.
Sotto quest’ultimo profilo, deve evidenziarsi il lungo contenzioso civile che ha condizionato l’esecuzione dell’intervento edilizio determinando ritardi che i ricorrenti hanno ritenuto di potere fronteggiare richiedendo, in principio, una proroga ordinaria poi un’altra straordinaria, sul presupposto della titolarità di un permesso di costruire rilasciato in deroga alle previsioni urbanistiche che non sono state ulteriormente modificate.
In detta prospettiva, deve escludersi che una siffatta interpretazione conduca – secondo quanto ipotizzato dal Comune – a un contrasto tra norme statali e norme regionali, posto che le seconde sono tutt’altro che destinate a disciplinare all’infinito interventi edilizi come quello in argomento essendo coordinate alle prime e rispettose dei principi ivi stabiliti.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
4. La novità delle questioni trattate determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI IM, Presidente
NA RB, Primo Referendario
AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | ZI IM |
IL SEGRETARIO