Art. 5. Commissioni d'esame 1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1987, e successive modificazioni e integrazioni, a far data dalla costituzione delle commissioni stesse.
2. All'onere di lire 300 milioni in ragione d'anno per la corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui al comma 1, si provvede mediante quota parte del gettito del contributo di cui all'articolo 63 della citata legge n. 298 del 1974 , che affluisce ad alimentare il capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dei commi 5 , 6 e 7 dell'art. 4 del D.M. n. 508/1987 , recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali:
"Ai fini del soddisfacimento della capacita' professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.
A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verra' prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consistera' esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio".
I soprariportati commi sono stati sostituiti dall' art. 6 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198 (recante "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), il cui testo e' il seguente:
"Art. 6 (Requisito della capacita' professionale). - 1.
Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacita' professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.
2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 9 verra' rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attivita' di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.
3. Tale attestato dovra' essere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi.
4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacita' professionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione di esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori del capoluogo, la residenza dovra' essere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovra' essere protocollata dal segretario della competente commissione".
- Il testo dell'art. 6 del citato D.M. n. 508/1987 e' il seguente:
"Art. 6. - Le commissioni d'esame di cui all'art. 4 del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti e sono composte come segue:
Presidente:
dirigente, o funzionario almeno dell'ottava qualifica della Direzione generale M.C.T.C.
Membri:
un funzionario della carriera direttiva della M.C.T.C. con funzioni di vice presidente;
due docenti della scuola media superiore uno di diritto ed economia e uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
Gli esami avranno frequenza mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
Il programma dei corsi e le modalita' di svolgimento degli stessi, dovranno essere approvati, per ciascun organismo di formazione professionale, dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., contestualmente all'autorizzazione a svolgere i corsi medesimi.
Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. si riserva la vigilanza sulla regolarita' dello svolgimento dei corsi".
Il surrichiamato art. 6 e' stato sostituito dall'art. 9 del gia' citato D.M. 16 maggio 1991, n. 198 , il cui testo e' il seguente:
"Art. 9 (Composizione delle commissioni d'esame). - 1.
Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:
Presidente:
dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.
Membri:
un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C. della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualita' di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.
5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
6. Avverso la mancata ammissione all'esame e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti".
- Il testo dell'art. 63 della piu' volte citata legge n. 298/1974 e' il seguente:
"Art. 63 (Contributo per l'iscrizione all'albo). - Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.
La misura annuale del contributo e' stabilita dal Ministero per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonche' dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
2. All'onere di lire 300 milioni in ragione d'anno per la corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui al comma 1, si provvede mediante quota parte del gettito del contributo di cui all'articolo 63 della citata legge n. 298 del 1974 , che affluisce ad alimentare il capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dei commi 5 , 6 e 7 dell'art. 4 del D.M. n. 508/1987 , recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali:
"Ai fini del soddisfacimento della capacita' professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.
A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verra' prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consistera' esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio".
I soprariportati commi sono stati sostituiti dall' art. 6 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198 (recante "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), il cui testo e' il seguente:
"Art. 6 (Requisito della capacita' professionale). - 1.
Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacita' professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.
2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 9 verra' rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attivita' di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.
3. Tale attestato dovra' essere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi.
4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacita' professionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione di esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori del capoluogo, la residenza dovra' essere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovra' essere protocollata dal segretario della competente commissione".
- Il testo dell'art. 6 del citato D.M. n. 508/1987 e' il seguente:
"Art. 6. - Le commissioni d'esame di cui all'art. 4 del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti e sono composte come segue:
Presidente:
dirigente, o funzionario almeno dell'ottava qualifica della Direzione generale M.C.T.C.
Membri:
un funzionario della carriera direttiva della M.C.T.C. con funzioni di vice presidente;
due docenti della scuola media superiore uno di diritto ed economia e uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
Gli esami avranno frequenza mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
Il programma dei corsi e le modalita' di svolgimento degli stessi, dovranno essere approvati, per ciascun organismo di formazione professionale, dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., contestualmente all'autorizzazione a svolgere i corsi medesimi.
Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. si riserva la vigilanza sulla regolarita' dello svolgimento dei corsi".
Il surrichiamato art. 6 e' stato sostituito dall'art. 9 del gia' citato D.M. 16 maggio 1991, n. 198 , il cui testo e' il seguente:
"Art. 9 (Composizione delle commissioni d'esame). - 1.
Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:
Presidente:
dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.
Membri:
un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C. della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualita' di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.
5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
6. Avverso la mancata ammissione all'esame e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti".
- Il testo dell'art. 63 della piu' volte citata legge n. 298/1974 e' il seguente:
"Art. 63 (Contributo per l'iscrizione all'albo). - Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.
La misura annuale del contributo e' stabilita dal Ministero per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonche' dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".