CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11799/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7053500814 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7053500814 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7053500814 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9870/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2018 e ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n.
600/73 era liquidato un maggior reddito di fabbricato pari ad € 2.240,00 relativo a presunti canoni di locazione percepiti e non dichiarati.
Invero, i militari rilevavano che il contribuente, in qualità di usufruttuario al 100%, aveva dato in locazione l'immobile sito in Montecompatri (RM) Indirizzo_1 piano terra interno 4 dal giorno 11.12.2014 sino al giorno della verifica, al canone mensile di € 600,00 a tre occupanti che avevano reso dichiarazioni in tal senso nell'esposto redatto il 16.11.2018.
Parte ricorrente eccepiva la nullità per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73;
l'infondatezza della pretesa e l'esistenza di precedenti ricorsi terminati con sentenze favorevoli ove era accertata l'inesistenza di canoni versati, l'esistenza di un'occupazione abusiva che per stessa ammissione e dichiarazione degli occupanti abusivi aveva origine dalla fine del 2014. A conferma di quanto eccepito, parte ricorrente depositava Sentenza n. 750/2020 del 20.05.2020 passata in giudicato del Tribunale di Velletri sezione Civile che accoglieva le difese del ricorrente. Inoltre, allegava sentenza della CGT di primo grado sez. 18 con la sentenza n. 2103/2023 resa nel giudizio avente ad oggetto il ricorso contro l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 ed allegava altresì Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
II ° di Roma 6599/2024 del 31.10.2024 che rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava l'inesistenza di redditi ricevuti dagli occupanti abusivi.
L'ufficio costituitosi confermava che si trattava di introiti non dichiarati che l'occupazione abusiva partisse dal 2018 e non da prima ed insisteva nel rigetto del ricorso e nella legittimità del suo operato.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha offerto la prova dell'esistenza di una occupazione abusiva allegando la sentenza di merito del giudice civile , passata in giudicato, in cui era accertato che parte ricorrente aveva subito una occupazione abusiva della sua abitazione, senza percezione di canoni. ( cfr. Sentenza n. 750/2020 del
20.05.2020 Tribunale di Velletri sezione Civile).
Di conseguenza, l'atto impugnato è illegittimo visto che non è provata la ricezione di canoni di locazione in capo a parte ricorrente. Quanto alla prova relativa al momento in cui è partita l'occupazione, gli stessi occupanti hanno dichiarato che erano presenti nell'abitazione dal 2014. E' una dichiarazione che emerge nella Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II ° di Roma 6599/2024 del 31.10.2024 che rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava l'inesistenza di redditi ricevuti dagli occupanti abusivi.
Gli stessi occupanti, alla Guardia di Finanza, dichiaravano di essere occupanti abusivi dell'immobile del ricorrente dalla fine del 2014 e non dimostravano di aver versato somme a parte ricorrente. Di conseguenza,
è illegittimo e privo di fondamento l'accertamento dell'Ufficio.
Tanto premesso, il giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre oneri di legge. Si specifica che il dispositivo depositato e comunicato ha un errore materiale;
le spese devono intendersi a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Roma 8 ottobre 2025 Il Giudice
GI HI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11799/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7053500814 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7053500814 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7053500814 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9870/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2018 e ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n.
600/73 era liquidato un maggior reddito di fabbricato pari ad € 2.240,00 relativo a presunti canoni di locazione percepiti e non dichiarati.
Invero, i militari rilevavano che il contribuente, in qualità di usufruttuario al 100%, aveva dato in locazione l'immobile sito in Montecompatri (RM) Indirizzo_1 piano terra interno 4 dal giorno 11.12.2014 sino al giorno della verifica, al canone mensile di € 600,00 a tre occupanti che avevano reso dichiarazioni in tal senso nell'esposto redatto il 16.11.2018.
Parte ricorrente eccepiva la nullità per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73;
l'infondatezza della pretesa e l'esistenza di precedenti ricorsi terminati con sentenze favorevoli ove era accertata l'inesistenza di canoni versati, l'esistenza di un'occupazione abusiva che per stessa ammissione e dichiarazione degli occupanti abusivi aveva origine dalla fine del 2014. A conferma di quanto eccepito, parte ricorrente depositava Sentenza n. 750/2020 del 20.05.2020 passata in giudicato del Tribunale di Velletri sezione Civile che accoglieva le difese del ricorrente. Inoltre, allegava sentenza della CGT di primo grado sez. 18 con la sentenza n. 2103/2023 resa nel giudizio avente ad oggetto il ricorso contro l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 ed allegava altresì Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
II ° di Roma 6599/2024 del 31.10.2024 che rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava l'inesistenza di redditi ricevuti dagli occupanti abusivi.
L'ufficio costituitosi confermava che si trattava di introiti non dichiarati che l'occupazione abusiva partisse dal 2018 e non da prima ed insisteva nel rigetto del ricorso e nella legittimità del suo operato.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha offerto la prova dell'esistenza di una occupazione abusiva allegando la sentenza di merito del giudice civile , passata in giudicato, in cui era accertato che parte ricorrente aveva subito una occupazione abusiva della sua abitazione, senza percezione di canoni. ( cfr. Sentenza n. 750/2020 del
20.05.2020 Tribunale di Velletri sezione Civile).
Di conseguenza, l'atto impugnato è illegittimo visto che non è provata la ricezione di canoni di locazione in capo a parte ricorrente. Quanto alla prova relativa al momento in cui è partita l'occupazione, gli stessi occupanti hanno dichiarato che erano presenti nell'abitazione dal 2014. E' una dichiarazione che emerge nella Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II ° di Roma 6599/2024 del 31.10.2024 che rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava l'inesistenza di redditi ricevuti dagli occupanti abusivi.
Gli stessi occupanti, alla Guardia di Finanza, dichiaravano di essere occupanti abusivi dell'immobile del ricorrente dalla fine del 2014 e non dimostravano di aver versato somme a parte ricorrente. Di conseguenza,
è illegittimo e privo di fondamento l'accertamento dell'Ufficio.
Tanto premesso, il giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre oneri di legge. Si specifica che il dispositivo depositato e comunicato ha un errore materiale;
le spese devono intendersi a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Roma 8 ottobre 2025 Il Giudice
GI HI