Sentenza 31 marzo 2025
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- 1. Nullità Contratto Di Finanziamento: QuandoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 luglio 2025
- 2. Quando Un Contratto Di Finanziamento È Nullo: La GuidaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 luglio 2025
Hai firmato un contratto di finanziamento e ora ti chiedi se è valido oppure no? Hai ricevuto richieste di pagamento, rate esagerate o addirittura un decreto ingiuntivo, e vuoi sapere quando un contratto di finanziamento è nullo e cosa puoi fare per difenderti? Molti contratti di finanziamento contengono vizi formali o sostanziali che li rendono nulli o parzialmente annullabili. Ma per contestarli serve una strategia precisa, supportata da analisi tecniche e legali. Quando un contratto di finanziamento è nullo? – Quando non è stato indicato correttamente il TAEG (tasso annuo effettivo globale), comprensivo di tutti i costi – Se gli interessi applicati superano la soglia di usura fissata …
Leggi di più… - 3. Contratto di Prestito Personale Irregolare: Come Si ScopreGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 luglio 2025
Hai sottoscritto un contratto di prestito personale e ti stai accorgendo che le rate sono troppo alte, i tassi sproporzionati o le condizioni poco chiare? Ti chiedi se quel contratto è davvero regolare e come puoi verificare se stai pagando più del dovuto? Molti contratti di finanziamento nascondono anomalie, costi occulti e clausole abusive, che possono rendere il contratto irregolare o addirittura nullo. Ma per scoprirlo serve un'analisi tecnica e legale ben fatta. Quando un contratto di prestito personale è irregolare? – Quando non è stato indicato correttamente il TAEG (tasso annuo effettivo globale) – Se gli interessi applicati superano il tasso soglia di usura – Quando include …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 792/2023
VERBALE DI CAUSA
Oggi 31 maro 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte attrice l'avvocato Marina GIANNINI,
Per parte convenuta l'avvocato Giuseppe Caputi, in sostituzione dell'avvocato Simona
DAMINELLI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice a quelle indicate nella memoria 183 n.1 c.p.c. ed insiste per la CTU, e parte convenuta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il rigetto della domanda.
Dopo breve discussione della causa, il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2023
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difesa dall'Avv. Marina Parte_1 C.F._1
Giannini, indirizzo digitale, pec: , giusta Email_1 procura unita all'atto di citazione.
ATTRICE
contro
C.F. , con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Controparte_1 P.IVA_1
Tower A, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Simona Daminelli, indirizzo digitale, pec , Email_2
Marco Pesenti, indirizzo digitale, pec: Alberto Email_3
Toffoletto, indirizzo digitale pec: , Romeo Email_4
Pag. 2 di 14 Christian, indirizzo digitale, pec: , Flora Email_5
Josephine Alda Lettemayer, indirizzo digitale, pec:
Luciana Cipolla, indirizzo digitale, pec: Email_6
giusta procura alle liti per atto notarile del … Email_7
depositati in atti.
CONVENUTA
Oggetto: Mutuo.
Conclusioni:
per l'attore (Ex art. 183 c.p.c. primo termine): - Nel merito ed in via principale a)
rideterminare l'ISC/TAEG, per il periodo 8/4/2008 – 31/10/2015, tenendo conto di tutte
le voci di costo a tal fine rilevanti secondo i criteri dettati all'art. 2 del D.M. 8/7/1992 e,
comunque, dalla legge;
b) per l'effetto rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti
alla luce di quanto disposto dall'art. 117, comma 7, D.lgs. n. 385/1993;c) condannare
la banca convenuta al pagamento della somma di € 18.605,19, o in quella maggiore o
minore che sarà accertata in corso di causa anche mediante CTU tecnico – contabile,
pari alla differenza tra quota di interessi corrisposta nel periodo 8/4/2008 – 31/10/2015
e gli interessi calcolati sul medesimo periodo al tasso di cui al citato art. 117, comma 7,
D.lgs. n. 385/1993; d) stante l'ingiustificata e mancata partecipazione della banca
convenuta al procedimento di mediazione obbligatorio, condannare la stessa, in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sia a versare all'entrata del
bilancio dello Stato una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio de
Pag. 3 di 14 quo, ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.Lgs 4/3/2010, n. 28, così come modificato dall'art.
2, comma 35 sexies del D.L. 13/8/2011, n. 138 sia ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,
per i motivi tutti di cui al presente atto;
e) condannare, altresì, la banca convenuta a
rifondere all'attore la somma di € 48,80, come da fattura rilasciata dall'Organismo
ADR Center;
- In via gradata, fermi restando i soprastanti punti d) ed e) A) nella
denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria eccezione di prescrizione decennale,
accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo ex art. 117, commi 4 e
7, D.lgs. n. 385/1993 e, per l'effetto, rideterminare, per il periodo 3/3/2010 –
31/10/2015, l'esatto dare-avere tra le parti alla luce di quanto disposto dall'art. 117,
comma 7, D.lgs. n. 385/1993; B) imputare alla sorte capitale la somma di € 15.873,21,
o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche mediante CTU
tecnico-contabile, indebitamente già corrisposta dall'attore, per il periodo 3/3/2010 –
31/10/2015, in esecuzione del rapporto contrattuale. Con vittoria di spese e compensi di
lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Nella
sola denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle suddette domande, voglia l'Ill.mo
Giudicante adito disporre la compensazione delle spese di lite.
Per parte convenuta:Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte
attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
….- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e
comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 14 Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor evocava in giudizio Parte_1
lamentando la discrasia tra indicato e quello effettivamente Controparte_1 Pt_2
applicato in ordine al contratto di mutuo stipulato inter-partes dell'8/04/2008, chiedendo l'applicazione dell'art. 117 del D.Lgs 385/1993 (TUB) con ricalcolo del dare/avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione di Controparte_1 parte delle somme richieste a titolo di indebito in applicazione dell'art. 2946 c.c. e per il resto l'infondatezza della domanda, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
A seguito di variazione tabellare la causa veniva assegnata a questo giudice con provvedimento del 7/04/2023.
Assegnati i termini per deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., l'attore precisava le conclusioni, nella sostanza come da atto introduttivo, come riportate in epigrafe.
La causa istruita sulla base della documentazione in atti ritenuta sufficientemente istruita, senza necessità o utilità di espletare CTU contabile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies, con assegnazione alle parti di termine per note sino a dieci giorni prima, rinviata in via definitiva all'odierna udienza.
In via preliminare deve essere rigettata la riproposta istanza di perizia econometrica d'ufficio avanzata dall'attore all'udienza del 24 febbraio 2025, atteso che la stessa sulla base della domanda proposta si palesa ininfluente ai fini del decidere.
Pag. 5 di 14 Occorre rilevare altresì che a carico di parte attrice è posto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui la parte che agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della domanda.
Infondata si palesa parimenti l'eccezione preliminare della parte convenuta di prescrizione dell'azione per intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione formulata da parte attrice;
in particolare l'eccezione della di intervenuta CP_2
prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i pagamenti effettuati da parte attrice nel periodo antecedente il 29 dicembre 2012 (cfr. comparsa di costituzione).
Invero l'azione dell'attore è volta alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo dell'8 aprile 2008, con cui è stata erogata in favore dello stesso la somma di €
193.500,00, da rimborsare in 360 rate mensile posticipate da € 1.132,24 ciascuna, a partire dal 30/04/2008, di talché il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza dell'ultima rata di mutuo trentennale, trattandosi di un rapporto unitario.
La domanda nel merito tuttavia non può essere accolta e deve essere rigettata per quanto in appresso.
Risulta dagli atti che il signor previo esperimento della procedura di Parte_1
mediazione, a cui la parte convenuta non ha partecipato, come risulta da Verbale agli atti (dco. 10 fasc. parte attrice), ha adito codesto Tribunale, deducendo la nullità della clausola determinativa degli interessi prevista dal contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico in data 8/04/2008 (doc. 1, fasc. di parte attrice), con cui
[...]
poi divenuta aveva concesso un mutuo ipotecario a CP_3 Controparte_1
tasso fisso di € 193.500,00 da restituirsi in 360 rate mensili posticipate, calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, alle condizioni proposte dalla banca e formalmente accettate dal mutuatario, alle seguenti condizioni economiche:
- somma mutuata: € 193.500,00;
Pag. 6 di 14 - rate: n. 360 posticipate ciascuna di € 1.132,24, la prima a scadere il 30/04/2008;
- tasso di interesse per l'intero periodo, sia di preammortamento che di ammortamento,
nella misura fissa del 5,77% nominale annuo;
- ISC/TAEG: 6,002.
Risulta dagli atti che l'attore all'esito della perizia econometrica, ove il TAEG applicato, inteso come costo effettivo del finanziamento, sarebbe risultato per il periodo
8/4/2008 – 31/10/2015, pari al 6,075%, superiore dello 0,073% rispetto all'ISC/TAEG convenuto tra le parti e previsto contrattualmente nella misura del 6,002%; per tale ragione sarebbe stato operato il ricalcolo applicando il tasso sostitutivo quale il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, che per il secondo trimestre 2008 era pari al 3,412%, prendendo a base il periodo intercorrente tra la stipula del mutuo ed il
31/10/2015, data oltre la quale è stata riscontrata una rata più conveniente in termini economici, (cfr. atto di citazione). Il Consulente di parte, tenuto conto che il signor alla data del 31/10/2015 aveva versato all'istituto di credito un importo pari Parte_1 ad euro 96.375,18, mentre stando al ricalcolo effettuato ai sensi dell'art. 117 c. 7 TUB avrebbe dovuto versare un importo pari ad euro 77.769,99, ne faceva conseguire un maggior importo versato di euro 18.605,19; somma che veniva richiesta in domanda.
Veniva altresì invocata l'applicazione dell'art. 125 bis del TUB (D.Lgs 1993, n. 385).
Occorre rilevare che, in linea generale, l'I.S.C. (indicatore sintetico di costo) rappresenta il costo effettivo dell'operazione di finanziamento espresso in percentuale.
Nella fattispecie non può trovare applicazione la norma di tutela del consumatore per il credito al consumo di cui all'art. 125 bis del TUB, commi 6 e 7, invocata dalla parte attrice, secondo cui: “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico
del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121,
comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto
nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto
Pag. 7 di 14 dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei
casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale
al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta
dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”, poiché la predetta norma è entrata in vigore il 19 settembre 2010, mentre il contratto di che trattasi è stata stipulato in data 8 aprile 2008 (cfr. doc. 1 fasc. di parte).
Per i contratti anteriore alla introduzione dell'art. 125 bis del TUB, come ha avuto modo di ribadire la giurisprudenza di legittimità in una recente decisione, orientamento seguito anche da questa Sezione, dal quale non vi è motivo di discostarsi, “In tema di
contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale,
non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione
nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo
costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci
di costo elencati in contratto.” (cfr. Cassazione civ. Sez. I, sentenza n. 39169/2021).
I giudici di legittimità nella predetta sentenza ripercorrono la storia dell'ISC e della sua regolamentazione, precisando che l'“indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di
costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di
Pag. 8 di 14 interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio
prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo
dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato
il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente
il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie
della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). La legge n.154 del 17.2.1992
all'articolo 4 si limitava genericamente a richiedere che i contratti indicassero il tasso
di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il TAEG è stato introdotto nel sistema
normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, in tema di
«Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari», che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'Italia di
individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice
«comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo
effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per
rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all'articolo 3, che le disposizioni in
materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicassero alle operazioni e
ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che fra gli altri elenca le
«aperture di credito» e le «anticipazioni bancarie». Il menzionato art. 9 prescrive
l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni
contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia e quindi si riferisce
all'Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
Pag. 9 di 14 concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la
formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.”
Nella disciplina successiva al 2003 (rilevante per il contratto del 2008 che ci occupa) la mancata indicazione dell'ISC/TAEG non comporta la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo per violazione dell'art. 117,
commi 4 e 7, del TUB, poiché, come detto, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo e la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo,
pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
In considerazione del suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.
L'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione
Pag. 10 di 14 quanto disposto dall'art. 117, comma VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma 19 aprile
2017, nonché le successive pronunce della stessa Sezione).
Non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.
Ne consegue che l'erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito,
pertanto la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può
configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità
della Banca.
Peraltro, nel caso in esame, comunque non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 125 bis del TUB (D. Lgs 385/1993) entrato in vigore successivamente a settembre 2010,
stante l'ambito di applicazione della predetta norma escluso nella fattispecie dall'art. 122 del TUB, che dispone espressamente che la normativa relativa al credito al consumo si applica ai contratti di credito comunque denominati, fatta eccezione per i casi, tra cui quelli previsti dalla lett. a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o
superiore a 75.000 euro e lett. f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili.
Invero il mutuo nel caso in esame trattasi di erogato per importo superiore ad €
Pag. 11 di 14 75.000,00 e garantito da ipoteca.
Nel caso in esame il mutuo risulta erogato per l'acquisto di un immobile ed è garantito da ipoteca.
Tenuto conto del predetto quadro normativo di riferimento sopra esposto, nel caso in esame, ritenuta non necessaria espletare la CTU, e peraltro tenuto conto della discrasia rilevata dalla stessa parte attrice tra l' indicato 6,002% ed un tasso effettivo Pt_2
del 6,072%, non può trovare applicazione l'art. 117 del TUB e conseguentemente nessun ricalcolo di dare/avere.
La discrasia tra indicato ed effettivo avrebbe potuto rilevare in termini di Pt_2
illecito e d essere fonte di responsabilità della banca, di cui tuttavia l'attore aveva l'onere di fornire prova in tal senso.
In ordine alla mancata partecipazione della parte convenuta alla mediazione (cfr. doc.
10 fasc. di parte attrice), senza giustificato motivo, tenuto conto della valenza deflattiva della mediazione obbligatoria prevista ex art. 5 del D.Lgs 28/2010, tra cui rientra la materia oggetto del presente giudizio, e della sia pure astratta ipotesi di conclusione della controversia nella fase di mediazione, in applicazione dell'art. 8, comma 4 -bis,
D.Lgs 4/3/2010, n. 28, vigente alla data di introduzione del giudizio (gennaio 2023),
secondo cui : “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento
di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Pag. 12 di 14 Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per
giudizio”. Detta sanzione prescinde dalla soccombenza nel giudizio, atteso che è
finalizzata a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio. Nella specie, la convenuta non ha addotto alcuna motivazione alla mancata presentazione alla procedura di mediazione che costituiva condizione di procedibilità
dell'azione giudiziale.
Ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento delle spese in favore dell'erario della somma pari al C.U., nella misura di € 237,00.
In ordine alle spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca, sono parzialmente compensate tra le parti e la restante parte è posta a carico dell'attore e liquidata come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda.
Compensa parzialmente le spese di lite e pone la restante parte a carico dell'attore e liquida in favore della parte convenuta nella misura complessiva di € 1.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Condanna la parte convenuta, ex art. 8 del D.Lgs 28/2010 al versamento in favore dell'erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in conseguenza della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento obbligatorio di mediazione, nella misura di € 237,00.
Pag. 13 di 14 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 14 di 14