Decreto presidenziale 25 giugno 2025
Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2025 REG.RIC.
N. 02183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DI ST, RA UP, rappresentati e difesi dagli avvocati Marta Bassanese, Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camisano Vicentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Dario Gubiani, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Calegari in Padova, via San Marco n. 11/C;
Azienda Ulss n. 8 Berica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Grumolo Immobiliare S.r.l., D.I.A. – Distillerie Italiane Aromatici S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2183 del 2025, proposto da
DI ST, RA UP, rappresentati e difesi dagli avvocati Marta Bassanese, Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camisano Vicentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Dario Gubiani, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Calegari in Padova, via San Marco n. 11/C;
nei confronti
Grumolo Immobiliare S.r.l., D.I.A. - Distillerie Italiane Aromatici S.r.l., Azienda Ulss n. 8 Berica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1090 del 2025, come integrato da motivi aggiunti:
-del Provvedimento conclusivo del procedimento unico in favore della controinteressata Ditta D.I.A. – Distillerie Italiane Aromatici S.r.l del 05/02/2025 n. 2172;
- del Permesso di costruire n. 2025/13 del 9/5/2025, conosciuto in pari data, per “L’esecuzione di progetto di ampliamento del capannone esistente per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica destinato ad uffici e contestuale realizzazione di una vasca di riserva idrica antincendio”;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto, consequenziale, compresa la comunicazione dell’Azienda Ulss. n. 8 Berica UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. 0035495/25 del 4/4/2025
- nonchè della deliberazione del Consiglio comunale di Camisano Vicentino n. 9 del 13/3/2025, avente ad oggetto: "Ditte Grumolo Immobiliare srl e Distillerie Italiane Aromatici - dia srl - ampliamento uffici e vasca riserva idrica in deroga a distanza da strada e area a parcheggio";
quanto al ricorso n. 2183 del 2025:
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. 14233 del 13/8/2025 nella parte in cui il Responsabile del servizio Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Camisano Vicentino ha respinto le istanze di autotutela presentate in data 10/6/2025 e in data 12/6/2025 della SCIA n. 02362200244-13112024-0929 presentata in data del 19/12/2024;
- del "Provvedimento conclusivo del procedimento unico Ditta Distillerie Italiane Aromatici S.r.l C.F./P.I.:02362200244 - Pratica SUAP n. 02362200244-20112024-1849 - Prot. comunale 05/02/2025 n. 2172" del 9/5/2025;
- del Permesso di costruire n. 2025/13 del 9/5/2025 per "L'esecuzione di progetto di ampliamento del capannone esistente per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica destinato ad uffici e contestuale realizzazione di una vasca di riserva idrica antincendio";
- nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;
nonché per il risarcimento
di tutti danni subiti, e che i ricorrenti andranno a subire
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Camisano Vicentino e di Grumolo Immobiliare S.r.l. e di D.I.A. – Distillerie Italiane Aromatici S.r.l. e di Comune di Camisano Vicentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Marco AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso iscritto al N.R.G. 1090 del 2025, integrato da motivi aggiunti, gli odierni ricorrenti, nella loro qualità di confinanti, hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Camisano Vicentino ha rilasciato alla società controinteressata i titoli abilitativi necessari per effettuare una modifica e un modesto ampliamento dell’attività produttiva esercitata nell’area per cui è causa (mediante la realizzazione di uffici per una superficie pari a 156,63 mq, di una vasca antincendio di m 2,50 e di alcuni lavori prevalentemente interni, analiticamente indicati nella Scia alternativa del 19 dicembre 2024, es. tamponature, modifiche dei servizi igienici, degli spogliatoi, di una scala, di alcune pareti divisorie, realizzazione di una cella esterna per stoccaggio liquidi, etc.), deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento del danno..
Con successivo ricorso iscritto al N.R.G. 2183 del 2025 i medesimi ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento (oltre al risarcimento del danno), il diniego di autotutela opposto loro dal Comune in relazione alle istanze di riesame presentate dagli interessati in data 10/6/2025 e 12/6/2025 e volte ad ottenere l’annullamento d’ufficio o, comunque, la rimozione degli effetti dei titoli edilizi che hanno consentito alla controinteressata di realizzare il contestato ampliamento dello stabilimento verso via della Tecnica e la realizzazione di una vasca antincendio e i lavori, prevalentemente, interni di cui alla Scia alternativa del 19 dicembre 2024.
Per resistere ai ricorsi si sono costituiti in giudizio il Comune di Camisano Vicentino e la società controinteressata, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza delle impugnative avversarie.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata le cause sono passate in decisione.
Il Tribunale dispone preliminarmente, ex art 70 c.p.a, la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, vertenti tra le stesse parti e aventi ad oggetto questioni connesse (la connessione tra i ricorsi è sia soggettiva che oggettiva).
Ciò posto, secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre esaminare prioritariamente l’eccezione con cui il Comune resistente e la controinteressata deducono l’inammissibilità del ricorso in annullamento per originaria carenza d’interesse.
L’eccezione è fondata.
Com’è noto, nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione.
Affinché il processo amministrativo volto all'impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell'interesse al ricorso.
Le condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius.
La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo.
L'interesse al ricorso consiste nell'utilità pratica che il soggetto trae dall'annullamento del provvedimento impugnato: esso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
In tema d’impugnazione di titoli autorizzatori edilizi è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. St., A.P., 9 dicembre 2021, n. 22secondo cui “Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”).
L’interesse ad agire, anche inteso come bisogno di tutela giurisdizionale, esprime, infatti, l'esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti l’extrema ratio, dovendo il ricorso al giudice presentarsi come indispensabile per porre rimedio a uno stato di fatto lesivo; da qui i suoi caratteri essenziali, costituiti dalla personalità, concretezza ed attualità della lesione lamentata dal ricorrente.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato alcun pregiudizio specifico, attuale e concreto, che possa loro derivare dalla realizzazione dell’intervento edilizio assentito con i titoli abilitativi impugnati.
Risulta, invero, dagli atti che il capannone industriale oggetto di ampliamento esiste in quell’area dalla fine degli anni ’90 e i ricorrenti hanno acquistato la propria abitazione nella consapevolezza che a pochi metri esistesse una vasta area a destinazione produttiva.
La presenza del capannone e il suo utilizzo a fini produttivi costituiscono, dunque, una realtà consolidata, che non trae la stura dai provvedimenti amministrativi in questa sede impugnati.
Gli interventi edilizi per cui è causa - costituiti dall’ampliamento dell’attività produttiva mediante la realizzazione di uffici per una superficie pari a 156,63 mq e dalla realizzazione di una vasca antincendio di m 2,50 e da altri piccoli lavori, prevalentemente interni - sono, ad avviso del Collegio, obiettivamente inidonei ad arrecare un serio e concreto pregiudizio alla sfera giuridica dei ricorrenti.
E ciò sia per la loro tipologia (uffici) ed entità minimale (particolarmente evidente per la vasca antincendio di soli 2,50 mq, ma riscontrabile anche per gli uffici aventi una superficie di soli 156,63 mq), sia per la loro collocazione topografica: essi sono posti ad oltre 50 metri dall’abitazione dei ricorrenti e dietro al capannone, in posizione neppure visibile per i sig.ri ST. Non vi è dunque alcuna alterazione della vista, dell’illuminazione e non vi è neppure alcuna conseguenza sulla fascia di verde pubblico che divide la zona residenziale da quella produttiva.
Anche gli interventi edilizi di cui alla Scia alternativa del 19 dicembre 2024 (riguardanti lavori prevalentemente interni e altri interventi accessori) - benchè comprensivi dell’installazione di una cella esterna per stoccaggio liquidi - risultano tutto sommato marginali e di consistenza minimale, nonché obiettivamente inidonei a modificare lo stato di fatto e a pregiudicare la situazione dei ricorrenti
La circostanza che i modesti interventi edilizi per cui è causa afferiscano ad un’attività industriale insalubre (distilleria) non può fondare l’interesse a ricorrere nel presente giudizio, che ha per oggetto, ripetesi, la costruzione di meri uffici (astrattamente utilizzabili per lo svolgimento di qualsiasi attività, salubre o insalubre, di distilleria o altro) e la realizzazione di interventi edilizi minimali e non già, si badi, l’insediabilità di una certa impresa o l’attività che essa esercita.
Si aggiunga che un’attività insalubre di prima classe (quella della Società Eurotinplate, dedita alla “lavorazione Coils di banda stagnata, banda cromata, banda nera con taglio trasversale e scroll, ricompresa tra quelle insalubri di prima classe”) era già svolta in precedenza nel fabbricato per cui è causa, in prossimità del quale i ricorrenti dimorano fin dal 1998, sicchè, anche sotto tale profilo, la situazione resta sostanzialmente invariata, a ulteriore dimostrazione del fatto che i ricorrenti non subiscono un effettivo pregiudizio dai provvedimenti edilizi impugnati, relativi a interventi edilizi di minima entità, riguardanti per lo più la realizzazione di uffici e di lavori interni, insuscettibili di arrecare una lesione apprezzabile, certa e irreversibile della sfera giuridica dei ricorrenti.
Alla luce delle considerazioni sopra sinteticamente esposte, le azioni di annullamento contenute nei ricorsi riuniti vanno dichiarate inammissibili.
Il mancato accoglimento delle domande di annullamento comporta per tabulas il rigetto delle domande risarcitorie accessorie, venendo a mancare il presupposto primo e imprescindibile (l’accertamento della illegittimità dell’atto) per il sorgere della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo.
Affinchè possa sorgere la responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo sono, infatti, necessari: a) l'elemento oggettivo dell’illecito, ovvero la condotta antigiuridica (adozione di un provvedimento illegittimo); b) l'elemento soggettivo dell’illecito ( dolo o colpa della P.A. intesa come apparato; c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo.
Il primo presupposto per configurare la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale è, dunque, quello della illegittimità del suo agire che, per le ragioni in precedenza evidenziate, nel caso all’esame del Collegio, non è possibile accertare, attesa l’inammissibilità per difetto d’interesse delle azioni caducatorie proposte dagli interessati.
Le azioni risarcitorie vanno, in ogni caso, respinte perché proposte dalla parte ricorrente con formule di stile, in via del tutto generica, e, dunque, prive di adeguate allegazioni e prove in ordine all’an e al quantum debeatur
Ancorchè annullamento e risarcimento possano essere chiesti nel corso di un unico processo, le due domande vanno nettamente distinte in relazione alla consistenza degli oneri di allegazione e prova.
Per il risarcimento gli oneri di allegazione e prova devono essere assolti in pieno dall’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 02/03/2004, n. 973 secondo cui “la domanda risarcitoria deve essere formulata in modo che emergano gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità dell'amministrazione, in quanto il metodo acquisitivo, che nel giudizio amministrativo integra il principio dispositivo, può essere utilizzato unicamente quando siano stati allegati fatti, che il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con l'amministrazione, non sia in grado di provare e non anche quando si tratta di elementi che rientrano nella disponibilità del ricorrente, come accade generalmente nel giudizio risarcitorio). Il metodo acquisitivo, infatti, si giustifica in ragione della necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato, la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell’azione di annullamento, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, c.c. (Cons. Stato sez. IV, 6 maggio 2025, n. 3844; 11 settembre 2023, n. 8259; sez. II, 10 ottobre 2022, n. 8644; Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5; 12 maggio 2017, n. 2).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi principali e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, così provvede:
- dichiara inammissibili le azioni di annullamento;
- respinge le azioni risarcitorie;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ FL, Presidente
Marco AL, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AL | AZ FL |
IL SEGRETARIO