Sentenza 15 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2019, n. 16206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16206 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'SO LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo l'inannmissibilita del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 29.11.2016 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena e per il resto ha confermato la condanna di CO D'RS in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando quanto segue. I) Carenza di motivazione, per mera ripetizione degli argomenti della sentenza di primo grado, privi di riscontro probatorio. II) Erronea qualificazione giuridica del fatto, posto che all'atto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, nel settembre del 2013, il ricorrente aveva certificato il reddito percepito negli ultimi tre anni e non solo quello dell'ultimo anno. L'imputazione in atti nasceva dall'accertamento compiuto non in relazione all'ultimo anno, bensì a quello risalente a tre anni prima, per un presunto maggiore reddito percepito dalla figlia dell'istante. Tuttavia, sussistevano i presupposti reddituali in relazione all'anno precedente (2012), l'unico rilevante ai fini della normativa in disamina.
3. Il primo motivo è inammissibile perché generico, non avendo specificato per quale ragione ed in che termini vi sarebbe, nella sentenza di appello, ripetizione degli argomenti della sentenza di primo grado. Peraltro, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima in presenza di determinati presupposti (su cui cfr. Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 27425201), ma in relazione alla configurabilità di tali presupposti il ricorrente non ha addotto alcuna specifica doglianza.
4. Il secondo motivo è infondato, visto che la sentenza impugnata fa riferimento ad un superamento del reddito sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012. Si deve solo precisare che dalle sentenze di merito si evince che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata dall'imputato nel settembre 2013, quando non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2012. Coerentemente, pertanto, il capo di imputazione fa riferimento solo al superamento del reddito per l'anno 2011, costituente l'unico anno cui poteva farsi riferimento in funzione della data di presentazione dell'istanza da parte del prevenuto. < Ne discende che sono comunque prive di pregio le argomentazioni del ricorrente in ordine al reddito relativo all'anno di imposta 2012, il cui superamento, peraltro, è stato parimenti accertato nel giudizio di merito.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 febbraio 2019 Il Consigli estensore Ales :n. o Ranaldi DEPOSITATO P4 CANCELLERI