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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1748/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1748/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] il [...], entrambi residenti in Pt_2 C.F._2
L'Aquila, ed ivi elettivamente domiciliati alla Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio del difensore Avv. Anna Maria Ranalli, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 13.11.2024, , Parte_3 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario, il 30.8.2002, presso il Comune di
L'Aquila (atto n. 35 p. 1vol. 1 ufficio 1 anno 2002) e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che, a seguito del deterioramento del rapporto matrimoniale, il Sig.
con atto depositato in data 25.11.2023, chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1
personale dei coniugi e che, successivamente, l'Avv. Ranalli, già difensore del Sig.
depositava procura alle liti conferitale anche dalla Sig.ra e rappresentava Parte_1 Pt_2
che i coniugi erano addivenuti ad un accordo che, previa trasformazione del rito, veniva recepito dal Tribunale dell'Aquila con la sentenza n. 164/24, pubblicata in data
20.03.2024.
3. I ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dell'8.01.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con provvedimento di omologazione emesso dal Tribunale di L'Aquila il 20.03.2024).
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e alle condizioni di cui al ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo, premesso di aver contratto matrimonio civile in L'Aquila il 30.08.2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (atto n. 35 P. 1 Vol. 1 ufficio 1 anno 2002), e che dal matrimonio non sono nati figli, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) Conferma che la casa coniugale, sita in L'Aquila, Via della Conduttura I n. 5, con tutte le sue pertinenze, di proprietà esclusiva di resta allo stesso assegnata, dandosi atto Parte_1
che si sta trasferendo a vivere in altro immobile, dalla stessa acquistato, sito in Parte_2
L'Aquila, Via Guido Gozzano n. 3, dove stabilirà la sua residenza;
2) Prende atto che - a tacitazione di ogni pretesa - ha corrisposto alla moglie Parte_1
l'importo di € 20.000,00 (ventimila) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato;
3) Prende atto che ha prelevato dalla ex casa familiare sita in L'Aquila, Via della Parte_2
Conduttura I n. 5, tutti gli arredi che la componevano, fatta eccezione per quelli della cucina, della camera da letto e del bagno che restano quindi definitivamente attribuiti ad
[...]
Parte_1
4) Prende atto che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento a favore di nessuno dei coniugi, disponendo ognuno di essi di una propria autonomia economica;
5) Prende atto che le parti dichiarano che, stante l'intervenuto adempimento delle pattuizioni convenute con il verbale di conciliazione del 20.12.2023 depositato nell'ambito del giudizio di separazione, nessuna di loro ha nulla a pretendere dall'altra, per nessun titolo o ragione, in relazione al rapporto di coniugio intercorso;
6) Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 27/12/2024
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1748/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] il [...], entrambi residenti in Pt_2 C.F._2
L'Aquila, ed ivi elettivamente domiciliati alla Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio del difensore Avv. Anna Maria Ranalli, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 13.11.2024, , Parte_3 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario, il 30.8.2002, presso il Comune di
L'Aquila (atto n. 35 p. 1vol. 1 ufficio 1 anno 2002) e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che, a seguito del deterioramento del rapporto matrimoniale, il Sig.
con atto depositato in data 25.11.2023, chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1
personale dei coniugi e che, successivamente, l'Avv. Ranalli, già difensore del Sig.
depositava procura alle liti conferitale anche dalla Sig.ra e rappresentava Parte_1 Pt_2
che i coniugi erano addivenuti ad un accordo che, previa trasformazione del rito, veniva recepito dal Tribunale dell'Aquila con la sentenza n. 164/24, pubblicata in data
20.03.2024.
3. I ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dell'8.01.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con provvedimento di omologazione emesso dal Tribunale di L'Aquila il 20.03.2024).
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e alle condizioni di cui al ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo, premesso di aver contratto matrimonio civile in L'Aquila il 30.08.2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (atto n. 35 P. 1 Vol. 1 ufficio 1 anno 2002), e che dal matrimonio non sono nati figli, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) Conferma che la casa coniugale, sita in L'Aquila, Via della Conduttura I n. 5, con tutte le sue pertinenze, di proprietà esclusiva di resta allo stesso assegnata, dandosi atto Parte_1
che si sta trasferendo a vivere in altro immobile, dalla stessa acquistato, sito in Parte_2
L'Aquila, Via Guido Gozzano n. 3, dove stabilirà la sua residenza;
2) Prende atto che - a tacitazione di ogni pretesa - ha corrisposto alla moglie Parte_1
l'importo di € 20.000,00 (ventimila) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato;
3) Prende atto che ha prelevato dalla ex casa familiare sita in L'Aquila, Via della Parte_2
Conduttura I n. 5, tutti gli arredi che la componevano, fatta eccezione per quelli della cucina, della camera da letto e del bagno che restano quindi definitivamente attribuiti ad
[...]
Parte_1
4) Prende atto che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento a favore di nessuno dei coniugi, disponendo ognuno di essi di una propria autonomia economica;
5) Prende atto che le parti dichiarano che, stante l'intervenuto adempimento delle pattuizioni convenute con il verbale di conciliazione del 20.12.2023 depositato nell'ambito del giudizio di separazione, nessuna di loro ha nulla a pretendere dall'altra, per nessun titolo o ragione, in relazione al rapporto di coniugio intercorso;
6) Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 27/12/2024
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli