Decreto presidenziale 6 giugno 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2025, proposto da
Ditta Banzai 5 Terre di WO TH SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, di diniego dell’istanza di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto nell’ambito dell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’anno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’impresa Banzai 5 Terre di WO TH SA, che offre servizi di noleggio e locazione di unità da diporto nell’ambito dell’Area Marina Protetta (AMP) del Parco Nazionale delle Cinque Terre, espone: - di non aver potuto partecipare alla selezione per l’assegnazione delle relative licenze per l’anno 2024, in quanto furono prorogate, in numero di 125, soltanto quelle rilasciate nell’anno 2023, senza bandire una selezione; - che la graduatoria 2024 (che si limitava a prorogare le licenze rilasciate nell’anno precedente) veniva annullata da questo Tribunale (sentenze della sezione nn. 418/2025, sull’obbligo di gara, e 470/2025, sull’illegittimità dell’imposizione, quale requisito di partecipazione, della sottoscrizione del “protocollo tecnico di intesa”); - di avere pertanto, in data 4.4.2025, inoltrato all’Ente Parco istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio, rimasta priva di riscontro; - che, in data 2.5.2025, l’Ente Parco pubblicava un avviso per raccogliere l’interesse delle imprese ad ottenere le autorizzazioni in questione per l’anno 2025 (con scadenza 3 giugno).
Ha quindi impugnato la nota 5.6.2025 del Direttore dell’Ente Parco, che ha comunicato che l’istanza non può essere accolta, essendo in corso le procedure per dar seguito alle modalità di assegnazione delle autorizzazioni per l’anno 2025 sulla base delle manifestazioni di interesse.
Costituitosi in giudizio l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, con ordinanza 19.6.2025, n. 150, la sezione ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ordinato all’Ente Parco di rilasciare, previo accertamento positivo in ordine alla sussistenza in capo all’operatore dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la titolarità della licenza, e a condizione che fosse stata presentata manifestazione di interesse e domanda di partecipazione alla procedura indetta con il bando approvato con D.D. n. 408 dell’11.6.2025, un’autorizzazione provvisoria ad operare, con validità fino alla conclusione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del Disciplinare Integrativo anno 2025.
In vista della pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, nella quale il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione, la ricorrente ha fatto presente di essersi collocata in posizione utile nella graduatoria finale della selezione per il rilascio delle autorizzazioni per l’anno 2025, e di aver conseguito la relativa autorizzazione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Non resta dunque che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Stante l’esito della fase cautelare, le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza virtuale, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente
EL TA, Consigliere, Estensore
LI EL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TA | LU RB |
IL SEGRETARIO