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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1912/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
c.f. , nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno della sig.ra rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Veronica Puntorieri, con cui elettivamente domicilia in Trebisacce (CS), al viale della Libertà, n. 496, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.;
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022, la ricorrente in epigrafe, in qualità di amministratore di sostegno della propria madre, sig.ra Parte_2 impugnava in questa sede il provvedimento con cui è stato negato il riconoscimento in favore di quest'ultima del beneficio economico previsto dal
2016. Nello specifico, la ricorrente deduceva quanto segue: - di aver presentato istanza, per la di lei madre, di erogazione del beneficio relativo al contributo FNA 2016, attivato a favore dei soggetti in condizioni di disabilità gravissime avendone già goduto nel biennio 2014/2015;
- di avere ricevuto -telefonicamente- richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione medica allegata alla domanda, firmata dal Dott. che, Per_1 per mero errore, certificava a carico della sig.ra lo stato di demenza Pt_2 anziché ictus cerebrale e PEG;
- di essere stata esclusa dalla graduatoria dei beneficiari nonostante l'invio della documentazione medica integrativa;
- di aver inoltrato richiesta di accesso agli atti e ricorso amministrativo alla Commissario Straordinario dell' Controparte_1
al fine di conoscere i motivi della esclusione dalla graduatoria, non
[...] ricevendo mai risposta;
- che con provvedimento del 26 gennaio 2022 la Commissione FNA rigettava il ricorso dichiarando la sig.ra inidonea a percepire il beneficio Pt_2 richiesto. Deduceva, pertanto, l'illegittimità del suddetto diniego ritenendo, altresì, che la mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti effettuata dovesse essere considerata come accoglimento della domanda in applicazione del principio del silenzio assenso. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' . rassegnando, le Controparte_3 seguenti conclusioni: “1) Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere da parte dell' l'indennità Controparte_1
2016, relativa ai malati affetti da patologie gravissime, e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento della somma 7.200,00 euro annue. Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e cap 4% come per legge.”, vinte le spese di lite, con attribuzione. L' sebbene regolarmente citata, non si costituiva Controparte_3 in giudizio. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell'
[...] che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita nel Controparte_3 presente giudizio. 2. Come anticipato, oggetto del giudizio è la legittimità del provvedimento con cui l' escludeva la ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno della di lei madre, dal beneficio economico previsto dal FNA 2016 a favore dei soggetti in condizione di disabilità gravissime. A tal uopo, giova rammentare che l' con avviso Controparte_3 pubblico del 14/02/2020, recante repertorio n. 299, ha previsto la concessione, in favore di soggetti che versano in condizioni di disabilità gravissime, di un contributo di 600,00 euro mensili per un anno finalizzato all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte dei familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato di assistenza al fine di supportare il nucleo familiare dell'assistito e nei limiti delle risorse finanziarie I destinatari del contributo in esame, ai sensi dell'art. 2 del predetto avviso, sono i cittadini residenti nei comuni afferenti all' di Controparte_3 che versano nelle condizioni di disabilità gravissima indicate espressamente nel successivo art.
3. L'art. 4, inoltre, prevede, a pena di esclusione, l'obbligo di allegare alla domanda di concessione del contributo, la seguente certificazione: certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante la patologia determinante dipendenza vitale e il grado di autosufficienza/gravità di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 26 settembre 2016; verbale di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento;
certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992; attestazione ISEE in corso di validità e di regolarità, con limite, per accesso al contributo, di
€ 60.000,00. Tanto premesso, nel caso in esame, nonostante la contumacia dell' non abbia permesso di conoscere le ragioni del diniego del beneficio oggetto del giudizio, la domanda non può essere accolta. Invero, parte ricorrente sostiene in ricorso, pur non dandone prova alcuna, di aver allegato alla domanda di concessione del contributo FNA una certificazione medica, rilasciata dal dott. , attestante -erroneamente- la Per_1 patologia della demenza a carico della madre. Sostiene, altresì, che l avrebbe dovuto accogliere la domanda avendo la stessa provveduto all'integrazione della documentazione medica necessaria ai fini della valutazione delle condizioni per la concessione del beneficio economico previsto dal FNA 2016. La doglianza, tuttavia, non può essere accolta dal momento che l'art. 4 dell'avviso pubblico che disciplina i requisiti e le condizioni per la concessione del contributo in questione prevede espressamente, a pena di esclusione, la necessità di allegazione della documentazione medica specialistica attestante la “disabilità gravissima” che, nel caso di specie, non era allegata o, comunque, era errata. D'altra parte, la ricorrente non fornisce alcuna prova circa la documentazione allegata alla domanda originaria, né circa l'avvenuta integrazione della documentazione richiesta. Per di più, in atti non v'è traccia neppure del provvedimento di diniego del 26 gennaio 2022 con cui la Commissione FNA avrebbe respinto il ricorso presentato da parte ricorrente. Orbene, la produzione documentale e la certificazione sanitaria confusamente allegate al ricorso non permettono all'odierno giudicante di valutare se la domanda di concessione del beneficio rispettasse o meno i requisiti richiesti a pena di esclusione dall'avviso pubblico che lo ha introdotto e disciplinato. Pertanto, in assenza di prova circa le circostanze sopra evidenziate, il ricorso non può essere accolto.
3. Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Reggio Calabria, 18 dicembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano