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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2024 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Graziella Scionti e dall'Avv. Antonio Napoli,
- Debitore opponente contro in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Cesare Giovanni Grassini e dall'Avv. Alessandro Aloia
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha rappresentato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“In via preliminare:
Sospendere la presente procedura, in attesa della conclusione dell'esperimento della conciliazione obbligatoria;
Rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 399/2023 del 06/11/2023, notificato in data 13.11.2023, non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;
Nel merito: Annullare e revocare il Decreto ingiuntivo n. 399/2023 del 06/11/2023, reso nel procedimento iscritto al n. 1369/2023 di Registro Generale, emesso dal Tribunale di PALMI in data 06.11.2023, depositato in Cancelleria e pubblicato in pari data, notificato in data 13.11.2023, e, per gli effetti, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. , per tutti i motivi suesposti, stante la mancata Parte_1 prova in ordine alla certezza dei consumi fatturati nonché delle misurazioni effettuate dal distributore
e la conseguente inesistenza e/o palese erroneità del credito azionato.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, annullare e revocare il Decreto ingiuntivo
n. 399/2023 del 06/11/2023, reso nel procedimento iscritto al n. 1369/2023 di Tribunale di PALMI in data 06.11.2023, depositato in Cancelleria e pubblicato in pari data, notificato in data 13.11.2023,
e, per gli effetti, accertarsi la minor somma dovuta nei confronti di “ , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., in relazione agli effettivi consumi che risulteranno in corso di causa;
Con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarre nei confronti dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari;
”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la società creditrici opposte hanno rassegnato le seguenti discussioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria: in via preliminare:
- dichiarare il decreto ingiuntivo n. 399/23 del Tribunale di Palmi provvisoriamente esecutivo in quanto l'opposizzione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione nel merito in via principale:
- accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice nei confronti del sig. Pt_1
, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 399/23 del Tribunale di Palmi, condannandolo
[...]
a pagare la somma capitale di € 17.311,26 oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese e competenze di procedura, accessori come per legge;
nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 17.311,26 in linea capitale, oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo oppure della maggior o minor somma che verrà, a qualsiasi titolo o ragione, ritenuta dovuta nel corso del giudizio;
in ogni caso:
- condannare l'opponente alle spese del giudizio, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
” Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, dopo aver stimolato il contraddittorio tra le parti sulla procedibilità della domanda la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Sull'improcedibilità della domanda
Ritiene questo giudicante assorbente rispetto a ogni altra questione quella relativa al difetto di procedibilità della domanda, sollevata dal debitore opponente.
Sul punto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
In ragione dell'inesatto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria il giudice assegnava, all'esito dell'udienza del 24 luglio 2024, termine per incardinare detta mediazione.
All'esito delle successive udienze del 18 dicembre 2024 e del 31 marzo 2025 il giudice rinviava per la discussione orale in merito all'espletamento della procedura di mediazione.
Tale procedura non risulta essere stata espletata correttamente per tutti i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene questo giudicante di fare proprio il principio di diritto ai sensi del quale la parte, qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona di sua fiducia e, quindi, sia dal suo difensore, sia da un terzo.
Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere tramite una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta invece che davanti al mediatore fosse presente, in sostituzione della parte, un rappresentante, l'Avv. Tito Marco Renato Zanfagna, su mera delega del dominus (Avv. Marco Contini), e quindi non munito di adeguati poteri.
In altre parole, la parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio difensore, purché dietro conferimento di procura sostanziale.
Tuttavia, il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, in base al principio delegatus non potest delegare.
Pertanto, non essendo stata validamente esperita la procedura di mediazione, la domanda azionata dalle creditrici è improcedibile.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 ed eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta. Pertanto, il quale parte soccombente, deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite, in favore , che si liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € Parte_1
255,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione dichiara improcedibile la domanda promossa dal creditore nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 399/2023 emesso il 6 novembre 2023, dal
[...]
Tribunale di Palmi;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore dei difensori antistatari di Controparte_1
, che si liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € 255,00 per spese generali Parte_1 oltre IVA e cpa se dovuti.
Palmi, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2024 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Graziella Scionti e dall'Avv. Antonio Napoli,
- Debitore opponente contro in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Cesare Giovanni Grassini e dall'Avv. Alessandro Aloia
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha rappresentato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“In via preliminare:
Sospendere la presente procedura, in attesa della conclusione dell'esperimento della conciliazione obbligatoria;
Rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 399/2023 del 06/11/2023, notificato in data 13.11.2023, non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;
Nel merito: Annullare e revocare il Decreto ingiuntivo n. 399/2023 del 06/11/2023, reso nel procedimento iscritto al n. 1369/2023 di Registro Generale, emesso dal Tribunale di PALMI in data 06.11.2023, depositato in Cancelleria e pubblicato in pari data, notificato in data 13.11.2023, e, per gli effetti, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. , per tutti i motivi suesposti, stante la mancata Parte_1 prova in ordine alla certezza dei consumi fatturati nonché delle misurazioni effettuate dal distributore
e la conseguente inesistenza e/o palese erroneità del credito azionato.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, annullare e revocare il Decreto ingiuntivo
n. 399/2023 del 06/11/2023, reso nel procedimento iscritto al n. 1369/2023 di Tribunale di PALMI in data 06.11.2023, depositato in Cancelleria e pubblicato in pari data, notificato in data 13.11.2023,
e, per gli effetti, accertarsi la minor somma dovuta nei confronti di “ , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., in relazione agli effettivi consumi che risulteranno in corso di causa;
Con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarre nei confronti dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari;
”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la società creditrici opposte hanno rassegnato le seguenti discussioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria: in via preliminare:
- dichiarare il decreto ingiuntivo n. 399/23 del Tribunale di Palmi provvisoriamente esecutivo in quanto l'opposizzione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione nel merito in via principale:
- accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice nei confronti del sig. Pt_1
, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 399/23 del Tribunale di Palmi, condannandolo
[...]
a pagare la somma capitale di € 17.311,26 oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese e competenze di procedura, accessori come per legge;
nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 17.311,26 in linea capitale, oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo oppure della maggior o minor somma che verrà, a qualsiasi titolo o ragione, ritenuta dovuta nel corso del giudizio;
in ogni caso:
- condannare l'opponente alle spese del giudizio, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
” Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, dopo aver stimolato il contraddittorio tra le parti sulla procedibilità della domanda la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Sull'improcedibilità della domanda
Ritiene questo giudicante assorbente rispetto a ogni altra questione quella relativa al difetto di procedibilità della domanda, sollevata dal debitore opponente.
Sul punto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
In ragione dell'inesatto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria il giudice assegnava, all'esito dell'udienza del 24 luglio 2024, termine per incardinare detta mediazione.
All'esito delle successive udienze del 18 dicembre 2024 e del 31 marzo 2025 il giudice rinviava per la discussione orale in merito all'espletamento della procedura di mediazione.
Tale procedura non risulta essere stata espletata correttamente per tutti i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene questo giudicante di fare proprio il principio di diritto ai sensi del quale la parte, qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona di sua fiducia e, quindi, sia dal suo difensore, sia da un terzo.
Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere tramite una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta invece che davanti al mediatore fosse presente, in sostituzione della parte, un rappresentante, l'Avv. Tito Marco Renato Zanfagna, su mera delega del dominus (Avv. Marco Contini), e quindi non munito di adeguati poteri.
In altre parole, la parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio difensore, purché dietro conferimento di procura sostanziale.
Tuttavia, il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, in base al principio delegatus non potest delegare.
Pertanto, non essendo stata validamente esperita la procedura di mediazione, la domanda azionata dalle creditrici è improcedibile.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 ed eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta. Pertanto, il quale parte soccombente, deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite, in favore , che si liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € Parte_1
255,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione dichiara improcedibile la domanda promossa dal creditore nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 399/2023 emesso il 6 novembre 2023, dal
[...]
Tribunale di Palmi;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore dei difensori antistatari di Controparte_1
, che si liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € 255,00 per spese generali Parte_1 oltre IVA e cpa se dovuti.
Palmi, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me