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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1955/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1955/2025 V.G. promossa da: nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TANIA BILANCIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. PATRIZIA PACCHIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 15.10.2025. In data 16.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08.05.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile a Cervia (RA) in data 23.09.2006 in regime di comunione legale dei beni, che dall'unione erano nate a Cesena (FC) in data Per_ 03.05.2007 la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data 11.04.2009 la Per_ figlia con loro conviventi presso la casa familiare sita a Cervia, via Val Pusteria n. 4/A, di proprietà del sig. e che l'unione coniugale si era deteriorata, con conseguente impossibilità di proseguire la Parte_1 convivenza. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di omologare la sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2. Nell'ottica della realizzazione della bigenitorialità post-interruzione del matrimonio, la figlia minorenne viene affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza paritetici tra questi ultimi. Le figlie saranno domiciliate presso entrambi i genitori con collocamento residenziale presso il padre nell'abitazione familiare sita in Cervia, Via Val Pusteria, 4/A, di proprietà di quest'ultimo. I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore, favorendo i rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di carattere ordinario verranno assunte in via esclusiva da ciascun genitore, nel periodo in cui le figlie saranno presso ciascuno di loro. I genitori trascorreranno con le figlie tempi paritetici: una settimana un genitore trascorrerà con le figlie 3 giorni, e l'altro genitore 4 giorni e viceversa la settimana successiva. Durante la permanenza della sig.ra presso la taverna della casa familiare, come disciplinato al punto 7) della presente, le visite Pt_2 delle figlie alla madre saranno liberamente stabilite tra la sig.ra direttamente con le figlie stesse. Le vacanze Pt_2 scolastiche natalizie saranno divise tra i genitori in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio (alternati tra i genitori di anno in anno) di modo che un anno un genitore possa trascorrere il Natale con le figlie e l'altro genitore l'ultimo dell'anno e viceversa. Per quanto concerne le festività pasquali, i genitori trascorreranno continuativamente con le figlie tre giorni cadauno, alternandosi di anno in anno nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi e non con le figlie, in periodi da concordare preventivamente tra loro, entro il 30 Aprile di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici delle figlie. Sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori, nel superiore interesse delle figlie e del volere della figlia maggiorenne.
3. In considerazione dei tempi paritetici di frequentazione con le figlie i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle stesse.
4. L'assegno unico ed universale per le figlie sarà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_2
5. Le spese straordinarie per le figlie saranno assunte come da Protocollo d'intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Ravenna, che i coniugi dichiarano di conoscere e a cui si riportano, e saranno ripartite al 60% a carico del padre ed al 40% a carico della madre.
6. La dimora familiare ubicata in Cervia (RA), Via Val Pusteria, 4/A, di proprietà del sig. viene Parte_1 assegnata a quest'ultimo, salvo quanto previsto al successivo punto 7) della presente.
7. La sig.ra dalla firma del presente ricorso, si trasferirà a vivere nella taverna della casa familiare, fino al definitivo Pt_2 trasloco nel nuovo appartamento, che avverrà entro e non oltre la data del 20.10.2025; entro 1 mese dal trasloco la sig.ra pagina 2 di 6 si obbliga a completare la procedura di trasferimento anagrafico presso la nuova abitazione. La sig.ra si Pt_2 Pt_2 impegna a non fare accedere nella casa familiare altre persone. Il sig. potrà accedere all'ambiente taverna occupato Parte_1 dalla sig.ra al fine di utilizzare la zona lavanderia ivi ubicata, previo avviso alla moglie. Pt_2
8. La sig.ra preleverà dalla casa familiare i propri effetti personali ed i seguenti beni acquistati dalla stessa, entro la Pt_2 data del 20.10.2025, a semplice richiesta avanzata in tal senso al sig. Parte_1
– mobili da Ferrara in eredità dal nonno della sig.ra divano letto;
cornici, specchi, quadri;
Tv smart bianca e Tv Pt_2 piccola bianca;
orologio Ferrara;
lampade ceramica;
stoviglie e teglie;
biancheria da letto e da casa, coperte e piumoni;
microonde bianco e piastra elettrica;
n. 2 biciclette;
asciugatrice; allestimenti di Natale;
attrezzature per il campeggio;
tavolo di legno e sedie;
ombrellone grigio. Il sig. si impegna a consegnare tali beni e ad acconsentire alla sig.ra di accedere alla casa familiare per Parte_1 Pt_2 prelevarli, previo avviso al marito.
9. Dichiarare lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. I coniugi intendono regolamentare ogni questione presente e passata inerente sia i loro rapporti personali che quelli patrimoniali pertanto gli accordi, così come di seguito descritti nel presente punto, vengono quindi presi dai coniugi al fine di conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici. Il sig. corrisponderà l'importo di Parte_1
€ 200,00 mensili alla sig.ra entro il 20 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, con decorrenza dal mese in cui la Pt_2 sig.ra lascerà la casa familiare che avverrà, al più tardi, entro il 20.10.2025, a titolo di contributo per il pagamento Pt_2 delle utenze e delle spese della casa nuova della sig.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Pt_2 entrambe le figlie.
11. I coniugi rimarranno proprietari esclusivi delle vetture e beni mobili registrati, nonché dei conti correnti e titoli/investimenti/depositi ad essi personalmente intestati. Le parti dichiarano di non avere stipulato mutui, finanziamenti, debiti in costanza di matrimonio, prima dello scioglimento della comunione legale dei beni, impegnandosi, in ogni caso, a tenere indenne e manlevato il coniuge da qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata da chiunque, per gli eventuali summenzionati debiti.
12. A titolo di rimborso per le somme corrisposte dalla sig.ra in costanza di matrimonio e a definizione dei rapporti Pt_2 patrimoniale fra i coniugi a seguito dello scioglimento della comunione legale, anche per riequilibrare ogni assetto economico tra essi, il sig. si impegna ed obbliga a versare in favore della sig.ra la quale accetta, tramite Parte_1 Parte_2 bonifico bancario con la causale : “Rimborso somme tra coniugi come da ricorso per separazione e divorzio del 8/5/2025 “la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) così dilazionati: - € 7.500,00 contestualmente alla firma del presente ricorso;
€ 7.500,00 contestualmente all'uscita definitiva della sig.ra dalla casa familiare che avverrà, al più tardi, entro il Pt_2
20.10.2025.
13. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere reciprocamente domanda di assegno di mantenimento ed espressamente concordano e dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, è stato definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra loro in essere e danno atto di nulla aver più a che pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, tranne per quanto stabilito nel presente ricorso;
14. Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto.
15. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle figlie, nonché al rilascio di carta d'identità valida per l'espratrio.
16. Ordinare al predetto Comune di Cervia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. pagina 3 di 6 17. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. e i sottoscritti difensori, con la sottoscrizione del presente atto, per quanto occorrer possa, rinunciano alla solidarietà prevista dalla Legge Professionale”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti conclusioni: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Cervia (RA), il 23.09.2006, annotato nel registro atti di matrimonio Parte_2 Parte_1 di detto Comune dell'anno 2006 al n. 38, parte I. b) Ordinare al predetto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Per_ c) Nell'ottica della realizzazione della bigenitorialità post-interruzione del matrimonio, la figlia minori viene affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza paritetici tra questi ultimi. Le figlie saranno domiciliate presso entrambi i genitori con collocamento residenziale presso il padre nell'abitazione familiare sita in Cervia, Via Val Pusteria, 4/A, di proprietà di quest'ultimo. I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa, favorendo in ogni modo duraturo e significativo i rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di carattere ordinario verranno assunte in via esclusiva da ciascun genitore, nel periodo in cui le figlie saranno presso ciascuno di loro. I genitori trascorreranno con le figlie tempi paritetici: una settimana un genitore trascorrerà con le figlie 3 giorni, e l'altro genitore 4 giorni e viceversa la settimana successiva. Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise tra i genitori in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio (alternati tra i genitori di anno in anno) di modo che un anno un genitore possa trascorrere il Natale con le figlie e l'altro genitore l'ultimo dell'anno e viceversa. Per quanto concerne le festività pasquali, i genitori trascorreranno continuativamente con i figli tre giorni cadauno, alternandosi di anno in anno nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi e non con le figlie in periodi da concordare preventivamente tra loro, entro il 30 Aprile di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici delle stesse. Sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori, nel superiore interesse delle figlie e del volere della figlia maggiorenne. d) In considerazione dei tempi paritetici di frequentazione con le figlie i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle stesse.
e) La casa familiare sita in Cervia, Via Val Pusteria, 4/A, di proprietà di viene assegnata a quest'ultimo. Parte_1
f) L'assegno unico ed universale per le figlie sarà percepito al 100% alla sig.ra Pt_2
g) Le spese straordinarie per le figlie saranno assunte come da Protocollo d'intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Ravenna, che i coniugi dichiarano di conoscere e a cui si riportano, e saranno ripartite al 60% a carico del padre ed al 40% a carico della madre. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI h) Il sig. corrisponderà l'importo di € 200,00 mensili alla sig.ra entro il 20 di ciascun mese, tramite Parte_1 Pt_2 bonifico bancario alle coordinate già in possesso del sig. a titolo di contributo per il pagamento delle utenze e delle Parte_1 spese della casa nuova della sig.ra in cui ella si è trasferita, come stabilito in sede di separazione, fino al Pt_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie. i) I coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro i propri beni personali e regolamentato in sede di separazione consensuale ogni reciproco e diverso rapporto di ordine economico-patrimoniale, anche inerente lo scioglimento della comunione legale dei beni e di non aver null'altro a che pretendere, reciprocamente, eccetto il puntuale adempimento di quanto stabilito nei presenti accordi e pagina 4 di 6 nei precedenti in sede di separazione personale. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere reciprocamente domanda di assegno divorzile. l) Le parti dichiarano di non avere stipulato mutui, finanziamenti, debiti in costanza di matrimonio, prima dello scioglimento della comunione legale dei beni, impegnandosi, in ogni caso, a tenere indenne e manlevato il coniuge da qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata da chiunque, per gli eventuali summenzionati debiti. m) Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto. n) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle figlie, nonché al rilascio di carta d'identità valida per l'espratrio. o) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e i sottoscritti difensori, con la sottoscrizione del presente atto, per quanto occorrer possa, rinunciano alla solidarietà prevista dalla Legge Professionale”. Con decreto emesso in data 16.06.2025, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 05.11.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 16.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate in data 15.10.2025 e 17.10.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal. sig. e dalla sig.ra le parti chiedevano al Tribunale di omologare la separazione alle Parte_1 Pt_2 condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 05.11.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti nel ricorso in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie, come disciplinato dalle norme positive. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Il Collegio prende invece atto degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi nelle condizioni nn. 10-13 del ricorso in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi pagina 5 di 6 innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente dai coniugi e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Cervia (RA) in data 23.09.2006, con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 38, Parte I, dell'anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi alle condizioni nn. 11-13 del ricorso, come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1955/2025 V.G. promossa da: nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TANIA BILANCIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. PATRIZIA PACCHIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 15.10.2025. In data 16.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08.05.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile a Cervia (RA) in data 23.09.2006 in regime di comunione legale dei beni, che dall'unione erano nate a Cesena (FC) in data Per_ 03.05.2007 la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data 11.04.2009 la Per_ figlia con loro conviventi presso la casa familiare sita a Cervia, via Val Pusteria n. 4/A, di proprietà del sig. e che l'unione coniugale si era deteriorata, con conseguente impossibilità di proseguire la Parte_1 convivenza. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di omologare la sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2. Nell'ottica della realizzazione della bigenitorialità post-interruzione del matrimonio, la figlia minorenne viene affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza paritetici tra questi ultimi. Le figlie saranno domiciliate presso entrambi i genitori con collocamento residenziale presso il padre nell'abitazione familiare sita in Cervia, Via Val Pusteria, 4/A, di proprietà di quest'ultimo. I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore, favorendo i rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di carattere ordinario verranno assunte in via esclusiva da ciascun genitore, nel periodo in cui le figlie saranno presso ciascuno di loro. I genitori trascorreranno con le figlie tempi paritetici: una settimana un genitore trascorrerà con le figlie 3 giorni, e l'altro genitore 4 giorni e viceversa la settimana successiva. Durante la permanenza della sig.ra presso la taverna della casa familiare, come disciplinato al punto 7) della presente, le visite Pt_2 delle figlie alla madre saranno liberamente stabilite tra la sig.ra direttamente con le figlie stesse. Le vacanze Pt_2 scolastiche natalizie saranno divise tra i genitori in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio (alternati tra i genitori di anno in anno) di modo che un anno un genitore possa trascorrere il Natale con le figlie e l'altro genitore l'ultimo dell'anno e viceversa. Per quanto concerne le festività pasquali, i genitori trascorreranno continuativamente con le figlie tre giorni cadauno, alternandosi di anno in anno nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi e non con le figlie, in periodi da concordare preventivamente tra loro, entro il 30 Aprile di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici delle figlie. Sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori, nel superiore interesse delle figlie e del volere della figlia maggiorenne.
3. In considerazione dei tempi paritetici di frequentazione con le figlie i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle stesse.
4. L'assegno unico ed universale per le figlie sarà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_2
5. Le spese straordinarie per le figlie saranno assunte come da Protocollo d'intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Ravenna, che i coniugi dichiarano di conoscere e a cui si riportano, e saranno ripartite al 60% a carico del padre ed al 40% a carico della madre.
6. La dimora familiare ubicata in Cervia (RA), Via Val Pusteria, 4/A, di proprietà del sig. viene Parte_1 assegnata a quest'ultimo, salvo quanto previsto al successivo punto 7) della presente.
7. La sig.ra dalla firma del presente ricorso, si trasferirà a vivere nella taverna della casa familiare, fino al definitivo Pt_2 trasloco nel nuovo appartamento, che avverrà entro e non oltre la data del 20.10.2025; entro 1 mese dal trasloco la sig.ra pagina 2 di 6 si obbliga a completare la procedura di trasferimento anagrafico presso la nuova abitazione. La sig.ra si Pt_2 Pt_2 impegna a non fare accedere nella casa familiare altre persone. Il sig. potrà accedere all'ambiente taverna occupato Parte_1 dalla sig.ra al fine di utilizzare la zona lavanderia ivi ubicata, previo avviso alla moglie. Pt_2
8. La sig.ra preleverà dalla casa familiare i propri effetti personali ed i seguenti beni acquistati dalla stessa, entro la Pt_2 data del 20.10.2025, a semplice richiesta avanzata in tal senso al sig. Parte_1
– mobili da Ferrara in eredità dal nonno della sig.ra divano letto;
cornici, specchi, quadri;
Tv smart bianca e Tv Pt_2 piccola bianca;
orologio Ferrara;
lampade ceramica;
stoviglie e teglie;
biancheria da letto e da casa, coperte e piumoni;
microonde bianco e piastra elettrica;
n. 2 biciclette;
asciugatrice; allestimenti di Natale;
attrezzature per il campeggio;
tavolo di legno e sedie;
ombrellone grigio. Il sig. si impegna a consegnare tali beni e ad acconsentire alla sig.ra di accedere alla casa familiare per Parte_1 Pt_2 prelevarli, previo avviso al marito.
9. Dichiarare lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. I coniugi intendono regolamentare ogni questione presente e passata inerente sia i loro rapporti personali che quelli patrimoniali pertanto gli accordi, così come di seguito descritti nel presente punto, vengono quindi presi dai coniugi al fine di conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici. Il sig. corrisponderà l'importo di Parte_1
€ 200,00 mensili alla sig.ra entro il 20 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, con decorrenza dal mese in cui la Pt_2 sig.ra lascerà la casa familiare che avverrà, al più tardi, entro il 20.10.2025, a titolo di contributo per il pagamento Pt_2 delle utenze e delle spese della casa nuova della sig.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Pt_2 entrambe le figlie.
11. I coniugi rimarranno proprietari esclusivi delle vetture e beni mobili registrati, nonché dei conti correnti e titoli/investimenti/depositi ad essi personalmente intestati. Le parti dichiarano di non avere stipulato mutui, finanziamenti, debiti in costanza di matrimonio, prima dello scioglimento della comunione legale dei beni, impegnandosi, in ogni caso, a tenere indenne e manlevato il coniuge da qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata da chiunque, per gli eventuali summenzionati debiti.
12. A titolo di rimborso per le somme corrisposte dalla sig.ra in costanza di matrimonio e a definizione dei rapporti Pt_2 patrimoniale fra i coniugi a seguito dello scioglimento della comunione legale, anche per riequilibrare ogni assetto economico tra essi, il sig. si impegna ed obbliga a versare in favore della sig.ra la quale accetta, tramite Parte_1 Parte_2 bonifico bancario con la causale : “Rimborso somme tra coniugi come da ricorso per separazione e divorzio del 8/5/2025 “la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) così dilazionati: - € 7.500,00 contestualmente alla firma del presente ricorso;
€ 7.500,00 contestualmente all'uscita definitiva della sig.ra dalla casa familiare che avverrà, al più tardi, entro il Pt_2
20.10.2025.
13. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere reciprocamente domanda di assegno di mantenimento ed espressamente concordano e dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, è stato definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra loro in essere e danno atto di nulla aver più a che pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, tranne per quanto stabilito nel presente ricorso;
14. Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto.
15. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle figlie, nonché al rilascio di carta d'identità valida per l'espratrio.
16. Ordinare al predetto Comune di Cervia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. pagina 3 di 6 17. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. e i sottoscritti difensori, con la sottoscrizione del presente atto, per quanto occorrer possa, rinunciano alla solidarietà prevista dalla Legge Professionale”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti conclusioni: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Cervia (RA), il 23.09.2006, annotato nel registro atti di matrimonio Parte_2 Parte_1 di detto Comune dell'anno 2006 al n. 38, parte I. b) Ordinare al predetto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Per_ c) Nell'ottica della realizzazione della bigenitorialità post-interruzione del matrimonio, la figlia minori viene affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza paritetici tra questi ultimi. Le figlie saranno domiciliate presso entrambi i genitori con collocamento residenziale presso il padre nell'abitazione familiare sita in Cervia, Via Val Pusteria, 4/A, di proprietà di quest'ultimo. I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa, favorendo in ogni modo duraturo e significativo i rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di carattere ordinario verranno assunte in via esclusiva da ciascun genitore, nel periodo in cui le figlie saranno presso ciascuno di loro. I genitori trascorreranno con le figlie tempi paritetici: una settimana un genitore trascorrerà con le figlie 3 giorni, e l'altro genitore 4 giorni e viceversa la settimana successiva. Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise tra i genitori in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio (alternati tra i genitori di anno in anno) di modo che un anno un genitore possa trascorrere il Natale con le figlie e l'altro genitore l'ultimo dell'anno e viceversa. Per quanto concerne le festività pasquali, i genitori trascorreranno continuativamente con i figli tre giorni cadauno, alternandosi di anno in anno nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi e non con le figlie in periodi da concordare preventivamente tra loro, entro il 30 Aprile di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici delle stesse. Sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori, nel superiore interesse delle figlie e del volere della figlia maggiorenne. d) In considerazione dei tempi paritetici di frequentazione con le figlie i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle stesse.
e) La casa familiare sita in Cervia, Via Val Pusteria, 4/A, di proprietà di viene assegnata a quest'ultimo. Parte_1
f) L'assegno unico ed universale per le figlie sarà percepito al 100% alla sig.ra Pt_2
g) Le spese straordinarie per le figlie saranno assunte come da Protocollo d'intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Ravenna, che i coniugi dichiarano di conoscere e a cui si riportano, e saranno ripartite al 60% a carico del padre ed al 40% a carico della madre. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI h) Il sig. corrisponderà l'importo di € 200,00 mensili alla sig.ra entro il 20 di ciascun mese, tramite Parte_1 Pt_2 bonifico bancario alle coordinate già in possesso del sig. a titolo di contributo per il pagamento delle utenze e delle Parte_1 spese della casa nuova della sig.ra in cui ella si è trasferita, come stabilito in sede di separazione, fino al Pt_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie. i) I coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro i propri beni personali e regolamentato in sede di separazione consensuale ogni reciproco e diverso rapporto di ordine economico-patrimoniale, anche inerente lo scioglimento della comunione legale dei beni e di non aver null'altro a che pretendere, reciprocamente, eccetto il puntuale adempimento di quanto stabilito nei presenti accordi e pagina 4 di 6 nei precedenti in sede di separazione personale. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere reciprocamente domanda di assegno divorzile. l) Le parti dichiarano di non avere stipulato mutui, finanziamenti, debiti in costanza di matrimonio, prima dello scioglimento della comunione legale dei beni, impegnandosi, in ogni caso, a tenere indenne e manlevato il coniuge da qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata da chiunque, per gli eventuali summenzionati debiti. m) Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto. n) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle figlie, nonché al rilascio di carta d'identità valida per l'espratrio. o) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e i sottoscritti difensori, con la sottoscrizione del presente atto, per quanto occorrer possa, rinunciano alla solidarietà prevista dalla Legge Professionale”. Con decreto emesso in data 16.06.2025, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 05.11.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 16.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate in data 15.10.2025 e 17.10.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal. sig. e dalla sig.ra le parti chiedevano al Tribunale di omologare la separazione alle Parte_1 Pt_2 condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 05.11.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti nel ricorso in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie, come disciplinato dalle norme positive. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Il Collegio prende invece atto degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi nelle condizioni nn. 10-13 del ricorso in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi pagina 5 di 6 innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente dai coniugi e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Cervia (RA) in data 23.09.2006, con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 38, Parte I, dell'anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi alle condizioni nn. 11-13 del ricorso, come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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