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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 29.10.2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5198/2024 R.G. TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Giordano, con il Parte_1 quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente E
Controparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 31.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, Controparte_1 nelle annualità di seguito riportate:
- a.s. 2022/2023: presso l'istituto tecnico industriale di San Giorgio a Cremano per il periodo decorrente dal 28.9.2022 al 30.6.2023, per 18 ore settimanali di attività;
- a.s. 2023/2024: dal 29.9.2023 al 30.6.2024, per 18 ore a settimana di docenza presso l'istituto superiore di Sant'Antimo “G. Moscati”; Ha rappresentato di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del
1 personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost. Tutto ciò premesso, ha così concluso: «1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente quale docente precario, siccome destinatario di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024, di percepire - nel rispetto dei vincoli di legge - il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli stessi anni scolastici, per un totale di € 1.000,00 (mille/00); 2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi
€ 1.000,00 e con le modalità previste per l'erogazione della Carta docente con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario». Istauratosi ritualmente il contraddittorio, è rimasto contumace il CP_1 convenuto. Per l'odierna udienza del 29.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente nelle proprie note ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione anche per l'anno, avendo svolto un incarico di docenza a tempo pieno presso il liceo classico statale di Ischia
“Giorgio Buchner” dal 3.10.2024 al 31.8.2025. Il GL, a questo punto, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è fondata. Preliminarmente va verificata la giurisdizione del Tribunale. Al riguardo occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che «va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (ex multibus: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata
2 dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario. Venendo al merito la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo. Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Occorre dunque verificare la compatibilità della normativa nazionale con il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE):
3 «
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis». Orbene, sulla questione è dapprima intervenuta la Corte di Giustizia, che ha statuito, al punto 48 della sua ordinanza del 18 maggio 2022,
[...]
(Carta elettronica) (C-450/21, EU:C:2022:411), che la clausola 4 Controparte_1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un , e non al personale docente a tempo determinato CP_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 annui, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi a tale titolo. Successivamente, si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. n. 29961 del 27.10.2023). In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
4 adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico». Secondo i giudici di legittimità, la normativa, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Più di recente, la Corte di Giustizia, stavolta investita dell'interpretazione del divieto di discriminazione con riferimento alle supplenze di breve durata, con pronuncia del 3.7.2025, causa C-268/24, ha affermato: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva». Venendo al caso in esame, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato, in qualità di docente di scuola secondaria, due contratti per le annualità 2022/2023, e 2023/2024, svolgendo per ciascun anno una supplenza
5 temporanea per la copertura di un posto di insegnamento non vacante che si è reso di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999) o fino al mese di agosto (cd. vacanza su organico di diritto); sicché alcun dubbio sussiste circa il riconoscimento per detti anni della carta elettronica. Tuttavia, con riguardo all'a.s. 2023/2024 occorre evidenziare che il legislatore con Decreto legge n. 69 del 2023, convertito in legge n. 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dall'11 agosto 2023 ha statuito che: «La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1 comma 121, primo periodo della legge 13 luglio 2015 n. 107 è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate dal legislatore condurrebbe ad escludere per l'anno in questione il riconoscimento del beneficio richiesto atteso che la disposizione richiamata si riferisce esclusivamente ai contratti di supplenza annuale e, dunque, fino al 31 agosto, requisito di durata contrattuale non soddisfatto nel caso in esame. Ciononostante, la norma citata deve essere letta e interpretata alla luce dei richiamati principi di diritto espressi dal Giudice di legittimità. Invero, la Corte di Cassazione, con la pronuncia richiamata - dopo avere precisato che: «la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale di tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandola in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” - ha espressamente richiamato l'articolo 15 del decreto legge n. 69 del 2023 precisando che: «d'altra parte anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15 conv. Con mod. in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” di “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». La Corte di Cassazione – dopo scrutinato la compatibilità dell'articolo 1 comma 121 della legge n. 107 del 2015, che destina la Carta docenti ai soli insegnanti di ruolo, e il divieto di discriminazione alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria – ha quindi affermato che: «la L. 107 del 2015, art. 1 comma 121 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999 art. 4 comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999 art. 1 comma 2)». Dovendosi interpretare l'articolo 15 del decreto Legge n. 69 del 2023, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, alla luce dei chiari principi sopra esposti – e in particolare il principio secondo cui: «La Carta Docente di cui
6 all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » - non vi è ragione di escludere la parte ricorrente dal diritto ad CP_1 usufruire del beneficio economico di cui all'articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015 anche per l'anno scolastico 2023/2024. La domanda va, pertanto, accolta, per tutte le annualità oggetto di giudizio, risultando che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico essendo stata documentata la conclusione di un contratto di docenza per l'anno in corso decorrente dal 25.9.2025 al 30.6.2026 presso istituto superiore di Napoli
“Sannino – De CI (cfr. contratto allegato alle note del 21.10.2025). Non può invece accogliersi l'istanza contenuta nelle note scritte del 21.10.2025 di accertare il diritto alla prestazione anche per l'a.s 2024/2025. Invero, deve ritenersi che è principio generale dell'ordinamento, che riposa nelle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c., quello secondo cui il giudizio di cognizione è diretto all'accertamento di una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non ancora efficace), dal momento che, mediante il processo, non è consentito il conseguimento di un bene futuro ed eventuale, il cui titolo non sia già sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Ne deriva che la pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali - ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine, in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345, primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. 5168/1998; 10431/1997). In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55/14 e ss.mm.ii, scaglione inferiore a € 1.101,00, facendo applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità in ragione dell'intervento nomofilattico di cui sopra, ed espunta l'attività istruttoria.
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PQM
Il Tribunale:
- accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il CP_1 all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'istante, liquidate in € 251,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola, 29.10.2025 Il Gl Dott. Francesco Fucci
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