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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/10/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4745/2024 R.G., promossa da: C
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.VA_1
Fiumicino (RM), via delle Pertucce n. 53, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Pedrazzi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Marco Besso 40;
ATTORE OPPONENTE contro
P. Iva in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.VA_2 con sede in Bastia Umbra (PG), Via delle Robinie n. 29, Zona Industriale, rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1174/2024, emesso l'11 ottobre 2024 dal
Tribunale di Perugia, dall'Avv. Francesco Masci, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bastia Umbra, Via Del Clitunno n. 2;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1174/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 14 ottobre 2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 14.415,77, oltre gli interessi e le spese a titolo di corrispettivo, relativamente ad opere di officina effettuate dalla opposta.
La parte opponente chiedeva l'accoglimento della opposizione e, conseguentemente, che il decreto ingiuntivo opposto n. 1174/2024 venisse dichiarato “nullo, inefficace e per l'effetto revocato”.
Chiedeva che venisse“rigettata l'avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto e non provata, nel merito, dare atto dell'intervenuto pagamento del corrispettivo dovuto alla Controparte_2 in ragione della prestazione eseguita in riferimento al rapporto sub iudice, da intendersi nei limiti di €.
10.690,03 complessivi, come da fatture nn. 23010423 del 28/02/2023, 23010563 del 31/03/2023 e
23011401 del 31/07/2023 prodotte in atti, mediante offerta banco iudicis, al contempo accertando e dichiarando non dovuta l'ulteriore somma di €. 3.895,74 complessiva, portata dalle fatture nn. 22012237 del 21/12/2022 e 23010206 del 31/01/2023”. In via subordinata chiedeva che venisse ridotto “ex art. 1490 cc, l'importo dovuto alla Controparte_2 dalla , a quello che riterrà dovuto all'esito dell'esperenda
[...] CP_3 CP_4 istruttoria, ovvero a quello che, anche in via equitativa, sarà ritenuto di giustizia”.
Chiedeva infine la condanna della parte opposta ex art. 96 cpc da quantificarsi in via equitativa, oltre alla ammissione della Ctu e dei mezzi di prova che si riservava di formulare.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente sostiene che la parte opposta non abbia diritto alla somma richiesta e comunque nella entità pretesa. Evidenzia innanzitutto che il decreto ingiuntivo sia illegittimo non potendo essere emesso sulla base delle sole fatture elettroniche e le ricevute SDI che, trattandosi di documenti unilaterali, non possono costituire prova a meno che non siano supportati da elementi oggettivi di affidabilità, come quelli comprovanti la regolarità della tenuta contabile.
L'opponente ritiene poi che l'importo di cui al decreto ingiuntivo non sia dovuto in quanto nel mese di dicembre 2022 si era recata presso l'officina opposta con il proprio automezzo Iveco, tg. FE160VG, nell'intento di risolvere il problema relativo alla perdita di efficienza del motore che residuava posto in modalità “recovery”, con funzionalità e prestazioni limitate.
Riferiva che il problema si verificava nuovamente nel mese di gennaio 2023, tanto che il mezzo veniva nuovamente condotto presso la officina. Riferiva che il problema si presentava successivamente nel mese di febbraio 2023 ed il mezzo venne nuovamente condotto presso l'officina per un ulteriore intervento in occasione del quale si giungeva alla soluzione del problema.
Ritiene che per le contestazioni mosse alla parte opposta non spetti la somma di cui al decreto ingiuntivo in quanto vertendosi in tema di contratto d'opera che prevede un obbligo di risultato questo non è ravvisabile nelle riparazioni effettuate nel mese di dicembre 2022 e nel mese di gennaio 2023, con la conseguenza che l'opposto, tenuto conto del contegno assunto e mantenuto deve essere condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
L'opponente, ribadite le contestazioni in ordine al preteso pagamento degli importi di cui fatture nn.
22012237/2022 e 23010206/2023 a tacitazione di ogni pretesa offriva banco iudicis la somma complessiva di €. 10.690,03.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_2
[... la quale, in via preliminare, ha chiesto che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale che venisse dichiarata, ex art. 164 quarto comma cpc, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla illegittimità del decreto ingiuntivo rileva che lo stesso non è stato emesso solo sulla base di fatture elettroniche ma anche in base a quanto risulta dell'estratto dei registri VA depositati in data 18 settembre 2024 a seguito della richiesta di integrazione della documentazione da parte del giudice.
L'opposta rammenta poi che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cc.
La parte opposta ha poi eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, terzo comma nn. 3 e 4 cpc per la genericità delle contestazioni.
Rileva che nel mese di dicembre 2022 è stata emessa la fattura n. 22012237 del 21 dicembre 2022, parzialmente pagata, avente ad oggetto “controllo spia motore” mentre nel mese di gennaio 2023 è stata emessa la fattura n. 23010206 del 31 gennaio 2023 avente ad oggetto “Iniettori, liquido AD
BLUE, tappo radiatore, liquido Paraflù, Kit Elettrico, cinghia……”,. Evidenzia che si tratta di interventi completamenti diversi gli uni dagli altri.
Ritiene poi che l'atto di citazione sia nullo per indeterminatezza dei motivi di opposizione.
Evidenzia infine che la parte opponente mai ha sollevato contestazioni neppure quando ha ricevuto il sollecito di pagamento.
Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni.
Con provvedimento del 10 gennaio 2025 veniva differita la prima udienza al 9 aprile 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc. Udienza poi rinviata al 23 aprile 2025. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 27 giugno 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa documentalmente istruita, veniva fissata ex art. 189 cpc l'udienza del 22 ottobre 2025 per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui alla suddetta norma. Udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. A detta udienza la causa veniva poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria documentale è risultata incontestata la relazione tra le parti dedotta dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre alla esistenza della pretesa azionata, attesa l'allegazione dei documenti e segnatamente delle scritture contabili nelle quali risultano annotate le fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
D'altra parte, non può essere sottaciuta la genericità delle contestazioni della parte opponente, così come non può essere sottaciuto che il non ha neppure versato l'importo di € 10.690,03 che Parte_1 aveva offerto banco judicis.
L'opponente non ha nemmeno allegato elementi dai quali possa evincersi che il lavoro effettuato dalla officina opposta presentava vizi e/o difetti e nemmeno documenti da cui emergessero contestazioni all'esito del sollecito di pagamento. Anzi a seguito della opposizione non ha neppure depositato documenti e/o richiesto mezzi di prova che potessero suffragare quanto asserito con l'atto introduttivo del giudizio.
Per quanto sin qui brevemente detto il decreto ingiuntivo n. 1174/2024 emesso dal Tribunale di
Perugia in data 14 ottobre 2024, con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma di € 14.415,77, oltre gli interessi e le spese, deve essere confermato.
Conseguentemente l'opponente Il deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, della somma di € 14.415,77, oltre gli Controparte_2 interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura sino al saldo effettivo.
Ogni altra domanda resta assorbita.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di , tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4745/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1174/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 14 ottobre 2024;
- condanna conseguentemente il in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante, della somma di € Controparte_2
14.415,77, oltre gli interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo;
- ogni altra domanda resta assorbita;
- condanna il in persona del legale rappresentate, al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
[...]
€ 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4745/2024 R.G., promossa da: C
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.VA_1
Fiumicino (RM), via delle Pertucce n. 53, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Pedrazzi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Marco Besso 40;
ATTORE OPPONENTE contro
P. Iva in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.VA_2 con sede in Bastia Umbra (PG), Via delle Robinie n. 29, Zona Industriale, rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1174/2024, emesso l'11 ottobre 2024 dal
Tribunale di Perugia, dall'Avv. Francesco Masci, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bastia Umbra, Via Del Clitunno n. 2;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1174/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 14 ottobre 2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 14.415,77, oltre gli interessi e le spese a titolo di corrispettivo, relativamente ad opere di officina effettuate dalla opposta.
La parte opponente chiedeva l'accoglimento della opposizione e, conseguentemente, che il decreto ingiuntivo opposto n. 1174/2024 venisse dichiarato “nullo, inefficace e per l'effetto revocato”.
Chiedeva che venisse“rigettata l'avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto e non provata, nel merito, dare atto dell'intervenuto pagamento del corrispettivo dovuto alla Controparte_2 in ragione della prestazione eseguita in riferimento al rapporto sub iudice, da intendersi nei limiti di €.
10.690,03 complessivi, come da fatture nn. 23010423 del 28/02/2023, 23010563 del 31/03/2023 e
23011401 del 31/07/2023 prodotte in atti, mediante offerta banco iudicis, al contempo accertando e dichiarando non dovuta l'ulteriore somma di €. 3.895,74 complessiva, portata dalle fatture nn. 22012237 del 21/12/2022 e 23010206 del 31/01/2023”. In via subordinata chiedeva che venisse ridotto “ex art. 1490 cc, l'importo dovuto alla Controparte_2 dalla , a quello che riterrà dovuto all'esito dell'esperenda
[...] CP_3 CP_4 istruttoria, ovvero a quello che, anche in via equitativa, sarà ritenuto di giustizia”.
Chiedeva infine la condanna della parte opposta ex art. 96 cpc da quantificarsi in via equitativa, oltre alla ammissione della Ctu e dei mezzi di prova che si riservava di formulare.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente sostiene che la parte opposta non abbia diritto alla somma richiesta e comunque nella entità pretesa. Evidenzia innanzitutto che il decreto ingiuntivo sia illegittimo non potendo essere emesso sulla base delle sole fatture elettroniche e le ricevute SDI che, trattandosi di documenti unilaterali, non possono costituire prova a meno che non siano supportati da elementi oggettivi di affidabilità, come quelli comprovanti la regolarità della tenuta contabile.
L'opponente ritiene poi che l'importo di cui al decreto ingiuntivo non sia dovuto in quanto nel mese di dicembre 2022 si era recata presso l'officina opposta con il proprio automezzo Iveco, tg. FE160VG, nell'intento di risolvere il problema relativo alla perdita di efficienza del motore che residuava posto in modalità “recovery”, con funzionalità e prestazioni limitate.
Riferiva che il problema si verificava nuovamente nel mese di gennaio 2023, tanto che il mezzo veniva nuovamente condotto presso la officina. Riferiva che il problema si presentava successivamente nel mese di febbraio 2023 ed il mezzo venne nuovamente condotto presso l'officina per un ulteriore intervento in occasione del quale si giungeva alla soluzione del problema.
Ritiene che per le contestazioni mosse alla parte opposta non spetti la somma di cui al decreto ingiuntivo in quanto vertendosi in tema di contratto d'opera che prevede un obbligo di risultato questo non è ravvisabile nelle riparazioni effettuate nel mese di dicembre 2022 e nel mese di gennaio 2023, con la conseguenza che l'opposto, tenuto conto del contegno assunto e mantenuto deve essere condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
L'opponente, ribadite le contestazioni in ordine al preteso pagamento degli importi di cui fatture nn.
22012237/2022 e 23010206/2023 a tacitazione di ogni pretesa offriva banco iudicis la somma complessiva di €. 10.690,03.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_2
[... la quale, in via preliminare, ha chiesto che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale che venisse dichiarata, ex art. 164 quarto comma cpc, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla illegittimità del decreto ingiuntivo rileva che lo stesso non è stato emesso solo sulla base di fatture elettroniche ma anche in base a quanto risulta dell'estratto dei registri VA depositati in data 18 settembre 2024 a seguito della richiesta di integrazione della documentazione da parte del giudice.
L'opposta rammenta poi che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cc.
La parte opposta ha poi eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, terzo comma nn. 3 e 4 cpc per la genericità delle contestazioni.
Rileva che nel mese di dicembre 2022 è stata emessa la fattura n. 22012237 del 21 dicembre 2022, parzialmente pagata, avente ad oggetto “controllo spia motore” mentre nel mese di gennaio 2023 è stata emessa la fattura n. 23010206 del 31 gennaio 2023 avente ad oggetto “Iniettori, liquido AD
BLUE, tappo radiatore, liquido Paraflù, Kit Elettrico, cinghia……”,. Evidenzia che si tratta di interventi completamenti diversi gli uni dagli altri.
Ritiene poi che l'atto di citazione sia nullo per indeterminatezza dei motivi di opposizione.
Evidenzia infine che la parte opponente mai ha sollevato contestazioni neppure quando ha ricevuto il sollecito di pagamento.
Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni.
Con provvedimento del 10 gennaio 2025 veniva differita la prima udienza al 9 aprile 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc. Udienza poi rinviata al 23 aprile 2025. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 27 giugno 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa documentalmente istruita, veniva fissata ex art. 189 cpc l'udienza del 22 ottobre 2025 per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui alla suddetta norma. Udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. A detta udienza la causa veniva poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria documentale è risultata incontestata la relazione tra le parti dedotta dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre alla esistenza della pretesa azionata, attesa l'allegazione dei documenti e segnatamente delle scritture contabili nelle quali risultano annotate le fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
D'altra parte, non può essere sottaciuta la genericità delle contestazioni della parte opponente, così come non può essere sottaciuto che il non ha neppure versato l'importo di € 10.690,03 che Parte_1 aveva offerto banco judicis.
L'opponente non ha nemmeno allegato elementi dai quali possa evincersi che il lavoro effettuato dalla officina opposta presentava vizi e/o difetti e nemmeno documenti da cui emergessero contestazioni all'esito del sollecito di pagamento. Anzi a seguito della opposizione non ha neppure depositato documenti e/o richiesto mezzi di prova che potessero suffragare quanto asserito con l'atto introduttivo del giudizio.
Per quanto sin qui brevemente detto il decreto ingiuntivo n. 1174/2024 emesso dal Tribunale di
Perugia in data 14 ottobre 2024, con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma di € 14.415,77, oltre gli interessi e le spese, deve essere confermato.
Conseguentemente l'opponente Il deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, della somma di € 14.415,77, oltre gli Controparte_2 interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura sino al saldo effettivo.
Ogni altra domanda resta assorbita.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di , tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4745/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1174/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 14 ottobre 2024;
- condanna conseguentemente il in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante, della somma di € Controparte_2
14.415,77, oltre gli interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo;
- ogni altra domanda resta assorbita;
- condanna il in persona del legale rappresentate, al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
[...]
€ 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)