Sentenza 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02836/2026REG.PROV.COLL.
N. 06064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6064 del 2025, proposto dai signori AR CI, AN TT, EN IO, IO AN, RO NA, IN LA, ON NO, NI D'LO, CO D'RI, AN DE DE, AR Di FA, ON RS, OR DI, ON IE, UN TI, AN GE, NO CA, CA AM, CO DU, AS ME, AE PO, MA LE, GE UM, FA PR, SE IO, CO IT, AN FO, SE AR, EL IN, ON IR, ND RO, FO IN, NC RI e PO TU, rappresentati e difesi dall'avvocato AS Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, non costituito in giudizio;
il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Quinta, n. 483 del 13 gennaio 2025, resa inter partes , concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il consigliere NN TO e udito per la parte appellante l’avvocato AS Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 944 del 2022, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, i signori AN AM, AR CI, AN TT, EN IO, ON RS, OR TT, IO AN, SE LV, RO NA, NO LL, LO DO, CI CH, IN LA, ON NO, CO D'RI, SE D'SI, NI D'LO, MA D'SC, UR AL IU, SE AL AS, AB De GE, AR De AR, AN DE DE, AR Di FA, OR Di FA, ON IE, UN TI, NO CA, CO IO, GE UM, CA AM, CO LL, CO DU, AS ME, CO ME, AE PO, CA ER, MA ON LE, FA PR, SE IO, FR UA, NN LD, CO IT, NI LL, AN FO, SE AR, AN GE, NN SA, EL ON IN, ON IR, ND RO, FO IN, NO FF, NC RI e PO TU avevano chiesto il riconoscimento della spettanza dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis , del d.l. n. 387/1987 e la conseguente condanna delle intimate amministrazioni alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo degli anzidetti sei scatti, in favore dei ricorrenti.
2. A sostegno del ricorso, dopo aver svolto attività lavorativa presso il Comparto Difesa e Sicurezza ed essere stati collocati in quiescenza, avevano dedotto di avere diritto a detto beneficio avendo maturato cinquantacinque anni d’età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.
3. Nella resistenza delle amministrazioni ministeriali e dell’INPS, il Tribunale adìto (Sezione Quinta) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato, su eccezione della difesa erariale, il ricorso inammissibile;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale:
- ha rilevato che “ nell’atto introduttivo del giudizio e nei documenti depositati in giudizio non è indicato, avuto riguardo alla posizione di ciascun ricorrente, né il relativo ruolo e l’amministrazione di appartenenza, né la durata del servizio prestato e le modalità mediante le quali risulta intervenuta la cessazione dal servizio, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti invocati per il riconoscimento del diritto di cui all’art. 6 bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987, il cui accertamento è posto al centro del presente giudizio, posto che i relativi dati risultano tardivamente specificati unitamente alla memoria di merito depositata in vista dell’udienza pubblica di discussione della causa e solo a seguito dell’eccezione spiegata dalla difesa erariale ”;
- ha, quindi, preso atto della “ violazione delle regole sulla redazione del ricorso, sia sotto il profilo della mancata esposizione in maniera distinta dei dati di fatto indicati nei motivi di diritto (art. 40, comma 1, c.p.a.) e sia per la mancata e comunque intempestiva allegazione dei presupposti legittimanti il diritto fatto valere in giudizio ”.
5. Avverso tale pronuncia i signori CI AR, TT AN, IO EN, AN IO, NA RO, LA IN, NO ON, D’LO NI, D’RI CO, DE DE AN, Di FA AR, RS ON, DI OR, IE ON, TI UN, GE AN, CA NO, AM CA, DU CO, ME AS, PO FF LE MA, UM GE, PR FA, IO SE, IT CO, FO AN AR SE, IN EL, IR ON, RO ND, IN FO, RI NC e TU PO hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 14 luglio 2025 e depositato il 22 luglio 2025, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 6-20) così rubricato:
“ Error in procedendo et in iudicando. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell’art 40 cpa e dell'articolo 64 c.p.a. 4 Violazione dei principi in materia di effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli articoli 24 e 111 della Costituzione. Insufficienza e illogicità della motivazione. Travisamento 7 dei fatti. Violazione della disciplina di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 ”.
5.1. Deduce parte appellante che, nel ricorso di primo grado, sarebbe adeguatamente tracciato il perimetro della causa petendi e del petitum . L’atto introduttivo avrebbe puntualmente specificato che i ricorrenti avevano maturato l’anzianità di servizio richiesta, oltre al possesso del requisito anagrafico, come emergerebbe da elementi comprovati dai prospetti di liquidazione prodotti con la memoria istruttoria tempestivamente depositata e non contestati dalle parti resistenti. Si valorizzano i singoli mandati alle liti e gli allegati depositati dall’Avvocatura Generale, evidenziandosi che il T.a.r. avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccepito difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni. Si insiste, quindi, per la fondatezza di quanto prospettato con il gravame ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, che compete a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia di ordinamento civile e militare. Richiama a sostegno anche taluni precedenti di prime e seconde cure.
6. L’appellante ha, quindi, formulato le seguenti testuali conclusioni:
“ Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni appellate Accertare e dichiarare il diritto degli appellanti a percepire il beneficio per le ragioni sopra espresse e per l’effetto Condannare l’Inps in persona del legale rapp.te pt, a corrispondere l’indennità di buonuscita in favore degli appellanti mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali ad ogni effetto di legge ”. Con vittoria di spese competenze onorari da distrarsi allo scrivente procuratore antistatario ”.
7. In data 6 agosto 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio, al fine di resistere, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque insistendo per la conferma dell’inammissibilità del ricorso di primo grado.
8. In data 10 febbraio 2026 parte appellata ha depositato ulteriore memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame perché infondato e, in subordine, perché sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 17 marzo 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, per le ragioni di seguito articolate, è da reputare infondato.
11. Come esposto in narrativa, il quadro censorio che connota l’appello in esame è suffragato (pagg. 6-15) da un pregiudiziale profilo di rito eccependosi il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni intimate e la sussistenza del necessario interesse al gravame, sulla cui fondatezza pertanto all’uopo si argomenta.
Ai fini della disamina di quanto dedotto viene, quindi, in considerazione la opposta inammissibilità della costituzione delle amministrazioni erariali (Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri), ammessa dal giudice di prime cure sebbene sia stata oggetto di apposita formale eccezione.
Le prospettazioni a tal uopo formulate risultano infondate, dovendosi in primo luogo osservare che lo stesso odierno appellante indirizzava il ricorso di prime cure a detti enti pubblici evidentemente riconoscendone la loro piena legittimazione a formulare le proprie difese, come in effetti avvenuto. Non ricorre, pertanto, alcuno specifico interesse a contestare un difetto di statuizione della sentenza che avrebbe avuto una refluenza negativa sull’esito del gravame in danno della parte odierna appellante, in quanto va a confliggere con l’iniziativa all’uopo assunta dalla stessa ai fini dell’individuazione delle parti intimate. Tale distonia sarebbe tale integrare, peraltro, la fattispecie dell’abuso del processo (in tema: Cons Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 330).
Occorre aggiungere che il quadro argomentativo che connota la memoria prodotta dalle menzionate amministrazioni nel corso del giudizio di prime cure (segnatamente in data 15 ottobre 2024) è imperniata, in primis , sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, eccezione sulla quale il T.a.r. si è espresso con ricaduta decisiva sull’esito del gravame sotto il profilo pregiudiziale del rito.
Trattasi, invero, di una verifica che il giudice di prime cure ben avrebbe potuto comunque effettuare ex officio (Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2025, n. 2029: “ L’inammissibilità del ricorso di primo grado costituisce questione rilevabile d'ufficio, anche in appello, attenendo a una condizione dell'azione ”).
Quanto eccepito al riguardo va, quindi, disatteso non potendo parte appellante utilmente contestare la partecipazione al giudizio di enti dalla stessa evocati, tanto più che in questa sede d’appello valorizza la documentazione prodotta dalla stessa parte di cui lamenta l’inammissibile partecipazione al giudizio (cfr. pag. 13 dell’atto di appello).
12. Non resta che transitare alla disamina delle deduzioni sollevate da parte appellante al fine di minare la statuizione in rito, con la quale il T.a.r. ha conclusivamente ritenuto che “ Il gravame proposto deve essere dichiarato inammissibile per la violazione delle regole sulla redazione del ricorso, sia sotto il profilo della mancata esposizione in maniera distinta dei dati di fatto indicati nei motivi di diritto, sia per la mancata e comunque intempestiva allegazione dei presupposti legittimanti il diritto fatto valere in giudizio ” (§ 2.3.).
Al fine di contestare tale pronuncia parte appellante oppone di avere “ ben tracciato il perimetro della causa petendi e del petitum” attraverso il richiamo all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 ed a quanto dichiarato a proposito del fatto che i ricorrenti “ sono stati collocati in quiescenza, e hanno maturato sia 55 anni d’età sia 35 anni di servizio utile ”.
Parte appellante valorizza, altresì, “ i prospetti di liquidazione prodotti con la memoria istruttoria, tempestivamente depositata e, per quanto si dirà, non contestati dalle parti resistenti (ma anzi documentati dalle rispettive relazioni di servizio delle amministrazioni convenute) ”. Richiama, quindi, il principio di non contestazione ex art. 64, comma 1, c.p.a. e valorizza la stessa documentazione prodotta dalla difesa erariale.
In effetti, come rilevato dal T.a.r., la documentazione di causa, ivi compresa quella prodotta dall’Ufficio nel corso del giudizio di primo grado, non consente di ricostruire le circostanze di fatto che afferiscono alla durata del servizio prestato da ciascuno dei ricorrenti.
Non solo il tenore del ricorso introduttivo del giudizio risulta al riguardo del tutto generico (ci si limita ad affermare che i ricorrenti “ abbiano compiuto 55 anni di età e abbiano svolto almeno 35 anni di servizio utile ”), ma la stessa documentazione prodotta nel corso di giudizio di primo grado dalle parti resistenti – segnatamente i prospetti di liquidazione TFS allegati alla memoria di costituzione dell’INPS – non risulta adeguatamente esplicativa, tanto più che la “ data di iscrizione al fondo ”, ivi riportata, non coincide necessariamente con la data di inizio del servizio.
Il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente valorizzato la previsione di cui all’art. 40 c.p.a. laddove << prescrive al comma 1 che il ricorso deve contenere “distintamente: [...] c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso [...]” e al comma 2 che “’I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili”; >>.
DE resto, sul punto si registra un preciso orientamento di questo Consiglio di Stato, suscettibile di conferma in questa sede, secondo cui “ Nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex articolo 40, comma 1, lett. d), c.p.a . di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356).
Ciò che pertanto rileva, nel senso dell’infondatezza di quanto dedotto, è che le prospettazioni formulate col ricorso introduttivo della lite risultano alquanto generiche e non sono appositamente riferite alla specifica posizione lavorativa di ciascuno dei ricorrenti.
Occorre soggiungere che, in data 7 novembre 2024, parte ricorrente ha depositato un articolato documento che riporta i servizi prestati dagli odierni appellanti e che il T.a.r. ha reputato non ritualmente prodotto avendo provveduto a tale incombente soltanto in prossimità dell’udienza di merito del 18 dicembre 2024.
Parte appellante, nel contestare tale passaggio motivazionale dell’impugnata sentenza, invoca l’art. 73 c.p.a. secondo cui le parti possono depositare documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza.
Ebbene, tali osservazioni non possono essere condivise, in quanto, a prescindere dall’attitudine applicativa della norma invocata, si deve ribadire il tenore del tutto generico delle prospettazioni difensive contenute nel ricorso di primo grado in difetto di ogni specifico riferimento alle posizioni dei singoli ricorrenti.
Vale, infatti, il principio affermato da questo Consiglio di Stato secondo cui “ Ai sensi dell’art. 40 c.p.a., le censure devono essere differenziate e specificate per ciascuna posizione. In caso contrario, il ricorso cumulativo è inammissibile se non è possibile riferire le censure alle singole e specifiche posizioni dei ricorrenti ” (sentenza, sez. VI, n. 4295 del 20 maggio 2025; v. anche Cons, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4363: “ Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda ”).
Per vero, in data 15 ottobre 2024, è prodotta agli atti del giudizio di prime cure, in allegato alla memoria di controdeduzioni delle amministrazioni erariali odierne appellate, la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 nella quale sono riportati i servizi effettuati dagli appellanti AR Di FA, UN TI e NC RI rispettivamente dal 25 agosto 1988 all’11 gennaio 2016, dal 3 marzo 1987 al 1° aprile 2014 e dal 10 marzo1987 al 1° dicembre 2015.
Nemmeno questo documento può tuttavia essere valorizzato a sostegno delle generiche prospettazioni di parte appellante perché il lasso temporale indicato risulta ben inferiore a quello richiesto dalla stessa disciplina invocata, pari ad “ almeno 35 anni di servizio utile ”.
Il relativo presupposto dell’invocato benefico, pertanto, non risulta comunque adeguatamente evincibile.
Inoltre, ribadito che non può essere valorizzata alcuna documentazione prodotta dalla parte, nemmeno questa può opportunamente invocare il principio di non contestazione, in quanto, come risulta dal testuale tenore dell’anzidetta memoria del 15 ottobre 2024, si è espressamente controdedotto nel senso che l’avverso ricorso sarebbe “ violativo del disposto dell’articolo 40, lett. c, del c.p.a., dall’atto non essendo evincibili in fatto i presupposti della domanda giudiziale azionata, la tipologia e la durata del servizio prestato ed addirittura quale sia stata l’Amministrazione di cui ciascun istante era dipendente, nonché la data e le ragioni di cessazione dal servizio ”.
ALla condotta della parte non è dato, quindi, inferire alcuna tacita ammissione in ordine a tale profilo della vicenda di causa.
Né può essere valorizzato il fatto che soltanto l’avvocatura dello Stato abbia formulato l’eccezione di genericità essendo, come rilevato, pienamente legittimata ad articolare ogni difesa.
13. Considerato che, per le ragioni evidenziate, è suscettibile di conferma la statuizione in rito recata dalla impugnata sentenza, che preclude la disamina delle ulteriori deduzioni in punto di merito, può reputarsi assorbita ogni eccezione sollevata da parte appellata nonché la opposta infondatezza del gravame nei riguardi degli appellanti evidenziando che non spetta il beneficio dei 6 scatti in favore di personale militare non appartenente alle forze di polizia.
14. Tanto premesso, l’appello non può che essere respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6064/2025), lo respinge.
Condanna in solido gli appellanti al rimborso - in favore solidalmente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MEF e del Ministero difesa - delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI NO RA, Presidente FF
NN TO, Consigliere, Estensore
CO Frigida, Consigliere
CO Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TO | GI NO RA |
IL SEGRETARIO