Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.